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Le difficoltà dovute all’uscita dalla pandemia, a cui si è aggiunta l’emergenza collegata all’incremento dei prezzi dell’energia e delle materie prime e lo scenario di guerra in Europa, hanno reso ancora più urgenti le attività a sostegno delle nostre imprese. I risultati sono stati tuttavia incoraggianti: oltre all’ottenimento di proroghe di misure anticrisi (come la sospensione degli ammortamenti), è stata ottenuta la proroga dell’entrata in vigore della plastic e della sugar tax, in funzione di una loro soppressione e sostituzione con imposte ecologiche più razionali e sostenibili, nonché il definitivo innalzamento del limite quantitativo annuo per poter esercitare la compensazione fiscale.
Rilevanti anche la riforma dell’oggetto sociale delle cooperative di abitazione con l’allargamento delle possibilità di attività secondaria; la legittimazione della possibilità di costituire società sportive in forma cooperativa nel quadro della riforma degli enti sportivi; una significativa manutenzione agli istituti di sostegno ai cd workers buyout; infine, la definitiva riscrittura del regime fiscale degli enti del terzo settore e delle imprese sociali, che rimuove le discriminazioni a danno delle cooperative, estende alle imprese sociali e alle cooperative sociali alcune agevolazioni previste per gli ETS non commerciali e consente di avviare la procedura di autorizzazione europea ai regimi fiscali per le imprese sociali. Di rilievo anche il recepimento ministeriale della proposta di vigilanza sulle imprese sociali dell’Alleanza Cooperative Italiane, che ricalca il modello della revisione cooperativa.
A. Incremento del limite annuo di compensazione fiscale
A decorrere dal 2022 è messo definitivamente a regime – accogliendo una risalente proposta dell’Alleanza delle cooperative italiane – il nuovo limite annuo di compensazione fiscale, pari a 2 milioni di euro. Si tratta del limite previsto dall’art. 34, c. 1, primo periodo, l. 388/2000, che prevede il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, portato nel 2020 a 1 milione di euro e successivamente elevato a 2 milioni di euro per il solo 2021 (art. 22, dl 73/2021).
B. Fondo per la crescita sostenibile e “workers buyout”
Al fine di assicurare la concreta operatività del finanziamento in favore di cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi (cd workers buyout), si introducono una serie di disposizioni tra le quali il riconoscimento alle cooperative WBO (a date condizioni e limiti) dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro (iii).
C. RECEPITA LA PROPOSTA DI IMPIANTO E I CONTENUTI DELLA DISCIPLINA SULLA VIGILANZA DELLE IMPRESE SOCIALI.
Si ricalca il modello della vigilanza sulle cooperative e si legittima il potere di revisione delle centrali cooperative sulle imprese sociali aderenti.
D. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL’AMMORTAMENTO DEL COSTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI
La disposizione – che modifica la disposizione recentemente introdotta dal Milleproroghe – estende, all’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 e a quello in corso al 31 dicembre 2022, la facoltà di sospendere in via temporanea il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, per tutti i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali (precedentemente la sospensione era estesa al solo esercizio 2021, al ricorrere di determinate condizioni).
E. RIFORMA DELL’OGGETTO SOCIALE DELLE COOPERATIVE EDILIZIE DI ABITAZIONE
Con il nuovo comma all’articolo 13, della Legge n. 59/92, si aggiorna la definizione delle società cooperative edilizie di abitazione, stabilendo che – oltre alla realizzazione e assegnazione ai soci di alloggi in proprietà, godimento o locazione – possono svolgere in via residuale, accessoria o strumentale, attività o servizi, anche di interesse collettivo, secondo principi di mutualità cooperativa e senza fini di speculazione privata, in favore di soci, loro famigliari o soggetti terzi.
F. RIFORMA DELLA FISCALITÀ DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
Si conferma la rigorosa disciplina fiscale varata con la riforma del 2016/17, finalizzata a distinguere lo status di ente del terzo settore non commerciale, dallo status di ente del terzo settore commerciale e contrastare gli abusi a fini tributari. La norma recepisce una proposta unitaria condivisa tra tutti gli stakeholders (Alleanza delle Cooperative, Forum del Terzo Settore e le reti del Terzo Settore). Il processo che ha condotto nei primi mesi del 2022 a tale sintesi è stato sostanzialmente coordinato da Alleanza .
G. AVVIO DELLA PROCEDURA UFFICIALE DI AUTORIZZAZIONE DELLA UE AI REGIMI FISCALI DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE E DELLE IMPRESE SOCIALI
In ragione del consolidamento definitivo del quadro giuridico, il Ministero del Lavoro – come da comunicazione del 21 settembre 202221 - ha reso noto – finalmente! – l’avvio della procedura ufficiale di autorizzazione della UE ai regimi fiscali degli enti del terzo settore e delle imprese sociali. Restiamo ora in attesa della chiusura della procedura e della definitiva autorizzazione da parte delle autorità europee.
H. ESTENSIONE ALLE IMPRESE SOCIALI E ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI ALCUNE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER GLI ETS NON COMMERCIALI
- Estensione delle agevolazioni in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale (applicazione in misura fissa) agli atti costitutivi, alle modifiche statutarie, incluse le operazioni straordinarie.
- Estensione della agevolazione in materia di imposta di registro (misure fissa, applicabile anche alle imprese sociali) agli atti, ai contratti, alle convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale svolte in base ad accreditamento, contratto o convenzione con le pubbliche amministrazioni, italiane o straniere, con l'Unione europea o con altri organismi pubblici di diritto internazionale.
- Esenzione dall’imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri (art. 19, c. 18, DL 201/2011) per i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all'estero da enti del terzo settore comprese le cooperative sociali
- Estensione (senza prevedere condizioni o requisiti aggiuntivi) del diritto di detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche alle erogazioni liberali agli enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1 (quindi incluse le cooperative sociali ed escluse le sole imprese sociali costituite in forma societaria).
- Estensione alle liberalità effettuate in favore degli enti di cui all’art. 82, c. 1 (incluse le cooperative sociali ed escluse le sole imprese sociali costituite in forma societaria), del diritto di deduzione dal reddito netto delle persone fisiche
I. ESTENSIONE ALLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO DI UNA PARTE DEL REGIME FISCALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
J. INNALZAMENTO DEL DE MINIMIS RELATIVO ALLE AGEVOLAZIONI IRAP AGLI ETS
Gli enti e le cooperative sociali che svolgono servizi di interesse economico generale potranno godere di un più elevato limite di utilizzo dell’agevolazione IRAP (laddove concessa), pari a 500.000 nel triennio (e non 200.000 nel triennio).
K. OBBLIGATORIETÀ ANCHE PER LE IMPRESE SOCIALI NON COSTITUITE IN FORMA COOPERATIVA DEL VERSAMENTO DEL TRE PER CENTO DEGLI UTILI NETTI ANNUALI
(a Fondi per la promozione dell’impresa sociale istituiti dalle associazioni di rappresentanza e vigilanza delle cooperative e delle imprese sociali ovvero alla Fondazione Italia Sociale).
L. ESTENSIONE DELLA POSSIBILITÀ DI GODERE DELLE AGEVOLAZIONI SUGLI INVESTIMENTI NEL CAPITALE DELLE IMPRESE SOCIALI IN FORMA SOCIETARIA
Si tratta dell’agevolazione di cui all’art. 18, cc. 3 e 4 del Semplificazioni fiscali, estesa alle imprese sociali che hanno assunto lo status successivamente al 20 luglio 2017 e fino al quinto periodo d’imposta successivo al sopraggiungere dell’autorizzazione UE ai regimi fiscali.
M. MODIFICA ALLA DISCIPLINA DEI CREDITI D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE E DELLA CESSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA O DELLO SCONTO IN FATTURA
Si interviene sulla disciplina relativa alla fruizione di alcuni crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale (di cui all’articolo 2, commi 1, 2, 3 e 3-ter, del D.L. n. 50/2022 D.L. Aiuti). La formulazione originaria attribuiva alle suddette agevolazioni la qualifica di “aiuti di Stato”, limitandone fortemente le possibilità di applicazione. Il riferimento agli “aiuti di stato” è stato soppresso, facendo venire meno l’obbligo del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato di modesto valore (c.d. de minimis)
N. SOSPENSIONE PER IL 2022 DELLA REGOLA DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI NON DESTINATI A PERMANERE DUREVOLMENTE NEL PATRIMONIO IN BASE AL LORO VALORE DI MERCATO E POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE IL LORO VALORE DI ISCRIZIONE A BILANCIO
Tenuto conto dell’eccezionale situazione di turbolenza dei mercati finanziari, si stabilisce che i soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali, con riferimento all’esercizio in corso al 22 giugno 2022, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.
O. UTILIZZO ECONOMIE DA CONTRATTI DI FORNITURE E SERVIZI O DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PUBBLICI
Al fine di contenere gli eccezionali aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, dell’energia e del carburante, la disposizione autorizza le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR ad utilizzare, previa comunicazione al MEF/Ragioneria generale dello Stato, le risorse assegnate e non utilizzate per procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, o per la concessione di contributi connessi con gli interventi del PNRR), nell’ambito degli stessi interventi per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall’incremento dei prezzi delle materie prime, dei materiali, delle attrezzature, delle lavorazioni, dei carburanti e dell’energia.
P. APPROVAZIONE DEGLI EMENDAMENTI AI PRINCIPI CONTABILI DEDICATI ALLE COOPERATIVE
Q. COOPERATIVE SPORTIVE
Il decreto interviene a sanare la dimenticanza della forma cooperativa tra quelle ammesse per gli enti sportivi dilettantistici, registrata in sede di prima attuazione della delega sullo sport, prevedendo ora che gli enti sportivi dilettantistici possono assumere la forma di “società di capitali e cooperative di cui al Libro V Titoli V e VI del codice civile
R. RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE
Introdotte modifiche al Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016), al fine di implementare e valorizzare il sistema di certificazione della parità di genere.