Segnaliamo la sentenza in oggetto che assume
particolare interesse per le nostre cooperative perché estende, di fatto, la
portata temporale di una norma fortemente auspicata alcuni anni fa da Confcooperative,
per chiarire alcune criticità nel riconoscimento
delle agevolazioni contributive previste dall’art. 9 della legge 67/1988 alle cooperative
e ai consorzi agricoli di cui alla legge 240/1984.
Come noto, nel 2013 sollecitammo un
intervento chiarificatore del legislatore che portò all’emanazione di una norma
di interpretazione autentica contenuta nell’art. 32, comma 7-ter della legge
98/2013.
Con quell’intervento, veniva ribadita
senza ombra di dubbio, la concessione delle agevolazioni contributive per i
lavoratori agricoli delle zone di montagna o svantaggiate anche alle cooperative
agricole che, pur non operandovi, trasformano il prodotto coltivato o
allevato dai soci in dette aree. Tutto ciò in “misura proporzionale alla
quantità di prodotto coltivato o allevato dai propri soci” e anche avvalendosi
di contratti agrari di natura associativa come, ad esempio, la soccida.
Dopo anni di contenziosi con l’INPS, nutriti
anche da diversi orientamenti assunti nel tempo dall’Istituto, e di un disconoscimento
sostanziale fino ad allora di tali agevolazioni da parte dell’INAIL, si fece
finalmente chiarezza e si arrivò alle circolari del 2013(1).
Su tale
norma interviene ora la sentenza in oggetto dichiarando l’illegittimità della
parte in cui se ne limitavano gli effetti solo dalla sua entrata in vigore in
poi (dal 21 agosto 2013) e non anche per il pregresso.
Si tratta di un passaggio degno di particolare
attenzione visto che il secondo periodo
dell’art. 32, comma 7-ter della legge 98/2013 sanciva espressamente
l’impossibilità di recuperare la parte non dovuta per i versamenti contributivi
effettuati prima del 21 agosto 2013 proprio ai sensi della norma di
interpretazione autentica.
A beneficio di chi legge riportiamo la norma
in questione evidenziando in nero la formulazione ora dichiarata illegittima
dalla Corte Costituzionale.
“Il comma 5
dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni,
si interpreta nel senso che il pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi
in misura ridotta è riconosciuto anche alle cooperative e relativi consorzi di
cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, non operanti
in zone svantaggiate o di montagna, in misura proporzionale alla quantità di
prodotto coltivato o allevato dai propri soci, anche avvalendosi di contratti
agrari di natura associativa di cui al libro V, titolo II, capo II, del codice
civile, in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla
cooperativa. Non si dà luogo alla
ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente
alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.
A detta della Corte, una norma di
interpretazione autentica non può che esserlo sia per il futuro che per il
passato, con efficacia quindi vale a dire dal momento in cui è entrata in
vigore la norma oggetto di interpretazione.
Nelle argomentazioni offerte si ritiene infatti
che, in assenza di un’applicazione retroattiva, tale norma di interpretazione
autentica contrasti con l’art. 3 della Costituzione in materia di uguaglianza,
venendosi a configurare un trattamento differenziato per chi, da un lato, abbia
pagato contributi non dovuti prima dell’entrata in vigore della norma e per
chi, dall’altro, non li abbia pagati, dall’agosto 2013 in poi.
Nell’escludere la ripetizione di un
versamento indebito, la norma censurata confligge anche con l’art. 24 della
Costituzione, laddove si riconosce un potenziale diritto – quello di vedersi
restituire una parte della contribuzione non dovuta – senza però poter agire in
tal senso.
E’ evidente come la norma del 2013 sia servita
in primo luogo a disciplinare correttamente l’applicazione di tali agevolazioni
dalla sua emanazione in avanti, come dimostra l’assenza di criticità registrata
in questi ultimi anni.
Non invece le situazioni pregresse, fatto
salvo ricordare che l’INAIL abbia comunque garantito un’applicazione delle
agevolazioni per tutto il 2013 - e non solo dal 21 agosto di quell’anno – alla
luce di un premio INAIL comunque stabilito su base annua.
Detto ciò, la sentenza in oggetto genera un duplice fronte di riflessione:
-
da
un lato serve a risolvere eventuali
contenziosi aperti a fronte di accertamenti e pretese contributive da parte
soprattutto dell’INPS che contestava ad alcune cooperative/consorzi un’indebita
fruizione di tali agevolazioni ante 21 agosto 2013 (il pronunciamento della
Corte muove proprio dal ricorso presentato da una cooperativa al Tribunale di
Ravenna);
-
dall’altro
introduce la possibilità per imprese
potenzialmente interessate che non ne abbiano fruito per un qualsiasi motivo, a
vedersi riconoscere i benefici in questione senza alcuna contestazione anche
per periodi ante-2013.
Rispetto a questa seconda ipotesi, ci preme
sottolineare come tale possibilità andrà
ovviamente valutata in considerazione dei termini di prescrizione applicabili,
pari a nostro avviso a 10 anni, risalendo quindi eventualmente fino al 2009.
Sotto questo punto di vista, rinviando ad
eventuali successive comunicazioni per ulteriori approfondimenti e in attesa,
peraltro, di comprendere se e come INPS e INAIL prenderanno atto della sentenza
qui commentata, riteniamo infatti che per la fattispecie in questione non
debbano trovare applicazione le disposizioni dell’art. 8, comma 1, del D.P.R.
n. 818 che prevedono una prescrizione quinquennale, bensì l’ordinaria prescrizione decennale
stabilita dall’art. 2946 c.c. per la fattispecie di indebito oggettivo ex art.
2033 c.c..
Ciò in linea con un consolidato orientamento
giurisprudenziale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6816/1991 e n. 4170/1996) che ha
ricondotto nel tempo la situazione conseguente all’indebito versamento di
contributi non dovuti per effetto di sgravi contributivi alle disposizioni
civilistiche della prescrizione ordinaria sopra richiamate.
(1)
Nostre
circolari n. 52 del 4 ottobre 2013 – prot. n. 4281 – e n. 64 del 18 dicembre
2013 – prot. n. 5450.