Circolari

Circ. n. 9/2019

Sentenza Corte Costituzionale n. 49 del 15 marzo 2019 Agevolazioni contributive per cooperative/consorzi di cui alla legge 240/1984 in relazione alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai soci conferitori in zone montane o svantaggiate.

Segnaliamo la sentenza in oggetto che assume particolare interesse per le nostre cooperative perché estende, di fatto, la portata temporale di una norma fortemente auspicata alcuni anni fa da Confcooperative, per chiarire alcune criticità nel riconoscimento delle agevolazioni contributive previste dall’art. 9 della legge 67/1988 alle cooperative e ai consorzi agricoli di cui alla legge 240/1984.

Come noto, nel 2013 sollecitammo un intervento chiarificatore del legislatore che portò all’emanazione di una norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 32, comma 7-ter della legge 98/2013.

Con quell’intervento, veniva ribadita senza ombra di dubbio, la concessione delle agevolazioni contributive per i lavoratori agricoli delle zone di montagna o svantaggiate anche alle cooperative agricole che, pur non operandovi, trasformano il prodotto coltivato o allevato dai soci in dette aree. Tutto ciò in “misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai propri soci” e anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa come, ad esempio, la soccida.

Dopo anni di contenziosi con l’INPS, nutriti anche da diversi orientamenti assunti nel tempo dall’Istituto, e di un disconoscimento sostanziale fino ad allora di tali agevolazioni da parte dell’INAIL, si fece finalmente chiarezza e si arrivò alle circolari del 2013(1).

Su tale norma interviene ora la sentenza in oggetto dichiarando l’illegittimità della parte in cui se ne limitavano gli effetti solo dalla sua entrata in vigore in poi (dal 21 agosto 2013) e non anche per il pregresso.

Si tratta di un passaggio degno di particolare attenzione visto che il secondo periodo dell’art. 32, comma 7-ter della legge 98/2013 sanciva espressamente l’impossibilità di recuperare la parte non dovuta per i versamenti contributivi effettuati prima del 21 agosto 2013 proprio ai sensi della norma di interpretazione autentica.

A beneficio di chi legge riportiamo la norma in questione evidenziando in nero la formulazione ora dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale.

“Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che il pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi in misura ridotta è riconosciuto anche alle cooperative e relativi consorzi di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, non operanti in zone svantaggiate o di montagna, in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai propri soci, anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa di cui al libro V, titolo II, capo II, del codice civile, in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa. Non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

A detta della Corte, una norma di interpretazione autentica non può che esserlo sia per il futuro che per il passato, con efficacia quindi vale a dire dal momento in cui è entrata in vigore la norma oggetto di interpretazione.

Nelle argomentazioni offerte si ritiene infatti che, in assenza di un’applicazione retroattiva, tale norma di interpretazione autentica contrasti con l’art. 3 della Costituzione in materia di uguaglianza, venendosi a configurare un trattamento differenziato per chi, da un lato, abbia pagato contributi non dovuti prima dell’entrata in vigore della norma e per chi, dall’altro, non li abbia pagati, dall’agosto 2013 in poi.

Nell’escludere la ripetizione di un versamento indebito, la norma censurata confligge anche con l’art. 24 della Costituzione, laddove si riconosce un potenziale diritto – quello di vedersi restituire una parte della contribuzione non dovuta – senza però poter agire in tal senso.

E’ evidente come la norma del 2013 sia servita in primo luogo a disciplinare correttamente l’applicazione di tali agevolazioni dalla sua emanazione in avanti, come dimostra l’assenza di criticità registrata in questi ultimi anni.

Non invece le situazioni pregresse, fatto salvo ricordare che l’INAIL abbia comunque garantito un’applicazione delle agevolazioni per tutto il 2013 - e non solo dal 21 agosto di quell’anno – alla luce di un premio INAIL comunque stabilito su base annua.

Detto ciò, la sentenza in oggetto genera un duplice fronte di riflessione:

  • da un lato serve a risolvere eventuali contenziosi aperti a fronte di accertamenti e pretese contributive da parte soprattutto dell’INPS che contestava ad alcune cooperative/consorzi un’indebita fruizione di tali agevolazioni ante 21 agosto 2013 (il pronunciamento della Corte muove proprio dal ricorso presentato da una cooperativa al Tribunale di Ravenna);

  • dall’altro introduce la possibilità per imprese potenzialmente interessate che non ne abbiano fruito per un qualsiasi motivo, a vedersi riconoscere i benefici in questione senza alcuna contestazione anche per periodi ante-2013.

Rispetto a questa seconda ipotesi, ci preme sottolineare come tale possibilità andrà ovviamente valutata in considerazione dei termini di prescrizione applicabili, pari a nostro avviso a 10 anni, risalendo quindi eventualmente fino al 2009.

Sotto questo punto di vista, rinviando ad eventuali successive comunicazioni per ulteriori approfondimenti e in attesa, peraltro, di comprendere se e come INPS e INAIL prenderanno atto della sentenza qui commentata, riteniamo infatti che per la fattispecie in questione non debbano trovare applicazione le disposizioni dell’art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 818 che prevedono una prescrizione quinquennale, bensì l’ordinaria prescrizione decennale stabilita dall’art. 2946 c.c. per la fattispecie di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c..

Ciò in linea con un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6816/1991 e n. 4170/1996) che ha ricondotto nel tempo la situazione conseguente all’indebito versamento di contributi non dovuti per effetto di sgravi contributivi alle disposizioni civilistiche della prescrizione ordinaria sopra richiamate.










(1) Nostre circolari n. 52 del 4 ottobre 2013 – prot. n. 4281 – e n. 64 del 18 dicembre 2013 – prot. n. 5450.