E’ stata pubblicata nella G.U. n. 124 del 30 maggio 2025 la Legge 27 maggio 2025, n. 78, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali.
In fase di conversione in legge sono stati approvati alcuni emendamenti finalizzati a chiarire alcuni aspetti dubbi sull’obbligo assicurativo, introdotto dalla legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi 101-111, legge n.213/2023) e disciplinato dal Decreto del Ministero delle Imprese e del made in Italy n.18 del 30 gennaio 2025 (cfr. circolari Servizio ambiente ed energia nn.11/2025; 12/2025; 13/2025; 15/2025).
Risultano inoltre approvati 4 ordine del giorno, predisposti e sollecitati da Confcooperative (per comodità di lettura riportati di seguito) che impegnano il Governo, all'esito di un esame degli effetti della disciplina dell'obbligo assicurativo, a valutare l'opportunità di successive misure tese a risolvere, anche in via interpretativa, le criticità della normativa segnalate.
Più in dettaglio, con riferimento al perimetro soggettivo dell’obbligo, gli ordini del giorno evidenziano come in base a quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, e dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 30 gennaio 2025, n. 18, l'obbligo assicurativo sembra ricadere su chiunque utilizzi il bene, a qualsiasi titolo, per l'esercizio dell'attività di impresa; le imprese che hanno in concessione beni culturali di rilevantissimo valore (prevalentemente immobili pubblici o appartenenti a enti religiosi), pur svolgendo solo servizi di promozione e valorizzazione turistica si troverebbero costrette a stipulare costosissime ed insostenibili polizze assicurative a copertura di beni di valore incommensurabile o, addirittura, talvolta neppure valutabile in considerazione della specificità e delle caratteristiche del bene tutelato; più in generale, le imprese che gestiscono servizi fondamentali per l'erogazione di servizi pubblici quali ristorazione collettiva, assistenza sociale e sanitaria, utilizzando porzioni o interi edifici quali, ad esempio scuole, ospedali, ministeri, di proprietà della pubblica amministrazione, non tenuta, sulla base delle attuali disposizioni, alla stipula della polizza.
Ciò premesso, in fase di conversione rimane confermata la proroga disposta con il decreto legge. Anche la proroga, come già precedentemente comunicato, è stata più volte sollecitata da diverse Associazioni, tra cui Confcooperative, in considerazione della non completa chiarezza di alcuni ambiti applicativi della disciplina e della necessità, sia per le imprese di assicurazione che per le imprese tenute a stipulare le polizze, di definire e condividere adeguate proposte e le necessarie informazioni.
Con riferimento alle modifiche apportate in sede di conversione in legge, nel rinviare alla lettura integrale del decreto - legge nel testo coordinato, si riportano di seguito le novità introdotte.
DETERMINAZIONE DELLA DIMENSIONE DELLE IMPRESE
La legge di conversione ha cambiato il riferimento normativo per la determinazione della dimensione delle imprese, rilevante ai fini dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione e delle relative scadenze.
In particolare, si ricorda che con il DL n.39 del 2025 sono stati modulati i termini per adempiere all'obbligo di stipulare l'assicurazione contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali - inizialmente fissato al 31 dicembre 2024 e successivamente posticipato al 31 marzo 2025 con la legge di conversione del Decreto Milleproroghe (articolo 13, comma 1, DL n.202 del 2024) – prevedendo scadenze differenziate in base alla dimensione dell’impresa.
Nello specifico, nel mantenere la scadenza del termine del 31 marzo 2025 per le grandi imprese, con una decorrenza del trattamento sanzionatorio al 30 giugno 2025, il termine è stato differito dal 31 marzo 2025 al:
- 1° ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni;
- 31 dicembre 2025 per le piccole e micro imprese.
Come sopra anticipato, per la definizione di medie, piccole e micro imprese, viene sostituito il richiamo alla Direttiva UE 2023/2775 contenuto nel testo del decreto legge 31 marzo 2025, n. 39, con il richiamo alle previsioni della raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE.
Pertanto, sulla base di quanto ora previsto, la nozione di piccola e media impresa va riferita a quanto previsto nella citata raccomandazione che, all’articolo 2 dell'Allegato definisce:
- microimpresa: un'impresa che occupa meno di 10 occupati e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro;
- piccola impresa: un'impresa che occupa meno di 50 occupati e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
- media impresa: un'impresa che occupa meno di 250 occupati e realizza un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
Per l’individuazione delle grandi imprese, rimane confermato il riferimento alla Direttiva delegata (UE) 2023/2775.
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 3 della Direttiva UE 2013/34, modificato dalla Direttiva UE 2023/2775, sono grandi imprese le imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:
- totale dello stato patrimoniale: 25 milioni di euro;
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 milioni di euro;
- numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.
DETERMINAZIONE DEL VALORE DEI BENI DA ASSICURARE
Viene chiarito che per la determinazione del valore dei beni da assicurare si dovrà considerare il valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile ovvero il costo di rimpiazzo dei beni mobili o quello di ripristino delle condizioni del terreno interessato dall’evento calamitoso.
CHIARIMENTI IN MERITO AGLI IMMOBILI ABUSIVI
Un ulteriore correttivo approvato interviene sull'articolo 1, comma 106, secondo periodo, della legge n.213/2023, prevede che l'assicuratore sarà tenuto ad assicurare esclusivamente gli immobili:
- costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio ovvero la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio;
- oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono.
Viene poi stabilito che per gli immobili non assicurabili non spetta alcun indennizzo, contributo, sovvenzione o agevolazione di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
BENI NON DI PROPRIETÀ DELL’IMPRENDITORE
Si chiarisce che l'indennizzo spettante in caso di evento catastrofale sarà corrisposto al proprietario del bene, laddove l'imprenditore assicuri beni di proprietà di terzi impiegati nella propria attività di impresa e non già assistiti da analoga copertura assicurativa, comunicando al proprietario la stipulazione della polizza.
Il proprietario, tuttavia, dovrà utilizzare l'indennizzo percepito esclusivamente per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità.
Qualora tale vincolo non sia rispettato, l'imprenditore ha comunque diritto a una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell'attività di impresa a causa dell'evento catastrofale nel limite del 40% dell'indennizzo percepito dal proprietario.
Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto nonché per le somme predette, l’imprenditore che ha stipulato il contratto di assicurazione ha privilegio ai sensi dell’articolo 1891, quarto comma, del codice civile.
NESSUNA FRANCHIGIA PER LE GRANDI IMPRESE
Si escludono dallo scoperto o franchigia fino al 15% del danno le grandi imprese, come definite all'articolo 1, comma 1, lettera o), del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero delle imprese e del Made in Italy n.18/2025, e alle società controllate e collegate che stipulano un programma assicurativo globale valido per tutto il gruppo.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE
( Marco Venturelli)
- Allegato 1 : Decreto legge 31 marzo 2025, n. 39, Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali – testo coordinato con le modifiche apportate in sede di conversione
- Di seguito alla presente comunicazione:
- Ordini del giorno approvati in sede di conversione
- Polizze catastrofali - Risposte alle domande frequenti (FAQ) - https://www.mimit.gov.it/it/assistenza/domande-frequenti/polizze-catastrofali-risposte-alle-domande-frequenti-faq
ALLEGATO
AS 1482
Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali
ORDINI DEL GIORNO APPROVATI
G/1482/6/9 (testo 2)
Martella, Franceschelli, Giacobbe
Accolto
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali (A.S. 1482),
premesso che:
l'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dispone che le imprese sono obbligate a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale;
con riferimento al perimetro soggettivo, in base a quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, e dell'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 30 gennaio 2025, n. 18, l'obbligo assicurativo sembra ricadere su chiunque utilizzi il bene, a qualsiasi titolo, per l'esercizio dell'attività di impresa;
considerato che:
le imprese che hanno in concessione beni culturali di rilevantissimo valore (prevalentemente immobili pubblici o appartenenti a enti religiosi), pur svolgendo solo servizi di promozione e valorizzazione turistica si troverebbero costrette a stipulare costosissime ed insostenibili polizze assicurative a copertura di beni di valore incommensurabile o, addirittura, talvolta neppure valutabile in considerazione della specificità e delle caratteristiche del bene tutelato;
più in generale, le imprese che gestiscono servizi fondamentali per l'erogazione di servizi pubblici quali ristorazione collettiva, assistenza sociale e sanitaria, utilizzando porzioni o interi edifici quali, ad esempio scuole, ospedali, ministeri, di proprietà della pubblica amministrazione, non tenuta, sulla base delle attuali disposizioni, alla stipula della polizza,
impegna il Governo, all'esito di un esame degli effetti della disciplina dell'obbligo assicurativo, a valutare l'opportunità di successive misure tese a risolvere, anche in via interpretativa, le criticità della normativa di cui in premessa.
***
G/1482/7/9 (testo 2)
Rosso, Paroli
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali (A.S. 1482)",
premesso che:
l'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dispone che le imprese sono obbligate a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale;
con riferimento al perimetro soggettivo, in base a quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, e dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 30 gennaio 2025, n. 18, l'obbligo assicurativo sembra ricadere su chiunque utilizzi il bene, a qualsiasi titolo, per l'esercizio dell'attività di impresa;
le imprese che hanno in concessione beni culturali di rilevantissimo valore (prevalentemente immobili pubblici o appartenenti a enti religiosi), pur svolgendo solo servizi di promozione e valorizzazione turistica si troverebbero costrette a stipulare costosissime ed insostenibili polizze assicurative a copertura di beni di valore incommensurabile o, addirittura, talvolta neppure valutabile in considerazione della specificità e delle caratteristiche del bene tutelato;
più in generale, le imprese che gestiscono servizi fondamentali per l'erogazione di servizi pubblici quali ristorazione collettiva, assistenza sociale e sanitaria, utilizzando porzioni o interi edifici quali, ad esempio scuole, ospedali, ministeri, di proprietà della pubblica amministrazione, non tenuta, sulla base delle attuali disposizioni, alla stipula della polizza,
impegna il Governo, all'esito di un esame degli effetti della disciplina dell'obbligo assicurativo, a valutare l'opportunità di successive misure tese a risolvere, anche in via interpretativa, le criticità della normativa di cui in premessa.
***
G/1482/8/9 (testo 2)
Durnwalder
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali" (A.S. 1482);
premesso che:
l'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dispone che le imprese sono obbligate a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale;
con riferimento al perimetro soggettivo, in base a quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, e dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 30 gennaio 2025, n. 18, l'obbligo assicurativo sembra ricadere su chiunque utilizzi il bene, a qualsiasi titolo, per l'esercizio dell'attività di impresa;
considerando che
le imprese che hanno in concessione beni culturali di rilevantissimo valore (prevalentemente immobili pubblici o appartenenti a enti religiosi), pur svolgendo solo servizi di promozione e valorizzazione turistica si troverebbero costrette a stipulare costosissime ed insostenibili polizze assicurative a copertura di beni di valore incommensurabile o, addirittura, talvolta neppure valutabile in considerazione della specificità e delle caratteristiche del bene tutelato;
più in generale, le imprese che gestiscono servizi fondamentali per l'erogazione di servizi pubblici quali ristorazione collettiva, assistenza sociale e sanitaria, utilizzando porzioni o interi edifici quali, ad esempio scuole, ospedali, ministeri, di proprietà della pubblica amministrazione, non tenuta, sulla base delle attuali disposizioni, alla stipula della polizza,
impegna il Governo, all'esito di un esame degli effetti della disciplina dell'obbligo assicurativo, a valutare l'opportunità di successive misure tese a risolvere, anche in via interpretativa, le criticità della normativa di cui in premessa.
***
G/1482/9/9 (testo 2)
Fregolent
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali" (A.S. 1482);
premesso che:
l'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dispone che le imprese sono obbligate a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale;
con riferimento al perimetro soggettivo, in base a quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, e dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 30 gennaio 2025, n. 18, l'obbligo assicurativo sembra ricadere su chiunque utilizzi il bene, a qualsiasi titolo, per l'esercizio dell'attività di impresa;
le imprese che hanno in concessione beni culturali di rilevantissimo valore (prevalentemente immobili pubblici o appartenenti a enti religiosi), pur svolgendo solo servizi di promozione e valorizzazione turistica si troverebbero costrette a stipulare costosissime ed insostenibili polizze assicurative a copertura di beni di valore incommensurabile o, addirittura, talvolta neppure valutabile in considerazione della specificità e delle caratteristiche del bene tutelato;
più in generale, le imprese che gestiscono servizi fondamentali per l'erogazione di servizi pubblici quali ristorazione collettiva, assistenza sociale e sanitaria, utilizzando porzioni o interi edifici quali, ad esempio scuole, ospedali, ministeri, di proprietà della pubblica amministrazione, non tenuta, sulla base delle attuali disposizioni, alla stipula della polizza;
impegna il Governo, all'esito di un esame degli effetti della disciplina dell'obbligo assicurativo, a valutare l'opportunità di successive misure tese a risolvere, anche in via interpretativa, le criticità della normativa di cui in premessa.
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
Polizze catastrofali - Risposte alle domande frequenti (FAQ)
https://www.mimit.gov.it/it/assistenza/domande-frequenti/polizze-catastrofali-risposte-alle-domande-frequenti-faq
In seguito a richieste di chiarimento pervenute, si forniscono le prime indicazioni sulle tematiche connesse all’operatività del sistema di assicurazione per i rischi catastrofali di cui al decreto18/2025.
1. Qualora l’impresa non abbia terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali di proprietà, ma utilizzi tali beni per la propria attività di impresa ad altro titolo (ad esempio affitto o leasing), su chi grava l’obbligo di stipulare la polizza per i danni provocati da calamità naturali ed eventi catastrofali?
R. Come chiarito dalla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1-bis comma 2 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 189 l'oggetto della copertura assicurativa per i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è riferito ai beni elencati dall'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.
Il riferimento all’art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, pertanto, deve essere inteso come un rinvio ai beni ivi elencati, ai fini della loro identificazione. L’imprenditore, dunque, deve assicurare tutti i beni impiegati nell’esercizio dell’impresa e rientranti nei numeri 1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all’art. 2424 c.c., anche se sugli stessi l’impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.
2. I beni gravati da abuso edilizio sono soggetti all’obbligo assicurativo?
R. No, in quanto l’articolo 1, comma 2, del DM n. 18/2025 dispone che “sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione”.
3. I beni immobili in costruzione sono soggetti all’obbligo assicurativo?
R. No, i beni immobili in costruzione non sono soggetti all’obbligo assicurativo, in quanto sono iscritti all’articolo 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numero 5), mentre l’articolo 1, comma 1, lettera b) del DM n. 18/2025 fa riferimento alle immobilizzazioni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile.
4. L’obbligo di stipulare una polizza a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 può essere assolto anche per il tramite di polizze collettive?
R. Sì, l’obbligo assicurativo può essere assolto anche con l’adesione a polizze collettive.
5. Le imprese soggette all’obbligo di stipulare una polizza contro i rischi catastrofali sono solamente quelle soggette all’iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle imprese?
R. Indipendentemente dalla sezione nella quale sono iscritte, tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, hanno l’obbligo di stipulare l’assicurazione contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Sono escluse dall’obbligo solamente le imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile (imprese agricole).
6. Quando occorre adeguare le polizze già in essere?
R. L’articolo 11, comma 2, del DM n. 18/2025 prevede che “Per le polizze già in essere, l’adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse.”
7. Lo studio legale in cui viene esercitata l’attività professionale è soggetto all’obbligo assicurativo contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali?
R. L’obbligo assicurativo sussiste per tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile. L’obbligo di stipulare la polizza, pertanto, discende dall’obbligo di iscrizione al Registro delle imprese.
8. L’imprenditore che svolge la propria attività presso la propria abitazione è tenuto a stipulare una polizza a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali?
R. Se l’immobile è impiegato per l’esercizio dell’attività di impresa ricade nel perimetro dell’obbligo assicurativo per la porzione di edificio destinata all’esercizio dell’attività d’impresa.
9. L’obbligo assicurativo di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 sussiste anche per le imprese che non hanno o non impiegano alcuno dei beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile?
R. Le imprese tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile che non hanno in proprietà o non impiegano per la propria attività alcuno dei beni elencati dall'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile non sono soggetti all’obbligo di stipula dell’assicurazione di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
10. I veicoli iscritti al PRA sono soggetti all’obbligo assicurativo di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213?
R. L’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 4) del DM 30 gennaio 2025, n. 18 definisce le attrezzature industriali e commerciali, comprendendo in esse macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A. Risultano, pertanto, esclusi dai beni oggetto della copertura assicurativa di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, i veicoli iscritti al P.R.A.
11. La disciplina legislativa di cui all’articolo 1, commi 102, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, relativa agli effetti sulle misure di incentivazione dell’adempimento dell’obbligo di stipula da parte delle imprese della polizza assicurativa contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali deve intendersi automaticamente applicabile allo scadere dei termini previsti dal decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39 o necessita di ulteriori atti o provvedimenti?
R. La disciplina recata dall’articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 non ha carattere autoapplicativo. Il comma 102 dell’articolo 1 stabilisce, infatti, che dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese “si deve tener conto” nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche, senza determinare in maniera perentoria quali siano gli effetti di tale valutazione. Ne consegue che ciascuna Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione è chiamata a dare attuazione alla citata disposizione, definendo e comunicando le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo in argomento in relazione alle proprie misure coerentemente con le tempistiche recate dall’articolo1 del decreto legge 31 marzo 2024, n.39.
Per quanto attiene alle misure di propria competenza, questo Ministero è orientato a tener conto dell’inadempimento dell’obbligo assicurativo precludendo l’accesso agli incentivi di propria competenza alle imprese inadempimenti. Tale indicazione dovrà comunque essere recepita nella disciplina normativa relativa a ciascun incentivo. La causa di esclusione opererà per le domande presentate a decorrere dalla data del predetto provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla legge n. 213 del 2023 nell’ambito della disciplina normativa della misura di agevolazione tenendo conto delle tempistiche recate dall’articolo1 del decreto legge 31 marzo 2024, n.39.
12. La disposizione di cui al comma 102 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 in merito all’accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici connessa alla mancata stipula da parte dell’impresa della polizza assicurativa di cui alla legge n. 213 del 2023 è retroattiva e si applica, dunque, anche a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici ottenuti dalle imprese prima dello scadere dei termini previsti dal decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39?
R. No, per quanto esposto in risposta alla precedente domanda, la valutazione in merito all’accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici, connessa alla mancata stipula da parte dell’impresa della polizza assicurativa opera dalla data del provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla legge n. 213 del 2023 nell’ambito della disciplina normativa del contributo, sovvenzione o agevolazione pubblica, ovvero dalla diversa data ivi indicata.