È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’atteso decreto interministeriale contenente criteri e modalità attuative sulle agevolazioni previste a fronte dell’avvio di nuove imprese operanti nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica da parte di giovani, in attuazione dell’art. 21 del D.L. “Coesione” n. 60/2024.
Si tratta di una misura per la quale gli interessati dovranno presentare una richiesta telematica all’INPS, con una procedura al momento non operativa, dovendo l’Istituto ancora fornire le relative istruzioni.
Ricordiamo che il sostegno si articola un duplice beneficio in favore di giovani disoccupati under 35 che avviino in Italia nel periodo 1° luglio 2024 - 31 dicembre 2025 attività imprenditoriali in determinati settori, come meglio definiti dal decreto interministeriale ora emanato:
- sia un contributo per l’impresa avviata pari a 500 euro mensili (non rilevanti ai fini della formazione del reddito) per la durata massima di 3 anni, e comunque non oltre il 2028, erogato da INPS annualmente in forma anticipata per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell’attività;
- sia un esonero contributivo per la durata di 3 anni, comunque fruibile entro il 2028, al 100% (premi INAIL da pagare) fino a un valore massimo di 800 euro mensili per ciascun lavoratore in relazione ai dipendenti under 35 assunti a tempo indeterminato (non in apprendistato) dalla medesima impresa nel periodo 1° luglio 20224-31 dicembre 2025.
Prima di approfondire, nelle more della pubblicazione della circolare INPS, alcuni elementi di dettaglio rispetto a queste agevolazioni e di richiamare gli ambiti settoriali in cui devono operare e imprese per beneficiarne, occorre evidenziare che un elemento di novità inserito espressamente nel decreto attuativo rispetto alla norma primaria riguarda l’esclusiva ammissione ai contributi delle piccole imprese, profilo che poteva desumersi dal fatto di trattare comunque incentivi per delle start-up.
Da un altro punto di vista, mancano indicazioni puntuali ed esplicite sulla fruizione di tali incentivi per avviare una società COOPERATIVA, fattispecie che riteniamo pienamente legittima ma su cui auspichiamo che la circolare INPS possa offrire ulteriori chiarimenti.
* * *
Ambiti settoriali strategici individuati ai fini della fruizione della misura (art. 2)
Sulla base di alcuni parametri ritenuti validi per qualificare un’impresa operante in settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica (es. investimenti in tecnologie green e digitali, domanda di lavoro, livello competitività imprese) si definiscono come ammissibili ai nuovi benefici le imprese operanti nei seguenti settori identificati dalle prime 2 o 3 cifre dei rispettivi codici ATECO:
- C- ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
- 10 industrie alimentari
- 11 industria delle bevande
- 13 industrie tessili
- 14 confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia
- 15 fabbricazione di articoli in pelle e simili
- 16 industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
- 17 fabbricazione di carta e di prodotti di carta
- 18 stampa e riproduzione di supporti registrati
- 20 fabbricazione di prodotti chimici
- 21 fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
- 22 fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
- 23 fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
- 241 siderurgia
- 242 fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio (esclusi quelli in acciaio colato)
- 243 fabbricazione di altri prodotti della prima trasformazione dell'acciaio
- 244 produzione di metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi, trattamento dei combustibili nucleari (ad eccezione del settore 2446 “trattamento dei combustibili nucleari”)
- 26 fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi
- 27 fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche
- 28 fabbricazione di macchinari ed apparecchiature n.c.a.
- 29 fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
- 30 fabbricazione di altri mezzi di trasporto
- 31 fabbricazione di mobili
- 32 altre industrie manifatturiere
- 33 riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature
- D- FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
- 351 produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica
- 353 fornitura di vapore e aria condizionata
- E- FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO
- 36 raccolta, trattamento e fornitura di acqua
- 37 gestione delle reti fognarie
- 381 raccolta dei rifiuti
- 383 recupero dei materiali
- 39 attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
- F-COSTRUZIONI
- 41 costruzione di edifici
- 42 ingegneria civile
- 43 lavori di costruzione specializzati
- h- trasporto e magazzinaggio
- 49 trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
- 50 trasporto marittimo e per vie d'acqua
- 51 trasporto aereo
- 52 magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
- 53 servizi postali e attività di corriere
- J- SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
- 58 attività editoriali
- 59 attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di
- registrazioni musicali e sonore
- 60 attività di programmazione e trasmissione
- 61 telecomunicazioni
- 62 produzione di software, consulenza informatica e attività connesse
- 63 attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici
- M-ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
- 69 attività legali e contabilità
- 70 attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale
- 71 attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
- 72 ricerca scientifica e sviluppo
- 73 pubblicità e ricerche di mercato
- 74 altre attività professionali, scientifiche e tecniche
- 75 servizi veterinari
- N-NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
- 81 attività di servizi per edifici e paesaggio
- p-istruzione
- 85 istruzione
- Q-SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE
- 86 assistenza sanitaria
- 87 servizi di assistenza sociale residenziale
- 88 assistenza sociale non residenziale
- r-attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
- 90 attività creative, artistiche e di intrattenimento
- 91 attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali
- S-ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI
- 94 attività di organizzazioni associative
- 95 riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa
- 96 altre attività di servizi per la persona
* * *
Caratteristiche delle agevolazioni in cui si articola la misura
Incentivo alle assunzioni di under 35
|
Contributo per avvio attività
|
Per ciascuna assunzione a tempo indeterminato (non in apprendistato) di soggetti under 35 avvenuta nel periodo 1° luglio 2024 - 31 dicembre 2025 esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, entro il limite massimo di 800 euro mensili e per un periodo massimo di 36 mesi.
L’incentivo alle assunzioni è riservato alle piccole imprese, vale a dire quei datori di lavoro che soddisfano i requisiti dimensionali di piccola impresa ai sensi dell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, ovvero che occupano meno di 50 persone e che sviluppano un fatturato e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 mln di euro.
L’utilizzo è subordinato al rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi nonché alle disposizioni in materia di regolarità contributiva, rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e applicazione della contrattazione collettiva leader.
Il beneficio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, mentre è cumulabile con la maxi deduzione del costo del lavoro ex art. 4 del decreto legislativo n. 216/2023.
Per poter fruire dello sgravio i datori di lavoro dovranno presentare apposita istanza telematica all’INPS che, verificati i requisiti di spettanza e la disponibilità di risorse, ammetterà l’impresa all’utilizzo del beneficio, con modalità e termini di gestione della procedura che saranno illustrati dall’istituto.
|
Contributo per ciascuna impresa avviata pari a 500 euro mensili (non rilevanti ai fini della formazione del reddito) per la durata massima di 3 anni, e comunque non oltre il 2028, erogato da INPS annualmente in forma anticipata per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell’attività.
In sostanza se il soggetto richiedente è costituito in forma societaria, la misura spetterà per uno solo dei soci
Sono ammesse al contributo esclusivamente le piccole imprese non quotate fino a 5 anni dalla loro iscrizione al registro delle imprese che non hanno ancora distribuito utili e che non sono state costituite a seguito di fusione; se non soggette all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, il periodo di ammissibilità di 5 anni può essere considerato a partire dal momento in cui l'impresa avvia la sua attività economica o è soggetta ad imposta per tale attività.
Per poter fruire della misura, le aziende dovranno inoltrare, a pena di decadenza, istanza telematica entro 30 giorni dall’avvio dell’attività imprenditoriale, seguendo le indicazioni che saranno rese note dall’INPS, intendendosi per tale la data di invio all’Ufficio del Registro delle Imprese della Comunicazione Unica di cui al D.L. n. 7/2007, o, se successivo, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto in oggetto e quindi entro il 14 giugno p.v..
L’istanza dovrà contenere l’indicazione della data di costituzione dell’azienda/datore di lavoro, i dati relativi all’invio della citata Comunicazione Unica, gli elementi da cui si evince l’appartenenza alle categorie di attività che possono beneficiare dell’esonero contributivo e i dati anagrafici e lo stato occupazionale di colui che ha avviato l’attività imprenditoriale.
|
* * *
Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si rinvia per ulteriori approfondimenti al decreto allegato e alle prossime istruzioni da parte dell’INPS.