Nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno u.s., è stata pubblicata la Legge 05 giugno 2025, n. 79 recante conversione del Decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45 (Link di seguito riportato).
CONVERSIONE
Decreto-Legge 7 aprile 2025, N. 45
(MISURE DI ATTUAZIONE DEL PNRR E avvio anno SCOLASTICO 2025/2026)
Il provvedimento reca misure urgenti per garantire la tempestiva attuazione degli interventi connessi con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in coerenza con il relativo cronoprogramma e le prossime scadenze imposte dal Piano stesso.
Il provvedimento, inoltre, reca misure:
- per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026;
- in materia di parità scolastica, con particolare riferimento alla disciplina relativa al riconoscimento della parità e allo svolgimento degli esami di idoneità presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione;
- dirette ad assicurare, per l'anno scolastico 2025/2026, il regolare svolgimento delle attività e la corretta erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie;
- utili a prevedere percorsi di formazione per i docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali, finalizzati alla prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti, delle dipendenze comportamentali e del disagio giovanile.
A seguito dell’iter parlamentare di conversione, il provvedimento consta di due Capi e complessivi 11 articoli.
Il Capo I (articoli 1-4-bis) reca “Disposizioni urgenti per l'attuazione delle misure del Piano
nazionale di ripresa e resilienza”.
Il Capo II (articolo 5-11) contiene “Misure urgenti in materia di istruzione e merito e per l'avvio
dell'anno scolastico 2025/2026.”
Di seguito l’esame di alcune delle misure introdotte rinviando, per gli approfondimenti specifici, alle comunicazioni degli altri Servizi, delle Federazioni interessate e di ICN S.p.a. .
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capo i. disposizioni URGENTI PER l’attuazione delle misure del Pnrr
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art.1. [Disposizioni urgenti per l’attuazione della Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa agli istituti tecnici”.
L’articolo in esame è diretto a completare la Riforma 1.1, Missione 4, Componente 1, del PNRR, in materia di istituti tecnici avviata, come noto, con l’articolo 26, D.L. n. 144/2022 (Decreto Aiuti-ter) con cui si prevedeva il riordino, attraverso regolamenti di delegificazione, del sistema dell'istruzione tecnica.
L’articolo in commento interviene, quindi, sulle questioni rimaste inattuate al fine di completare la realizzazione della riforma.
In particolare, si prevede che:
- per la definizione degli indirizzi, delle articolazioni e dei corrispondenti quadri orari e dei risultati di apprendimento dei nuovi percorsi di istruzione tecnica, si provveda non più con l’adozione di un decreto ministeriale, bensì sulla base del profilo educativo culturale e professionale dello studente, del curricolo e nei limiti del monte orario, secondo quanto indicato dagli “Allegati A e B” al decreto-legge in commento;
- la disciplina del rilascio da parte degli istituti tecnici, a domanda dell’interessato, della certificazione delle competenze acquisite non sarà più definita attraverso un decreto ministeriale, ma sulla base del modello di “certificato di competenze” di cui “all’Allegato C” sempre dello stesso decreto-legge in esame;
- il riordino definitivo della materia è rinviato ad un successivo ed ulteriore regolamento di delegificazione, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e acquisito il parere della Conferenza unificata.
art. 3. Rimodulazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza assegnate al Ministero dell'istruzione e del merito.
[Commi da 1 a 3]. Con le disposizioni in esame, sono implementate le risorse necessarie alla conclusione della Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” del PNRR, per un ammontare complessivo pari a € 819.699.113,93 attingendo da risorse prima destinate ad altre misure PNRR di competenza dello stesso Ministero.
A tal fine, si prevede che il Ministero dell’istruzione e del merito disponga l’emanazione di un nuovo bando e lo scorrimento delle graduatorie derivanti da bandi già indetti, per il conseguimento degli obiettivi previsti dal sopra menzionato investimento 1.1 della M4C1 del PNRR.
Si consente, inoltre, l’utilizzo a favore di altre misure del PNRR ai fini del conseguimento dei relativi obiettivi, delle risorse che risultino non impiegate per le finalità sopra enunciate.
[Comma 2-bis]. Contributi ai comuni per investimenti infrastrutturali “piccole opere”
La disposizione, inoltre, differisce:
- al 31 luglio 2025 il termine entro cui i Comuni beneficiari dei contributi previsti per le cd. piccole opere devono procedere all’inserimento, all'interno del sistema di monitoraggio e rendicontazione, degli identificativi di progetto (CUP) per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024;
- al 31 ottobre 2025, il termine per l’emanazione del decreto ministeriale di revoca delle risorse sopra menzionate, in caso di inadempienza da parte dei Comuni beneficiari.
[Commi 2-ter e 2-quater]. Incremento della dotazione del Fondo unico per l’edilizia scolastica
Si prevede l’incremento della dotazione del Fondo unico per l’edilizia scolastica di 10.000.000 di €, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, al fine di incentivare la realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici pubblici.
art. 3-ter. Disposizioni in materia di sviluppo di competenze informatiche
La disposizione novella l’articolo 24-bis, D.L. n. 152/2021, recante Disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR e disposizioni antimafia.
In sintesi, si sostituisce, sia in relazione alle attività formative in favore dei docenti che rispetto agli insegnamenti impartiti nelle scuole, il riferimento alla necessità di apprendere e utilizzare la programmazione informatica (coding) con un generico “sviluppo di competenze informatiche e nella didattica digitale”, con la loro applicazione nei processi di insegnamento, apprendimento e valutazione.
È, altresì, soppressa la norma che affidava al Ministro dell'istruzione e del merito il compito di integrare di conseguenza, con proprio decreto ed entro la fine dell’anno scolastico 2024/2025, gli obiettivi specifici di apprendimento e i traguardi di competenza dei vari cicli di istruzione.
Infine, tenuto conto che la norma oggetto di novella assegna alle scuole di ogni ordine e grado il compito di perseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, l’implementazione delle competenze digitali nell'ambito degli insegnamenti esistenti, si prevede che questo debba avvenire favorendo, non più “gli apprendimenti della programmazione informatica (coding)”, ma “l'apprendimento di conoscenze informatiche e la comprensione dei concetti fondamentali dell'informatica”, e che questo possa avvenire anche in via sperimentale.
art. 3-quater. Disposizioni urgenti per l’attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di edilizia scolastica.
L’articolo apporta modifiche all’articolo 24, D.L. n. 13/2023 (D.L. PNRR-3), recante disposizioni in materia di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali.
Le modifiche riguardano il comma 1, del sopra menzionato articolo 24 e l’aggiunta di due nuovi commi 1-bis e 1-ter.
art. 3-quinquies. Disposizione in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
L’articolo apporta modifiche all’articolo 2, comma 2, D.L. n. 19/2024 avente ad oggetto l’elasticità riconosciuta ai soggetti attuatori e alle amministrazioni titolari in presenza di disallineamenti o incoerenze rispetto al cronoprogramma procedurale e finanziario stabilito.
Articolo 3-septies Disposizioni urgenti per l’assunzione di giovani ricercatori da parte delle imprese al fine di favorire il conseguimento dell’investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
La disposizione ha ad oggetto l’investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2, del PNRR, qualificato “Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori dalle imprese”, cui è stata data iniziale attuazione con l’articolo 26, commi 1-4, D.L. n. 13/2023.
Per effetto della disposizione in commento, si sostituisce integralmente il comma 1, dell’articolo 26 sopra menzionato, (fermo restando le risorse complessivamente già stanziate pari a 150 milioni di € per il periodo 2024-2026), prevedendo che l’esonero dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro sia rimpiazzato da un contributo pari a 10.000 € per ciascuna unità di personale assunta in possesso del titolo di dottore di ricerca, di cui l’impresa potrà fruire sotto forma di credito di imposta, per le assunzioni a tempo indeterminato per il periodo compreso tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2026.
Il credito di imposta è riconosciuto mediante una procedura concessoria specifica, secondo le modalità fissate con decreto attuativo del Ministro dell’università e della ricerca di concerto con il MEF e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione dei crediti (ex articolo 17 del D.lgs. n. 241/1997), entro il 31 dicembre 2026.
art. 3-octies. Disposizioni urgenti in materia di esecuzione dei contratti pubblici connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza.
L’articolo apporta modifiche all’articolo 18-quinquies, D.L. n. 113/2024 recante la disciplina delle anticipazioni di cassa da parte delle amministrazioni centrali titolari degli interventi del PNRR, al fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori, prescrivendo un’ulteriore condizione ai fini dell’erogazione delle anticipazioni di cassa.
art. 4. Disposizioni urgenti per l’attuazione della riforma 4.1 della Missione 1, Componente 3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa alla professione di guida turistica.
La disposizione novella l’articolo 4, comma 4, Legge n. 190/2023 allo scopo di garantire l’attuazione della riforma delle guide turistiche, prevista dalla riforma 4.1 «Ordinamento delle professioni delle guide turistiche» della Missione 1, Componente 3, del PNRR.
L’articolo 4, comma 4, sopra menzionato, nella formulazione originaria prevedeva, per far fronte alle spese relative all’esame di abilitazione all’esercizio di guida turistica, un’autorizzazione di spesa di 300.000 € l’anno per il 2024, e di 170.000 € l’anno a decorrere dal 2025.
Per effetto della disposizione in commento, invece, viene autorizzata una spesa di 1.431.000 € per l’anno 2025, di 862.720 € per l’anno 2026, e di 1.005.000 € annui a decorrere dall’anno 2027.
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capo ii. misure urgenti in materia di istruzione e merito e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026
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Articolo 5. Misure in materia di parità scolastica.
L’articolo reca disposizioni riguardanti, tra le altre, le istituzioni scolastiche paritarie.
In sintesi:
- con il comma 1, si novella la Legge n. 62/2000 – recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”, inserendo il comma 6-bis all’articolo 1, con cui si dispone che non può essere autorizzata l'attivazione di più di una classe terminale collaterale per ciascun indirizzo di studi già funzionante in una scuola paritaria. L'attivazione della classe collaterale è in ogni caso subordinata alla notifica del provvedimento di autorizzazione dell'ufficio scolastico regionale, previa motivata richiesta del soggetto gestore, da presentarsi entro il 31 luglio precedente all'anno scolastico di riferimento;
- con il comma 2, si dispone l’abrogazione del comma 8-ter, dell’articolo 13, D.L. n. 7/2007, che aveva fatto salve le disposizioni del Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (D.lgs. n. 297/1994), facenti riferimento agli istituti tecnici e professionali, escludendo per le stesse l’abrogazione disposta in precedenza dall’articolo 31, comma 2, del d.lgs. n. 226/2005. Per effetto della previsione in esame, pertanto, si determina ora l’abrogazione totale anche di tali disposizioni;
- il comma 3, invece, integra l’articolo 192, comma 4, D.Lgs. n. 297/94 al fine di permettere il regolare svolgimento degli esami di idoneità presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione. Pertanto, si prevede che l’alunno o lo studente può sostenere, nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, gli esami di idoneità al massimo per i due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l’ammissione per effetto di scrutinio finale. È demandato a un successivo decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, da adottarsi entro 60 giorni, la definizione delle tempistiche e delle modalità di svolgimento degli esami di idoneità, nonché delle misure per vigilare sul corretto svolgimento degli esami;
- con il comma 4, infine, si interviene sui commi 27, 29, 30 e 31 dell’articolo 7 del D.L. n. 95/2012 aventi ad oggetto l’utilizzo da parte delle scuole, della pagella elettronica, del registro on line e del protocollo informatico, con particolare riferimento alle scuole paritarie.
Articolo 6. Misure urgenti in materia di welfare studentesco.
Con il comma 1 si incrementa di 1 milione di €, per l’anno 2025, e di 3 milioni di €, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, la dotazione dello stanziamento per la fornitura, gratuita o semigratuita, dei libri di testo a favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti.
Il comma 1-bis apporta, invece, modifiche ai commi 526 e 527 dell'articolo 1 della Legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020), aventi ad oggetto il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, con una dotazione iniziale di 15 milioni di €, a sostegno di studenti fuori sede, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente – ISEE- non superiore a 20.000 € e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio.
Il Fondo è, per effetto della disposizione in commento, incrementato di 9,5 milioni di € per il 2025.
Ciò al fine di corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli stessi studenti fuori sede, residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato.
Articolo 6-bis. Misure urgenti in materia di Carta del docente.
La disposizione interviene sull’istituto della “Carta del docente” (articolo 1, comma 121, della L. n. 107/2015/c.d. Buona scuola), la Carta elettronica dell’importo di 500 € per ogni anno scolastico, per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado introdotta allo scopo di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali.
Inoltre, si prevede che i soggetti presso cui è utilizzata la Carta del docente, ai fini del pagamento del credito maturato, trasmettono la fattura, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, entro 90 giorni dalla data di validazione dei relativi buoni.
Articolo 7. Disposizioni urgenti in materia di incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie.
Come già avvenuto in passato (con proroghe pregresse della previsione di cui all’articolo 2-ter del D.L. 22/2020), allo scopo di assicurare il regolare svolgimento delle attività e l'erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie, si estende anche agli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027 la possibilità (per ultimo prevista fino al 2024/2025) di conferire, in via assolutamente straordinaria, incarichi temporanei ricorrendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, (D.lgs. n. 65/2017), sempre che si verifichi l'impossibilità di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il dovuto titolo di abilitazione.
Articolo 8. Disposizioni urgenti per la prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti, delle dipendenze comportamentali e del disagio giovanile.
Allo scopo di rafforzare l’attività di prevenzione svolta dalla scuola, quale luogo naturale chiamato ad “accompagnare e guidare i giovani nel loro percorso di formazione e crescita personale”, l’articolo in esame stabilisce che risorse, pari a 1 milione di €, per l’esercizio finanziario 2025, iscritte sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, (istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri), siano versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito.
Articolo 10. Disposizioni urgenti per la promozione della internazionalizzazione degli ITS Academy-Piano Mattei
L’articolo estende, anche per l’anno 2025, l’autorizzazione di spesa, (già prevista per il 2024) pari ad 1 milione di € annui, per l'ampliamento dell'offerta formativa connessa ai processi di internazionalizzazione degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy), disposta dal Piano Mattei.
Si prevede, inoltre, un’esenzione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche sulle somme corrisposte a titolo di borse di studio erogate dallo Stato, dalle regioni, dalle Fondazioni ITS Academy e da altri soggetti pubblici, agli studenti iscritti ai percorsi formativi ITS Academy.
Infine, si prevede che nella nozione di credito formativo siano ricomprese anche le competenze acquisite all'estero e che il relativo riconoscimento delle stesse compete agli stessi ITS Academy.
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Come noto, il comma 1, dell’articolo 24 permette, a date condizioni, agli enti locali beneficiari di utilizzare i ribassi d’asta per gli interventi di edilizia scolastica rientranti fra i progetti del PNRR di cui è titolare il Ministero dell’istruzione e del merito, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR, nonché per fronteggiare l'incremento dei prezzi.
Orbene, per effetto della disposizione in commento, integrando il comma 1, si specifica che tale disciplina si applichi anche ai casi di modifiche resesi necessarie in sede di sviluppo progettuale in appalti di lavori già aggiudicati, anche tramite accordi quadro.
Come noto, le amministrazioni centrali titolari, provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie fino al limite cumulativo del 90% del costo dell'intervento a carico del PNRR, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di trasferimento.
Il tutto a condizione che i soggetti attuatori richiedenti forniscano la documentazione attestante: (i) l'ammontare delle spese effettuate; (ii) i controlli di competenza effettuati; (iii) le verifiche sul rispetto dei requisiti specifici previsti dal PNRR.
Per effetto della disposizione in esame, si aggiunge una nuova condizione e cioè, che il soggetto attuatore attesti un ammontare delle spese risultanti dagli stati di avanzamento pari ad almeno il 50% del costo dell’intervento.
La novella specifica che, fermo restando i requisiti relativi all’ISEE e alla mancata percezione di altri contributi pubblici per l'alloggio, gli studenti fuori sede:
- devono essere iscritti alle università statali “non aventi carattere residenziale”;
A tale scopo, oltre a tutti gli utilizzi già enucleati dal comma 121 sopra menzionato (come, ad esempio, mero titolo esemplificativo e non esaustivo, acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste utili all'aggiornamento professionale, di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti il profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l’acquisto di strumenti musicali ecc), la disposizione in esame stabilisce che essa possa essere impiegata anche per la fruizione di prodotti dell'editoria audiovisiva.
I criteri e le modalità di assegnazione della Carta e l'importo nominale della stessa saranno stabiliti con decreto ministeriale “a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026”.
Per l'anno scolastico 2024/2025, invece, continuano ad applicarsi le modalità e i criteri già precedentemente definiti con DPCM.
Ciò allo scopo di programmare percorsi di formazione e informazione destinati ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali, finalizzati alla prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti, delle dipendenze comportamentali e del disagio giovanile.
Si comprende come, per rendere più efficace l'azione di prevenzione e sostegno, sono necessarie iniziative di formazione specifica per i docenti, rendendoli più sensibili nell'intercettare rapidamente eventuali segnali di disagio e nell'adottare strategie adeguate di intervento.
Per tutti i dettagli sugli ITS Academy, quali centri deputati alla formazione terziaria professionalizzante di tecnici con elevate competenze, idonei a contribuire in modo sistematico a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando gradualmente la mancata corrispondenza tra la domanda e l'offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto PMI: https://www.mim.gov.it/web/guest/tematica-its.