Con il provvedimento in oggetto, frutto di un lungo percorso parlamentare che ha apportato significative modifiche al disegno di legge di iniziativa popolare promosso dalla CISL e adottato come testo base, si introduce una nuova disciplina per la promozione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese che, salvo diversa specifica indicazione nella formulazione delle norme, entra IN VIGORE IL 10 GIUGNO 2025.
Nel testo, che si compone di 15 articoli, trova posto una disciplina facoltativa della partecipazione declinata rispetto ad alcune sue diverse tipologie:
- partecipazione gestionale (Capo II)
- partecipazione economica e finanziaria (Capo III)
- partecipazione organizzativa (Capo IV)
- partecipazione consultiva (Capo V)
Vale evidenziare che la nuova legge si muove, dopo moltissimi anni, in attuazione dell’art. 46 della Costituzione che recita:
“Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalla leggi, alla gestione delle aziende”.
Inoltre, per quanto riguarda il modello cooperativo al quale la Costituzione dedica il precedente articolo 45, troviamo all’art. 14 che “Le disposizioni della presente legge si applicano alle società cooperative in quanto compatibili.”
La formulazione di carattere generale, certamente generica, comporterà alcune implicazioni che andranno meglio capite nel tempo e caso per caso, in funzione delle diverse concrete fattispecie di partecipazione dei lavoratori che emergeranno e che vanno tenute distinte e separate dalla disciplina sul socio lavoratore di cooperativa di cui alla legge n. 142/2001.
Detto ciò, occorre ribadire come tutto l’impianto della legge si basi sempre su un assunto di facoltà e non obbligo per l’impresa nell’adottare forme di partecipazione dei lavoratori, da condividere attraverso lo strumento della contrattazione collettiva nazionale e di secondo livello, in aggiunta a quanto possa essere comunque già stabilito nella stessa.
In favore dei lavoratori coinvolti in forme di partecipazione gestionale o organizzativa si riconosce (art. 12) un diritto alla formazione continua su questa materia di almeno 10 ore annue, da erogarsi utilizzando anche il Fondo Nuove Competenze, i fondi interprofessionali (FONCOOP) o enti bilaterali.
Alla luce di alcuni regimi fiscali di favore dedicati nell’anno 2025 per incentivare forme di partecipazione economica e finanziaria dei lavoratori, l’art. 13 garantisce la relativa copertura di risorse attingendo dal Fondo ad hoc istituito presso il MEF con l’ultima legge di bilancio e che ha una dotazione pari a circa 70 milioni.
Infine, prima di esaminare puntualmente le disposizioni relative ai diversi Capi in cui sono declinate le forme di partecipazione, evidenziamo, ai sensi dell’art. 13, l’istituzione presso il Cnel di una “Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori” avente lo scopo di monitorare gli effetti della legge e partecipata, tra gli altri, da esperti designati dalle organizzazioni sindacali e datoriali presenti al CNEL.
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Partecipazione gestionale dei lavoratori (Capo II)
Definita ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a), come quella pluralità di forme di collaborazione dei lavoratori alle scelte strategiche delle imprese, più concretamente:
- articolo 3: per le imprese che adottano il sistema dualistico, di cui agli artt. 2409-octies e ss. c.c. – ovvero con un ”consiglio di gestione”, a cui spetta la gestione dell’impresa, e con un “consiglio di sorveglianza”, a cui spettano compiti diversi, tra cui quelli di sorveglianza – possibilità per gli statuti di prevedere, qualora disciplinata dai contratti collettivi (anche di secondo livello), la partecipazione di uno o più rappresentanti dei lavoratori dipendenti nel consiglio di sorveglianza, individuati sulla base delle procedure definite dai medesimi contratti, nel rispetto dei requisiti di professionalità e onorabilità richiesti per i componenti del consiglio nonché delle cause di esclusione della relativa nomina (di cui all'art. 2409-duodecies c.c.);
- articolo 4: per le società che non adottano il sistema dualistico, possibilità per gli statuti di prevedere, qualora disciplinata dai contratti collettivi (anche di secondo livello), la partecipazione al consiglio di amministrazione e, ove costituito, al comitato per il controllo sulla gestione, di uno o più amministratori, rappresentanti gli interessi dei lavoratori dipendenti, individuati, dagli stessi lavoratori sulla base delle procedure definite dai medesimi contratti (amministratori che non possono assumere incarichi direttivi qualora non già ricoperti nella medesima impresa, entro il termine di 3 anni dalla cessazione del mandato)
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Partecipazione economica e finanziaria dei lavoratori (Capo III)
Definita ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera b), come partecipazione dei lavoratori ai profitti e ai risultati dell’impresa, anche tramite forme di partecipazione al capitale, tra cui l’azionariato, si sostanzia in:
- articolo 5: per l’anno 2025, in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota di utili di impresa non inferiore al 10 per cento degli utili complessivi, sempreché erogata in esecuzione di contratti di secondo livello, innalzamento da 3 a 5 mila euro lordi del limite di importo complessivo entro cui trova applicazione il regime di tassazione agevolata al 5% già in vigore da anni e come prorogato fino al 2027 dall’ultima legge di bilancio. Si tratta di una deroga temporanea al regime generale di detassazione dei premi di produttività e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili di impresa. Tale regime dovrebbe essere applicabile anche ai ristorni erogati ai soci lavoratori, in linea con le indicazioni generali date dall’Agenzia delle Entrate(2) laddove i ristorni erogati ai soci lavoratori beneficiano dell’aliquota fiscale agevolata, prescindendo dal verificarsi dagli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione che la disciplina generale in vigore pone come condizione necessaria relativamente ai premi di produttività, proprio come per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili di impresa. Ciò detto, considerando la novità normativa sarà nostra cura chiedere conferma alla stessa Agenzia.
- articolo 6: possibilità per le imprese di prevedere piani di partecipazione finanziaria dei dipendenti: la previsione di legge potrebbe trovare in linea astratta una sua declinazione nelle imprese cooperative, non essendo prevista alcuna preclusione a monte. Tali piani possono individuare strumenti di partecipazione dei lavoratori al capitale della società tra quelli di cui agli articoli 2349 (azioni e strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro), 2357 (acquisto delle proprie azioni), 2358 (altre operazioni sulle proprie azioni) e 2441, comma 8, (diritto di opzione per le azioni di nuova emissione) del codice civile, nonché prevedere l’attribuzione di azioni in sostituzione di premi di risultato, ferma restando l’esenzione fiscale già prevista in questo caso per i valori delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti. Inoltre, per il solo anno 2025, si introduce un’esenzione fiscale relativamente a dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato, per un importo non superiore a 1.500 euro, nella misura pari al 50 % del loro ammontare.
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Partecipazione organizzativa dei lavoratori (Capo IV)
Definita ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c), come il complesso delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori nelle decisioni relative alle varie fasi produttive e organizzative della vita dell’impresa, e fermo restando, come già anticipato, che la contrattazione collettiva su questa materia in molti casi può aver già adottato soluzioni e prassi specifiche, anche in funzione dell’attenzione posta su questa materia ad esempio a livello confederale nell’Accordo Interconfederale sulle linee guida per la riforma delle relazioni industriali sottoscritto il 12 dicembre 2018 da Confcooperative e le altre centrali cooperative con CGIL, CISL e UIL3), si prevede:
- articolo 7: possibilità per le imprese di promuovere l’istituzione di commissioni paritetiche con la finalità di predisporre proposte di piani di miglioramento e di innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell’organizzazione del lavoro;
- articolo 8: possibilità per le imprese di prevedere nel proprio organigramma, in esito a contratti collettivi aziendali, le figure dei referenti della formazione, dei piani di welfare, delle politiche retributive, della qualità dei luoghi di lavoro, della conciliazione e della genitorialità nonché quelle dei responsabili della diversità e dell’inclusione delle persone con disabilità con eventualità per le imprese che occupano meno di 35 lavoratori di favorire forme di partecipazione organizzativa anche attraverso gli enti bilaterali.
In tema di partecipazione organizzativa, vale inoltre richiamare come da tempo l’eventuale coinvolgimento paritetico dei lavoratori, nelle forme declinate da parte dell’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 5/E del 29 marzo 20184), seppur in maniera non così particolareggiata, rende praticabile, in aggiunta allo strumento della tassazione agevolata a beneficio dei lavoratori in materia di produttività, anche una decontribuzione sui primi 800 € corrisposti con riduzione di 20 punti percentuali della contribuzione a carico del datore di lavoro e azzeramento della contribuzione a carico del lavoratore (riduzione della contribuzione però non compensata dallo Stato con effetti rilevanti, in negativo, ai fini pensionistici per il lavoratore).
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Partecipazione consultiva dei lavoratori (Capo V)
Definita ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera d), come partecipazione che avviene attraverso l’espressione di pareri e proposte sul merito delle decisioni che l’impresa intende assumere, e sempre fatto salvo quanto previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva:
- articolo 9: possibilità che, nell’ambito di commissioni paritetiche, le RSU/RSA o, in loro in mancanza, i rappresentanti dei lavoratori e le strutture territoriali degli enti bilaterali di settore vengano informati e preventivamente consultati in merito alle scelte aziendali (è sempre la contrattazione a definire composizione di tali commissioni nonché sedi, tempi, modalità e contenuti della consultazione che, laddove inerenti argomenti di competenza negoziale, possono fornire materiali ed elementi utili al tavolo contrattuale);
- articolo 10: definizione dei termini e delle modalità di svolgimento della procedura di consultazione di cui sopra, con l’eventualità che laddove dovessero sorgere controversie di natura interpretativa oppure fondate su presunte violazioni inerenti allo svolgimento della procedura consultiva, i membri della commissione paritetica possano adire per dirimere il contrasto la “Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori” da istituirsi presso il CNEL.
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Nel restare a disposizione per ogni evenienza, rimandiamo al provvedimento allegato per ulteriori approfondimenti.
(3) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 30 del 14 dicembre 2018 – prot. n. 5137.