Circolari

Circ. n. 12/2025

Bonus assunzioni giovani under 35 ESONERO CONTRIBUTIVO ISTRUZIONI INPS PER INVIO DOMANDE

Facendo seguito al precedente in materia inviato nei giorni scorsi(1) circa la pubblicazione del decreto attuativo per il “BONUS GIOVANI UNDER 35”, segnaliamo l’emanazione della relativa circolare INPS n. 90/2025.

Lo strumento diventa ora pienamente operativo con la possibilità per i datori di lavoro di inviare le domande con apposito modello a partire DAL 16 MAGGIO 2025.

Di conseguenza, in linea con quanto previsto nel D.I., l’esonero contributivo al 100% per un massimo di 24 mesi potrà essere riconosciuto nella sua versione maggiorata fino a massimo di 650 euro mensile (in luogo di 500 euro) se la sede di lavoro effettiva si collochi in territorio ZES solo per assunzioni effettuate dopo questo rilascio dell’applicativo INPS.

Detto ciò, come da noi auspicato, INPS conferma che l’esonero fino ad un ammontare di 500 euro mensili, e quindi non maggiorato, possa comunque spettare anche in relazione ad assunzioni già effettuate collocate in territori ZES effettuate dal 1° settembre 2024 (come per quelle collocate in territori non ZES).

Soffermandoci sui principali elementi di valore aggiunto contenuti nella circolare rispetto al decreto attuativo, operativamente l’INPS distingue la procedura tra:

  • domande per assunzioni già effettuate (non possibile come detto nel caso dell’esonero maggiorato): dopo i controlli di prassi, compreso quello sulla disponibilità di risorse, INPS accoglie l’istanza indicando l’ammontare sgravabile;
  • domande per assunzioni ancora da effettuarsi: dopo i controlli di prassi, compreso quello sulla disponibilità di risorse, INPS comunica l’eventuale accoglimento dell’istanza subordinato alla stipula del contratto che dà titolo all’incentivo entro 10 giorni da tale comunicazione.

Per il resto l’INPS richiama analiticamente il contenuto del decreto attuativo e le regole generali praticabili in materia di sgravi contributivi, aggiungendo come ulteriori novità:

  • il requisito dell’incremento occupazionale netto richiesto ai fini della fruizione dell’esonero maggiorato in caso di assunzioni collocate in territori ZES, come previsto in tal caso dall’autorizzazione della misura ricevuta a livello comunitario (cfr. paragrafo 7.2 della circolare);
  • la possibilità di cumulo dell’esonero anche con quello previsto per i datori di lavoro in possesso della “certificazione della parità di genere” (nel decreto attuativo, ferma restando la regola generale di non cumulabilità con altri esoneri o riduzioni di aliquote, si ammetteva unicamente quella con la maxi-deduzione del costo del lavoro per nuove assunzioni come prorogata dall’ultima Legge di Bilancio fino al 2027).

In fondo alla circolare INPS fornisce le istruzioni per la compilazione dei flussi Uniemens ai fini del recupero dell’incentivo spettante tramite conguaglio contributivo.

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Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla documentazione allegata, comprensiva di  alcune slide esplicative prodotte nei giorni scorsi dal Ministero del Lavoro.

 

(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 10 del 9 maggio 2024 - prot. n. 1473.

Documenti da scaricare

Circ122025.docx (107,04 KB)