Circolari

Circ. n. 77/2021

SOSPENSIONE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE NUOVO REGIME Decreto Legge n. 146/2021 PRIME INDICAZIONI ISPETTORATO NAZIONALE LAVORO

Con la circolare in oggetto l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, di concerto con il Ministero del Lavoro, fornisce alcune prime istruzioni in relazione alla disciplina della sospensione dell’attività imprenditoriale per violazione delle normative sulla sicurezza ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo n. 81/2008 che, come noto, è stata significativamente modificata dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021(1), ma tuttora in fase di conversione parlamentare e, conseguentemente, oggetto di possibili modifiche.

Ciò nonostante, l’Ispettorato del lavoro ha ritenuto opportuno dare alcune indicazioni, principalmente rivolte al loro personale ispettivo.

Pertanto, sottolineato che - come scrive lo stesso INL - queste prime istruzioni potranno essere oggetto di integrazione o modifica a seguito della conversione in legge del provvedimento citato, la circolare ripercorre sostanzialmente il nuovo quadro regolatorio venutosi a delineare richiamando precedenti consolidati orientamenti applicativi già in vigore per le parti rimaste inalterate, mentre per i profili modificati vengono evidenziate alcune nuove regole applicative.

Nel concentrarci prevalentemente in questa sede sulle nuove indicazioni di valore aggiunto fornite dall’INL, e tralasciando la mera illustrazione delle norme introdotte già da noi ampiamente commentate con la circolare in nota, ricordiamo preliminarmente che il nuovo regime di sospensione dell’attività produttiva in presenza di lavoratori irregolari o di violazioni di norme sulla salute e sicurezza sul lavoro appare ad oggi molto più restrittivo del precedente: infatti, in presenza dei presupposti per la sospensione gli ispettori dovranno attivarsi senza più alcuna discrezionalità e perché la stessa scatti sarà sufficiente non più il 20%, ma il 10% dei lavoratori irregolari presenti sul luogo di lavoro e/o gravi violazioni, non più reiterate negli ultimi 5 anni e peraltro estese in termini di fattispecie, in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Fatta salva l’assenza di una discrezionalità a procedere in capo agli ispettori, va considerata l’opportunità di far decorrere gli effetti del provvedimento di sospensione in un momento successivo, vale a dire – come previsto dal legislatore – “dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità” – anche se il provvedimento di sospensione per motivi di salute e sicurezza dovrà essere di norma adottato con effetto immediato, fatte salve specifiche valutazioni da effettuarsi caso per caso.

Ciò non toglie che la sussistenza dei presupposti per la sospensione va considerata nel momento dell’accesso ispettivo, motivo per cui ad esempio, l’eventuale regolarizzazione di lavoratori irregolari intervenuta nel frattempo risulta ininfluente e non può bloccare l’adozione del provvedimento.

Come lavoratori irregolari risultano rilevanti unicamente quei soggetti per i quali è esplicitamente richiesta la comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro, escludendo quindi coadiuvanti familiari e soci per i quali è prevista unicamente la comunicazione all’INAIL ai fini assicurativi.

Dentro la base di calcolo su cui conteggiare il 10% di soggetti irregolari vanno inclusi tutti i lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento  dell’accesso ispettivo secondo una nozione ampia di lavoratore definita dall’art. 2 del T.U. 81/2008, comprensiva ovviamente in generale dei soci-lavoratori di cooperativa, sebbene in precedenti orientamenti ministeriali, ora confermati, si ribadisca come vadano considerati quei soci lavoratori cui non spetta amministrazione o gestione della società perché privi dei poteri datoriali tipici.

Rispetto alle fattispecie che legittimano l’adozione del provvedimento di sospensione, la circolare si concentra per ora sull’eventuale accertamento di lavoratori irregolari, ma considerato che il legislatore ha restituito a INL la competenza relativa alla vigilanza in materia di salute e sicurezza su tutti i luoghi di lavoro, da esercitarsi ovviamente in coordinamento con le ASL, indipendentemente dal settore di intervento e non più applicabile quindi ai soli cantieri edili, l’Ispettorato rinvia ad una successiva nota separata i chiarimenti sulle violazioni di norme in materia di salute e sicurezza contenute nel nuovo Allegato I al T.U. n. 81/2008.

Il provvedimento di sospensione vale con riferimento alla parte dell’attività interessata dalle violazioni (da riferirsi quindi come in passato all’unità produttiva in cui se ne registrano i presupposti) oppure, come diversamente previsto dalle modifiche introdotte, per la sola attività dei lavoratori per i quali si siano violati gli obblighi di formazione e addestramento (punto 3 dell’Allegato I) o di fornitura del DPI contro la caduta dall’alto (punto 6 dell’Allegato I); in questi ultimi casi la sospensione dell’attività dei soli lavoratori interessati dalle violazioni per la mancata formazione e addestramento ovvero per la mancata  determina sì l’impossibilità per il datore di lavoro di avvalersi di tali soggetti, ma lascia inalterato l’obbligo di corrispondere loro il trattamento retributivo. Ciò detto, la sospensione dei soli lavoratori interessati dalle due fattispecie appena richiamate ricorrerà solo in assenza di ulteriori violazioni, perché diversamente in questo caso il provvedimento di sospensione dovrà comunque interessare come detto tutta la parte dell’attività imprenditoriale interessata.

Insieme al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale gli ispettori, come novità prevista dal legislatore, potranno imporre specifiche misure finalizzate a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro, riconoscendo in questo modo un potere generalizzato di disposizione dei medesimi ispettori dal punto di vista della prevenzione che, se non osservato, comporta in termini sanzionatori l’arresto fino ad un mese o un ammenda fino a 413 euro.

Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione, contestualmente al ripristino delle regolari condizioni di lavoro, sarà necessaria come espressamente previsto, una regolarizzazione dei lavoratori anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza. Motivo per cui in linea con precedenti orientamenti ministeriali:

in materia di sorveglianza sanitaria è richiesta la visita medica, o quantomeno sufficiente la sua prenotazione purché si tratti di lavoratori per i quali le mansioni non prevedano un giudizio di idoneità;

in merito agli obblighi di formazione e informazione, andrà programmata per tali lavoratori un’attività formativa da concludersi entro 60 giorni dalla regolarizzazione nonché sottoscritta dal lavoratore idonea documentazione per comprovare l’assolvimento dell’obbligo informativo.

La somma aggiuntiva, come noto richiesta sempre ai fini della revoca del provvedimento di sospensione e aspetto significativamente modificato dal legislatore, si concretizza nel pagamento di un’ importo variabile a seconda della fattispecie di violazione, fermo restando il loro raddoppio in caso di recidiva entro 5 anni anche sulla base della previgente normativa e che in presenza di più violazioni contestuali bisognerà sommare i diversi valori economici sanzionatori attribuibili a ciascuna infrazione.

Ricordiamo che la somma aggiuntiva in caso di lavoro irregolare passa a 2.500 o a 5 mila euro se sono impiegati più di 5 lavoratori irregolari in luogo dei 2.000 euro previsti in precedenza a prescindere dal numero dei lavoratori; per le somme aggiuntive da versarsi in caso di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro rimandiamo al nuovo Allegato I del T.U. con importi in questo caso che vanno dai 2.500 ai 3.000 € in luogo dei 3.200 € previsti in precedenza a prescindere dal tipo di violazione accertata – rimane la possibilità di ottenere la revoca della sospensione senza pagare per intero subito la somma aggiuntiva prevista, ma pagandone immediatamente il 20% (era il 25% nel testo antecedente la modifica) e versando la restante parte, con una maggiorazione del 5%, entro 6 mesi successivi alla presentazione dell’istanza di revoca.

Per tutto il periodo di sospensione il legislatore ha esplicitamente previsto il divieto dell’impresa interessata di contrarre con la pubblica amministrazione, motivo per cui il provvedimento sarà tempestivamente trasferito all’ANAC e al MIMS per gli aspetti di relativa competenza.

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Rinviando alla circolare allegata per ulteriori dettagli - compresi quelli in merito ad eventuali ricorsi ai provvedimenti di sospensione o alle conseguenze in caso di inottemperanza ai medesimi - nonché a successive eventuali loro istruzioni, rimaniamo a disposizione qualora vi fosse la necessità di ulteriori approfondimenti.



(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 69 del 22 ottobre 2021 – prot. n. 3990.