Circolari

Circ. n. 22 - 2024

Decreto incentivi fonti rinnovabili

giovedì 12 settembre 2024

Il 9 settembre u,s. è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’ ”Avviso di avvenuta pubblicazione del decreto 19 giugno 2024, recante: «Incentivazione degli impianti a fonte rinnovabile innovativi  o  con costi  di  generazione  elevati  che  presentino  caratteristiche  di innovazione  e  ridotto  impatto  sull'ambiente  e  sul  territorio»” (decreto in allegato 1).

Il decreto ha la finalità di incentivare 4,59 GW di nuova potenza rinnovabile, sostenendo la produzione di energia elettrica di impianti a fonti rinnovabili innovativi o con costi di generazione elevati, attraverso la definizione di incentivi che ne stimolino la competitività per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030. A tale scopo, il provvedimento stabilisce modalità e  condizioni in base alle quali possono accedere agli incentivi le seguenti tipologie di impianto che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull’ambiente e sul territorio:

  • impianti alimentati da biogas e biomasse
  • solari termodinamici
  • geotermoelettrici
  • eolici off-hore
  • fotovoltaici floating sia off-shore che su acque interne
  • impianti alimentati da energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina.

Il decreto, in vigore dal 13 agosto 2024,  cessa di applicarsi il 31 dicembre 2028.

Nei 30 giorni successivi all’entrata in vigore è prevista l’adozione, da parte del Ministero, su proposta del Gestore dei Servizi Energetici, delle regole operative che dovranno disciplinare modalità e tempistiche di riconoscimento degli incentivi.

 

Requisiti per la partecipazione alle procedure competitive e l’accesso agli incentivi

Possono accedere alle procedure competitive previste dal decreto gli impianti a fonti rinnovabili che rispettino i seguenti requisiti:

a) possesso di titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto (o, in alternativa, presentando il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, ove previsto);

b) preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva;

c) rispetto dei requisiti minimi ambientali e prestazionali di cui all’allegato 2 del decreto;

d) rispetto dei seguenti requisiti dimensionali e costruttivi:

1) impianti a biogas: potenza nominale non superiore a 300 kW elettrici;

2) impianti a biomasse: potenza nominale non superiore a 1000 kW elettrici;

3) impianti solari termodinamici;

4) impianti eolici off-shore: impianti eolici off-shore floating, ovvero, impianti eolici off-shore su fondazioni fisse con distanza minima dalla costa pari a 12 miglia nautiche;

5) impianti fotovoltaici off-shore floating e impianti fotovoltaici floating su acque interne.

Non è consentito l’accesso agli incentivi agli impianti che hanno iniziato i lavori di realizzazione prima della pubblicazione della graduatoria formata dal GSE in esito ad ogni procedura.

 

Procedure per l’accesso agli incentivi per le rinnovabili 2024

L’accesso agli incentivi per le rinnovabili 2024 è legato alla partecipazione a procedure pubbliche competitive, ognuna per una tipologia diversa di impianto. Le procedure competitive si svolgono in forma telematica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie.

Le gare saranno bandite dal GSE nel quinquennio 2024-2028, mettendo a disposizione una serie di contingenti di potenza, per una capacità totale cumulata di 4,59 GW  (all’eolico offshore è riservato un contingente da 3,80 GW).

Di seguito i contingenti definiti.

Decreto FER 2: pubblicato il testo con gli incentivi alle rinnovabili 2024

Nell’istanza di partecipazione, i soggetti richiedenti dovranno offrire una riduzione percentuale sulla tariffa di riferimento non inferiore al 2%. Obbligo che tuttavia non si applica agli impianti di potenza fino a 300 kW.

Le date di svolgimento delle procedure nelle quali sono messi a disposizione i contingenti indicati sono definite nelle regole operative definite dal Ministero su proposta del GSE, garantendo comunque almeno una procedura l’anno per quella di tipo A, e almeno tre procedure sull’intero periodo per quelle di tipo B, B-1, C, C-1, D, E, E-1 e F.

 

Modalità di erogazione delle tariffe incentivanti

Fatti salvi i piccoli impianti con potenza non superiore a 300 kW che optano per la tariffa onnicomprensiva, le tariffe riconosciute sono del tipo “a due vie”, per cui si riconosce al produttore la differenza tra la tariffa spettante determinata con il decreto ed il prezzo dell’energia elettrica zonale orario laddove tale differenza sia positiva, mentre, nel caso in cui la stessa differenza risulti negativa, il produttore è tenuto a restituire la differenza.

Il GSE, a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale, eroga gli incentivi secondo le seguenti modalità:

a) per gli impianti di potenza non superiore a 300 kW, il GSE provvede direttamente al ritiro e alla vendita dell’energia elettrica, erogando, sulla produzione netta immessa in rete, la tariffa spettante in forma di tariffa omnicomprensiva. I soggetti titolari possono richiedere, in alternativa, l’applicazione del regime di seguito indicato (sub b));

b) per gli impianti di potenza superiore a 300 kW, l’energia elettrica prodotta resta nella disponibilità del produttore, che provvede autonomamente alla valorizzazione sul mercato. Il GSE calcola la differenza tra la tariffa spettante e il prezzo dell’energia elettrica zonale orario, e:

1) ove tale differenza sia positiva, eroga gli incentivi applicando una tariffa premio, pari alla predetta differenza, sulla produzione netta immessa in rete;

2) nel caso in cui tale differenza risulti negativa, conguaglia o provvede a richiedere al soggetto titolare gli importi corrispondenti.

La soglia di potenza sopra indicata è ridotta a 200 kW a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Il GSE eroga gli incentivi per un periodo pari alla vita utile convenzionale indicata all’Allegato 1, considerata al netto di eventuali fermate derivanti da cause di forza maggiore ovvero da fermate effettuate per la realizzazione di interventi di ammodernamento e potenziamento non incentivati.

L’erogazione degli incentivi è sospesa nelle ore in cui si registrano prezzi di mercato pari a zero, ovvero nelle ore in cui si registrano prezzi negativi, ove previsto nel regolamento del mercato elettrico italiano.

Le tariffe di riferimento 2024 ed il periodo di vita utile convenzionale degli impianti sono:

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Descrizione generata automaticamente

Non risulta incentivata la produzione di energia da rifiuti (di cui all’articolo 8, comma 4, lettere c) e d), del DM 23 giugno 2016).

 

Requisiti per gli impianti

Ai fini dell’accesso alle procedure competitive, gli impianti devono possedere precisi requisiti prestazionali e di tutela ambientale. 

Ad esempio,

  1. per gli impianti a biomassa, la partecipazione alle procedure di cui al presente decreto e l’accesso agli incentivi sono subordinati al rispetto delle seguenti caratteristiche:
  • l’energia termica prodotta è recuperata ed è prioritariamente autoconsumata in sito, a servizio dei processi aziendali, oppure immessa in un sistema di teleriscaldamento efficiente, ed è garantito il rispetto del limite di emissione per le polveri pari a 50 mg/Nm3 (tenore di ossigeno del 6%);
  • gli impianti utilizzano sottoprodotti di cui alla Tabella 2, Parte A, allegata al decreto per almeno l’80% e per l’eventuale quota residua prodotti di cui alla Tabella 2, Parte B, in entrambi i casi in assenza di trasformazione in pellet;
  • i sottoprodotti di cui alla Tabella 2, Parte A, nonché i prodotti di cui alla Tabella 2, Parte B, sono approvvigionati dalle aziende realizzatrici degli impianti con accordi che identificano le aree geografiche e i siti di provenienza dei medesimi prodotti e sottoprodotti;
  • i sottoprodotti ed i prodotti impiegati garantiscono, rispetto al combustibile fossile di riferimento, un risparmio emissivo di gas a effetto serra pari almeno al 70% come deducibile dai valori standard applicabili per la produzione di energia elettrica di cui all’Allegato VII, Parte A1, del decreto legislativo n. 199 del 2021, prendendo come parametro di riferimento la distanza geografica in linea d’aria tra l’impianto e i siti di provenienza; per i sottoprodotti e i prodotti non espressamente indicati nel citato Allegato VII, il suindicato risparmio emissivo di gas a effetto serra si intende rispettato quando la predetta distanza geografica è inferiore a 500 km;
  1. per gli impianti a biogas:
  • le vasche del digestato degli impianti, di volume pari alla produzione di almeno trenta giorni, come specificato nell’ambito del pertinente titolo autorizzativo, sono dotate di copertura a tenuta di gas e di sistemi di recupero del gas da reimpiegare per produzione elettrica o biometano;
  • l’energia termica prodotta è recuperata ed è prioritariamente autoconsumata in sito, a servizio dei processi aziendali, oppure immessa in un sistema di teleriscaldamento efficiente;
  • gli impianti utilizzano in misura pari almeno all’80% sottoprodotti di cui alla Tabella 1, Parte A, allegata al decreto e per l’eventuale quota residua prodotti di cui alla Tabella 1, Parte B;
  • prodotti e sottoprodotti utilizzati, derivano per almeno il 51% dal ciclo produttivo delle aziende agricole che realizzano l’impianto di produzione elettrica.

Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni (ambiente@confcooperative.it), Capo Servizio Ambiente ed Energia.