Circolari

Crc. n. 67/2020

Messaggio INPS 15 settembre 2020, n. 3341 “Esonero contributivo articolo 222 del decreto legge 19 maggio 2020

Con grandissimo ritardo rispetto alla previsione normativa richiamata in oggetto ed in assenza del Decreto Interministeriale applicativo della norma, I’INPS emana questa mattina il messaggio in oggetto.

Peraltro, il comma 2 dell’articolo 222 aveva già suscitato malumori avendo previsto uno sgravio contributivo soltanto per alcune filiere agricole a scapito di altre. Si tratta delle filiere:

  • agrituristiche

  • apistiche

  • brassicole

  • cerealicole

  • florovivaistiche

  • vitivinicole

  • dell'allevamento

  • dell'ippicoltura

  • della pesca e dell'acquacoltura.

    Il messaggio riporta in allegato i codici Ateco interessati, ancora provvisori, ma derivanti dalla relazione tecnica bollinata del provvedimento normativo.

    Il tema è già all’attenzione di Fedagripesca che sta dialogando con il Ministero competente per trovare una soluzione, non escludendo anche una modifica normativa maggiormente inclusiva delle Filiere coinvolte.

     

     

    Nel merito ricordiamo che il beneficio si riferisce al periodo 1 gennaio - 30 giugno 2020 relativamente ai contributi previdenziali e assistenziali.

    Sono escluse le quote a carico dei lavoratori e i premi INAIL che nel settore sono elevati (13,2435% per tutte le imprese salvo che per le cooperative di trasformazione).

    Il messaggio non menziona impiegati, quadri e dirigenti, ma riteniamo che riguardi anche loro anche se hanno come ente di previdenza obbligatoria la Fondazione ENPAIA. Il messaggio, per la precisione, parla di lavoratori inquadrati nel settore agricolo (tutti), ma abbiamo già chiesto all’Istituto opportuna specifica.

    Conseguentemente, per le aziende che non svolgono attività prettamente agricole, l'accesso al beneficio è limitato ai soli lavoratori inquadrati nel settore agricolo. Riteniamo che lo stesso criterio debba essere utilizzato per le imprese che svolgono una pluralità di attività.

    Abbiamo convenuto con Fedagripesca e con ICN area lavoro di evidenziare alle imprese cooperative interessante di NON praticare un’autoriduzione dei contributi dovuti, ma di attendere l’autorizzazione dell’Inps, anche perché il beneficio è sottoposto a un tetto di stanziamento e, quindi, eventuali sgravi in eccesso dovranno essere restituiti con sanzioni.

    Questo si aggiunge al fatto, come già detto, che la situazione al momento non è chiara e siamo in attesa del Decreto attuativo.

    In tutti i casi l’Istituto ha previsto che, in attesa della completa definizione della relativa disciplina saranno temporaneamente sospese le attività di verifica della tempestività del versamento, entro i termini legali ordinari, della contribuzione dovuta per il periodo 1 gennaio 2020 – 30 giugno 2020.

    Per le aziende assuntrici di operai agricoli la sospensione riguarda le attività di verifica della tempestività del versamento della contribuzione dovuta per il 1 trimestre 2020 considerato che, per il 2 trimestre, la scadenza è il 16 dicembre 2020.

    Viene, inoltre, precisato che l’esonero in parola, non avendo natura di incentivo all’assunzione, non è soggetto all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

    Trattandosi però di un beneficio contributivo, il riconoscimento è subordinato al possesso del cosiddetto DURC interno (articolo 1, comma 1175, Legge 296/2006) e alle seguenti condizioni ulteriori:

  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;

  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

    Attendiamo le ulteriori istruzioni INPS per la presentazione delle istanze per accedere all’esonero.

    Nel rimandare al messaggio allegato per ulteriori dettagli, si rimane a disposizione per eventuali approfondimenti.