della pesca e dell'acquacoltura.
Il messaggio riporta in allegato i codici Ateco
interessati, ancora provvisori, ma derivanti dalla relazione tecnica bollinata
del provvedimento normativo.
Il tema è
già all’attenzione di Fedagripesca che sta dialogando con il Ministero
competente per trovare una soluzione, non escludendo anche una modifica
normativa maggiormente inclusiva delle Filiere coinvolte.
Nel merito ricordiamo che il beneficio si riferisce al
periodo 1 gennaio - 30 giugno 2020 relativamente ai contributi previdenziali e
assistenziali.
Sono escluse le quote a carico dei lavoratori e i premi INAIL che
nel settore sono elevati (13,2435% per tutte le imprese salvo che per le
cooperative di trasformazione).
Il messaggio non menziona impiegati, quadri e
dirigenti, ma riteniamo che riguardi anche loro anche se hanno come ente di
previdenza obbligatoria la Fondazione ENPAIA. Il messaggio, per la precisione,
parla di lavoratori inquadrati nel settore agricolo (tutti), ma abbiamo già
chiesto all’Istituto opportuna specifica.
Conseguentemente, per le aziende che non svolgono
attività prettamente agricole, l'accesso
al beneficio è limitato ai soli lavoratori inquadrati nel settore agricolo.
Riteniamo che lo stesso criterio debba essere utilizzato per le imprese che
svolgono una pluralità di attività.
Abbiamo convenuto con Fedagripesca e con ICN area
lavoro di evidenziare alle imprese cooperative interessante di NON praticare
un’autoriduzione dei contributi dovuti, ma di attendere l’autorizzazione
dell’Inps, anche perché il beneficio è sottoposto a un tetto di stanziamento e,
quindi, eventuali sgravi in eccesso dovranno essere restituiti con sanzioni.
Questo si aggiunge al fatto, come già detto, che la
situazione al momento non è chiara e siamo in attesa del Decreto attuativo.
In tutti i casi l’Istituto ha previsto che, in attesa
della completa definizione della relativa disciplina saranno temporaneamente sospese le attività
di verifica della tempestività del versamento, entro i termini legali ordinari,
della contribuzione dovuta per il periodo 1 gennaio 2020 – 30 giugno 2020.
Per le aziende assuntrici di operai agricoli la
sospensione riguarda le attività di
verifica della tempestività del versamento della contribuzione dovuta per il 1
trimestre 2020 considerato che, per il 2 trimestre, la scadenza è il 16
dicembre 2020.
Viene, inoltre, precisato che l’esonero in parola, non avendo natura di incentivo all’assunzione, non
è soggetto all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi
all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 150.
Trattandosi però di un beneficio contributivo, il
riconoscimento è subordinato al possesso del cosiddetto DURC interno (articolo
1, comma 1175, Legge 296/2006) e alle seguenti condizioni ulteriori: