Circolari

Circolare congiunta al Servizio Sindacale Giuslavoristico (2/2018)

Legge di bilancio 2018


È stata pubblicata sulla GU n. n.302 del 29-12-2017 – S.O. n. 62, la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), entrata in vigore il 1° gennaio 2018 (allegato).

 

 

Legge di bilancio per il 2018

 

 

Il provvedimento – in 19 articoli, ma con un articolo 1 di ben 1181 commi – è molto complesso e reca molteplici disposizioni di interesse per le imprese.

 

Alcune delle questioni trattate e risolte dal provvedimento sono state elaborate o promosse dall’Alleanza delle Cooperative e da Confcooperative in particolare, come messo in evidenza nella Lettera del Presidente Gardini del 22 dicembre 2017 (P.E. n. 5513).

Si tratta, come vedremo, di temi di interesse fondamentale per il movimento, quali le MISURE DI CONTRASTO ALLE FALSE COOPERATIVE e la RIFORMA DEL PRESTITO SOCIALE. Per tali ragioni, anche quest’anno, si è reso opportuno stendere e divulgare una Circolare unica del Dipartimento politico sindacale (congiunta dei Servizi Legislativo e Sindacale).

Alcuni temi sono stati già illustrati e commentati in altre comunicazioni, alle quali si rinvia; segnatamente:

  • Circolare del Servizio legislativo 11 gennaio 2018, n.1/2018 (recante Comunicazioni urgenti in riferimento alle norme di contrasto alle false cooperative di cui all’art. 1, c. 936);

  • Circolare di Federabitazione 3 gennaio 2018, prot. n. 3;

  • Circolare di Federabitazione 8 gennaio 2018, prot. n. 296;

  • Circolare di Fedagri 9 gennaio 2018, prot. n. 331;

  • ICN, Newsletter n. 1/2018, Speciale Legge 27.12.17, n. 205.

 

Si ricorda infine che, in sede di esame del d.d.l. di Bilancio, l’Alleanza delle Cooperative è stata audita innanzi alle Commissioni congiunte Bilancio della Camera dei Deputati e del Senato, in data 6 novembre 2015 (v. Osservazioni depositate in Commissione, http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/005/591/Alleanza_Cooperative_Italiane.pdf ).

Quanto ai temi non approfonditi in questa sede, si rinvia alle successive comunicazioni di questo Dipartimento ovvero alle comunicazioni degli altri Dipartimenti e Servizi e delle Federazioni di settore.

 

*

 

Schema riassuntivo delle principali misure

Ø Misure di contrasto alle false cooperative:

o   scioglimento coatto delle cooperative che si sottraggono alla revisione

o   Maggiorazione del contributo di revisione in caso di mancata ottemperanza alla diffida o mancata comunicazione della perdita della mutualità prevalente

o   eliminato l’amministratore unico

o   eliminato l’amministratore a tempo indeterminato nelle cooperative srl

o   introdotta la possibilità del commissario ad acta per specifici adempimenti

o   introdotta la possibilità di disporre la gestione commissariale in caso di fondati indizi di crisi

Ø Riforma del prestito sociale

o   introdotto il principio generale di stretta funzionalità del prestito al perseguimento dell’oggetto e scopo sociale

o   l’ammontare complessivo del prestito sociale non potrà eccedere il limite del triplo del patrimonio netto

o   introdotto l’obbligo di garantire il 30 per cento del prestito con garanzie reali o personali o con la costituzione di un patrimonio separato (se il prestito eccede i 300.000 euro e risulti superiore all’ammontare del patrimonio netto della società)

Ø introdotta la Società Sportiva Dilettantistica lucrativa

Ø semplificati gli obblighi di documentazione antimafia nei consorzi

Ø le imprese sociali e le cooperative sociali sono nuovamente inserite tra i soggetti beneficiari delle cd norme antispreco alimentare e di medicinali

Ø rifinanziato il Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera per gli anni 2018-2020

Ø finanziato il “Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura 2017-2019” e il “Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell’acquacoltura”

Ø prorogata l’indennità giornaliera per il fermo pesca

Ø introdotti sgravi contributivi in favore di cooperative sociali per assunzione di persone sotto protezione internazionale e donne vittime di violenza di genere

Ø aumento dei finanziamenti della misura di contrasto alla povertà

*

 

  1. Misure di contrasto alle false cooperative (art. 1, c. 936)

 

Quanto alle novità introdotte al comma 936, ove sono contenute una serie di disposizioni di contrasto alle false cooperative, di modifica della governance e del sistema di vigilanza e sanzione, si rinvia integralmente alle Prime osservazioni al comma 936 (all. 2 alla Circolare del Servizio legislativo n. 1/2018) elaborato congiuntamente dai Servizi legislativi dell’Alleanza, in sintonia con una prima Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali, Divisione V – Vigilanza sul sistema cooperativo. Attività ispettiva e di revisione (all. 3 alla Circolare del Servizio legislativo n. 1/2018).

 

*

 

  1. Misure in tema di prestito sociale

 

I commi 238 - 243 riformano la disciplina della raccolta del prestito sociale nelle cooperative.

Confcooperative ha contribuito alla elaborazione delle modifiche, prevenendo l’introduzione di regole che avrebbero fortemente danneggiato le cooperative. In particolare è stata scongiurata la costituzione del cosiddetto “fondo di garanzia” analogo a quello dei depositi bancari che, pur richiesto da più forze politiche, avrebbe portato alla sostanziale soppressione del prestito.

La norma, inoltre, benché contenga criteri più rigorosi per l’acquisizione dei prestiti dai soci e un limite massimo di raccolta pari a tre volte il patrimonio della cooperativa, garantisce senz’altro maggiore tranquillità ai soci che effettuano i prestiti e alle loro famiglie.

Peraltro, anche il periodo transitorio previsto per l’adeguamento delle cooperative ai nuovi requisiti (tre anni dai provvedimenti attuativi), consentirà a quelle più esposte di rientrare con minori difficoltà.

Ma vediamo in dettaglio il contenuto delle modifiche.

  • È anzitutto stabilito il principio generale di stretta funzionalità del prestito al perseguimento dell’oggetto e scopo sociale (“le società cooperative che ricorrono al prestito sociale sono tenute a impiegare le somme raccolte in operazioni strettamente funzionali al perseguimento dell’oggetto o scopo sociale”): in sostanza il Legislatore vuole garantire un controllo più rigoroso sul funzionamento dell’istituto, nonché prevenire iniziative meramente speculative o comunque non funzionali all’attività della cooperativa.

  • Inoltre, si esclude l’applicabilità dell’art. 2467, c.c. – che prevede la postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci in favore della s.r.l. rispetto alla soddisfazione degli altri creditori – alle somme versate dai soci alle cooperative a titolo di prestito sociale. Invero, è questa una disposizione che recepisce i più recenti arresti giurisprudenziali e che conferma la diversità strutturale delle società cooperative rispetto alle società lucrative e la non assimilabilità del prestito sociale cooperativo, oggetto di una disciplina orientata alla tutela del socio prestatore, al finanziamento di cui all’articolo 2467 c.c.

  • È poi stabilito che con delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), da adottare entro il 1° luglio 2018, si definiranno sia i limiti alla raccolta del prestito sociale nelle società cooperative, sia le relative forme di garanzia, attenendosi ai seguenti criteri:

    • la delibera CICR dovrà prevedere che l’ammontare complessivo del prestito sociale non possa eccedere, a regime, il limite del triplo del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio di esercizio approvato; dovrà però essere introdotto un regime transitorio che preveda il graduale adeguamento delle cooperative a tale limite, nel termine di tre anni, con facoltà di estendere tale termine in casi eccezionali motivati in ragione dell’interesse dei soci prestatori (si prevederà altresì che, durante il periodo transitorio, il rispetto del limite del triplo del patrimonio netto costituisca condizione per la raccolta di prestito ulteriore rispetto all’ammontare risultante dall’ultimo bilancio approvato al 1° gennaio 2018);

    • ove l’indebitamento nei confronti dei soci ecceda i 300.000 euro e risulti superiore all’ammontare del patrimonio netto della società, il complesso dei prestiti sociali dovrà essere coperto fino al 30 per cento da garanzie reali o personali rilasciate da soggetti vigilati (i) o con la costituzione di un patrimonio separato con deliberazione iscritta ai sensi dell’articolo 2436 del codice civile (ii), oppure mediante adesione della cooperativa a uno schema di garanzia dei prestiti sociali che garantisca il rimborso di almeno il 30 per cento del prestito (iii) (anche in tal caso dovrà essere introdotto un regime transitorio che preveda il graduale adeguamento delle cooperative alle nuove prescrizioni nei due esercizi successivi alla data di adozione della delibera);

    • sempre in ipotesi di indebitamento nei confronti dei soci eccedente i 300.000 euro e che risulti superiore all’ammontare del patrimonio netto della società, la delibera CICR dovrà inoltre definire i maggiori obblighi di informazione e di pubblicità, al fine di assicurare la tutela dei soci, dei creditori e dei terzi;

    • in ultimo, nei casi in cui il ricorso all’indebitamento verso i soci a titolo di prestito sociale assuma significativo rilievo in valore assoluto o comunque ecceda il limite del doppio del patrimonio netto, il CICR definirà modelli organizzativi e procedure per la gestione del rischio.

  • Entro sessanta giorni dall’adozione della delibera CICR, un Decreto ministeriale fisserà anche le forme e modalità del controllo e del monitoraggio in ordine all’adeguamento e al rispetto delle prescrizioni in materia di prestito sociale.

  • La novella contiene anche una modifica alla disciplina della vigilanza, segnatamente all’art. 4, comma 1, del D.lgs. 2 agosto 2002, n. 220, estendendo, mediante l’aggiunta della lett. b-bis), l’oggetto della revisione cooperativa anche all’accertamento dell’osservanza delle disposizioni in tema di prestito sociale.

  • Infine, è stabilito che il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale (articolo 4, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78), è integrato da un rappresentante della Banca d’Italia con riferimento ai temi concernenti il prestito sociale.

 

*

 

  1. Società sportive dilettantistiche con scopo lucrativo

 

I commi 353 e 354 prevedono che le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo V del libro quinto del codice civile (non sono dunque ricomprese le società cooperative disciplinate al titolo VI). La finalità lucrativa era sinora preclusa per le società sportive dilettantistiche (v. art. 32 della Legge 28 marzo 1986, n. 157; art. 90, cc.1, 17 e 18, legge 27 dicembre 2002, n. 289).

L’ordinamento italiano, dunque, apre alle Società Sportive Dilettantistiche lucrative, dettando una serie di requisiti statutari richiesti a pena di nullità ed attribuendo a tale tipologia di soggetto svariate agevolazioni, fiscali e non.

La nuova disposizione concorre con la legge 398/1991, che disciplina invece un regime agevolativo per gli enti “non lucrativi” (con divieto assoluto di distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione).

In tale quadro normativo, le società cooperative costituite ai sensi dell’articolo 2511, c.c., si trovano ad essere escluse (pur prevedendo la disciplina cooperativa una limitata distribuzione di dividendi e la possibilità di distribuire ristorni ai soci) dal nuovo regime delle società sportive lucrative, riservato alle società di cui al titolo V del libro V del codice civile (le società cooperative sono disciplinate al titolo VI).

Per tali ragioni Confcooperative ha espresso critiche alla esclusione delle società cooperative dall’ambito applicativo delle nuove disposizioni in tema di società sportive dilettantistiche. È bene rammentare che già la precedente disposizione sulle società sportive dilettantistiche escludeva in origine la forma cooperativa e solo con un successivo intervento legislativo ha visto estendere il proprio ambito di applicazione alle cooperative. Confidiamo di ottenere lo stesso obiettivo anche in questo caso, alla prima occasione utile.

 

*

 

  1. Società tra avvocati

 

Il comma 443 interviene sulla disciplina dell’esercizio in forma societaria della professione forense, recentemente introdotta dall’art. 1, comma 141, lett. b) della legge 4 agosto 2017, n. 124.

Tale norma ha introdotto l’art. 4-bis alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, che, appunto, consente l’esercizio della professione forense in forma societaria a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un’apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società. In tal modo, sono superati tutti gli ostacoli normativi che impedivano agli avvocati di adottare la forma della società di capitali e della società cooperativa. In particolare, è stata eliminata quella condizione che imponeva l’assunzione della forma della s.n.c. e si stabilisce inequivocabilmente che l’esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un’apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società.

La legge sulla concorrenza ha anche soppresso l’ulteriore ostacolo normativo che imponeva che tutti i soci dovessero essere avvocati iscritti all’albo, con conseguente esclusione dei soci di solo capitale. Ora si prevede che non tutti i soci debbano essere avvocati, ma che comunque i soci professionisti (siano essi avvocati o professionisti iscritti ad altri albi) debbano rappresentare almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto. Il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e di cancellazione dall’albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi.

Ora la legge di bilancio prevede alcune ulteriori modifiche, segnatamente introducendo:

  • la specifica previsione per cui le predette società «in qualunque forma costituite, sono tenute a prevedere e inserire nella loro denominazione sociale l’indicazione “società tra avvocati”»;

  • una maggiorazione percentuale del contributo integrativo da applicare ai corrispettivi rientranti nel volume annuale d’affari ai fini dell’IVA e l’obbligo di riversamento annuale alla Cassa nazionale di previdenza forense;

  • l’obbligo della Cassa forense di adottare entro un anno un regolamento per l’attuazione della suddetta disciplina.

 

*

 

  1. Imprese culturali e creative

 

I commi da 57 a 60, introdotti alla Camera, istituiscono e disciplinano il credito d’imposta in favore delle imprese culturali e creative per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi.

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi ed è attribuito nel limite di spesa di 500.000 euro per il 2018 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Destinatari dell’agevolazione sono le cd “imprese culturali e creative”, ovvero le imprese ed i soggetti che rispondono alle seguenti caratteristiche:

  • svolgono attività stabile e continuativa con sede in Italia, in UE o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo;

  • sono soggetti passivi d’imposta in Italia;

  • hanno quale oggetto sociale attività (quali l’ideazione, la creazione ed altre fattispecie elencate dalla norma) relativa ai prodotti culturali, ovvero i beni, servizi e opere dell’ingegno inerenti letteratura, musica, arti figurative ed applicate, spettacolo dal vivo, cinematografia e audiovisivo, archivi, biblioteche, musei, patrimonio culturale e relativi processi di innovazione.

Successivi decreti interministeriali stabiliranno sia la disciplina della procedura per il riconoscimento dello status, sia le norme applicative dell’agevolazione fiscale.

 

*

 

  1. Soggetti sottoposti alla verifica antimafia

 

Il comma 244 reca una modifica al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia). In particolare, in tema di soggetti sottoposti all’obbligo di presentazione della dichiarazione antimafia, la norma precisa che nelle società di capitali anche consortili, società cooperative, consorzi di cooperative, consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, oltre al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione, è soggetto all’obbligo di documentazione ciascuno dei consorziati che, nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento.

A tal fine sostituisce la lettera b) del comma 2, dell’articolo 85 del Codice delle leggi antimafia.

Si tratta di una misura di semplificazione proposta dall’Alleanza delle Cooperative Italiane.

 

In tema di informazione antimafia relativa ai terreni agricoli, il comma 1142 differisce al 31 dicembre 2018 l’obbligo di presentare l’informazione antimafia per i titolari di terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi fino a 25.000 euro. Per i soggetti che usufruiscono di fondi per un importo superiore tale obbligo si applica a partire dal 19 novembre 2017.

Quindi, a seguito di quest’ultimo intervento, i titolari di terreni agricoli che accedono a fondi europei sono assoggettati al seguente quadro normativo:

      • coloro che accedono a fondi europei di importo superiore a 25.000 euro sono soggetti all’obbligo di presentazione dell’informazione antimafia (legge n. 161/2017);

      • coloro che accedono a fondi di importo fino a 5.000 euro sono esonerati da qualsiasi obbligo inerente alla documentazione antimafia (legge di conversione del decreto-legge 148/2017);

      • coloro che accedono a fondi oltre 5000 euro ma non superano 25.000 euro sono esonerati dall’obbligo di produrre l’informazione antimafia fino al 31 dicembre 2018 (disegno di legge di bilancio 2018).

 

*

 

  1. Norme di coordinamento in materia di Terzo settore

 

I commi 209-213 accolgono una proposta di Confcooperative e dell’Alleanza delle Cooperative con la quale si introduce la dicitura “enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”, comprensiva delle imprese sociali e delle cooperative sociali, alla formulazione “enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5” del citato Codice.

In virtù di questa modifica, le imprese sociali e le cooperative sociali sono inseriti tra i soggetti beneficiari di una serie di istituti, quali quelli previsti:

  • all’art. 2, comma 1, lettera b), L. 166/2016 (“Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi”);

  • all’art. 15, comma 6, d.P.R. 571/1982 (cessione gratuita ad enti di prodotti alimentari confiscati);

  • all’art. 1, comma 236, L. 147/2013 (distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, ceduti dagli operatori del settore alimentare, inclusi quelli della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica);

  • all’art. 1, comma 1, L. 155/2003 (“Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale”);

  • all’art. 157, d. l. vo 219/2006 (donazione di medicinali non utilizzati ad enti del Terzo settore, i quali possono distribuirli a certe condizioni gratuitamente ai soggetti indigenti o bisognosi).

 

*

 

  1. Fondo produzione bieticolo-saccarifera

 

Tra le proposte avanzate da Confcooperative ed accolte dal Governo e dal Parlamento, si segnala l’importante rifinanziamento, ad opera del comma 1178, del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera per gli anni 2018-2020. In base alla disposizione in esame, il Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, di cui all’articolo 1, comma 1063 della legge n. 296 del 2006, così come rifinanziato dall’art. 56-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 (legge n. 96 del 2017), è incrementato:

  • di 4 milioni di euro per il 2018;

  • di 5 milioni di euro per il 2019;

  • di 6 milioni di euro per il 2020.

 

*

 

  1. Misure per la pesca

 

Fra le varie misure dedicate alla pesca, si segnala che, su proposta di Confcooperative – Federcoopesca, oltre alla disposizione di cui al comma 121 (indennità giornaliera, v. §10), il comma 123 integra di 12 milioni di euro la dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura 2017-2019.

È poi incrementa la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell’acquacoltura di cui all’art. 14 del decreto legislativo n. 154 del 2004 per un importo pari a 1 milione di euro per l’anno 2019. Ciò al fine di poter completare le procedure di liquidazione dei danni subiti da imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura già accertati alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, derivanti da calamità naturali (riconosciute ai sensi dell’articolo 5, comma 3-bis del decreto legge n. 51 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 91 del 2015).

 

*

 

  1. Profili giuslavoristici

 

La legge di Stabilità 2016 non introduce significative modifiche in materia sindacale e lavoristica, ma serve più a confermare, pur con qualche cambiamento, alcune misure già praticate in passato (ad es. proroga degli incentivi occupazionali per le assunzioni a tempo indeterminato) o a riformulare e chiarire alcuni passaggi normativi. Una considerazione più che comprensibile se si pensa all’articolato e radicale percorso di riforma del mercato del lavoro già varato nel 2015 con il JOBS ACT e alla decisione del Governo di posticipare al 2016 un eventuale intervento strutturale di flessibilità in uscita sul fronte pensionistico.

 

Nel dettaglio, scorrendo i numerosi commi che compongono l’articolo 1:

  • ABBONAMENTI TRASPORTO PUBBLICO SOTTO FORMA DI WELFARE AZIENDALE (Art. 1, c. 28) - Dal reddito da lavoro dipendente si escludono le somme rimborsate o sostenute direttamente dal datore di lavoro per l’acquisto di abbonamenti di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale da parte del dipendente o suoi familiari. In presenza di una conferma del regime di tassazione agevolata (10%) dei premi di produttività e degli interventi di welfare, questo determina un sostanziale allargamento del paniere di beni/servizi fruibili come welfare in alternativa al premio;

  • CREDITO D’IMPOSTA PER SPESE FORMAZIONE 4.0 (Art 1, cc. 46-56) – In favore di qualsiasi impresa introdotto un credito di imposta nella misura del 40% (limite annuo 300 mila euro ad impresa) a copertura delle spese (costo aziendale) sostenute nel 2018 per il personale dipendente occupato in attività di formazione;

    Requisito imprescindibile per la fruizione del credito è che tali interventi formativi siano destinati ad acquisire/consolidare conoscenze tecnologiche previste dal Piano nazionale Impresa 4.0 e che siano condivisi dall’impresa con le rappresentanze sindacali nell’ambito di contratti di secondo livello (territoriali o aziendali). Precisando che non potranno essere agevolate attività di formazione comunque obbligatorie e previste già dal legislatore (es. in materia di salute e sicurezza), si rimanda all’Allegato A della legge per un dettaglio dei 3 ambiti (vendita e marketing, informatica e tecniche/tecnologie di produzione) e delle numerose (oltre 100) materie di formazione ammissibili ai fini del beneficio. Per l’attuazione di tale misura sono destinati complessivamente 250 milioni di euro. Procedure di concessione e utilizzo del beneficio, la documentazione richiesta, il sistema dei controlli e cause di revoca/decadenza saranno specificate in un apposito decreto attuativo (MISE-MEF-Lavoro) atteso per la fine del mese di marzo.

  • INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI PER LA GENERALITÀ DEI DATORI DI LAVORO (Art. 1, cc. 100-108 e 893-894) – Al fine di promuovere nuova occupazione giovanile stabile, per le assunzioni a tempo indeterminato di under 30 è riconosciuto un incentivo strutturale - non più quindi limitato nel tempo - pari ad una riduzione contributiva del 50% praticabile per 3 anni, fino ad un massimo di 3 mila euro annui (premi e contributi INAIL da pagare comunque).

    Limitatamente all’anno 2018, l’incentivo è esteso alle assunzioni di under 35. In generale, sono incentivate esclusivamente le assunzioni di soggetti non già occupati a tempo indeterminato presso lo stesso o altro datore di lavoro. Non rilevano eventuali periodi di apprendistato svolti senza che il rapporto sia proseguito a tempo indeterminato alla fine della formazione. In caso di fruizione parziale dell’incentivo - cioè inferiore ai 3 anni previsti dalla norma – qualora lo stesso soggetto venga assunto a tempo indeterminato da un altro datore di lavoro, a quest’ultimo potrà essere riconosciuto, indipendentemente dall’età anagrafica raggiunta dal lavoratore all’atto della nuova assunzione, la parte residua dell’incentivo non fruita (portabilità). L’incentivo è praticabile da quei datori di lavoro che non abbiano effettuato, nella stessa unità produttiva nei 6 mesi precedenti, licenziamenti individuali economici o licenziamenti collettivi. In base alla stessa logica, l’incentivo viene revocato se nei 6 mesi successivi l’assunzione si procede a licenziare per giustificato motivo oggettivo il medesimo lavoratore o altro lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l’incentivo.

    L’incentivo trova applicazione, con le stesse regole, anche qualora un datore di lavoro decida di trasformare a tempo indeterminato un contratto a termine, sempre che il lavoratore sia in possesso del requisito anagrafico (under 35 e dal 2019 under 30) alla data della conversione.

    Inoltre, la stessa riduzione contributiva del 50% con il limite annuo di 3 mila euro vale, ma limitatamente ad un periodo di 12 e non di 36 mesi, anche nei casi in cui si proceda a trasformare un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, sempre che il giovane non abbia compiuto 30 anni alla data di prosecuzione.

    Sulla falsariga dell’incentivo già previsto dalla legge di bilancio 2017, la riduzione contributiva si trasforma in esonero contributivo assoluto valido per 3 anni, tuttavia sempre nel limite di 3 mila euro annui e fermi restando i requisiti di età, qualora le assunzioni a tempo indeterminato riguardino giovani che hanno conseguito il proprio titolo di studi da non oltre 6 mesi e che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività in regime di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato di I° o III° livello. Infine, nelle regioni del Mezzogiorno in presenza di apposite misure di finanziamento previste dai programmi comunitari finanziati con i fondi strutturali l’esonero potrà valere sempre al 100% per 3 anni, ma fino ad un tetto di 8.060 € anno, con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato di under 35 oppure di over 35 purché privi di un impiego regolarmente retribuito da 6 mesi.

  • SGRAVI CONTRIBUTIVI IN FAVORE DI COOPERATIVE SOCIALI PER ASSUNZIONE DI PERSONE SOTTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE O DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE (Art. 1, cc. 109 e 220) – Le assunzioni a tempo indeterminato realizzate da cooperative sociali durante il 2018 di persone cui sia stata riconosciuta la protezione internazionale dal 2016, beneficiano di una riduzione contributiva valida per 3 anni nel limite complessivo di spesa di 500 mila euro annui per il 2018, 2019 e 2020. La percentuale di riduzione non è fissata dalla legge, ma sarà individuata con decreto interministeriale (Lavoro-Interno).

    Identico intervento di riduzione contributiva, ma nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, varrà per le assunzioni di donne vittime di violenza di genere, per le quali sarà necessaria apposita certificazione dei servizi sociali del comune di residenza o dei centri anti-violenza o delle case rifugio. La riduzione sarà quantificata attraverso apposito decreto.

  • FORMAZIONE/INCENTIVI PER APPRENDISTI (Art. 1, c. 110) – Dal Fondo sociale per occupazione e formazione sono destinati annualmente, a decorrere dal 2018, circa 289 milioni di euro per una serie di interventi tesi a finanziare i percorsi formativi dell’apprendistato, dell’alternanza scuola-lavoro e del diritto-dovere nei percorsi di istruzione/formazione professionale (IeFP). Nell’ambito di tali risorse, con una copertura di 5 milioni, vengono anche prorogati per un altro anno gli incentivi dedicati agli apprendisti di I livello.

    Le agevolazioni così riassumibili: esonero dalla contribuzione ASpI (1,31%), dalla tassa di licenziamento (laddove eventualmente dovuta), dal contributo destinato alla formazione continua e ai fondi interprofessionali (0,30%) nonché applicazione di un’aliquota contributiva ridotta pari al 5%, in sostituzione di quella ordinaria pari al 10%.

  • PIENA DEDUCIBILITA’ IRAP LAVORATORI STAGIONALI (Art. 1, c. 116) Per il 2018 la quota di deducibilità dall’IRAP del costo dei LAVORATORI STAGIONALI VIENE INNALZATA DAL 70% AL 100%. Ricordiamo che si tratta di lavoratori stagionali impiegati per almeno 120 giorni per due periodi di imposta. La deduzione sarà possibile solo a partire dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nei due anni successivi alla cessazione del precedente contratto. Non si tratta di una modifica strutturale perchè, per ora, riguarda solo il 2018.

  • ESONERO CONTRIBUTIVO PER COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI UNDER 40 (Art. 1, cc. 117-118) – Per il settore agricolo, si prevede un esonero contributivo per coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali under 40 che siano nuovi iscritti alla previdenza agricola nell’anno 2018. L’esonero prevede un meccanismo di sgravio per complessivi 5 anni, da applicarsi nel rispetto del regime de minimis, così articolato nel tempo: 100% nei primi 36 mesi; 66% nei successivi 12 mesi; 50% per ulteriori 12 mesi. Questo incentivo non è cumulabile con altre riduzioni o esenzioni contributive applicabili come, ad esempio, gli sgravi per le aree montane o svantaggiate.

  • CONTRATTO DI AFFIANCAMENTO IN AGRICOLTURA (Art. 1, cc. 119-120) - Seppur di matrice non prettamente lavoristica, ci preme sottolineare anche l’istituzione del nuovo “contratto di affiancamento”, introdotto al fine di favorire lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile in agricoltura e agevolare il passaggio generazionale nella gestione dell’attività di impresa: per il triennio 2018-2020 i giovani con età compresa tra 18 e 40 anni lo potranno stipulare, per una durata massima di 3 anni, con imprenditori agricoli o coltivatori diretti over 65 o pensionati, anche ai fini dell’accesso ai mutui agevolati di cui al decreto legislativo 182/2000.

  • AMMORTIZZATORI/INDENNITÀ NEL SETTORE PESCA (Art. 1, cc. 121 e 135) – Sempre entro un limite di spesa di 11 milioni di euro, viene prorogata per il 2018 l’indennità giornaliera di 30 € da riconoscere come sostegno al reddito per i lavoratori, inclusi i soci lavoratori delle cooperative, coinvolti in periodi di sospensione dell’attività a causa dell’arresto temporaneo obbligatorio/fermo pesca (misura per la cui attuazione bisognerà attendere apposito decreto interministeriale Lavoro-MIPAF).

    Complementare, ma di natura strutturale, è aggiunto un secondo intervento praticabile nel limite di 5 milione di euro annui per cui, la medesima indennità giornaliera di 30 €, è riconosciuta agli stessi soggetti fino ad un massimo di 40 giorni all’anno anche in presenza di una sospensione dell’attività NON derivante da arresto temporaneo obbligatorio.

  • ASSEGNO/ACCORDO DI RICOLLOCAZIONE (Art. 1, c. 136) – Con una modifica al decreto legislativo 148/2015 sugli ammortizzatori sociali e più precisamente alla disciplina della cassa integrazione guadagni straordinaria, si introduce l’accordo di ricollocazione quale nuova misura finalizzata a sostenere la ricollocazione dei lavoratori delle imprese in crisi o in fase di riorganizzazione aziendale. L’accordo dovrà essere sottoscritto tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali durante la fase di esame congiunto/consultazione sindacale già prevista per accedere alla CIGS.

    La sottoscrizione dell’accordo dovrà prevedere necessariamente un piano di ricollocazione dei soggetti a rischio licenziamento, e determinerà la fruibilità di una serie di agevolazioni sia in favore dei lavoratori interessati sia degli altri datori di lavoro che andranno ad assumerli. In particolare:

      • i lavoratori entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo potranno richiedere all’ANPAL, in deroga alla disciplina generale, l’erogazione dell’assegno di ricollocazione in costanza di trattamento CIGS, al fine di ottenere un servizio di assistenza nella ricerca di altro lavoro;

      • qualora previsto dall’accordo, i centri per l’impiego e i soggetti privati accreditati, anche con il concorso dei fondi interprofessionali per la formazione continua, potranno intervenire per il mantenimento o lo sviluppo delle competenze dei lavoratori;

      • i lavoratori che accettino un contratto da altro datore di lavoro non saranno tassati – fino a 9 mensilità – sulle somme percepite per effetto della cessazione del rapporto di lavoro e avranno diritto ad un contributo mensile pari al 50% della CIGS che gli sarebbe spettata qualora non avessero accettato la nuova offerta di lavoro;

      • il nuovo datore di lavoro che assuma a tempo indeterminato i lavoratori a rischio licenziamento indicati nell’accordo di ricollocazione beneficerà di un esonero contributivo per 18 mesi nella misura del 50% (premi e contributi INAIL da pagare comunque) fino ad un massimo annuo di 4.030 €; incentivo praticabile per soli 12 mesi in presenza di un’assunzione a tempo determinato.

         

  • RADDOPPIO TASSA LICENZIAMENTO PER LICENZIAMENTI COLLETTIVI DA PARTE DI IMPRESE IN CIGS (Art. 1, c. 137) – Per le imprese soggette a CIGS, nel caso di licenziamenti collettivi e a partire dal 1° gennaio 2018 il c.d. ticket di licenziamento passerà dal 41 all’82% del massimale mensile di indennità ASpI, da moltiplicare per ogni 12 mesi di anzianità aziendale maturata negli ultimi 3 anni. Per le imprese in tali situazioni, ciò determina un raddoppio della tassa di licenziamento: si passa da una tassa fino ad oggi compresa tra circa 490 e 1.470 euro ad una somma pari a circa 906 € per ogni anno di anzianità del lavoratore e, quindi, fino ad un massimo di 2.720 € circa.

    Sono fatte salve unicamente quelle imprese che hanno avviato la procedura di licenziamento collettivo entro il 20 ottobre 2017 (anche se i licenziamenti ricadono nel 2018).

    E’ evidente come tale misura sia da leggere anche alla luce dell’introduzione dell’accordo di ricollocazione, appena descritto, nell’ottica di rendere più oneroso il ricorso al licenziamento favorendo quello agli ammortizzatori sociali. Infine, vale ricordare come la tassa di licenziamento NON È DOVUTA NEI CAMBIO APPALTO ASSISTITI DA CLAUSOLE SOCIALI DI STABILITÀ OCCUPAZIONALE e come la tassa è triplicata nell’ipotesi in cui la dichiarazione di eccedenza del personale non sia oggetto di un accordo sindacale.

  • FIS (art. 1, c. 159) – Come noto, il Fondo di integrazione salariale è caratterizzato da un preciso vincolo nell’erogazione delle relative prestazioni ai fini di una corretta gestione economico-finanziaria. Il decreto legislativo 148/2015 lo ha da tempo individuato nel rapporto tra contribuzione ordinaria dovuta dal datore di lavoro e prestazioni deliberate a qualunque titolo in favore dello stesso. Questo tetto alle prestazioni nel 2017 è stato pari a 10 volte l’ammontare dei contributi versati. Si trattava di un valore definito in via transitoria che, se non fosse intervenuta alcuna modifica, era destinato a diminuire significativamente nei prossimi anni fino a scendere a 5 volte (la metà) nel 2021. Invece, dal 2018, anno in cui sarebbe dovuto scendere a 8, il tetto alle prestazioni viene stabilizzato in 10 volte il valore della contribuzione, una modifica che rende sicuramente più agevole l’accesso questo strumento da parte di quei datori di lavoro che non possono ricorrere alle casse ordinarie (CIGO/CIGS). Resta fermo che le prestazioni del FIS sono riconosciute nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo.

  • PENSIONI

    • Adeguamento requisiti pensionistici e speranza di vita (art. 1, cc. 146-155) Sono stati apportati dei correttivi al meccanismo di aggancio dell’età per la pensione - di vecchiaia e anticipata – alla speranza di vita. In primo luogo, vengono escluse determinate categorie di soggetti dal prossimo adeguamento, fissato già in 5 mesi a decorrere dal 2019. L’adeguamento non si applicherà sia ai lavoratori che svolgono mansioni usuranti con un’anzianità pari ad almeno 30 anni (ne erano previsti 35) sia, soprattutto, per lavoratori dipendenti con un’anzianità contributiva di 30 anni e che svolgano per almeno 7 degli ultimi 10 anni antecedenti il pensionamento determinate professioni quali, a titolo d’esempio, insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori asili nido, personale sanitario/infermieristico, facchini, personale non qualificato per servizi di pulizia, operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca, operatori ecologici, etc. - sono 15 le categorie riportate nell’Allegato B alla legge. Questa esclusione non opera né per i beneficiari dell’APE sociale né ai fini del riconoscimento del requisito ridotto (41 anni) per la pensione anticipata come lavoratori “precoci”, categorie che rimangono invece entrambe soggette all’adeguamento. Le modalità attuative di questa misura saranno contenute in un decreto interministeriale Lavoro-MEF, che avrà soprattutto il compito di specificare le professioni esentate dall’adeguamento, le procedure per la domanda e la verifica dei requisiti.

      L’adeguamento che scatterà nel 2021 sarà fissato sulla base di un nuovo sistema di calcolo maggiormente ponderato, che oltretutto limita a 3 mesi la possibilità di incrementare i requisiti, salvo recuperi successivi. Viene inoltre precisato come in caso di riduzione della speranza di vita ciò non possa determinare alcuna variazione secca in senso negativo, ma la stessa sarà recuperata nel tempo.

      Infine, è prevista l’istituzione di una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni anche in relazione all’età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori. Tale commissione, presieduta dall’ISTAT, sarà composta da rappresentanti del MEF, del Ministero del Lavoro, dell’INPS e dell’INAIL nonché da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle parti sociali. I lavori termineranno entro il 30 settembre 2018 e subito dopo il Governo presenterà al Parlamento un’apposita relazione sui risultati emersi.

    • Modifiche su “isopensione” Fornero (art. 1, c. 160) Come noto, la legge 92/2012 (art. 4, cc. 1-7-ter), al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più anziani, prevede la possibilità per un’impresa di corrispondere ai propri dipendenti una prestazione di importo pari al trattamento di pensione (cosiddetta isopensione) che spetterebbe in base alle regole vigenti, comprensiva di contribuzione. Sebbene tale misura non abbia trovato in questi anni particolare applicazione data la sua significativa onerosità, limitatamente al triennio 2018-2020 viene elevato da 4 a 7 anni il periodo che manca al raggiungimento della pensione in cui l’impresa può praticare questo strumento di esodo.

    • APE (art. 1, cc. 162-167) Viene prorogata fino a tutto il 2019 la sperimentazione dell’APE VOLONTARIA, misura che in assenza di questo intervento sarebbe dovuta terminare nel 2018. Operativamente l’anticipo/prestito pensionistico su base volontaria non è ancora praticabile - a breve dovrebbero uscire le istruzioni INPS per renderlo effettivamente esigibile - e la proroga si giustifica proprio per garantire almeno 2 anni di sperimentazione, come previsto in origine.

      Rispetto all’APE SOCIALE, diverse sono le novità da segnalare con un generale alleggerimento dei requisiti richiesti, nell’ottica di una più agevole fruizione dello strumento:

      • accesso anche ai disoccupati che abbiano cessato da almeno 3 mesi di fruire dell’indennità di disoccupazione e che si siano trovati in tale situazione a seguito di un contratto a tempo determinato, a condizione che nei 3 anni precedenti la cessazione del rapporto abbiano lavorato come dipendenti per almeno 18 mesi;

      • riduzione dei requisiti contributivi per accedervi riconosciuta alle donne con figli: meno 12 mesi per ogni figlio fino ad un massimo di 2 anni;

      • accesso esteso anche ai parenti di secondo grado conviventi che prestano assistenza a una persona con handicap grave (la modifica vale anche per rientrare nella categoria dei c.d. lavoratori “precoci”);

      • estensione da 11 a 15 delle categorie di attività particolarmente rischiose e faticose in cui bisognerà risultare essere occupati anche per 7 anni negli ultimi 10, e non più solo per 6 anni negli ultimi 7. Le professioni aggiunte sono braccianti e operai agricoli, della zootecnia e della pesca, marittimi e siderurgici. Per il settore agricolo e la zootecnia l’anno di lavoro viene ritenuto raggiunto a fronte di almeno 156 giornate/lavoro.

    • RITA e previdenza complementare (art. 1, cc. 168-169) L’anno scorso, contestualmente all’APE, fu introdotta la c.d. RITA – Rendita Integrativa Temporanea Anticipata – che prevedeva, quale ulteriore strada praticabile per andare in pensione, il ricorso, anche solo in parte, del montante eventualmente accumulato da un lavoratore presso il suo fondo pensione (erogato sotto forma di prestazione mensile). Questo strumento, tuttavia, risultava ancorato alle sorti sperimentali e agli stessi meccanismi di anticipo dell’APE volontaria, su cui come noto hanno pesato anche notevoli lungaggini procedurali per la messa a sistema lo strumento. Anche in considerazione di tale situazione, il legislatore interviene in maniera decisa su questo fronte, abrogando le precedenti disposizioni sperimentali contenute nella legge di bilancio 2017 e introducendo modifiche strutturali - valide per il 2018 e per i successivi anni - al decreto legislativo 252/2005 in materia di previdenza complementare. La Rita si viene così a delineare come uno strumento NON più legato all’APE. Da quest’anno l’importo accumulato in un fondo pensione potrà essere convertito, anche solo in parte, in una rendita da incassare in attesa di arrivare alla pensione. Per praticare questa opzione sarà necessario, oltre a smettere di lavorare, avere versato almeno 20 anni di contributi e raggiungere l’età per la pensione di vecchiaia entro i successivi 5 anni. Il periodo di anticipo può arrivare a 10 se l’iscritto al fondo pensione risulta inoccupato da oltre 24 mesi. Sotto il profilo fiscale trovano applicazione le medesime regole di tassazione applicabili quando il soggetto raggiunge i requisiti pensionistici e, quindi, la RITA verrà tassata con un’aliquota del 15%, ridotta di una quota pari allo 0,30% per ogni anno eccedente il 15esimo anno di iscrizione alla previdenza complementare, fino ad un 6% di riduzione massima.

    • Abrogazione FONDINPS (art. 1, cc. 173-176 ) Un decreto interministeriale Lavoro-MEF, di cui tuttavia non viene individuato alcun termine per l’emanazione, deciderà la data a partire dalla quale sarà soppresso il fondo pensione residuale istituito ai sensi del decreto legislativo 252/2005 al fine di accogliere, relativamente alle imprese con almeno 50 dipendenti, le quote di TFR maturando non destinato in forma esplicita ad un fondo pensione (c.d. TFR tacito). Con il medesimo decreto interministeriale, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sarà individuato il fondo pensione che, in sostituzione di Fondinps, raccoglierà le quote di TFR maturando, scegliendo tra i fondi pensione negoziali di maggiori dimensioni sul piano patrimoniale e idoneo assetto organizzativo.

    • Rapporti finanziari Stato-INPS (art. 1, cc. 178-179) Nell’ottica di un riequilibrio dei conti dell’INPS, si interviene in maniera significativa per risanare il patrimonio dell’Istituto. Lo Stato concede a titolo definitivo precedenti anticipazioni già elargite all’INPS, che tuttavia, prima di questa operazione contabile di regolamento dei flussi di credito/debito, rappresentavano vere e proprie passività.

      Le somme trasferite a titolo definitivo ammontano a circa 89 miliardi anche se parte di esse vanno a compensare precedenti crediti verso lo Stato (per quasi 30 miliardi), determinando un contributo netto pari a circa 59 miliardi. Così facendo, da un bilancio preventivo per il 2017 previsto in negativo per circa 8 miliardi di euro, l’INPS dovrebbe passare ad un attivo di circa 51 miliardi.

  • CONTRASTO ALLA POVERTA’/REI (Art. 1, cc. 190-197) Il reddito di inclusione, già operativo all’inizio di quest’anno come misura cardine di contrasto alla povertà in sostituzione del SIA e dell’ASDI, potrà essere erogato da luglio 2018 a tutti i nuclei familiari esclusivamente sulla base delle loro condizioni economiche, senza cioè tenere in considerazione tutti i requisiti richiesti in via transitoria relativamente alla composizione del nucleo familiare (es. presenza di un minore, di un disabile, di una donna in gravidanza o di un disoccupato over 55).

    Ciò è possibile grazie ad un significativo aumento dei finanziamenti destinati per i prossimi anni al Fondo per la povertà, da cui derivano ulteriori aspetti positivi: l’innalzamento dell’importo limite (pari a quello dell’assegno sociale, che ora viene maggiorato di un 10%) e l’aumento, in prospettiva, della quota di risorse destinate al finanziamento degli interventi e dei servizi sociali che dal 2020 salirà dal 15 al 20 per cento della dotazione complessiva.

  • CONTRASTO ALLE MOLESTIE NEI LUOGHI DI LAVORO (Art. 1, c. 218) Con alcune integrazioni al Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (decreto legislativo 198/2006) vengono rafforzate le misure tese a contrastare fenomeni di molestie, incluse quelle sessuali, nei luoghi di lavoro. In particolare, nessun lavoratore/lavoratrice che agisce in giudizio per denunciare fattispecie simili può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, risultando nullo qualsiasi tipo di misura considerata ritorsiva o discriminatoria che sia adottata nei confronti del denunciante. Tale tutela non trova ovviamente applicazione qualora emergano reati di calunnia o diffamazione da parte del denunciante o l’infondatezza della denuncia. Da un altro punto di vista, i datori di lavoro sono obbligati, come già previsto dal Codice Civile, a salvaguardare l’integrità fisica/morale e la dignità dei lavoratori. A tal fine, il legislatore introduce la possibilità per gli stessi datori di lavoro di condividere con i sindacati apposite iniziative informative/formative.

  • CONTRIBUTO ALL’ENPAF PER TITOLARI DI FARMACIE PRIVATE (Art. 1, c. 441) Le società di capitali nonché le SOCIETA’ COOPERATIVE A RESPONSABILITA’ LIMITATA e le società di persone, titolari di farmacia privata, rispettivamente con capitale maggioritario di soci non farmacisti o con maggioranza di soci non farmacisti, devono versare all’Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (ENPAF) un contributo pari allo 0,5% del fatturato annuo al netto dell’IVA. Tale versamento va effettuato entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento alla precedente chiusura di esercizio.

  • DIVIETO RETRIBUZIONI IN CONTANTI IN MANO AL LAVORATORE (Art. 1, cc. 910-914) – A partire dal luglio 2018 datori di lavoro e committenti dovranno necessariamente pagare la retribuzione (compresi anticipi di ogni tipo) attraverso una banca o un ufficio postale. Non potrà essere corrisposta alcuna retribuzione in contanti direttamente in mano al lavoratore qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato: subordinato o di collaborazione e, ovviamente, anche i rapporti instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci-lavoratori ai sensi della legge 142/2001. La violazione di questo obbligo comporta una sanzione compresa tra 1.000 e 5.000 euro. Entro marzo 2018 il Governo stipulerà con le parti sociali più rappresentative a livello nazionale, con l’ABI e Poste Italiane una specifica convenzione per mettere in campo adeguati strumenti di comunicazione e promozione delle nuove norme.

  • CERTIFICATO DI AGIBILITA’ SPETTACOLO (Art. 1, c. 1097) – Viene interamente riscritta la relativa disciplina, ormai piuttosto datata. Il certificato di agibilità deve essere richiesto dalle imprese dello spettacolo all’INPS al fine di consentire il preventivo controllo della regolarità contributiva dell’impresa richiedente che, in caso di esito negativo, si vedrà negare il certificato. L’impresa è esentata nel caso di lavoratori subordinati utilizzati in locali di proprietà o di cui si abbia un diritto personale di godimento. Con riferimento agli autonomi, il certificato va richiesto per lavoratori con contratti di prestazione d’opera superiore a 30 giorni e contrattualizzati su specifici eventi, di durata limitata nell’arco di tempo della complessiva programmazione dell’impresa, singolari e non ripetuti rispetto alle stagioni o cicli produttivi e per lavoratori la cui prestazione venga resa nei locali di proprietà delle imprese committenti, o di cui esse abbiano un diritto personale di godimento. Confermando quanto già previsto fino ad oggi, in alternativa il certificato può essere richiesto dai lavoratori autonomi esercenti attività musicali, salvo l’obbligo di custodia dello stesso posto a carico del committente. In caso di violazioni dell’obbligo di richiesta del certificato le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di 129 € per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata.

  • ULTERIORI MISURE DI INTERESSE:

      • Proroga Cigs per imprese di rilevanza economica strategica sopra 100 addetti (art. 1, c. 133) – Limitatamente al 2018 e al 2019, e con un tetto di spesa di 100 milioni di euro per ciascun anno, a fronte di specifico accordo stipulato in sede governativa con la presenza della regione o delle regioni interessate, viene concesso un particolare regime di deroga nella proroga di trattamenti CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale, qualora siano interessate imprese di rilevanza economica strategica con più di 100 unità.

      • Proroga Cigs e mobilità in deroga per aree di crisi industriale complessa (art. 1, cc. 140-144) – Anche alle imprese che gravitano nelle c.d. aree di crisi industriale complessa è concesso uno specifico regime di proroga dei trattamenti CIGS in deroga a quelle che sono le regole generali. In queste zone è altresì concedibile un trattamento di mobilità in deroga per un massimo di 12 mesi e non oltre il 2018, in favore di quei lavoratori che cessano di fruire della modalità ordinaria o in deroga nel primo semestre 2018. Per entrambe le misure sono destinati in totale 34 milioni di euro.

      • Tassazione della plusvalenza maturata vendendo le azioni fruite dal lavoratore in alternativa al premio aziendale (art. 1, c. 161)In caso di vendita delle azioni ricevute dal lavoratore in sostituzione del premio di risultato, qualora emerga una plusvalenza derivante dalla differenza tra prezzo della vendita delle azioni e il loro valore originario (quello pari in sostanza al premio scambiato), sarà dovuta un’IRPEF in misura pari al 26%. Viceversa, qualora non si realizzi alcuna plusvalenza dalla vendita delle azioni, NON sarà dovuta alcuna tassazione.

      • Scambio dati tra ANPAL, INPS e agenzie per il lavoro ai fini del collocamento (art. 1, cc. 801-803) – Da un lato, ANPAL, tramite il sistema informativo unitario, comunica alle agenzie per il lavoro e ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro dati su persone disoccupate o a rischio disoccupazione per garantire una maggiore efficacia dell’incontro domanda/offerta; dall’altro, INPS comunica ad ANPAL dati delle persone rientranti nelle famiglie beneficiarie del ReI per avvio di iniziative di ricollocazione in percorsi lavorativi e di istruzione/formazione.

      • Rinvio LUL in modalità telematica presso Ministero del Lavoro e adattamento Uniemens per settore agricolo (art. 1, c. 1154) – Slitta al 2019 la disposizione contenuta nel decreto legislativo 151/2015 (art. 15), secondo cui il Libro Unico del Lavoro – c.d. LUL – dovrà essere tenuto in modalità telematica presso il Ministero del Lavoro. Segnaliamo che tale norma aveva subito già un rinvio l’anno scorso, visto che in origine tale previsione doveva entrare a regime nel 2017. Con lo stesso comma, viene anche differito di un anno (gennaio 2019) il termine inizialmente fissato per l’applicazione del sistema Uniemens anche alle dichiarazioni mensili degli operai agricoli (per queste si potrà quindi continuare a utilizzare ancora per un anno il DMAG)

 

*

 

  1. Altre misure per le imprese

 

(Sterilizzazione incremento IVA e accise) Il comma 2 completa la sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA per l’anno 2018 e delle accise per l’anno 2019 già parzialmente introdotti con il decreto-legge n. 148 del 2017 (collegato alla legge di bilancio 2018). Sono poi rimodulati gli aumenti IVA per il 2019, mentre restano invariati gli aumenti IVA e accise per gli anni successivi.

(Ecobonus) Il comma 3 dispone il rinnovo delle agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica negli edifici, di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili.

(Detrazione per sistemazione a verde) I commi da 12 a 15 introducono, limitatamente all’anno 2018, una detrazione del 36 per cento dall’IRPEF delle spese sostenute (nel limite massimo di 5.000 euro) per interventi di “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni. Si usufruisce della detrazione anche per le spese relative alla realizzazione di impianti di irrigazione, pozzi, coperture a verde e di giardini pensili.

(Cedolare secca ridotta per alloggi a canone concordato) Il comma 16 proroga di ulteriori due anni (2018 e 2019) la “cedolare secca” al 10% per i contratti a canone concordato.

(Iva su interventi di recupero del patrimonio edilizio) Il comma 19 fornisce una interpretazione autentica della norma che disciplina l’aliquota Iva agevolata al 10 per cento per i beni significativi nell’ambito dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. La determinazione del valore dei ‘beni significativi’ deve essere effettuata sulla base dell’autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale. La fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio oggetto della prestazione, anche il valore dei beni di valore significativo.

(Atti societari stipulati con atto pubblico informatico) Il comma 25 stabilisce che alcune tipologie di atti di impresa e di società, che in forza di una recente modifica potevano essere stipulate con firma digitale, ora devono essere necessariamente redatte con atto pubblico informatico. Si tratta in particolare: degli atti di natura fiscale delle imprese familiari (art. 230-bis del codice civile); degli atti di trasformazione delle società (art. 2498 del codice civile); degli atti di scissione delle società (art. 2506 del codice civile); dei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento delle imprese soggette a registrazione (art. 2556 del codice civile). Per effetto delle modifiche in esame, in luogo della semplice sottoscrizione con firma digitale, si prescrive la stipula con atto pubblico informatico.

(Proroga dell’iperammortamento) La legge proroga per l’anno 2018 le cd. misure di superammortamento e di iperammortamento, che consentono alle imprese ed ai professionisti di maggiorare le quote di ammortamento dei beni strumentali, a fronte di nuovi investimenti effettuati. Inoltre viene modificato l’elenco dei beni materiali strumentali cui si applica il cd. iper-ammortamento, includendo alcuni sistemi di gestione per l’e-commerce e specifici software e servizi digitali.

(Rifinanziamento Nuova Sabatini) I commi 40-42 dispongono un rifinanziamento della cd. Nuova Sabatini, misura di sostegno volta alla concessione alle micro, piccole e medie imprese di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti “Industria 4.0”.

(Imposta di registro) Il comma 87 modifica la norma sulla interpretazione degli atti nell’applicazione dell’imposta di registro, al fine di chiarire che per individuare la tassazione da applicare all’atto presentato per la registrazione non devono essere considerati elementi interpretativi esterni all’atto stesso prescindendo quindi, da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati. La norma limita l’attività riqualificatoria dell’amministrazione finanziaria posta in essere sulla base dell’articolo 20 del Testo unico dell’imposta di registro, poiché essa può essere svolta unicamente sulla base degli elementi desumibili dall’atto sottoposto a registrazione, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati. Pertanto, qualora l’Amministrazione voglia contestare la condotta del contribuente puntualizzata in una serie di atti collegati dovrà necessariamente ricorrere alla disciplina dell’abuso del diritto contenuta nello statuto dei diritti del contribuente.

(Atti di trasformazione del territorio) Il comma 88 aggiunge due commi all’articolo 20 della legge n. 10 del 1977, relativo alle norme tributarie per la edificabilità dei suoli. In particolare, si dispone che gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni fra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi sono soggetti all’imposta di registro in misura fissa e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali, così come previsto dall’articolo 32, secondo comma, del D.P.R. n. 601 del 1973.

(Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, di educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista) I commi 594 a 601 intendono disciplinare l’esercizio delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico (che subentra all’attuale educatore), di pedagogista, nonché, per alcuni aspetti, di educatore professionale socio-sanitario (nuova denominazione dell’attuale educatore professionale). A tal fine, stabiliscono, in particolare, che l’esercizio delle rispettive attività è consentito – salve alcune previsioni transitorie – solo a chi è in possesso delle relative qualifiche, attribuite all’esito del percorso di studi universitario specificamente indicato, abilitante per le sole figure di pedagogista e di educatore professionale socio-sanitario. Si rinvia al testo di legge per i dettagli.

(Agevolazioni fiscali a sostegno spese per studenti con disturbo specifico di apprendimento DSA) Il comma 665 dispone l’inserimento, tra gli oneri riconosciuti al contribuente ai fini della detrazione fiscale del 19 per cento da scomputare dall’imposta lorda dichiarata annualmente, a partire dall’anno di imposta in corso al 31 dicembre 2018, delle spese sostenute – anche nell’interesse di familiari a carico - per l’acquisto di strumenti compensativi e sussidi tecnici e informatici necessari all’apprendimento, in particolare delle lingue straniere, per minori o per maggiorenni fino al completamento del ciclo di istruzione secondaria che presentino disturbi specifici dell’apprendimento (DSA).

(Servizi di pulizia e di mantenimento del decoro nelle scuole) Il comma 687 consente la prosecuzione dell’acquisto, da parte delle istituzioni scolastiche ed educative, dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili, dai soggetti già destinatari degli atti contrattuali e degli ordinativi di fornitura (non solo nelle regioni ove la convenzione-quadro Consip sia stata risolta, ma anche in quelle dove la stessa convenzione non sia stata mai attivata, nonché in quelle dove scadano o siano scaduti i relativi contratti attuativi). Il termine ultimo per la prosecuzione dell’acquisto è fissato alla data di effettiva attivazione della (nuova) convenzione-quadro e comunque non oltre il 30 giugno 2019 (termine dell’a.s. 2018/2019). Al contempo, Consip deve provvedere all’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari mediante convenzione-quadro, da completarsi entro l’inizio dell’a.s. 2019/2020 (1° settembre 2019).

(Credito di imposta per il Sud) Il comma 892 incrementa di 200 milioni per il 2018 e di 100 milioni per il 2019 le risorse destinate al finanziamento del credito di imposta per l’acquisto di nuovi beni strumentali destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo), istituito dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi da 98 a 108, legge n. 208 del 2015) per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019. Con la disposizione in esame, quindi, l’autorizzazione di spesa viene elevata a 872 milioni per il 2018 e a 772 milioni per il 2019.

(Integrazione finanziamento aree interne) I commi 895 e 896 incrementano di 91,2 milioni, di cui 30 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 31,18 milioni per il 2021, le risorse nazionali destinate alla “Strategia per le Aree interne” a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie. In conseguenza dell’incremento di risorse autorizzato dall’articolo in esame, si ridefinisce il riparto annuale dell’ammontare complessivo delle risorse destinate alla “Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese” per il periodo 2015-2021, autorizzate ora nella misura complessiva di 281,2 milioni, nei seguenti importi: 16 milioni per il 2015, 60 milioni per il 2016, 94 milioni per il 2017, 20 milioni per il 2018, 30 milioni per il 2019, 30 milioni per il 2020 e 31,18 milioni per il 2021.

(Fondo imprese Sud) Il comma 897 istituisce un fondo denominato «Fondo imprese Sud» a sostegno della crescita dimensionale delle PMI aventi sede legale e attività produttiva nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il Fondo ha una durata di dodici anni e una dotazione iniziale pari a 150 milioni di euro. La gestione del Fondo è affidata all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa - Invitalia. Il Fondo opera investendo nel capitale delle pmi unitamente e contestualmente a investitori privati indipendenti (che devono apportare risorse per almeno il 50 per cento dell’investimento).

(Piani di riequilibrio finanziario Camere di Commercio) Il comma 784 dispone che le camere di commercio i cui bilanci presentino squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario, adottino programmi pluriennali di riequilibrio finanziario condivisi con le regioni, nei quali possono prevedere l’aumento del diritto annuale fino ad un massimo del 50 per cento. Il Ministro dello sviluppo economico, valutata l’idoneità delle misure contenute nel programma, su richiesta di Unioncamere, autorizza l’aumento del diritto annuale per gli esercizi di riferimento.

(Fatturazione elettronica) I commi 909, 915-917 e 928 prevedono, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria nell’ambito dei rapporti tra privati (modifica alla disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 127 del 2015) e, contestualmente, l’eliminazione delle comunicazioni dei dati delle fatture (c.d. spesometro).

(Web tax) È istituita l’imposta sulle transazioni digitali, relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici rese nei confronti di soggetti residenti nel territorio dello Stato, nonché delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti situate nel medesimo territorio. Le prestazioni di servizi sono individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro il 30 aprile 2018. Si considerano “servizi prestati tramite mezzi elettronici” quelli “forniti attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione”. L’imposta si applica con l’aliquota del 3 per cento sul valore della singola transazione. Per valore della transazione si intende il corrispettivo dovuto, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione. L’imposta si applica nei confronti del soggetto prestatore, residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare un numero complessivo di transazioni superiore a 3.000 unità.

(Proroga Sistri) I commi 1134 e 1135 sono volti, rispettivamente, a prorogare di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2018 il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e non si applicano le sanzioni relative al sistema medesimo, e a introdurre l’art. 194-bis nel cd. Codice dell’Ambiente (D.Lgs. 152/06) finalizzato all’introduzione di norme volte alla semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e al recupero dei contributi dovuti in materia di SISTRI.

Documenti da scaricare