È stata
pubblicata sulla GU n. n.302 del 29-12-2017 – S.O. n. 62, la legge
27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio
di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale
per il triennio 2018-2020), entrata in vigore il 1° gennaio 2018 (allegato).
Legge
di bilancio per il 2018
Il provvedimento – in 19 articoli, ma
con un articolo 1 di ben 1181
commi – è molto complesso e reca molteplici disposizioni di interesse per
le imprese.
Alcune delle questioni trattate e risolte
dal provvedimento sono state elaborate o promosse dall’Alleanza delle
Cooperative e da Confcooperative in particolare, come messo in evidenza nella Lettera del Presidente Gardini del 22 dicembre
2017 (P.E. n. 5513).
Si tratta, come vedremo, di temi di
interesse fondamentale per il movimento, quali le MISURE DI CONTRASTO ALLE
FALSE COOPERATIVE e la RIFORMA DEL PRESTITO SOCIALE. Per tali ragioni, anche
quest’anno, si è reso opportuno stendere e divulgare una Circolare unica del
Dipartimento politico sindacale (congiunta dei Servizi Legislativo e
Sindacale).
Alcuni temi sono stati già illustrati e
commentati in altre comunicazioni, alle quali si rinvia; segnatamente:
-
Circolare del Servizio
legislativo 11 gennaio 2018, n.1/2018 (recante
Comunicazioni urgenti in riferimento alle
norme di contrasto alle false cooperative di cui all’art.
1, c. 936);
-
Circolare
di Federabitazione 3 gennaio 2018, prot. n. 3;
-
Circolare
di Federabitazione 8 gennaio 2018, prot. n. 296;
-
Circolare
di Fedagri 9 gennaio 2018, prot. n. 331;
-
ICN,
Newsletter n. 1/2018, Speciale Legge 27.12.17, n. 205.
Si ricorda infine che, in sede di esame
del d.d.l. di Bilancio, l’Alleanza delle Cooperative è stata audita innanzi
alle Commissioni congiunte Bilancio della Camera dei Deputati e del Senato, in
data 6 novembre 2015 (v. Osservazioni depositate in Commissione, http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/005/591/Alleanza_Cooperative_Italiane.pdf ).
Quanto ai temi non approfonditi in
questa sede, si rinvia alle successive comunicazioni di questo Dipartimento
ovvero alle comunicazioni degli altri Dipartimenti e Servizi e delle
Federazioni di settore.
*
Schema
riassuntivo delle principali misure
Ø Misure di contrasto alle false
cooperative:
o
scioglimento coatto delle
cooperative che si sottraggono alla revisione
o
Maggiorazione
del contributo di revisione in caso di mancata ottemperanza alla diffida o mancata
comunicazione della perdita della mutualità prevalente
o
eliminato
l’amministratore unico
o
eliminato l’amministratore a
tempo indeterminato nelle cooperative srl
o
introdotta
la possibilità del commissario ad acta per specifici adempimenti
o
introdotta
la possibilità di disporre la gestione commissariale in caso di fondati indizi
di crisi
Ø Riforma del prestito sociale
o
introdotto
il principio generale di stretta funzionalità del prestito al perseguimento
dell’oggetto e scopo sociale
o
l’ammontare
complessivo del prestito sociale non potrà eccedere il limite del triplo del
patrimonio netto
o
introdotto
l’obbligo di garantire il 30 per cento del prestito con garanzie reali o
personali o con la costituzione di un patrimonio separato (se il prestito
eccede i 300.000 euro e risulti superiore all’ammontare del patrimonio netto
della società)
Ø introdotta la Società Sportiva
Dilettantistica lucrativa
Ø semplificati gli obblighi di
documentazione antimafia nei consorzi
Ø le imprese sociali e le cooperative
sociali sono nuovamente inserite tra i soggetti beneficiari delle cd norme
antispreco alimentare e di medicinali
Ø rifinanziato il Fondo per la
razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera per
gli anni 2018-2020
Ø finanziato il “Programma nazionale
triennale della pesca e dell’acquacoltura 2017-2019” e il “Fondo di solidarietà
nazionale della pesca e dell’acquacoltura”
Ø prorogata l’indennità giornaliera per il
fermo pesca
Ø introdotti sgravi contributivi in favore di cooperative sociali per
assunzione di persone sotto protezione internazionale e donne vittime di
violenza di genere
Ø aumento dei finanziamenti della misura di contrasto alla povertà
*
-
Misure
di contrasto alle false cooperative (art. 1, c. 936)
Quanto alle novità introdotte al comma 936, ove sono contenute
una serie di disposizioni di contrasto
alle false cooperative, di modifica
della governance e del sistema di
vigilanza e sanzione, si rinvia integralmente alle Prime osservazioni al comma 936 (all. 2 alla Circolare
del Servizio legislativo n. 1/2018) elaborato congiuntamente dai
Servizi legislativi dell’Alleanza, in sintonia con una prima Direttiva del Ministero
dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la vigilanza
sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali, Divisione V –
Vigilanza sul sistema cooperativo. Attività ispettiva e di revisione (all. 3 alla Circolare
del Servizio legislativo n. 1/2018).
*
-
Misure in tema di prestito sociale
I commi 238 - 243 riformano la disciplina
della raccolta del prestito sociale nelle cooperative.
Confcooperative
ha contribuito alla elaborazione delle modifiche, prevenendo l’introduzione di
regole che avrebbero fortemente danneggiato le cooperative. In particolare è
stata scongiurata la costituzione del cosiddetto “fondo di garanzia” analogo a
quello dei depositi bancari che, pur richiesto da più forze politiche, avrebbe
portato alla sostanziale soppressione del prestito.
La
norma, inoltre, benché contenga criteri più rigorosi per l’acquisizione dei
prestiti dai soci e un limite massimo di raccolta pari a tre volte il
patrimonio della cooperativa, garantisce senz’altro maggiore tranquillità ai
soci che effettuano i prestiti e alle loro famiglie.
Peraltro,
anche il periodo transitorio previsto per l’adeguamento delle cooperative ai
nuovi requisiti (tre anni dai provvedimenti attuativi), consentirà a quelle più
esposte di rientrare con minori difficoltà.
Ma vediamo in dettaglio il contenuto delle
modifiche.
-
È anzitutto stabilito il principio generale di stretta
funzionalità del prestito al perseguimento dell’oggetto e scopo sociale
(“le società cooperative che ricorrono al
prestito sociale sono tenute a impiegare le somme raccolte in operazioni strettamente
funzionali al perseguimento dell’oggetto o scopo sociale”): in sostanza il Legislatore
vuole garantire un controllo più rigoroso sul funzionamento dell’istituto,
nonché prevenire iniziative meramente speculative o comunque non funzionali all’attività
della cooperativa.
-
Inoltre, si esclude l’applicabilità dell’art.
2467, c.c. – che prevede la postergazione del rimborso dei
finanziamenti dei soci in favore della s.r.l. rispetto alla soddisfazione degli
altri creditori – alle somme versate dai soci alle cooperative a titolo di
prestito sociale. Invero, è questa una disposizione che recepisce i più recenti
arresti giurisprudenziali e che conferma la diversità strutturale delle società cooperative rispetto alle
società lucrative e la non assimilabilità del prestito sociale cooperativo,
oggetto di una disciplina orientata alla tutela del socio prestatore, al
finanziamento di cui all’articolo 2467 c.c.
-
È poi stabilito che con delibera
del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR),
da adottare entro il 1° luglio 2018,
si definiranno sia i limiti alla raccolta del prestito sociale nelle società
cooperative, sia le relative forme di garanzia, attenendosi ai seguenti
criteri:
-
la delibera CICR
dovrà prevedere che l’ammontare complessivo del prestito sociale non possa
eccedere, a regime, il limite del
triplo del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio di
esercizio approvato; dovrà però essere introdotto un regime transitorio che preveda il graduale adeguamento delle
cooperative a tale limite, nel termine di tre anni, con facoltà di
estendere tale termine in casi eccezionali motivati in ragione dell’interesse
dei soci prestatori (si prevederà altresì che, durante il periodo transitorio,
il rispetto del limite del triplo del patrimonio netto costituisca condizione
per la raccolta di prestito ulteriore
rispetto all’ammontare risultante dall’ultimo bilancio approvato al 1° gennaio
2018);
-
ove l’indebitamento
nei confronti dei soci ecceda i 300.000 euro e risulti superiore all’ammontare
del patrimonio netto della società, il complesso dei prestiti sociali dovrà
essere coperto fino al 30 per cento da garanzie reali o personali rilasciate da soggetti vigilati
(i) o con la costituzione di un patrimonio
separato con deliberazione iscritta ai sensi dell’articolo 2436 del
codice civile (ii), oppure mediante adesione della cooperativa a uno schema di garanzia dei prestiti
sociali che garantisca il rimborso di almeno il 30 per cento del prestito (iii)
(anche in tal caso dovrà essere introdotto un regime transitorio che preveda il graduale adeguamento delle
cooperative alle nuove prescrizioni nei due esercizi successivi alla
data di adozione della delibera);
-
sempre in
ipotesi di indebitamento nei confronti dei soci eccedente i 300.000 euro
e che risulti superiore all’ammontare del patrimonio netto della
società, la delibera CICR dovrà inoltre definire i maggiori obblighi di informazione e di pubblicità, al fine
di assicurare la tutela dei soci, dei creditori e dei terzi;
-
in ultimo, nei
casi in cui il ricorso all’indebitamento verso i soci a titolo di prestito
sociale assuma significativo rilievo in valore assoluto o comunque
ecceda il limite del doppio del patrimonio netto, il CICR definirà modelli organizzativi e procedure per la
gestione del rischio.
-
Entro sessanta giorni dall’adozione della delibera
CICR, un Decreto ministeriale fisserà anche le forme e modalità del controllo e del monitoraggio in
ordine all’adeguamento e al rispetto delle prescrizioni in materia di prestito
sociale.
-
La novella contiene anche
una modifica alla disciplina della vigilanza, segnatamente all’art. 4, comma 1,
del D.lgs. 2 agosto 2002, n. 220,
estendendo, mediante l’aggiunta della lett. b-bis),
l’oggetto della revisione cooperativa anche all’accertamento dell’osservanza delle disposizioni in tema
di prestito sociale.
-
Infine, è stabilito che
il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale (articolo 4, comma 4,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,
n. 78), è integrato da un rappresentante della Banca d’Italia con
riferimento ai temi concernenti il prestito sociale.
*
-
Società
sportive dilettantistiche con scopo lucrativo
I commi 353 e 354 prevedono che le
attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate con scopo di lucro
in una delle forme societarie di cui al titolo V del libro quinto del codice
civile (non sono dunque ricomprese le società cooperative disciplinate al
titolo VI). La finalità lucrativa era sinora preclusa per le società
sportive dilettantistiche (v. art. 32 della Legge 28 marzo 1986, n. 157; art.
90, cc.1, 17 e 18, legge 27 dicembre 2002, n. 289).
L’ordinamento italiano, dunque, apre
alle Società
Sportive Dilettantistiche lucrative, dettando una serie di requisiti
statutari richiesti a pena di nullità ed attribuendo a tale tipologia di
soggetto svariate agevolazioni, fiscali e non.
La nuova disposizione
concorre con la legge 398/1991, che disciplina invece un regime agevolativo per
gli enti “non lucrativi” (con divieto assoluto di distribuzione, anche
indiretta, di utili o avanzi di gestione).
In tale quadro normativo, le società cooperative costituite ai sensi dell’articolo
2511, c.c., si trovano ad essere escluse (pur prevedendo la disciplina
cooperativa una limitata distribuzione di dividendi e la possibilità di
distribuire ristorni ai soci) dal nuovo regime delle società sportive
lucrative, riservato alle società di cui al titolo V del libro V del codice
civile (le società cooperative sono disciplinate al titolo VI).
Per tali ragioni Confcooperative ha espresso critiche alla esclusione
delle società cooperative dall’ambito applicativo delle nuove disposizioni in
tema di società sportive dilettantistiche. È bene rammentare che già la precedente
disposizione sulle società sportive dilettantistiche escludeva in origine la
forma cooperativa e solo con un successivo intervento legislativo ha visto
estendere il proprio ambito di applicazione alle cooperative. Confidiamo di
ottenere lo stesso obiettivo anche in questo caso, alla prima occasione utile.
*
-
Società tra
avvocati
Il comma 443 interviene sulla disciplina
dell’esercizio in forma societaria della professione forense,
recentemente introdotta dall’art. 1, comma 141, lett. b) della legge 4
agosto 2017, n. 124.
Tale norma ha
introdotto l’art. 4-bis alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, che,
appunto, consente l’esercizio della professione forense in forma societaria
a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un’apposita sezione speciale dell’albo
tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa
società. In tal modo, sono superati tutti gli ostacoli normativi che
impedivano agli avvocati di adottare la forma della società di capitali e della
società cooperativa. In particolare, è stata eliminata quella condizione che
imponeva l’assunzione della forma della s.n.c. e si stabilisce
inequivocabilmente che l’esercizio della professione forense in forma
societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società
cooperative iscritte in un’apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine
territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società.
La legge sulla
concorrenza ha anche soppresso l’ulteriore ostacolo normativo che imponeva che
tutti i soci dovessero essere avvocati iscritti all’albo, con conseguente
esclusione dei soci di solo capitale. Ora si prevede che non tutti i soci
debbano essere avvocati, ma che comunque i soci professionisti (siano essi
avvocati o professionisti iscritti ad altri albi) debbano rappresentare almeno
due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto. Il venir meno di tale
condizione costituisce causa di scioglimento della società e di cancellazione
dall’albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la
prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi.
Ora la legge di
bilancio prevede alcune ulteriori modifiche, segnatamente introducendo:
-
la specifica previsione per cui le
predette società «in qualunque forma costituite, sono tenute a prevedere e
inserire nella loro denominazione sociale l’indicazione “società tra avvocati”»;
-
una maggiorazione percentuale del
contributo integrativo da applicare ai corrispettivi rientranti nel volume
annuale d’affari ai fini dell’IVA e l’obbligo di riversamento annuale alla
Cassa nazionale di previdenza forense;
-
l’obbligo della Cassa forense di
adottare entro un anno un regolamento per l’attuazione della suddetta
disciplina.
*
-
Imprese
culturali e creative
I commi da 57 a 60,
introdotti alla Camera, istituiscono e disciplinano il credito d’imposta in favore delle imprese culturali e creative
per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi
culturali e creativi.
Il credito d’imposta
è riconosciuto nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per
attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e
creativi ed è attribuito nel limite di spesa di 500.000 euro per il 2018 e di 1
milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
Destinatari dell’agevolazione
sono le cd “imprese culturali e creative”, ovvero le imprese ed i
soggetti che rispondono alle seguenti caratteristiche:
-
svolgono attività stabile e
continuativa con sede in Italia, in UE o in uno Stato aderente allo Spazio
economico europeo;
-
sono soggetti passivi d’imposta in
Italia;
-
hanno quale oggetto sociale
attività (quali l’ideazione, la creazione ed altre fattispecie elencate dalla
norma) relativa ai prodotti culturali, ovvero i beni, servizi e opere dell’ingegno
inerenti letteratura, musica, arti figurative ed applicate, spettacolo dal
vivo, cinematografia e audiovisivo, archivi, biblioteche, musei, patrimonio
culturale e relativi processi di innovazione.
Successivi decreti
interministeriali stabiliranno sia la disciplina della procedura per il
riconoscimento dello status, sia le norme applicative dell’agevolazione
fiscale.
*
-
Soggetti
sottoposti alla verifica antimafia
Il comma 244 reca una modifica al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia). In
particolare, in tema di soggetti sottoposti all’obbligo di presentazione della
dichiarazione antimafia, la norma precisa che nelle società di capitali
anche consortili, società cooperative,
consorzi di cooperative, consorzi
per il coordinamento della produzione e degli scambi, oltre al legale
rappresentante e agli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione, è soggetto all’obbligo di documentazione
ciascuno dei consorziati che, nei consorzi e nelle società consortili detenga,
anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento.
A tal fine sostituisce la lettera b)
del comma 2, dell’articolo 85 del Codice delle leggi antimafia.
Si tratta di una misura di
semplificazione proposta dall’Alleanza delle Cooperative Italiane.
In tema di informazione
antimafia relativa ai terreni agricoli, il comma 1142 differisce al 31
dicembre 2018 l’obbligo di presentare l’informazione antimafia per i titolari
di terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi fino a 25.000
euro. Per i soggetti che usufruiscono di fondi per un importo superiore tale
obbligo si applica a partire dal 19 novembre 2017.
Quindi, a seguito di quest’ultimo intervento, i
titolari di terreni agricoli che accedono a fondi europei sono assoggettati al
seguente quadro normativo:
-
coloro che accedono a fondi europei di importo superiore a 25.000 euro
sono soggetti all’obbligo di presentazione dell’informazione antimafia (legge
n. 161/2017);
-
coloro che accedono a fondi di importo fino a 5.000 euro sono esonerati da
qualsiasi obbligo inerente alla documentazione antimafia (legge di conversione
del decreto-legge 148/2017);
-
coloro che accedono a fondi oltre 5000 euro ma non superano 25.000 euro
sono esonerati dall’obbligo di produrre l’informazione antimafia fino al 31
dicembre 2018 (disegno di legge di bilancio 2018).
*
-
Norme di
coordinamento in materia di Terzo settore
I commi 209-213 accolgono una proposta
di Confcooperative e dell’Alleanza delle Cooperative
con la quale si introduce la dicitura “enti del Terzo settore di cui al decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117”, comprensiva delle imprese sociali e delle cooperative sociali,
alla formulazione “enti del Terzo settore
non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5” del citato Codice.
In virtù di questa modifica, le imprese
sociali e le cooperative sociali sono inseriti tra i soggetti beneficiari di
una serie di istituti, quali quelli previsti:
-
all’art. 2, comma 1, lettera b), L. 166/2016
(“Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti
alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione
degli sprechi”);
-
all’art. 15, comma 6, d.P.R. 571/1982
(cessione gratuita ad enti di prodotti alimentari confiscati);
-
all’art. 1, comma 236, L. 147/2013
(distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, ceduti dagli
operatori del settore alimentare, inclusi quelli della ristorazione
ospedaliera, assistenziale e scolastica);
-
all’art. 1, comma 1, L. 155/2003 (“Disciplina
della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale”);
-
all’art. 157, d. l. vo 219/2006 (donazione
di medicinali non utilizzati ad enti del Terzo settore, i quali possono
distribuirli a certe condizioni gratuitamente ai soggetti indigenti o
bisognosi).
*
-
Fondo
produzione bieticolo-saccarifera
Tra le proposte avanzate da
Confcooperative ed accolte dal Governo e dal Parlamento, si segnala l’importante
rifinanziamento, ad opera del comma 1178, del Fondo per la razionalizzazione
e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera per gli
anni 2018-2020. In base alla disposizione in esame, il Fondo per la
razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, di
cui all’articolo 1, comma 1063 della legge n. 296 del 2006, così come
rifinanziato dall’art. 56-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 (legge n. 96 del
2017), è incrementato:
-
di 4 milioni di euro per il 2018;
-
di 5 milioni di euro per il 2019;
-
di 6 milioni di euro per il 2020.
*
-
Misure per la pesca
Fra le varie misure dedicate alla pesca, si
segnala che, su proposta di Confcooperative – Federcoopesca, oltre alla
disposizione di cui al comma 121 (indennità giornaliera, v. §10), il comma 123
integra di 12 milioni di euro la dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale
della pesca e dell’acquacoltura 2017-2019.
È poi incrementa la dotazione finanziaria
del Fondo
di solidarietà nazionale della pesca e dell’acquacoltura di cui all’art.
14 del decreto legislativo n. 154 del 2004 per un importo pari a 1 milione di euro per l’anno 2019. Ciò
al fine di poter completare le procedure di liquidazione dei danni subiti da
imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura già accertati alla data di
entrata in vigore della legge di bilancio, derivanti da calamità naturali
(riconosciute ai sensi dell’articolo 5, comma 3-bis del decreto legge n. 51 del
2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 91 del 2015).
*
-
Profili
giuslavoristici
La legge di Stabilità 2016 non introduce significative modifiche in
materia sindacale e lavoristica, ma serve più a confermare, pur con qualche
cambiamento, alcune misure già praticate in passato (ad es. proroga degli
incentivi occupazionali per le assunzioni a tempo indeterminato) o a
riformulare e chiarire alcuni passaggi normativi. Una considerazione più
che comprensibile se si pensa all’articolato e radicale percorso di riforma del
mercato del lavoro già varato nel 2015 con il JOBS ACT e alla decisione del
Governo di posticipare al 2016 un eventuale intervento strutturale di
flessibilità in uscita sul fronte pensionistico.
Nel dettaglio, scorrendo i numerosi
commi che compongono l’articolo 1:
-
ABBONAMENTI TRASPORTO PUBBLICO SOTTO FORMA DI WELFARE
AZIENDALE (Art. 1, c. 28) - Dal reddito da lavoro dipendente si
escludono le somme rimborsate o sostenute direttamente dal datore di lavoro
per l’acquisto di abbonamenti di
trasporto pubblico locale, regionale e interregionale da parte del dipendente o
suoi familiari. In presenza di una conferma del regime di tassazione
agevolata (10%) dei premi di produttività e degli interventi di welfare, questo
determina un sostanziale allargamento del paniere di beni/servizi fruibili
come welfare in alternativa al premio;
-
CREDITO D’IMPOSTA PER SPESE FORMAZIONE 4.0 (Art 1, cc.
46-56) – In favore di qualsiasi impresa introdotto un
credito di imposta nella misura del 40% (limite annuo 300 mila euro ad impresa)
a copertura delle spese (costo aziendale) sostenute nel 2018 per il personale
dipendente occupato in attività di formazione;
Requisito imprescindibile per la fruizione del credito è che tali interventi formativi siano destinati ad
acquisire/consolidare conoscenze tecnologiche previste dal Piano nazionale
Impresa 4.0 e che siano condivisi
dall’impresa con le rappresentanze sindacali nell’ambito di contratti di
secondo livello (territoriali o aziendali). Precisando che non potranno
essere agevolate attività di formazione comunque obbligatorie e previste già
dal legislatore (es. in materia di salute e sicurezza), si rimanda all’Allegato A della legge per un dettaglio dei 3 ambiti (vendita
e marketing, informatica e tecniche/tecnologie di produzione) e delle numerose (oltre 100) materie di
formazione ammissibili ai fini del beneficio. Per l’attuazione di tale
misura sono destinati complessivamente
250 milioni di euro. Procedure di concessione e utilizzo del beneficio, la
documentazione richiesta, il sistema dei controlli e cause di revoca/decadenza
saranno specificate in un apposito
decreto attuativo (MISE-MEF-Lavoro) atteso per la fine del mese di marzo.
-
INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI PER LA GENERALITÀ DEI DATORI
DI LAVORO (Art. 1, cc. 100-108 e 893-894)
– Al fine di promuovere nuova occupazione giovanile stabile, per le assunzioni a tempo indeterminato di
under 30 è riconosciuto un incentivo strutturale - non più quindi
limitato nel tempo - pari ad una
riduzione contributiva del 50% praticabile per 3 anni, fino ad un massimo di 3
mila euro annui (premi e contributi INAIL da pagare comunque).
Limitatamente all’anno 2018, l’incentivo è
esteso alle assunzioni di under 35. In generale, sono incentivate esclusivamente le assunzioni di soggetti
non già occupati a tempo indeterminato presso lo stesso o altro datore di
lavoro. Non rilevano eventuali periodi di apprendistato svolti senza che il
rapporto sia proseguito a tempo indeterminato alla fine della formazione. In
caso di fruizione parziale dell’incentivo - cioè inferiore ai 3 anni previsti
dalla norma – qualora lo stesso soggetto venga assunto a tempo indeterminato da
un altro datore di lavoro, a quest’ultimo potrà essere riconosciuto,
indipendentemente dall’età anagrafica raggiunta dal lavoratore all’atto della
nuova assunzione, la parte residua dell’incentivo non fruita (portabilità). L’incentivo
è praticabile da quei datori di lavoro che non abbiano effettuato, nella stessa
unità produttiva nei 6 mesi precedenti, licenziamenti individuali economici o
licenziamenti collettivi. In base alla stessa logica, l’incentivo viene
revocato se nei 6 mesi successivi l’assunzione si procede a licenziare per giustificato motivo oggettivo il
medesimo lavoratore o altro lavoratore impiegato nella medesima unità
produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l’incentivo.
L’incentivo trova applicazione, con le stesse regole,
anche qualora un datore di lavoro decida di trasformare a tempo indeterminato
un contratto a termine, sempre che il lavoratore sia in possesso del requisito
anagrafico (under 35 e dal 2019 under 30) alla data della conversione.
Inoltre, la stessa riduzione
contributiva del 50% con il limite annuo di 3 mila euro vale, ma limitatamente
ad un periodo di 12 e non di 36 mesi, anche nei casi in cui si proceda a
trasformare un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato,
sempre che il giovane non abbia compiuto 30 anni alla data di prosecuzione.
Sulla falsariga dell’incentivo
già previsto dalla legge di bilancio 2017, la
riduzione contributiva si trasforma in esonero contributivo assoluto valido per
3 anni, tuttavia sempre nel limite di 3 mila euro annui e fermi restando i
requisiti di età, qualora le assunzioni a tempo indeterminato riguardino
giovani che hanno conseguito il proprio titolo di studi da non oltre 6 mesi e
che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività in regime di
alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato di I° o III° livello. Infine, nelle regioni del Mezzogiorno in
presenza di apposite misure di finanziamento previste dai programmi comunitari
finanziati con i fondi strutturali l’esonero
potrà valere sempre al 100% per 3 anni, ma fino ad un tetto di 8.060 € anno,
con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato di under 35 oppure di
over 35 purché privi di un impiego regolarmente retribuito da 6 mesi.
-
SGRAVI CONTRIBUTIVI IN FAVORE DI COOPERATIVE SOCIALI
PER ASSUNZIONE DI PERSONE SOTTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE O DONNE VITTIME DI
VIOLENZA DI GENERE (Art. 1, cc. 109 e 220) – Le assunzioni a tempo indeterminato realizzate da cooperative sociali
durante il 2018 di persone cui sia stata riconosciuta la protezione
internazionale dal 2016, beneficiano di
una riduzione contributiva valida per 3 anni nel limite complessivo di spesa di
500 mila euro annui per il 2018, 2019 e 2020. La percentuale di riduzione non
è fissata dalla legge, ma sarà individuata con decreto interministeriale
(Lavoro-Interno).
Identico
intervento di riduzione contributiva, ma nel limite di 1 milione di euro per
ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, varrà per le assunzioni di donne vittime di violenza di genere, per le quali
sarà necessaria apposita certificazione dei servizi sociali del comune di
residenza o dei centri anti-violenza o delle case rifugio. La riduzione sarà
quantificata attraverso apposito decreto.
-
FORMAZIONE/INCENTIVI PER APPRENDISTI (Art. 1, c. 110)
– Dal Fondo sociale per
occupazione e formazione sono destinati
annualmente, a decorrere dal 2018, circa 289 milioni di euro per una serie
di interventi tesi a finanziare i
percorsi formativi dell’apprendistato, dell’alternanza scuola-lavoro e del
diritto-dovere nei percorsi di istruzione/formazione professionale (IeFP). Nell’ambito
di tali risorse, con una copertura
di 5 milioni, vengono anche prorogati
per un altro anno gli incentivi dedicati agli apprendisti di I livello.
Le agevolazioni così
riassumibili: esonero dalla contribuzione ASpI (1,31%), dalla tassa di
licenziamento (laddove eventualmente dovuta), dal contributo destinato alla
formazione continua e ai fondi interprofessionali (0,30%) nonché applicazione
di un’aliquota contributiva ridotta pari al 5%, in sostituzione di quella
ordinaria pari al 10%.
-
PIENA DEDUCIBILITA’ IRAP LAVORATORI STAGIONALI (Art.
1, c. 116) Per il 2018 la quota di deducibilità dall’IRAP del
costo dei LAVORATORI STAGIONALI VIENE INNALZATA DAL 70% AL 100%. Ricordiamo che si tratta di lavoratori stagionali
impiegati per almeno 120 giorni per due periodi di imposta. La deduzione sarà
possibile solo a partire dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore
di lavoro nei due anni successivi alla cessazione del precedente contratto. Non
si tratta di una modifica strutturale perchè, per ora, riguarda solo il 2018.
-
ESONERO CONTRIBUTIVO PER COLTIVATORI DIRETTI E
IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI UNDER 40 (Art. 1, cc. 117-118) – Per il settore agricolo, si prevede un esonero
contributivo per coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali
under 40 che siano nuovi iscritti alla previdenza agricola nell’anno 2018. L’esonero
prevede un meccanismo di sgravio per complessivi 5 anni, da applicarsi nel
rispetto del regime de minimis, così
articolato nel tempo: 100% nei primi 36 mesi; 66% nei successivi 12 mesi; 50%
per ulteriori 12 mesi. Questo incentivo non è cumulabile con altre riduzioni o
esenzioni contributive applicabili come, ad esempio, gli sgravi per le aree
montane o svantaggiate.
-
CONTRATTO DI AFFIANCAMENTO IN AGRICOLTURA (Art. 1, cc.
119-120) - Seppur di matrice non
prettamente lavoristica, ci preme sottolineare anche l’istituzione del nuovo “contratto di affiancamento”, introdotto
al fine di favorire lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile in agricoltura e
agevolare il passaggio generazionale nella gestione dell’attività di impresa:
per il triennio 2018-2020 i giovani con
età compresa tra 18 e 40 anni lo potranno stipulare, per una durata massima di
3 anni, con imprenditori agricoli o coltivatori diretti over 65 o pensionati,
anche ai fini dell’accesso ai mutui agevolati di cui al decreto legislativo
182/2000.
-
AMMORTIZZATORI/INDENNITÀ NEL SETTORE PESCA (Art. 1,
cc. 121 e 135) – Sempre entro
un limite di spesa di 11 milioni di
euro, viene prorogata per il 2018 l’indennità giornaliera di 30 € da
riconoscere come sostegno al reddito per i lavoratori, inclusi i soci
lavoratori delle cooperative, coinvolti in periodi di sospensione dell’attività
a causa dell’arresto temporaneo obbligatorio/fermo pesca (misura per la cui
attuazione bisognerà attendere apposito decreto interministeriale
Lavoro-MIPAF).
Complementare, ma
di natura strutturale, è aggiunto un
secondo intervento praticabile nel limite di 5 milione di euro annui per
cui, la medesima indennità giornaliera
di 30 €, è riconosciuta agli stessi soggetti fino ad un massimo di 40 giorni
all’anno anche in presenza di una sospensione dell’attività NON
derivante da arresto temporaneo obbligatorio.
-
ASSEGNO/ACCORDO DI RICOLLOCAZIONE (Art. 1, c. 136) – Con una modifica al decreto legislativo 148/2015
sugli ammortizzatori sociali e più precisamente alla disciplina della cassa
integrazione guadagni straordinaria, si
introduce l’accordo di ricollocazione quale nuova misura finalizzata a
sostenere la ricollocazione dei lavoratori delle imprese in crisi o in fase di
riorganizzazione aziendale. L’accordo dovrà essere sottoscritto tra datore di
lavoro e organizzazioni sindacali durante la fase di esame
congiunto/consultazione sindacale già prevista per accedere alla CIGS.
La sottoscrizione dell’accordo
dovrà prevedere necessariamente un piano di ricollocazione dei soggetti
a rischio licenziamento, e determinerà
la fruibilità di una serie di agevolazioni sia in favore dei lavoratori
interessati sia degli altri datori di lavoro che andranno ad assumerli. In
particolare:
-
i lavoratori entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo
potranno richiedere all’ANPAL, in deroga
alla disciplina generale, l’erogazione dell’assegno di ricollocazione in
costanza di trattamento CIGS, al fine di ottenere un servizio di assistenza
nella ricerca di altro lavoro;
-
qualora previsto dall’accordo, i centri per l’impiego
e i soggetti privati accreditati, anche con il concorso dei fondi
interprofessionali per la formazione continua, potranno intervenire per il mantenimento o lo sviluppo delle competenze
dei lavoratori;
-
i lavoratori
che accettino un contratto da altro datore di lavoro non saranno tassati – fino
a 9 mensilità – sulle somme percepite per effetto della cessazione del rapporto
di lavoro e avranno diritto ad un contributo mensile pari al 50% della CIGS che
gli sarebbe spettata qualora non avessero accettato la nuova offerta di lavoro;
-
il nuovo
datore di lavoro che assuma a tempo indeterminato i lavoratori a
rischio licenziamento indicati nell’accordo di ricollocazione beneficerà di un esonero contributivo per
18 mesi nella misura del 50% (premi e contributi INAIL da pagare comunque) fino ad un massimo annuo di 4.030 €; incentivo
praticabile per soli 12 mesi in presenza
di un’assunzione a tempo determinato.
-
RADDOPPIO TASSA LICENZIAMENTO PER LICENZIAMENTI
COLLETTIVI DA PARTE DI IMPRESE IN CIGS (Art. 1, c. 137) – Per le imprese soggette a CIGS, nel caso di
licenziamenti collettivi e a partire
dal 1° gennaio 2018 il c.d. ticket di licenziamento passerà dal 41 all’82% del massimale mensile di
indennità ASpI, da moltiplicare per ogni 12 mesi di anzianità aziendale
maturata negli ultimi 3 anni. Per le imprese in tali situazioni, ciò determina
un raddoppio della tassa di licenziamento: si passa da una tassa fino ad oggi
compresa tra circa 490 e 1.470 euro ad una somma
pari a circa 906 € per ogni anno di anzianità del lavoratore e, quindi, fino ad
un massimo di 2.720 € circa.
Sono
fatte salve unicamente quelle imprese che hanno avviato la
procedura di licenziamento collettivo entro il 20 ottobre 2017 (anche se i licenziamenti ricadono nel 2018).
E’ evidente come tale misura sia da leggere anche alla
luce dell’introduzione dell’accordo di ricollocazione, appena descritto, nell’ottica
di rendere più oneroso il ricorso al licenziamento favorendo quello agli
ammortizzatori sociali. Infine, vale ricordare come la tassa di licenziamento NON È DOVUTA NEI CAMBIO APPALTO ASSISTITI
DA CLAUSOLE SOCIALI DI STABILITÀ OCCUPAZIONALE e come la tassa è triplicata
nell’ipotesi in cui la dichiarazione di eccedenza del personale non sia oggetto
di un accordo sindacale.
-
FIS (art. 1, c. 159) – Come noto, il Fondo
di integrazione salariale è caratterizzato da un preciso vincolo nell’erogazione
delle relative prestazioni ai fini di una corretta gestione
economico-finanziaria. Il decreto legislativo 148/2015 lo ha da tempo
individuato nel rapporto tra
contribuzione ordinaria dovuta dal datore di lavoro e prestazioni deliberate a
qualunque titolo in favore dello stesso. Questo tetto alle prestazioni nel
2017 è stato pari a 10 volte l’ammontare dei contributi versati. Si
trattava di un valore definito in via transitoria che, se non fosse intervenuta
alcuna modifica, era destinato a diminuire significativamente nei prossimi anni
fino a scendere a 5 volte (la metà) nel 2021. Invece, dal 2018, anno in cui sarebbe dovuto scendere a 8, il tetto alle prestazioni viene stabilizzato
in 10 volte il valore della contribuzione, una modifica che rende
sicuramente più agevole l’accesso questo strumento da parte di quei datori di
lavoro che non possono ricorrere alle casse ordinarie (CIGO/CIGS). Resta
fermo che le prestazioni del FIS sono riconosciute nei limiti delle risorse
finanziarie del Fondo.
-
PENSIONI
-
Adeguamento
requisiti pensionistici e speranza di vita (art. 1, cc. 146-155) Sono stati apportati dei correttivi al meccanismo di
aggancio dell’età per la pensione - di vecchiaia e anticipata – alla speranza
di vita. In primo luogo, vengono escluse determinate categorie di soggetti dal prossimo adeguamento,
fissato già in 5 mesi a decorrere dal 2019. L’adeguamento non si applicherà sia
ai lavoratori che svolgono mansioni usuranti con un’anzianità pari ad almeno 30
anni (ne erano previsti 35) sia, soprattutto, per lavoratori dipendenti con un’anzianità
contributiva di 30 anni e che svolgano per almeno 7 degli ultimi 10 anni
antecedenti il pensionamento determinate professioni quali, a titolo d’esempio,
insegnanti della scuola dell’infanzia ed educatori asili nido, personale
sanitario/infermieristico, facchini, personale non qualificato per servizi di
pulizia, operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca, operatori
ecologici, etc. - sono 15 le categorie riportate nell’Allegato B alla legge.
Questa esclusione non opera né per i beneficiari dell’APE sociale né ai fini
del riconoscimento del requisito ridotto (41 anni) per la pensione anticipata
come lavoratori “precoci”, categorie che rimangono invece entrambe soggette all’adeguamento.
Le modalità attuative di questa misura saranno contenute in un decreto
interministeriale Lavoro-MEF, che avrà soprattutto il compito di
specificare le professioni esentate dall’adeguamento, le procedure per la
domanda e la verifica dei requisiti.
L’adeguamento
che scatterà nel 2021 sarà fissato sulla base di un nuovo sistema di calcolo
maggiormente ponderato, che oltretutto limita a 3 mesi la possibilità di
incrementare i requisiti, salvo recuperi successivi. Viene inoltre precisato
come in caso di riduzione della speranza di vita ciò non possa determinare
alcuna variazione secca in senso negativo, ma la stessa sarà recuperata nel
tempo.
Infine, è prevista l’istituzione di una Commissione tecnica incaricata di studiare la
gravosità delle occupazioni anche in relazione all’età anagrafica e alle
condizioni soggettive dei lavoratori. Tale commissione, presieduta dall’ISTAT,
sarà composta da rappresentanti del MEF, del Ministero del Lavoro, dell’INPS e
dell’INAIL nonché da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati
dalle parti sociali. I lavori
termineranno entro il 30 settembre 2018 e subito dopo il Governo presenterà al Parlamento un’apposita relazione
sui risultati emersi.
-
Modifiche
su “isopensione” Fornero (art. 1, c. 160) Come noto, la legge 92/2012 (art. 4, cc. 1-7-ter), al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori
più anziani, prevede la possibilità per un’impresa di corrispondere ai propri
dipendenti una prestazione di importo pari al trattamento di pensione
(cosiddetta isopensione) che spetterebbe in base alle regole vigenti,
comprensiva di contribuzione. Sebbene tale misura non abbia trovato in questi
anni particolare applicazione data la sua significativa onerosità, limitatamente al triennio 2018-2020 viene
elevato da 4 a 7 anni il periodo che manca al raggiungimento della pensione in
cui l’impresa può praticare questo strumento di esodo.
-
APE (art.
1, cc. 162-167) Viene prorogata fino a tutto il 2019 la
sperimentazione dell’APE VOLONTARIA, misura che in assenza di questo
intervento sarebbe dovuta terminare nel 2018. Operativamente l’anticipo/prestito
pensionistico su base volontaria non è ancora praticabile - a breve dovrebbero
uscire le istruzioni INPS per renderlo effettivamente esigibile - e la proroga
si giustifica proprio per garantire almeno 2 anni di sperimentazione, come
previsto in origine.
Rispetto all’APE
SOCIALE, diverse sono le novità da segnalare con un generale alleggerimento dei requisiti richiesti,
nell’ottica di una più agevole fruizione dello strumento:
-
accesso anche ai disoccupati che abbiano cessato da
almeno 3 mesi di fruire dell’indennità di disoccupazione e che si siano trovati
in tale situazione a seguito di un contratto a tempo determinato, a condizione
che nei 3 anni precedenti la cessazione del rapporto abbiano lavorato come
dipendenti per almeno 18 mesi;
-
riduzione dei requisiti contributivi per accedervi
riconosciuta alle donne con figli: meno 12
mesi per ogni figlio fino ad un massimo di 2 anni;
-
accesso esteso anche ai parenti di secondo grado
conviventi che prestano assistenza a una persona con handicap grave (la
modifica vale anche per rientrare nella categoria dei c.d. lavoratori “precoci”);
-
estensione da 11 a 15 delle categorie di attività
particolarmente rischiose e faticose in cui bisognerà risultare essere occupati
anche per 7 anni negli ultimi 10, e non più solo per 6 anni negli ultimi 7. Le professioni aggiunte sono braccianti e
operai agricoli, della zootecnia e della pesca, marittimi e siderurgici. Per
il settore agricolo e la zootecnia l’anno di lavoro viene ritenuto raggiunto a
fronte di almeno 156 giornate/lavoro.
-
RITA e
previdenza complementare (art. 1, cc. 168-169) L’anno scorso, contestualmente all’APE, fu introdotta
la c.d. RITA – Rendita Integrativa
Temporanea Anticipata – che prevedeva, quale ulteriore strada praticabile
per andare in pensione, il ricorso, anche solo in parte, del montante
eventualmente accumulato da un lavoratore presso il suo fondo pensione (erogato
sotto forma di prestazione mensile). Questo strumento, tuttavia, risultava
ancorato alle sorti sperimentali e agli stessi meccanismi di anticipo dell’APE
volontaria, su cui come noto hanno pesato anche notevoli lungaggini procedurali
per la messa a sistema lo strumento. Anche in considerazione di tale
situazione, il legislatore interviene in
maniera decisa su questo fronte, abrogando le precedenti disposizioni
sperimentali contenute nella legge di bilancio 2017 e introducendo modifiche
strutturali - valide per il 2018 e per i successivi anni - al decreto
legislativo 252/2005 in materia di previdenza complementare. La Rita si
viene così a delineare come uno strumento NON più legato all’APE. Da quest’anno l’importo accumulato in un
fondo pensione potrà essere convertito, anche solo in parte, in una rendita da
incassare in attesa di arrivare alla pensione. Per praticare questa opzione
sarà necessario, oltre a smettere di
lavorare, avere versato almeno 20 anni di contributi e raggiungere l’età per la
pensione di vecchiaia entro i successivi
5 anni. Il periodo di anticipo può arrivare a 10 se l’iscritto al fondo
pensione risulta inoccupato da oltre 24 mesi. Sotto il profilo fiscale
trovano applicazione le medesime regole di tassazione applicabili quando il
soggetto raggiunge i requisiti pensionistici e, quindi, la RITA verrà tassata
con un’aliquota del 15%, ridotta di una quota pari allo 0,30% per ogni anno
eccedente il 15esimo anno di iscrizione alla previdenza complementare, fino ad
un 6% di riduzione massima.
-
Abrogazione
FONDINPS (art. 1, cc. 173-176 ) Un decreto
interministeriale Lavoro-MEF, di cui
tuttavia non viene individuato alcun termine per l’emanazione, deciderà la data a partire dalla quale sarà
soppresso il fondo pensione residuale istituito ai sensi del decreto
legislativo 252/2005 al fine di accogliere, relativamente alle imprese con
almeno 50 dipendenti, le quote di TFR maturando non destinato in forma
esplicita ad un fondo pensione (c.d. TFR tacito). Con il medesimo decreto interministeriale, sentite le
organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale, sarà individuato il
fondo pensione che, in sostituzione di Fondinps, raccoglierà le quote di TFR
maturando, scegliendo tra i fondi pensione negoziali di maggiori dimensioni sul
piano patrimoniale e idoneo assetto organizzativo.
-
Rapporti
finanziari Stato-INPS (art. 1, cc. 178-179) Nell’ottica
di un riequilibrio dei conti dell’INPS, si interviene in maniera significativa
per risanare il patrimonio dell’Istituto. Lo
Stato concede a titolo definitivo precedenti anticipazioni già elargite all’INPS,
che tuttavia, prima di questa operazione contabile di regolamento dei flussi di
credito/debito, rappresentavano vere e proprie passività.
Le somme trasferite a titolo definitivo ammontano a
circa 89 miliardi anche se parte di esse vanno a compensare precedenti crediti
verso lo Stato (per quasi 30 miliardi), determinando un contributo netto pari a
circa 59 miliardi. Così facendo, da
un bilancio preventivo per il 2017 previsto in negativo per circa 8 miliardi di
euro, l’INPS dovrebbe passare ad un attivo di circa 51 miliardi.
-
CONTRASTO ALLA POVERTA’/REI (Art. 1, cc. 190-197) – Il reddito di
inclusione, già operativo all’inizio di quest’anno come misura
cardine di contrasto alla povertà in sostituzione del SIA e dell’ASDI, potrà essere erogato da luglio 2018 a tutti
i nuclei familiari esclusivamente sulla base delle loro condizioni economiche,
senza cioè tenere in considerazione tutti i requisiti richiesti in via
transitoria relativamente alla composizione del nucleo familiare (es. presenza
di un minore, di un disabile, di una donna in gravidanza o di un disoccupato
over 55).
Ciò è possibile grazie ad un significativo aumento dei finanziamenti
destinati per i prossimi anni al Fondo per la povertà, da cui derivano
ulteriori aspetti positivi: l’innalzamento
dell’importo limite (pari a quello dell’assegno sociale, che ora viene maggiorato
di un 10%) e l’aumento, in prospettiva, della quota di risorse destinate al
finanziamento degli interventi e dei servizi sociali che dal 2020 salirà dal 15
al 20 per cento della dotazione complessiva.
-
CONTRASTO ALLE MOLESTIE NEI LUOGHI DI LAVORO (Art. 1,
c. 218) Con alcune integrazioni
al Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (decreto legislativo
198/2006) vengono rafforzate le misure tese a contrastare fenomeni di molestie,
incluse quelle sessuali, nei luoghi di lavoro. In particolare, nessun lavoratore/lavoratrice che agisce in
giudizio per denunciare fattispecie simili può essere sanzionato, demansionato,
licenziato, trasferito, risultando nullo qualsiasi tipo di misura considerata
ritorsiva o discriminatoria che sia adottata nei confronti del denunciante.
Tale tutela non trova ovviamente applicazione qualora emergano reati di
calunnia o diffamazione da parte del denunciante o l’infondatezza della denuncia.
Da un altro punto di vista, i datori di lavoro sono obbligati, come già
previsto dal Codice Civile, a salvaguardare l’integrità fisica/morale e la
dignità dei lavoratori. A tal fine, il legislatore introduce la possibilità per gli stessi datori di lavoro
di condividere con i sindacati apposite iniziative informative/formative.
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CONTRIBUTO
ALL’ENPAF PER TITOLARI DI FARMACIE PRIVATE (Art.
1, c. 441) – Le società di capitali nonché le SOCIETA’ COOPERATIVE A
RESPONSABILITA’ LIMITATA e le società di persone, titolari di farmacia privata, rispettivamente con capitale
maggioritario di soci non farmacisti o con maggioranza di soci non
farmacisti, devono versare all’Ente
nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (ENPAF) un contributo pari allo 0,5% del fatturato
annuo al netto dell’IVA. Tale versamento va effettuato entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento alla precedente
chiusura di esercizio.
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DIVIETO
RETRIBUZIONI IN CONTANTI IN MANO AL LAVORATORE (Art. 1, cc. 910-914) – A
partire dal luglio 2018 datori di
lavoro e committenti dovranno necessariamente
pagare la retribuzione (compresi anticipi di ogni tipo) attraverso una banca o
un ufficio postale. Non potrà essere corrisposta alcuna retribuzione in
contanti direttamente in mano al lavoratore qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato: subordinato
o di collaborazione e, ovviamente, anche
i rapporti instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri
soci-lavoratori ai sensi della legge 142/2001. La violazione di questo
obbligo comporta una sanzione compresa
tra 1.000 e 5.000 euro. Entro marzo 2018 il Governo stipulerà con le
parti sociali più rappresentative a livello nazionale, con l’ABI e Poste
Italiane una specifica convenzione per mettere in campo adeguati strumenti di
comunicazione e promozione delle nuove norme.
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CERTIFICATO
DI AGIBILITA’ SPETTACOLO (Art. 1, c. 1097)
– Viene interamente riscritta la
relativa disciplina, ormai piuttosto datata. Il certificato di agibilità
deve essere richiesto dalle imprese dello spettacolo all’INPS al fine di
consentire il preventivo controllo della regolarità contributiva dell’impresa
richiedente che, in caso di esito negativo, si vedrà negare il certificato. L’impresa è esentata nel caso di lavoratori
subordinati utilizzati in locali di proprietà o di cui si abbia un diritto
personale di godimento. Con riferimento agli autonomi, il
certificato va richiesto per lavoratori con contratti di prestazione d’opera
superiore a 30 giorni e contrattualizzati su specifici eventi, di durata
limitata nell’arco di tempo della complessiva programmazione dell’impresa,
singolari e non ripetuti rispetto alle stagioni o cicli produttivi e per
lavoratori la cui prestazione venga resa nei locali di proprietà delle imprese
committenti, o di cui esse abbiano un diritto personale di godimento.
Confermando quanto già previsto fino ad oggi, in alternativa il certificato può
essere richiesto dai lavoratori autonomi esercenti attività musicali, salvo l’obbligo
di custodia dello stesso posto a carico del committente. In caso di violazioni
dell’obbligo di richiesta del certificato le imprese sono soggette alla
sanzione amministrativa di 129 € per ogni lavoratore e per ogni giornata di
lavoro da ciascuno prestata.
-
ULTERIORI
MISURE DI INTERESSE:
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Proroga Cigs
per imprese di rilevanza economica strategica sopra 100 addetti (art. 1, c. 133) – Limitatamente
al 2018 e al 2019, e con un tetto di spesa di 100 milioni di euro per ciascun
anno, a fronte di specifico accordo stipulato in sede governativa con la
presenza della regione o delle regioni interessate, viene concesso un
particolare regime di deroga nella proroga di trattamenti CIGS per
riorganizzazione o crisi aziendale, qualora siano interessate imprese di
rilevanza economica strategica con più di 100 unità.
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Proroga Cigs
e mobilità in deroga per aree di crisi industriale complessa (art. 1, cc. 140-144) – Anche alle
imprese che gravitano nelle c.d. aree di crisi industriale complessa è concesso
uno specifico regime di proroga dei trattamenti CIGS in deroga a quelle che
sono le regole generali. In queste zone è altresì concedibile un trattamento di
mobilità in deroga per un massimo di 12 mesi e non oltre il 2018, in favore di
quei lavoratori che cessano di fruire della modalità ordinaria o in deroga nel
primo semestre 2018. Per entrambe le misure sono destinati in totale 34
milioni di euro.
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Tassazione
della plusvalenza maturata vendendo le azioni fruite dal lavoratore in
alternativa al premio aziendale (art. 1,
c. 161) – In caso di vendita delle
azioni ricevute dal lavoratore in sostituzione del premio di risultato, qualora
emerga una plusvalenza derivante dalla differenza tra prezzo della vendita
delle azioni e il loro valore originario (quello pari in sostanza al premio
scambiato), sarà dovuta un’IRPEF in
misura pari al 26%. Viceversa, qualora
non si realizzi alcuna plusvalenza dalla vendita delle azioni, NON sarà dovuta
alcuna tassazione.
-
Scambio dati
tra ANPAL, INPS e agenzie per il lavoro ai fini del collocamento (art. 1, cc. 801-803) – Da un lato, ANPAL, tramite il sistema informativo
unitario, comunica alle agenzie per il lavoro e ai soggetti accreditati ai
servizi per il lavoro dati su persone disoccupate o a rischio disoccupazione
per garantire una maggiore efficacia dell’incontro domanda/offerta; dall’altro,
INPS comunica ad ANPAL dati delle persone rientranti nelle famiglie
beneficiarie del ReI per avvio di iniziative di ricollocazione in percorsi
lavorativi e di istruzione/formazione.
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Rinvio LUL
in modalità telematica presso Ministero del Lavoro e adattamento Uniemens per
settore agricolo (art. 1, c. 1154) – Slitta al 2019 la disposizione contenuta nel decreto
legislativo 151/2015 (art. 15), secondo cui il Libro Unico del Lavoro – c.d.
LUL – dovrà essere tenuto in modalità telematica presso il Ministero del
Lavoro. Segnaliamo che tale norma aveva subito già un rinvio l’anno scorso,
visto che in origine tale previsione doveva entrare a regime nel 2017. Con lo
stesso comma, viene anche differito di un anno (gennaio 2019) il termine
inizialmente fissato per l’applicazione del sistema Uniemens anche alle
dichiarazioni mensili degli operai agricoli (per queste si potrà quindi
continuare a utilizzare ancora per un anno il DMAG)
*
-
Altre misure per le imprese
(Sterilizzazione incremento IVA e accise) Il comma 2 completa la
sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA per l’anno 2018 e delle accise
per l’anno 2019 già parzialmente introdotti con il decreto-legge n. 148 del
2017 (collegato alla legge di bilancio 2018). Sono poi rimodulati gli aumenti
IVA per il 2019, mentre restano invariati gli aumenti IVA e accise per gli anni
successivi.
(Ecobonus) Il comma 3 dispone il rinnovo delle agevolazioni per gli
interventi di efficienza energetica negli edifici, di ristrutturazione edilizia
e per l’acquisto di mobili.
(Detrazione per sistemazione a verde) I commi da 12 a 15 introducono,
limitatamente all’anno 2018, una detrazione del 36 per cento dall’IRPEF delle
spese sostenute (nel limite massimo di 5.000 euro) per interventi di “sistemazione
a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari,
pertinenze o recinzioni. Si usufruisce della detrazione anche per le spese
relative alla realizzazione di impianti di irrigazione, pozzi, coperture a
verde e di giardini pensili.
(Cedolare secca ridotta per alloggi a canone concordato) Il comma 16 proroga di ulteriori
due anni (2018 e 2019) la “cedolare secca” al 10% per i contratti a canone
concordato.
(Iva su interventi di recupero del patrimonio edilizio) Il comma 19 fornisce una interpretazione
autentica della norma che disciplina l’aliquota Iva agevolata al 10 per cento
per i beni significativi nell’ambito dei lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria. La determinazione del valore dei ‘beni significativi’ deve
essere effettuata sulla base dell’autonomia funzionale delle parti staccate
rispetto al manufatto principale. La fattura emessa dal prestatore che realizza
l’intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio oggetto
della prestazione, anche il valore dei beni di valore significativo.
(Atti societari stipulati con atto pubblico informatico) Il comma 25 stabilisce che alcune
tipologie di atti di impresa e di società, che in forza di una recente modifica
potevano essere stipulate con firma digitale, ora devono essere necessariamente
redatte con atto pubblico informatico. Si tratta in particolare: degli
atti di natura fiscale delle imprese familiari (art. 230-bis del codice
civile); degli atti di trasformazione delle società (art. 2498 del codice
civile); degli atti di scissione delle società (art. 2506 del codice civile);
dei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il
godimento delle imprese soggette a registrazione (art. 2556 del codice civile).
Per effetto delle modifiche in esame, in luogo della semplice sottoscrizione
con firma digitale, si prescrive la stipula con atto pubblico informatico.
(Proroga dell’iperammortamento) La legge proroga per l’anno 2018
le cd. misure di superammortamento e di iperammortamento, che consentono alle imprese
ed ai professionisti di maggiorare le quote di ammortamento dei beni
strumentali, a fronte di nuovi investimenti effettuati. Inoltre viene
modificato l’elenco dei beni materiali strumentali cui si applica il cd.
iper-ammortamento, includendo alcuni sistemi di gestione per l’e-commerce e
specifici software e servizi digitali.
(Rifinanziamento Nuova Sabatini) I commi 40-42 dispongono un
rifinanziamento della cd. Nuova Sabatini, misura di sostegno volta alla
concessione alle micro, piccole e medie imprese di finanziamenti agevolati per
investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti
“Industria 4.0”.
(Imposta di registro) Il comma 87 modifica la norma sulla interpretazione
degli atti nell’applicazione dell’imposta di registro, al fine di chiarire che
per individuare la tassazione da applicare all’atto presentato per la registrazione
non devono essere considerati elementi interpretativi esterni all’atto stesso prescindendo
quindi, da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati. La norma limita
l’attività riqualificatoria dell’amministrazione finanziaria posta in essere
sulla base dell’articolo 20 del Testo unico dell’imposta di registro, poiché
essa può essere svolta unicamente sulla base degli elementi desumibili dall’atto
sottoposto a registrazione, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti
ad esso collegati. Pertanto, qualora l’Amministrazione voglia contestare la
condotta del contribuente puntualizzata in una serie di atti collegati dovrà
necessariamente ricorrere alla disciplina dell’abuso del diritto contenuta
nello statuto dei diritti del contribuente.
(Atti di trasformazione del territorio) Il comma 88 aggiunge due commi all’articolo
20 della legge n. 10 del 1977, relativo alle norme tributarie per la
edificabilità dei suoli. In particolare, si dispone che gli atti preordinati
alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o
convenzioni fra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi
posti in essere in esecuzione dei primi sono soggetti all’imposta di registro
in misura fissa e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali, così come
previsto dall’articolo 32, secondo comma, del D.P.R. n. 601 del 1973.
(Disciplina delle professioni di educatore professionale
socio-pedagogico, di educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista) I commi 594 a 601 intendono disciplinare
l’esercizio delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico (che
subentra all’attuale educatore), di pedagogista, nonché, per alcuni aspetti, di
educatore professionale socio-sanitario (nuova denominazione dell’attuale
educatore professionale). A tal fine, stabiliscono, in particolare, che l’esercizio
delle rispettive attività è consentito – salve alcune previsioni transitorie –
solo a chi è in possesso delle relative qualifiche, attribuite all’esito del
percorso di studi universitario specificamente indicato, abilitante per le sole
figure di pedagogista e di educatore professionale socio-sanitario. Si rinvia
al testo di legge per i dettagli.
(Agevolazioni fiscali a sostegno spese per studenti con
disturbo specifico di apprendimento DSA) Il comma 665 dispone l’inserimento, tra gli oneri
riconosciuti al contribuente ai fini della detrazione fiscale del 19 per cento
da scomputare dall’imposta lorda dichiarata annualmente, a partire dall’anno di
imposta in corso al 31 dicembre 2018, delle spese sostenute – anche nell’interesse
di familiari a carico - per l’acquisto di strumenti compensativi e sussidi
tecnici e informatici necessari all’apprendimento, in particolare delle lingue
straniere, per minori o per maggiorenni fino al completamento del ciclo di
istruzione secondaria che presentino disturbi specifici dell’apprendimento
(DSA).
(Servizi di pulizia e di mantenimento del decoro nelle
scuole) Il comma 687
consente la prosecuzione dell’acquisto, da parte delle istituzioni scolastiche
ed educative, dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché
degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli
immobili, dai soggetti già destinatari degli atti contrattuali e degli
ordinativi di fornitura (non solo nelle regioni ove la convenzione-quadro
Consip sia stata risolta, ma anche in quelle dove la stessa convenzione non sia
stata mai attivata, nonché in quelle dove scadano o siano scaduti i relativi
contratti attuativi). Il termine ultimo per la prosecuzione dell’acquisto è
fissato alla data di effettiva attivazione della (nuova) convenzione-quadro e
comunque non oltre il 30 giugno 2019 (termine dell’a.s. 2018/2019). Al
contempo, Consip deve provvedere all’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento
dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari mediante
convenzione-quadro, da completarsi entro l’inizio dell’a.s. 2019/2020 (1°
settembre 2019).
(Credito di imposta per il Sud) Il comma 892 incrementa di 200
milioni per il 2018 e di 100 milioni per il 2019 le risorse destinate al
finanziamento del credito di imposta per l’acquisto di nuovi beni strumentali
destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno (Campania,
Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo), istituito
dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi da 98 a 108, legge n. 208 del
2015) per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019. Con la
disposizione in esame, quindi, l’autorizzazione di spesa viene elevata a 872
milioni per il 2018 e a 772 milioni per il 2019.
(Integrazione finanziamento aree interne) I commi 895 e 896 incrementano di
91,2 milioni, di cui 30 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 31,18
milioni per il 2021, le risorse nazionali destinate alla “Strategia per le Aree
interne” a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche
comunitarie. In conseguenza dell’incremento di risorse autorizzato dall’articolo
in esame, si ridefinisce il riparto annuale dell’ammontare complessivo delle
risorse destinate alla “Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne
del Paese” per il periodo 2015-2021, autorizzate ora nella misura complessiva
di 281,2 milioni, nei seguenti importi: 16 milioni per il 2015, 60 milioni per
il 2016, 94 milioni per il 2017, 20 milioni per il 2018, 30 milioni per il
2019, 30 milioni per il 2020 e 31,18 milioni per il 2021.
(Fondo imprese Sud) Il comma 897
istituisce un fondo denominato «Fondo imprese Sud» a sostegno della crescita dimensionale
delle PMI aventi sede legale e attività produttiva nelle regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il Fondo ha una durata di
dodici anni e una dotazione iniziale pari a 150 milioni di euro. La gestione
del Fondo è affidata all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e
lo sviluppo d’impresa Spa - Invitalia. Il Fondo opera investendo nel capitale
delle pmi unitamente e contestualmente a investitori privati indipendenti (che
devono apportare risorse per almeno il 50 per cento dell’investimento).
(Piani di riequilibrio finanziario Camere di Commercio) Il comma 784 dispone che le camere
di commercio i cui bilanci presentino squilibri strutturali in grado di
provocare il dissesto finanziario, adottino programmi pluriennali di
riequilibrio finanziario condivisi con le regioni, nei quali possono prevedere
l’aumento del diritto annuale fino ad un massimo del 50 per cento. Il Ministro
dello sviluppo economico, valutata l’idoneità delle misure contenute nel
programma, su richiesta di Unioncamere, autorizza l’aumento del diritto annuale
per gli esercizi di riferimento.
(Fatturazione elettronica) I commi 909, 915-917 e 928 prevedono, a
decorrere dal 1° gennaio 2019, l’introduzione della fatturazione elettronica
obbligatoria nell’ambito dei rapporti tra privati (modifica alla disciplina
contenuta nel D.Lgs. n. 127 del 2015) e, contestualmente, l’eliminazione delle
comunicazioni dei dati delle fatture (c.d. spesometro).
(Web tax) È istituita l’imposta sulle transazioni digitali, relative
a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici rese nei
confronti di soggetti residenti nel territorio dello Stato, nonché delle
stabili organizzazioni di soggetti non residenti situate nel medesimo
territorio. Le prestazioni di servizi sono individuate con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze da emanare entro il 30 aprile 2018. Si
considerano “servizi prestati tramite mezzi elettronici” quelli “forniti
attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione
essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e
impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione”. L’imposta
si applica con l’aliquota del 3 per cento sul valore della singola transazione.
Per valore della transazione si intende il corrispettivo dovuto, al netto dell’imposta
sul valore aggiunto, indipendentemente dal luogo di conclusione della
transazione. L’imposta si applica nei confronti del soggetto prestatore,
residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare un numero
complessivo di transazioni superiore a 3.000 unità.
(Proroga Sistri) I commi 1134 e 1135 sono volti, rispettivamente, a
prorogare di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2018 il periodo in cui
continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione
dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e non si applicano le sanzioni relative al
sistema medesimo, e a introdurre l’art. 194-bis nel cd. Codice dell’Ambiente
(D.Lgs. 152/06) finalizzato all’introduzione di norme volte alla
semplificazione del procedimento di tracciabilità dei rifiuti e al recupero dei
contributi dovuti in materia di SISTRI.