Con il Comunicato Stampa del 13 febbraio 2024, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha annunciato la pubblicazione del Decreto di incentivo all’agrivoltaico innovativo (https://www.mase.gov.it/comunicati/energia-il-mase-pubblica-il-decreto-di-incentivo-allagrivoltaico-innovativo).
Il decreto, adottato in attuazione dell’articolo 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 199 del 2021, reca criteri e modalità per incentivare la realizzazione, entro il 30 giugno 2026, di sistemi agrivoltaici di natura sperimentale, in coerenza con le misure di sostegno agli investimenti previsti dal PNRR per una potenza complessiva pari almeno a 1,04 GW ed una produzione indicativa di almeno 1.300 GWh/anno.
Per promuovere la realizzazione di questi sistemi ibridi agricoltura-energia, la misura prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto, finanziato dal PNRR, nella misura massima del 40% dei costi ammissibili, abbinato a una tariffa incentivante a valere sulla quota di energia elettrica netta immessa in rete. Entro i prossimi quindici giorni, come previsto dal provvedimento, saranno approvate dal Ministero, su proposta del Gestore dei Servizi Energetici, le regole operative che dovranno disciplinare le modalità e le tempistiche di riconoscimento degli incentivi. Il GSE, soggetto gestore della misura, emanerà un primo avviso pubblico per la presentazione delle istanze entro trenta giorni dall’approvazione delle regole.
Si indicano di seguito alcune informazioni di maggiore dettaglio.
Soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari della misura disciplinata dal presente decreto sono:
- imprenditori agricoli come definiti dall'articolo 2135 del codice civile (in forma individuale o societaria anche cooperativa);
- società agricole, come definite dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;
- consorzi costituiti tra due o più imprenditori agricoli e/o società agricole imprenditori agricoli, ivi comprese le cooperative agricole che svolgono attività di cui all'art. 2135 del codice civile;
- cooperative o loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- associazioni temporanee di imprese agricole;
- associazioni temporanee di imprese, che includono almeno un soggetto tra quelli indicati sopra.
Non è consentito l’accesso agli incentivi:
a) alle imprese in difficoltà;
b) ai soggetti richiedenti per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36;
c) ai soggetti richiedenti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
d) alle imprese nei confronti delle quali penda un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno;
e) ai soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore ad euro 7.000,00
f) agli impianti che hanno iniziato i lavori di realizzazione prima di aver presentato istanza di partecipazione alle procedure bandite ai sensi del decreto. Gli interventi si intendono avviati al momento dell’assunzione della prima obbligazione che rende un investimento irreversibile, quale, a titolo esemplificativo, quella relativa all’ordine delle attrezzature ovvero all’avvio dei lavori di costruzione. L'acquisto di terreni e le opere propedeutiche quali l'ottenimento di permessi e lo svolgimento di studi preliminari di fattibilità non sono da considerarsi come avvio dei lavori.
I soggetti che hanno avuto accesso agli incentivi possono rinunciarvi prima del termine del periodo di diritto; in tal caso, sono tenuti alla restituzione degli incentivi netti fruiti fino al momento di esercizio dell’opzione. Il diritto all’esercizio di tale opzione è condizionato alla verifica da parte del GSE dell’avvenuta restituzione.
Meccanismi di Incentivazione e modalità di accesso
La misura prevede l’erogazione di:
- un contributo a fondo perduto, finanziato dal PNRR, nella misura massima del 40% dei costi ammissibili:
- una tariffa incentivante a valere sulla quota di energia elettrica netta immessa in rete.
Gli incentivi non sono cumulabili con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati destinati ai medesimi progetti. L'accesso agli incentivi è alternativo al ritiro dedicato di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003 e al meccanismo di scambio sul posto.
L’accesso agli incentivi avviene attraverso la partecipazione a procedure pubbliche, distinte in registri e aste, bandite dal GSE nel corso del 2024, in cui vengono messi a disposizione, periodicamente, contingenti di potenza, eventualmente incrementati dalle quote di risorse e contingenti non assegnati nelle procedure precedenti, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
L’accesso al meccanismo è garantito attraverso:
- l’iscrizione di appositi registri nel limite del contingente di 300 MW, gli impianti agrivoltaici di potenza fino a 1 MW realizzati da imprenditori agricoli e loro aggregazioni;
- la partecipazione a procedure competitive in funzione della titolarità e della taglia dei progetti, che si svolgeranno nel corso del 2024. Le procedure competitive, per un contingente complessivo di 740 megawatt, sono riservate ad impianti di qualsiasi potenza realizzati da imprenditori agricoli e loro aggregazioni, o associazioni temporanee di impresa che includono almeno un imprenditore agricolo.
Tra i requisiti, è richiesta la garanzia di continuità dell’attività di coltivazione agricola e pastorale sottostante l’impianto e che gli impianti siano di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione.
E’ inoltre richiesto il possesso di dichiarazione di un istituto bancario che attesti la capacità finanziaria ed economica del soggetto partecipante in relazione all’entità dell’intervento, tenuto conto della redditività attesa dall’intervento stesso e della capacità finanziaria ed economica del gruppo societario di appartenenza, ovvero, in alternativa, l’impegno del medesimo istituto a finanziare l’intervento.
Gli impianti risultanti in posizione utile nelle relative graduatorie entrano in esercizio entro diciotto mesi a decorrere dalla data di comunicazione dell’esito della procedura e comunque non oltre il 30 giugno 2026. Il mancato rispetto dei termini comporta l’applicazione di una decurtazione della tariffa spettante dello 0.5% per ogni mese di ritardo, nel limite massimo di nove mesi di ritardo e comunque non oltre il 30 giugno 2026. Nel caso in cui non sia rispettato il limite massimo di nove mesi di ritardo ovvero l’ulteriore termine del 30 giugno 2026 il GSE dichiara la decadenza del diritto di accesso a tutti i benefici previsti e, qualora l’impianto venga successivamente riammesso ai meccanismi di incentivazione, applica a tale impianto una riduzione del 20% della tariffa di riferimento vigente.
Modalità di erogazione delle tariffe incentivanti
Il GSE, a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale, eroga gli incentivi per un periodo pari a venti anni secondo le seguenti modalità:
- per gli impianti di potenza non superiore a 200 kW, il GSE provvede direttamente al ritiro e alla vendita dell’energia elettrica, erogando, sulla produzione netta immessa in rete, la tariffa spettante in forma di tariffa omnicomprensiva. I soggetti titolari possono richiedere, in alternativa, l’applicazione del regime previsto per gli impianti di potenza superiore ai 200 KW;
- per gli impianti di potenza superiore a 200 kW, l’energia elettrica prodotta resta nella disponibilità del produttore, che provvede autonomamente alla valorizzazione sul mercato. Il GSE calcola la differenza tra la tariffa spettante ed il prezzo dell’energia elettrica zonale orario e:
- ove tale differenza sia positiva, eroga gli incentivi applicando una tariffa premio, pari alla predetta differenza, sulla produzione netta immessa in rete;
- nel caso in cui tale differenza risulti negativa, conguaglia o provvede a richiedere al soggetto titolare gli importi corrispondenti.
Con riferimento alla rendicontazione ed erogazione del contributo in conto capitale il decreto dispone che alla comunicazione di entrata in esercizio dell’impianto sono allegati i titoli di spesa sostenuta quietanzati, in relazione alla realizzazione dell’intervento, nonché la documentazione di dettaglio individuata dalle regole operative di cui all’articolo.
Le voci di spesa ammissibili sono indicate all’Allegato 3, mentre il costo di investimento massimo di riferimento per l’erogazione del contributo è riportato all’Allegato 1 del decreto.
Di seguito, le tariffe di riferimento ed i costi massimi ammissibili, come riportati in allegato.

La tariffa è corretta per tenere conto dei diversi livelli di insolazione, sulla base della seguente tabella:

Sono ammissibili, nel limite del costo di investimento massimo individuato all’Allegato 1, le seguenti tipologie di spese:
a) realizzazione di impianti agrivoltaici avanzati (moduli fotovoltaici, inverter strutture per il montaggio dei moduli, sistemi elettromeccanici di orientamento moduli, componentistica elettrica);
b) fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;
c) attrezzature per il sistema di monitoraggio previsto dalle Linee Guida CREA-GSE, ivi inclusi l’acquisto o l’acquisizione di programmi informativi funzionali alla gestione dell’impianto;
d) connessione alla rete elettrica nazionale;
e) opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento;
f) acquisto, trasporto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
g) studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari;
h) progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell’opera;
i) direzioni lavori, sicurezza, assistenza giornaliera e contabilità lavori;
l) collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo.
Le spese di cui alle lettere da g) a l) sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell’importo.
Tutte le spese ammissibili devono essere comprovate con pagamenti effettuati tramite bonifico bancario. Sono ammesse solo le spese quietanziate entro la data di entrata in esercizio dell’impianto e comunque non oltre il 30 giugno 2026.