Circolari

Circ.n. 53/2021

decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" – Norme in materia ambiente ed energia

venerdì 26 novembre 2021

Con il decreto-legge in oggetto indicato (pubblicato in G.U. del 6 novembre u.s. ed attualmente in fase di conversione in legge (A.C. 3354)), sono state approvate disposizioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione di infiltrazioni mafiose.

Nel rinviare per gli aspetti generali alla circolare del Servizio legale n. 44/2021 prot. 4338 del 17 novembre, si riportano le disposizioni di maggiore interesse riferite al settore ambientale e dell’energia.

 

STRUTTURA DEL DECRETO

Il decreto si compone di 52 articoli ed è ripartito in 5 Titoli, suddivisi in 16 Capi come di seguito schematizzati.

A parte alcune disposizioni di settore, le norme in materia ambientale e dell’energia sono per lo più inserite all’interno del Titolo II (artt.16-22).

TITOLO I (misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del Pnrr per il 2021)

  •  CAPO I (turismo)

  •  CAPO II (infrastrutture ferroviarie, edilizia giudiziaria)

  •  CAPO III (innovazione tecnologica e transizione digitale)

  •  CAPO IV (procedure di spesa)

  •  CAPO V (zone economiche speciali)

  •  CAPO VI (università e ricerca)

TITOLO II (ulteriori misure urgenti finalizzate all'accelerazione delle iniziative Pnrr)

  •  CAPO I (ambiente)

  •  CAPO II (efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile, messa in sicurezza degli edifici e del territorio e coesione territoriale)

  •  CAPO III (scuole innovative, progetti di rilevante interesse nazionale e mobilità dei docenti universitari)

  •  CAPO IV (servizi digitali)

  •  CAPO V (personale e organizzazione delle pubbliche amministrazioni e servizio civile)

TITOLO III (gestioni commissariali, imprese agricole, e sport)

  •  CAPO I (gestioni commissariali e Alitalia)

  •  CAPO II (imprese agricole)

  •  CAPO III (sport)

TITOLO IV (investimenti e rafforzamento del sistema di prevenzione antimafia)

  •  CAPO I (investimenti e rafforzamento del sistema di prevenzione antimafia)

TITOLO V (abrogazioni e disposizioni finali)

  •  CAPO I (abrogazioni e disposizioni finali)

 

 

ESAME DELL’ARTICOLATO

  • Articolo 10 (Supporto tecnico operativo per le misure di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)

L’articolo 10, comma 1, istituisce nello stato di previsione della spesa del MIPAAF il Fondo per l’attuazione degli interventi del PNRR di competenza del medesimo Ministero - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica.  In particolare, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, si prevede la copertura di euro 1,5 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Il Fondo è istituito per l’attuazione delle misure di competenza del MIPAAF, previste dall’articolo 9 del D.L. n. 77/2021 (L. n. 108/2021). L’obiettivo è quello di finanziare l’attività di supporto al competente Dipartimento fornita da strutture tecniche, per una più efficace e tempestiva realizzazione degli interventi previsti dal PNRR.

Si ricorda che nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), le risorse destinate direttamente all’agricoltura (e alla pesca) fanno riferimento principalmente alla Missione 2, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile (per la quale sono previsti complessivamente 5,27 miliardi di euro più 1,2 miliardi di euro a titolo di Fondo complementare).

All’interno della medesima Componente 1 della Missione 2, di interesse per il settore agricolo sono anche:

- le risorse destinate alle cosiddette Green Communities, pari a 135 milioni di euro, presenti nell’ambito di intervento 3 – Sviluppare progetti integrati;

- le risorse nell’ambito della Componente 2 - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile, nell’ambito di intervento 1 “Incrementare la quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile”, in relazione allo sviluppo dell’agro-voltaico, per circa 1,1 miliardi di euro e allo sviluppo del biometano, per 1,923 miliardi di euro;

- le risorse presenti all’interno della Componente 4 – Tutela del territorio e della risorsa idrica, nell’ambito di intervento 4 “Garantire la gestione sostenibile delle risorse idriche lungo l’intero ciclo e il miglioramento della qualità ambientale delle acque interne e marittime”, destinate all’Investimento 4.2 (Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti), con 900 milioni di euro e all’Investimento 4.3 (Investimenti nella resilienza dell’agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche), con 880 milioni di euro.

Ulteriori risorse che incidono sul settore agricolo sono presenti nella Missione 1, in relazione alla Componente 3 – Turismo e cultura 4.0, nell’ambito dell’intervento 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio religioso e rurale”, in relazione alla valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale, per la quale sono previsti 600 milioni di euro.

Sono presenti altresì stanziamenti nella Missione 5, con riferimento alla Componente 2 – Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore, nell’ambito di intervento 2 “Rigenerazione urbana e housing sociale”, relativamente all’Investimento 2.2a (Piani Urbani Integrati – Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura), con risorse per 200 milioni di euro.

 

  • Articolo 16 (Risorse idriche)

L’articolo 16 reca norme in materia di risorse idriche, novellando:

- l'articolo 154 del codice dell'ambiente in materia di tariffa del servizio idrico integrato, prevedendo:

a) che nella determinazione dei canoni si tenga conto - oltre ai costi già previsti - anche dei costi dell’inquinamento, conformemente al principio “chi inquina paga”;

b) che, con decreto, siano definiti i criteri per incentivare l’uso sostenibile dell’acqua in agricoltura, e per sostenere l’uso del sistema comune di gestione delle risorse idriche (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento

  •   l'articolo 7 del D.L. n. 133 del 2014, rinviando ad uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica il Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

  •  l'articolo 1, comma 1074, del bilancio di previsione 2018 al fine di prevedere che gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle regioni del centro-nord siano individuati con decreto del Ministro della transizione ecologica.

Vengono quindi inasprite le sanzioni previste per la violazione del divieto di derivare o utilizzare acqua pubblica in difetto di provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente.

Al fine di garantire lo sviluppo sostenibile dei sistemi idrici sotto il profilo ambientale, il comma 6 incide sui criteri di valutazione per le domande di utilizzazione d’acqua a fini irrigui.

 

  • Articolo 17 (Piano d’azione per la riqualificazione dei siti orfani)

Si prevede l’adozione, da parte del Ministro della transizione ecologica di un Piano d’azione per la riqualificazione dei siti inquinati orfani, al fine di ridurre l’occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano, conformemente alle previsioni indicate nella Misura M2C4 - investimento 3.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Tale voce di investimento 3.4 prevede un importo di 500 milioni di euro per nuovi progetti (come evidenziato anche nell’allegato A al D.M. 6 agosto 2021) e le seguenti scadenze, indicate nell’allegato alla decisione UE di approvazione del PNRR italiano:

  • entro il 2022 la definizione del quadro giuridico per la bonifica dei siti orfani riducendo l'occupazione del terreno, migliorando il risanamento urbano, includendo come minimo l'individuazione di siti orfani in tutte le 20 regioni o le province autonome e gli interventi specifici da effettuare in ogni sito orfano per ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano;

  •  entro il marzo 2026 la riqualificazione di almeno il 70% della superficie del suolo dei siti orfani al fine di ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano.

 

- Articolo 18 (Proposta di riduzione dei tempi del procedimento di valutazione ambientale strategica)

   L’articolo 18 prevede una serie di modifiche alla disciplina della valutazione ambientale strategica (VAS) finalizzate alla riduzione dei tempi procedimentali.

Relativamente alla procedura di VAS – disciplinata dagli articoli 11-18 del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) si ricorda, in estrema sintesi, che si possono individuare tre fasi:

a) la consultazione sul rapporto preliminare (cd scoping), che ha una durata di 90 giorni (art. 13, co. 2);

b) la consultazione sulla proposta di piano e del rapporto ambientale, che ha una durata di 60 giorni (art. 14, co. 2);

c) l’espressione del parere motivato, che deve intervenire entro 90 giorni dalla fine della consultazione (art. 15, co. 2).

La norma previgente si limita a disporre genericamente che il rapporto in questione deve riguardare i “possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma”.

In tale contesto, tra le varie modifiche intervenute si segnalano la riduzione da 60 a 45 giorni del termine per la conclusione della fase di consultazione (previsto dall’art. 14, comma 2, del Codice) e il dimezzamento (da 90 a 45 giorni) del termine per l’espressione, da parte dell’autorità competente, del parere motivato.

 

  •  Articolo 19 (Gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici)

L’articolo 19, comma 1, reca modifiche all'articolo 24-bis del decreto legislativo n. 49 del 2014 in materia di obblighi dei produttori relativamente alla gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n.118 del 2020 che prevede, al comma 1, che il finanziamento della gestione dei RAEE derivanti da Apparecchiature elettriche ed elettroniche sia a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di dette apparecchiature e dall'origine domestica o professionale, fatti salvi gli strumenti di garanzia finanziaria attivati dai produttori per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati.  La norma richiamata prevede che per la gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico incentivate ed installate precedentemente alla entrata in vigore del decreto medesimo relativi al Conto Energia, per i quali è previsto il trattenimento delle quote a garanzia, i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici possono prestare la garanzia finanziaria, prevista dal GSE nel disciplinare tecnico, nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti.

In tale contesto, con l’articolo 19 in commento, quindi risultano apportate le seguenti modifiche:

a) si chiarisce che la prestazione della garanzia finanziaria da parte dei soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici - sulla base delle previsioni del disciplinare tecnico stabilito dal GSE - debba riferirsi alla gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico incentivate precedentemente alla entrata in vigore della disposizione relativamente a tutti e 5 i cd. “Conto energia “(I, II, III, IV e V Conto Energia);

b) si chiarisce che, per la gestione dei RAEE per i quali è previsto il trattenimento delle quote a garanzia secondo le previsioni di cui all'articolo 40, comma 3, del D.Lgs. n. 49 del 2014, i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici possono prestare - all'interno del trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti - la garanzia finanziaria prevista nel disciplinare tecnico predisposto dal GSE dei medesimi importi delle quote trattenute dal GSE stesso. Attraverso questa specificazione la garanzia finanziaria prestata dai soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici è commisurata alla quota trattenuta dal GSE anche a titolo di copertura dei costi di gestione dei rifiuti, sulla base del meccanismo di cui all'art. 40, comma 3, del D.Lgs. n. 49 del 2014.

c) si chiarisce che nei casi di ammodernamento tecnologico (revamping), o nei casi di ripotenziamento (repowering) degli impianti fotovoltaici incentivati esistenti, il GSE provvede in ogni caso al trattenimento della garanzia finanziaria di cui all'articolo 40, comma 3, del D.Lgs. n. 49 del 2014, dei moduli fotovoltaici sostituiti o dismessi, fatti salvi i casi in cui i soggetti responsabili abbiano già prestato la garanzia finanziaria nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti.

Il GSE definirà le e modalità operative entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione aggiornando le linee guida pubblicate a maggio.

 

  •  Articolo 20 (Interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio)

L’articolo 20 introduce alcune norme relative all’attribuzione di contributi statali ai comuni, in materia di efficientamento energetico, mobilità sostenibile, rigenerazione urbana e messa in sicurezza e valorizzazione del territorio, in considerazione delle necessità di utilizzare al meglio le risorse del PNRR. La disposizione interviene sulle disposizioni della legge di bilancio 2020, confluite nel PNRR, introducendo una serie di modifiche volte a chiarie modalità di impiego delle risorse e tempi di conclusione dei lavori, integrazione delle risorse, nonché l’obbligo di rispettare ogni disposizione di attuazione del PNRR.

 

  •  Articolo 21 (Piani integrati)

La norma, in attuazione della linea progettuale “Piani Integrati – M5C2 – Investimento 2.2” nell’ambito del PNRR, dispone l’assegnazione di risorse alle città metropolitane per un ammontare complessivo pari a 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-2026 con lo scopo di favorire una migliore inclusione sociale riducendo l’emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovere la rigenerazione urbana e sostenere progetti legati alle smart cities. La disposizione prevede anche una integrazione delle risorse indicate, per gli anni dal 2021 al 2024, con le risorse del Piano nazionale complementare di cui al D.L. n. 59/2021.  Viene quindi definito il criterio di ripartizione delle risorse tra le città metropolitane in base all’indice di vulnerabilità sociale e territoriale.

La disposizione prevede la costituzione nell’ambito del “Fondo Ripresa Resilienza Italia” di una sezione con dotazione di 272 milioni di euro per l’attuazione della linea progettuale “Piani Integrati, BEI, Fondo dei fondi – M5C2 - Intervento 2.2b) del PNRR e autorizza il cofinanziamento dei progetti, con oneri a carico del bilancio dei soggetti attuatori, mediante stipula di mutui con BEI, CEB, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e sistema bancario (comma 4).

E’ quindi previsto che le città metropolitane individuino i progetti finanziabili nella propria area urbana entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, definendo i criteri di ammissibilità dei progetti. In tale contesto, viene riconosciuta la possibilità di partecipazione dei privati ai progetti nel limite massimo del 25 per cento, la presenza di start up di servizi pubblici e la co-progettazione con il Terzo settore.

 

  •  Articolo 43 (Potenziamento della struttura del Commissario unico per la bonifica delle discariche abusive)

L’articolo 43 modifica in più punti l’art. 5 del D.L. 111/2019 al fine di potenziare la struttura del Commissario unico per la bonifica delle discariche abusive, prevedendo, in particolare, l’estensione delle funzioni e delle attività del Commissario unico, su richiesta delle singole regioni, agli interventi di bonifica o messa in sicurezza delle discariche e dei siti contaminati di competenza regionale, nonché su richiesta del Ministero della transizione ecologica, agli interventi di bonifica dei siti contaminati di interesse nazionale. Si prevede inoltre la predisposizione, sulla base di intese stipulate in Conferenza Stato-regioni, di un elenco di siti con priorità di intervento e la possibilità di nominare tre subcommissari.

 

  •  Articolo 50, comma 3 (Abrogazione della disciplina per il recupero dei contributi dovuti per il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti)

In vista dell’avvio del nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti, l’articolo 50, comma 3, prevede l’abrogazione della disposizione che rinviava ad un decreto la definizione di procedure semplificate per il recupero dei contributi dovuti in passato e non corrisposti per il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), ormai soppresso (art. 194-bis del Codice dell'ambiente (D.Lgs.152/2006).

 

Articolo 50, comma 4 (Abrogazione della disciplina per l’utilizzo del pastazzo quale sottoprodotto della lavorazione degli agrumi)

L’articolo 50, comma 4, prevede l’abrogazione dell’art. 41-quater del D.L. 69/2013 che rinviava ad un apposito decreto la disciplina dell’utilizzo del pastazzo di agrumi quale sottoprodotto.

 

Articolo 50, comma 5 (Abrogazione di misure di coordinamento e monitoraggi in materia di cambiamenti climatici e qualità dell’aria) L’articolo 50, comma 5, prevede l’abrogazione dei commi 1 e 2-bis dell’art. 1 del D.L. 111/2019 che prevedevano l’approvazione di un “Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria” istituendo presso il Ministero della transizione ecologica, ai fini del monitoraggio dell’attuazione del Programma stesso, il tavolo permanente interministeriale sull'emergenza climatica. La relazione illustrativa evidenzia che “l’abrogazione appare necessaria in quanto il Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell’aria contemplerebbe misure già adottate ovvero da adottarsi sulla base di piani e programmi esistenti (tra cui anche il PNRR).