Con il decreto-legge in oggetto indicato (pubblicato in G.U. del 6
novembre u.s. ed attualmente in fase di conversione in legge (A.C. 3354)), sono
state approvate disposizioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione di infiltrazioni mafiose.
Nel rinviare per gli aspetti generali alla circolare del Servizio
legale n. 44/2021 prot. 4338 del 17 novembre, si riportano le disposizioni di
maggiore interesse riferite al settore ambientale e dell’energia.
STRUTTURA
DEL DECRETO
Il decreto si compone di 52
articoli ed è ripartito in 5 Titoli, suddivisi in 16 Capi come di seguito
schematizzati.
A parte alcune disposizioni di
settore, le norme in materia ambientale e dell’energia sono per lo più inserite
all’interno del Titolo II (artt.16-22).
TITOLO I (misure urgenti finalizzate alla
realizzazione degli obiettivi del Pnrr per il 2021)
-
CAPO I (turismo)
-
CAPO II (infrastrutture ferroviarie, edilizia
giudiziaria)
-
CAPO III (innovazione tecnologica e
transizione digitale)
-
CAPO IV (procedure di spesa)
-
CAPO V (zone economiche speciali)
-
CAPO VI (università e ricerca)
TITOLO II (ulteriori misure urgenti
finalizzate all'accelerazione delle iniziative Pnrr)
-
CAPO II (efficientamento energetico,
rigenerazione urbana, mobilità sostenibile, messa in sicurezza degli edifici e
del territorio e coesione territoriale)
-
CAPO III (scuole innovative, progetti di
rilevante interesse nazionale e mobilità dei docenti universitari)
-
CAPO IV (servizi digitali)
-
CAPO V (personale e organizzazione delle
pubbliche amministrazioni e servizio civile)
TITOLO III (gestioni commissariali,
imprese agricole, e sport)
TITOLO IV (investimenti e rafforzamento
del sistema di prevenzione antimafia)
TITOLO V (abrogazioni e disposizioni
finali)
ESAME
DELL’ARTICOLATO
L’articolo 10, comma 1, istituisce
nello stato di previsione della spesa del MIPAAF il
Fondo per l’attuazione degli interventi del PNRR di competenza del
medesimo Ministero - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità
agroalimentare, della pesca e dell’ippica. In particolare, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, si prevede
la copertura di euro 1,5 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
Il Fondo è istituito per
l’attuazione delle misure di competenza del MIPAAF, previste dall’articolo 9
del D.L. n. 77/2021 (L. n. 108/2021). L’obiettivo è quello di finanziare
l’attività di supporto al competente Dipartimento fornita da strutture
tecniche, per una più efficace e tempestiva realizzazione degli interventi
previsti dal PNRR.
Si
ricorda che nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), le
risorse destinate direttamente all’agricoltura (e alla pesca) fanno riferimento
principalmente alla Missione 2, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura
sostenibile (per la quale sono previsti complessivamente 5,27 miliardi di euro
più 1,2 miliardi di euro a titolo di Fondo complementare).
All’interno
della medesima Componente 1 della Missione 2, di interesse per il settore agricolo
sono anche:
- le
risorse destinate alle cosiddette Green Communities, pari a 135 milioni di euro,
presenti nell’ambito di intervento 3 – Sviluppare progetti integrati;
- le
risorse nell’ambito della Componente 2 - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità
sostenibile, nell’ambito di intervento 1 “Incrementare la quota di
energia prodotta da fonti di energia rinnovabile”, in relazione allo sviluppo
dell’agro-voltaico, per circa 1,1 miliardi di euro e allo sviluppo del biometano,
per 1,923 miliardi di euro;
- le
risorse presenti all’interno della Componente 4 – Tutela del territorio e della risorsa
idrica, nell’ambito di intervento 4 “Garantire la gestione
sostenibile delle risorse idriche lungo l’intero ciclo e il miglioramento della
qualità ambientale delle acque interne e marittime”, destinate all’Investimento
4.2 (Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa
la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti), con 900 milioni di euro e
all’Investimento 4.3 (Investimenti nella resilienza dell’agrosistema irriguo
per una migliore gestione delle risorse idriche), con 880 milioni di euro.
Ulteriori
risorse che incidono sul settore agricolo sono presenti nella Missione 1, in
relazione alla Componente 3 – Turismo e cultura 4.0, nell’ambito
dell’intervento 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio
religioso e rurale”, in relazione alla valorizzazione dell’architettura e del
paesaggio rurale, per la quale sono previsti 600 milioni di euro.
Sono
presenti altresì stanziamenti nella Missione 5, con riferimento alla Componente
2 – Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore, nell’ambito di
intervento 2 “Rigenerazione urbana e housing sociale”, relativamente
all’Investimento 2.2a (Piani Urbani Integrati – Superamento degli insediamenti
abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura), con
risorse per 200 milioni di euro.
L’articolo 16 reca norme in
materia di risorse idriche, novellando:
- l'articolo 154 del codice
dell'ambiente in materia di tariffa del servizio idrico integrato, prevedendo:
a) che nella
determinazione dei canoni si tenga conto - oltre ai costi già previsti - anche
dei costi dell’inquinamento, conformemente al principio “chi inquina paga”;
b) che,
con decreto, siano definiti i criteri per incentivare l’uso sostenibile
dell’acqua in agricoltura, e per sostenere l’uso del sistema comune di gestione
delle risorse idriche (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di
autoapprovvigionamento
-
l'articolo
7 del D.L. n. 133 del 2014, rinviando ad uno o più decreti del Ministro della
transizione ecologica il Piano degli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico;
-
l'articolo
1, comma 1074, del bilancio di previsione 2018 al fine di prevedere che gli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle regioni del
centro-nord siano individuati con decreto del Ministro della transizione
ecologica.
Vengono quindi inasprite le sanzioni previste per la
violazione del divieto di derivare o utilizzare acqua pubblica in difetto di
provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente.
Al fine di garantire lo sviluppo sostenibile dei sistemi
idrici sotto il profilo ambientale, il comma 6 incide sui criteri di
valutazione per le domande di utilizzazione d’acqua a fini irrigui.
Si prevede l’adozione, da parte
del Ministro della transizione ecologica di un Piano
d’azione per la riqualificazione dei siti inquinati orfani, al fine
di ridurre l’occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano,
conformemente alle previsioni indicate nella Misura M2C4 - investimento 3.4 del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Tale voce di investimento 3.4
prevede un importo di 500 milioni di euro per nuovi progetti (come evidenziato
anche nell’allegato A al D.M. 6 agosto 2021) e le seguenti scadenze, indicate
nell’allegato alla decisione UE di approvazione del PNRR italiano:
-
entro
il 2022 la definizione del quadro giuridico per la bonifica dei siti orfani
riducendo l'occupazione del terreno, migliorando il risanamento urbano, includendo
come minimo l'individuazione di siti orfani in tutte le 20 regioni o le
province autonome e gli interventi specifici da effettuare in ogni sito orfano
per ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano;
-
entro il marzo 2026 la riqualificazione di
almeno il 70% della superficie del suolo dei siti orfani al fine di ridurre
l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano.
- Articolo 18 (Proposta di riduzione dei tempi del
procedimento di valutazione ambientale strategica)
L’articolo 18 prevede una serie di modifiche alla disciplina della
valutazione ambientale strategica (VAS) finalizzate alla riduzione dei tempi
procedimentali.
Relativamente alla procedura di
VAS – disciplinata dagli articoli 11-18 del Codice dell'ambiente (D.Lgs.
152/2006) si ricorda, in estrema sintesi, che si possono individuare tre fasi:
a) la consultazione sul rapporto
preliminare (cd scoping), che ha una
durata di 90 giorni (art. 13, co. 2);
b) la consultazione sulla proposta
di piano e del rapporto ambientale, che ha una durata di 60 giorni (art. 14,
co. 2);
c) l’espressione del parere
motivato, che deve intervenire entro 90 giorni dalla fine della consultazione
(art. 15, co. 2).
La norma previgente si limita a
disporre genericamente che il rapporto in questione deve riguardare i
“possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o
programma”.
In tale contesto, tra le varie modifiche intervenute si segnalano la
riduzione da 60 a 45 giorni del termine per la conclusione della fase di
consultazione (previsto dall’art. 14, comma 2, del Codice) e il dimezzamento
(da 90 a 45 giorni) del termine per l’espressione, da parte dell’autorità
competente, del parere motivato.
L’articolo 19, comma 1, reca
modifiche all'articolo 24-bis del decreto legislativo n. 49 del 2014 in materia
di obblighi dei produttori relativamente alla gestione del fine vita degli
impianti fotovoltaici introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. c) del D.Lgs.
n.118 del 2020 che prevede, al comma 1, che il finanziamento della gestione dei
RAEE derivanti da Apparecchiature elettriche ed elettroniche sia a carico dei
produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di dette
apparecchiature e dall'origine domestica o professionale, fatti salvi gli
strumenti di garanzia finanziaria attivati dai produttori per la gestione del
fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati. La norma richiamata prevede che per la
gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico incentivate ed installate
precedentemente alla entrata in vigore del decreto medesimo relativi al Conto
Energia, per i quali è previsto il trattenimento delle quote a garanzia, i
soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici possono prestare la garanzia
finanziaria, prevista dal GSE nel disciplinare tecnico, nel trust di uno dei
sistemi collettivi riconosciuti.
In tale contesto, con l’articolo
19 in commento, quindi risultano apportate le seguenti modifiche:
a) si chiarisce che la prestazione
della garanzia finanziaria da parte dei soggetti responsabili degli impianti
fotovoltaici - sulla base delle previsioni del disciplinare tecnico stabilito
dal GSE - debba riferirsi alla gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico
incentivate precedentemente alla entrata in vigore della disposizione
relativamente a tutti e 5 i cd. “Conto energia “(I, II, III, IV e V Conto
Energia);
b) si chiarisce che, per la
gestione dei RAEE per i quali è previsto il trattenimento delle quote a
garanzia secondo le previsioni di cui all'articolo 40, comma 3, del D.Lgs. n.
49 del 2014, i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici possono
prestare - all'interno del trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti -
la garanzia finanziaria prevista nel disciplinare tecnico predisposto dal GSE
dei medesimi importi delle quote trattenute dal GSE stesso. Attraverso questa
specificazione la garanzia finanziaria prestata dai soggetti responsabili degli
impianti fotovoltaici è commisurata alla quota trattenuta dal GSE anche a
titolo di copertura dei costi di gestione dei rifiuti, sulla base del
meccanismo di cui all'art. 40, comma 3, del D.Lgs. n. 49 del 2014.
c) si chiarisce che nei casi di
ammodernamento tecnologico (revamping), o nei casi di ripotenziamento
(repowering) degli impianti fotovoltaici incentivati esistenti, il GSE provvede
in ogni caso al trattenimento della garanzia finanziaria di cui all'articolo
40, comma 3, del D.Lgs. n. 49 del 2014, dei moduli fotovoltaici sostituiti o
dismessi, fatti salvi i casi in cui i soggetti responsabili abbiano già
prestato la garanzia finanziaria nel trust di uno dei sistemi collettivi
riconosciuti.
Il GSE definirà le e modalità
operative entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione
aggiornando le linee guida pubblicate a maggio.
L’articolo 20 introduce alcune
norme relative all’attribuzione di contributi statali ai comuni, in materia di
efficientamento energetico, mobilità sostenibile, rigenerazione urbana e messa
in sicurezza e valorizzazione del territorio, in considerazione delle necessità
di utilizzare al meglio le risorse del PNRR. La disposizione interviene sulle
disposizioni della legge di bilancio 2020, confluite nel PNRR, introducendo una
serie di modifiche volte a chiarie modalità di impiego delle risorse e tempi di
conclusione dei lavori, integrazione delle risorse, nonché l’obbligo di rispettare
ogni disposizione di attuazione del PNRR.
La norma, in attuazione della linea
progettuale “Piani Integrati – M5C2 – Investimento 2.2” nell’ambito del PNRR, dispone
l’assegnazione di risorse alle città metropolitane per un ammontare complessivo
pari a 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-2026 con lo scopo di favorire
una migliore inclusione sociale riducendo l’emarginazione e le situazioni di
degrado sociale, promuovere la rigenerazione urbana e sostenere progetti legati
alle smart cities. La disposizione
prevede anche una integrazione delle risorse indicate, per gli anni dal 2021 al
2024, con le risorse del Piano nazionale complementare di cui al D.L. n.
59/2021. Viene quindi definito il
criterio di ripartizione delle risorse tra le città metropolitane in base
all’indice di vulnerabilità sociale e territoriale.
La disposizione prevede la
costituzione nell’ambito del “Fondo Ripresa Resilienza Italia” di una sezione
con dotazione di 272 milioni di euro per l’attuazione della linea progettuale
“Piani Integrati, BEI, Fondo dei fondi – M5C2 - Intervento 2.2b) del PNRR e
autorizza il cofinanziamento dei progetti, con oneri a carico del bilancio dei
soggetti attuatori, mediante stipula di mutui con BEI, CEB, Cassa Depositi e
Prestiti S.p.A. e sistema bancario (comma 4).
E’ quindi previsto che le città
metropolitane individuino i progetti finanziabili nella propria area urbana
entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, definendo i criteri
di ammissibilità dei progetti. In tale contesto, viene riconosciuta la
possibilità di partecipazione dei privati ai progetti nel limite massimo del 25
per cento, la presenza di start up di servizi pubblici e la co-progettazione
con il Terzo settore.
L’articolo 43 modifica in più
punti l’art. 5 del D.L. 111/2019 al fine di potenziare la struttura del
Commissario unico per la bonifica delle discariche abusive, prevedendo, in
particolare, l’estensione delle funzioni e delle attività del Commissario
unico, su richiesta delle singole regioni, agli interventi di bonifica o messa
in sicurezza delle discariche e dei siti contaminati di competenza regionale,
nonché su richiesta del Ministero della transizione ecologica, agli interventi
di bonifica dei siti contaminati di interesse nazionale. Si prevede inoltre la
predisposizione, sulla base di intese stipulate in Conferenza Stato-regioni, di
un elenco di siti con priorità di intervento e la possibilità di nominare tre
subcommissari.
In vista dell’avvio del nuovo
sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti, l’articolo 50, comma 3,
prevede l’abrogazione della disposizione che rinviava ad un decreto la
definizione di procedure semplificate per il recupero dei contributi dovuti in
passato e non corrisposti per il Sistema di controllo della tracciabilità dei
rifiuti (SISTRI), ormai soppresso (art. 194-bis del Codice dell'ambiente
(D.Lgs.152/2006).
Articolo
50, comma 4 (Abrogazione della disciplina per l’utilizzo del pastazzo quale
sottoprodotto della lavorazione degli agrumi)
L’articolo 50, comma 4, prevede
l’abrogazione dell’art. 41-quater del D.L. 69/2013 che rinviava ad un apposito
decreto la disciplina dell’utilizzo del pastazzo di agrumi quale sottoprodotto.
Articolo
50, comma 5 (Abrogazione di misure di coordinamento e monitoraggi in materia
di cambiamenti climatici e qualità dell’aria) L’articolo 50, comma 5, prevede l’abrogazione dei
commi 1 e 2-bis dell’art. 1 del D.L. 111/2019 che prevedevano l’approvazione di
un “Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e
il miglioramento della qualità dell'aria” istituendo presso il Ministero della transizione
ecologica, ai fini del monitoraggio dell’attuazione del Programma stesso, il
tavolo permanente interministeriale sull'emergenza climatica. La relazione
illustrativa evidenzia che “l’abrogazione appare necessaria in quanto il
Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il
miglioramento della qualità dell’aria contemplerebbe misure già adottate ovvero
da adottarsi sulla base di piani e programmi esistenti (tra cui anche il PNRR).