Circolari

Circ.n. 33/2015

Decreto Ministero del Lavoro 8 aprile 2015 SGRAVIO CONTRIBUTIVO dei premi di risultato previsti dalla contrattazione di II° livello in relazione a sommecorrisposte nell’anno 2014.(G.U. n. 123 del 29 maggio 2015).

Atteso da circa un anno, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto con cui il Ministero del Lavoro, di concerto con MEF e Ministero per la Semplificazione e la PA, introduce la nuova disciplina per il c.d. DURC ON-LINE in vigore dal 1° LUGLIO 2015.

Il provvedimento, emanato ai sensi dell’art. 4 del D.L. 34/2014, convertito con modificazioni dalla legge 78/2014 [i], individua nuove modalità esclusivamente telematiche per la verifica in tempo reale e in maniera contestuale, della regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e delle Casse edili.

Il decreto configura un nuovo sistema per cui, fatte salve alcune esclusioni espressamente richiamate, la nuova certificazione avrà una VALIDITA’ DI 120 GIORNI dal suo rilascio e potrà essere utilizzata, scaricandola anche da Internet e senza che ci sia bisogno di richiederne ogni volta una nuova, per ogni finalità richiesta dalla legge:

        • erogazione di sovvenzioni, benefici contributivi, sussidi, etc.

        • procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia;

        • rilascio attestazione SOA in merito ai lavori pubblici.

 

Mettiamo subito in evidenza che, rispetto al testo del Decreto Legge 34/2014 che dava la possibilità di chiedere il DURC a “chiunque vi abbia interesse”, il DM in commento introduce la necessità/vincolo di avere delega da parte dell’impresa per verificarne la sua regolarità contributiva.

Si tratta, com’è evidente, di una formulazione normativa di maggiore garanzia che delinea un perimetro più chiaro, rimettendo alla stessa impresa la decisione sul permettere o meno l’accesso diretto ad un terzo sulla sua posizione previdenziale/assicurativa, attraverso gli archivi degli Istituti preposti.

Messa in questi termini, si comprende la rilevanza della nuova procedura anche ai fini della responsabilità solidale in materia contributiva di cui all’art. 29, comma 2, del decreto legislativo 276/2003.

   

Fatta questa precisazione, approfondiamo di seguito il merito del provvedimento, composto da 10 articoli.

 

ARTICOLO 1 – SOGGETTI ABILITATI ALLA VERIFICA DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Possono procedere alla verifica della regolarità contributiva richiedendo il DURC on-line (o consultandone uno ancora valido):

  • amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti e soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti;

  • organismi di attestazione SOA;

  • amministrazioni pubbliche concedenti;

  • amministrazioni pubbliche procedenti, concessionari e gestori di pubblici servizi;

  • IMPRESA O LAVORATORE AUTONOMO in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell’impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;

  • banche e intermediari finanziari, previa delega del soggetto titolare del credito, in relazione a procedure di cessione dei crediti.

 

ARTICOLO 2 – VERIFICA DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

La verifica della regolarità contributiva per le finalità e nei casi già previsti dal legislatore, senza alcuna novità a riguardo e quindi in generale riconducibile ai datori di lavoro (non necessariamente imprese), sarà realizzata in tempo reale e, in caso di esito positivo, produrrà il nuovo DURC, interamente sostitutivo di quello fino ad oggi in vigore ad esempio per godere di eventuali benefici normativi e contributivi (ex art. 1, comma 1175, della legge 296/2006) o nell’ambito di procedure di appalto pubblico.

Opportunamente, rispetto al settore edile si ribadisce che sono competenti ad attestare la regolarità contributiva esclusivamente le Casse edili costituite da una o più organizzazioni datoriali/sindacali stipulanti il CCNL e, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

 

ARTICOLO 3 – REQUISITI DI REGOLARITÀ

La verifica della regolarità contributiva è in relazione ai lavoratori, compresi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell’impresa.

Vale notare che il decreto legge n. 34/2014 aveva inserito anche le collaborazioni a progetto, che ora spariscono. Questo in considerazione del prossimo avvento del decreto legislativo di revisione delle tipologie contrattuali in attuazione della legge delega JOBSACT. Però, il decreto è ancora in itinere e pur contenendo l’abolizione con effetto immediato delle COCOPRO prevede un periodo transitorio dove lascia vivere quelle in essere fino alla loro naturale scadenza.

Riteniamo corretto e prudente che le imprese, all’atto di richiesta del nuovo DURC, considerino anche i lavoratori in forza con contratto di collaborazione a progetto, finchè non sarà esaurito il periodo transitorio. Peraltro, è possibile che questa indicazione venga ripresa con le istruzioni operative attese dall’Inps.

 La verifica avrà come periodo di riferimento i pagamenti dovuti

“sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive”.

A titolo di esempio, fino al 31 maggio nel caso la verifica venga effettuata durante il mese di luglio; fino al 30 giugno se la verifica cade nel mese di agosto.

La puntualizzazione rispetto alla condizione di scadenza del termine entro cui i datori di lavoro devono inviare le denunce retributive ha, a nostro avviso, particolare motivo di esistere per il settore agricolo, dove come noto la procedura DMAG è articolata per trimestri.

La regolarità sussiste anche in caso di:

  • rateizzazioni concesse da INPS, INAIL, Casse edili o Agenti riscossione;

  • sospensione pagamenti alla luce di apposite disposizioni legislative;

  • crediti per cui si ha diritto alla compensazione o per cui sono ancora in corso senza essersi chiusi contenziosi amministrativi/giudiziari;

  • scostamento non grave tra somme dovute e quelle versate, in relazione a ciascun Istituto previdenziale e a ciascuna Cassa edile (non è grave scostamento se omissione pari o inferiore a 150€ onnicomprensivi).

 

ARTICOLO 4 – ASSENZA DI REGOLARITÀ

Se non esistono le condizioni per rilasciare un DURC positivo, il datore di lavoro interessato o l’intermediario/CSA delegato riceve via PEC un INVITO A REGOLARIZZARE LA PROPRIA POSIZIONE ENTRO un MASSIMO di 15 GIORNI da quando gli arriva la notifica, con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascun istituto (INPS, INAIL o Cassa edile).

Decorso inutilmente tale periodo l’esito negativo è comunicato ai soggetti che avevano richiesto il DURC con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità.

Durante i 15 giorni funzionali al datore per sanare la sua posizione è inibita a chiunque la possibilità di chiedere ulteriori verifiche contributive. Il congelamento dell’accesso alla posizione dell’impresa può protrarsi per un ulteriore periodo fino ad un massimo di 30 giorni dalla “richiesta madre”.

 

ARTICOLO 5 – PROCEDURE CONCORSUALI

L’articolo affronta le norme specifiche che valgono nel caso di procedure concorsuali, vale a dire in presenza di:

  • concordato con continuità aziendale (comma 1);

  • fallimento con esercizio provvisorio (comma 2);

  • amministrazione straordinaria (comma 3);

  • proposta di accordo sui crediti contributivi nell’ambito del concordato preventivo ovvero nell’ambito delle trattative per l’accordo di ristrutturazione dei debiti (comma 4).

Ciò non toglie che l’impresa, nelle situazioni di cui sopra, deve essere in regola con gli obblighi contributivi (comma 5).

 

ARTICOLO 6 – MODALITÀ DELLA VERIFICA

Operativamente, i soggetti abilitati di cui all’art. 1, “dotati di  specifiche credenziali” (sulle quali immaginiamo prossime istruzioni da parte degli enti previdenziali),  indicheranno il CODICE FISCALE del soggetto da verificare, a fronte del quale il sistema avvierà un’UNICA INTERROGAZIONE degli archivi INPS, INAIL e delle Casse edili.

Come già anticipato, per conto dell’interessato potrà agire anche un intermediario/CSA autorizzato mentre, laddove si sia in presenza di un soggetto per il quale sia già stato emesso un DURC ancora in corso di validità, la procedura rimanderà al documento rendendolo visibile.

 

ARTICOLO 7 – CONTENUTI

Concretamente il DURC emesso si presenterà come un FILE PDF NON MODIFICABILE riportando al proprio interno:

  • denominazione/ragione sociale, sede legale e codice fiscale del soggetto sottoposto a verifica;

  • iscrizione a INPS, INAIL e alle Casse edili, se previsto;

  • dichiarazione di regolarità;

  • numero identificativo, data di rilascio e scadenza di validità (come detto 120 giorni da quando è stato emesso).

 

ARTICOLO 8 – CAUSE OSTATIVE ALLA REGOLARITÀ

L’art. 4 del D.L. 34/2014 attribuiva al decreto interministeriale in oggetto anche il compito di specificare le tipologie di irregolarità previdenziali e in materia di tutela delle condizioni di lavoro ai sensi dell’art. 1, comma 1175, della legge 296/2006, non permettono la fruizione di benefici normativi e contributivi.

 In riferimento a ciò provvede l’ALLEGATO A che elenca le disposizioni la cui violazione da parte del datore di lavoro (o del dirigente responsabile) rappresenta un impedimento ai fini del rilascio del DURC.

Tra queste, rimandando all’allegato per una disamina puntuale, citiamo a titolo d’esempio:

  1. la rimozione/omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.);

  2. l’omicidio colposo con violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (art, 589, comma 2, c.p.);

  3. l’impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso scaduto (art. 22, comma 22, decreto legislativo 286/1998);

  4. il mancato rispetto della disciplina sui riposi giornalieri e settimanali ex artt. 7 e 9 del decreto legislativo 66/2003 (se riguarda però almeno il 20% della manodopera regolare complessivamente impiegata).

Alcune precisazioni a riguardo: deve trattarsi di violazioni accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi. Non rileva l’eventuale successiva sostituzione di chi ha commesso l’illecito ed è in capo all’interessato l’autocertificazione alla DPL competente sull’inesistenza di tali cause ostative. Inoltre, l’impedimento non sussiste se il procedimento penale sia estinto a seguito di prescrizione o del pagamento di una somma alternativa (c.d. oblazione).

 

ARTICOLO 9 – ESCLUSIONI

Per il momento e, comunque, FINO AL 1° GENNAIO 2017, le nuove disposizioni di richiesta/rilascio del DURC NON SI APPLICANO:

  • in presenza di certificazione/compensazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti della PA - comma 1, lett. a);

  • qualora trovino applicazione le speciali disposizioni atte a favorire i pagamenti della PAcomma 1, lett. b);

  • in applicazione della sanatoria 2012 per la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari irregolarmente soggiornanti con il pagamento da parte del datore di somme a titolo retributivo, contributivo e fiscale comma 1, lett. c);

  • sui lavori per la ricostruzione e la riparazione di edifici danneggiati dal terremoto dell’Aquila e ubicati in quei territori – comma 1, lett. d);

  • QUALORA LA VERIFICA NON SIA POSSIBILE PER ASSENZA DELLE NECESSARIE INFORMAZIONI NEGLI ARCHIVI INFORMATIZZATI INPS, INAIL e delle CASSE EDILIcomma 2.

Per tutte queste situazioni trovano applicazione le modalità previgenti.

   

Si rimanda alla documentazione allegata per ulteriori approfondimenti.


































 

Documenti da scaricare

Circ332015.docx (565,74 KB)