Atteso da circa un anno, è stato pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il decreto con cui il Ministero del Lavoro, di concerto con MEF e
Ministero per la Semplificazione e la PA, introduce la nuova disciplina per il c.d. DURC ON-LINE in vigore dal 1° LUGLIO
2015.
Il provvedimento, emanato ai sensi dell’art. 4 del D.L.
34/2014, convertito con modificazioni dalla legge 78/2014 [i], individua nuove modalità esclusivamente telematiche per la
verifica in tempo reale e in maniera contestuale, della regolarità
contributiva nei confronti di INPS, INAIL e delle Casse edili.
Il decreto configura un nuovo sistema per cui, fatte
salve alcune esclusioni espressamente richiamate, la nuova certificazione avrà
una VALIDITA’ DI 120 GIORNI dal suo
rilascio e potrà essere utilizzata, scaricandola anche da Internet e senza
che ci sia bisogno di richiederne ogni volta una nuova, per ogni finalità
richiesta dalla legge:
-
erogazione
di sovvenzioni, benefici contributivi, sussidi, etc.
-
procedure
di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia;
-
rilascio
attestazione SOA in merito ai lavori pubblici.
Mettiamo subito in evidenza che, rispetto al testo del
Decreto Legge 34/2014 che dava la possibilità di chiedere il DURC a “chiunque vi abbia interesse”, il DM in
commento introduce la necessità/vincolo di avere
delega da parte dell’impresa per verificarne la sua regolarità contributiva.
Si tratta,
com’è evidente, di una formulazione normativa di maggiore garanzia che delinea
un perimetro più chiaro, rimettendo alla stessa impresa la decisione sul
permettere o meno l’accesso diretto ad un terzo sulla sua posizione
previdenziale/assicurativa, attraverso gli archivi degli Istituti preposti.
Messa in questi termini, si comprende la rilevanza della
nuova procedura anche ai fini della responsabilità solidale in materia
contributiva di cui all’art. 29, comma 2, del decreto legislativo 276/2003.
≈ ≈ ≈
Fatta questa precisazione,
approfondiamo di seguito il merito del provvedimento, composto da 10
articoli.
ARTICOLO 1 –
SOGGETTI ABILITATI ALLA VERIFICA DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
Possono procedere alla verifica della regolarità
contributiva richiedendo il DURC on-line (o consultandone uno ancora valido):
-
amministrazioni
aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti e soggetti aggiudicatori e
stazioni appaltanti;
-
organismi
di attestazione SOA;
-
amministrazioni
pubbliche concedenti;
-
amministrazioni
pubbliche procedenti, concessionari e gestori di pubblici servizi;
-
IMPRESA O LAVORATORE AUTONOMO in
relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega
dell’impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;
-
banche
e intermediari finanziari, previa delega del soggetto titolare del credito, in
relazione a procedure di cessione dei crediti.
ARTICOLO 2 – VERIFICA
DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
La verifica della regolarità contributiva per le finalità
e nei casi già previsti dal legislatore, senza alcuna novità a riguardo e
quindi in generale riconducibile ai datori
di lavoro (non necessariamente imprese), sarà realizzata in tempo reale
e, in caso di esito positivo, produrrà il nuovo
DURC, interamente sostitutivo di quello fino ad oggi in vigore ad esempio per
godere di eventuali benefici normativi e contributivi (ex art. 1, comma 1175,
della legge 296/2006) o nell’ambito di procedure di appalto pubblico.
Opportunamente, rispetto al settore edile si
ribadisce che sono competenti ad
attestare la regolarità contributiva esclusivamente le Casse edili
costituite da una o più organizzazioni datoriali/sindacali stipulanti il CCNL e,
per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
ARTICOLO 3 – REQUISITI
DI REGOLARITÀ
La verifica della regolarità contributiva è in relazione
ai lavoratori, compresi i contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, che operano nell’impresa.
Vale
notare che il decreto legge n. 34/2014 aveva inserito anche le collaborazioni a
progetto, che ora spariscono. Questo in considerazione del prossimo avvento del
decreto legislativo di revisione delle tipologie contrattuali in attuazione
della legge delega JOBSACT. Però, il decreto è ancora in itinere e pur
contenendo l’abolizione con effetto immediato delle COCOPRO prevede un periodo
transitorio dove lascia vivere quelle in essere fino alla loro naturale
scadenza.
Riteniamo
corretto e prudente che le imprese, all’atto di richiesta del nuovo DURC,
considerino anche i lavoratori in forza con contratto di collaborazione a
progetto, finchè non sarà esaurito il periodo transitorio. Peraltro, è
possibile che questa indicazione venga ripresa con le istruzioni operative
attese dall’Inps.
La verifica avrà
come periodo di riferimento i pagamenti
dovuti
“sino all’ultimo
giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a
condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative
denunce retributive”.
A titolo di esempio, fino al 31
maggio nel caso la verifica venga effettuata durante il mese di luglio; fino al
30 giugno se la verifica cade nel mese di agosto.
La puntualizzazione rispetto alla condizione di scadenza
del termine entro cui i datori di lavoro devono inviare le denunce retributive
ha, a nostro avviso, particolare motivo di esistere per il settore agricolo, dove come noto la procedura DMAG è articolata
per trimestri.
La regolarità sussiste anche in caso di:
-
rateizzazioni
concesse da INPS, INAIL, Casse edili o Agenti riscossione;
-
sospensione pagamenti
alla luce di apposite disposizioni legislative;
-
crediti
per cui si ha diritto alla compensazione o per cui sono ancora in corso
senza essersi chiusi contenziosi amministrativi/giudiziari;
-
scostamento non grave tra somme dovute
e quelle versate, in relazione a ciascun Istituto
previdenziale e a ciascuna Cassa edile (non è grave scostamento se omissione pari
o inferiore a 150€ onnicomprensivi).
ARTICOLO 4 – ASSENZA
DI REGOLARITÀ
Se non
esistono le condizioni per rilasciare un DURC positivo, il datore di lavoro interessato o l’intermediario/CSA delegato
riceve via PEC un INVITO A REGOLARIZZARE LA PROPRIA POSIZIONE ENTRO un MASSIMO
di 15 GIORNI da quando gli arriva la notifica, con indicazione analitica
delle cause di irregolarità rilevate da ciascun istituto (INPS, INAIL o Cassa
edile).
Decorso inutilmente tale periodo
l’esito negativo è comunicato ai
soggetti che avevano richiesto il DURC con indicazione degli importi a debito e
delle cause di irregolarità.
Durante i 15 giorni funzionali al datore per sanare la
sua posizione è inibita a chiunque la
possibilità di chiedere ulteriori verifiche contributive. Il congelamento
dell’accesso alla posizione dell’impresa può protrarsi per un ulteriore periodo
fino ad un massimo di 30 giorni dalla “richiesta madre”.
ARTICOLO 5 – PROCEDURE
CONCORSUALI
L’articolo affronta le norme specifiche che valgono nel caso di procedure concorsuali,
vale a dire in presenza di:
-
concordato con continuità aziendale
(comma 1);
-
fallimento con esercizio provvisorio
(comma 2);
-
amministrazione straordinaria
(comma 3);
-
proposta di accordo sui crediti
contributivi nell’ambito del concordato preventivo ovvero nell’ambito delle
trattative per l’accordo di ristrutturazione dei debiti
(comma 4).
Ciò non toglie che l’impresa, nelle situazioni di cui
sopra, deve essere in regola con gli obblighi contributivi (comma 5).
ARTICOLO 6 – MODALITÀ
DELLA VERIFICA
Operativamente, i soggetti abilitati di cui all’art. 1, “dotati
di specifiche credenziali” (sulle
quali immaginiamo prossime istruzioni da parte degli enti previdenziali), indicheranno il CODICE FISCALE del soggetto da verificare, a fronte del quale il
sistema avvierà un’UNICA INTERROGAZIONE degli archivi INPS, INAIL e delle Casse
edili.
Come già anticipato,
per conto dell’interessato potrà agire anche un intermediario/CSA autorizzato mentre,
laddove si sia in presenza di un
soggetto per il quale sia già stato emesso un DURC ancora in corso di validità,
la procedura rimanderà al documento rendendolo visibile.
ARTICOLO 7 – CONTENUTI
Concretamente il DURC emesso si presenterà come un FILE PDF NON MODIFICABILE riportando al
proprio interno:
-
denominazione/ragione sociale, sede
legale e codice fiscale del soggetto sottoposto a verifica;
-
iscrizione a INPS, INAIL e alle Casse
edili, se previsto;
-
dichiarazione di regolarità;
-
numero identificativo, data di
rilascio e scadenza di validità (come detto 120
giorni da quando è stato emesso).
ARTICOLO 8 – CAUSE
OSTATIVE ALLA REGOLARITÀ
L’art. 4 del D.L. 34/2014 attribuiva al decreto
interministeriale in oggetto anche il compito di specificare le tipologie di
irregolarità previdenziali e in materia di tutela delle condizioni di lavoro ai
sensi dell’art. 1, comma 1175, della legge 296/2006, non permettono la
fruizione di benefici normativi e contributivi.
In riferimento a
ciò provvede l’ALLEGATO A che elenca le disposizioni la cui violazione da
parte del datore di lavoro (o del dirigente responsabile) rappresenta un impedimento ai fini del rilascio del DURC.
Tra queste, rimandando all’allegato per una disamina
puntuale, citiamo a titolo d’esempio:
-
la
rimozione/omissione dolosa di cautele
contro gli infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.);
-
l’omicidio colposo con violazione
delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (art,
589, comma 2, c.p.);
-
l’impiego di lavoratori stranieri
privi di permesso di soggiorno o con permesso scaduto
(art. 22, comma 22, decreto legislativo 286/1998);
-
il
mancato rispetto della disciplina sui
riposi giornalieri e settimanali ex artt. 7 e 9 del decreto legislativo
66/2003 (se riguarda però almeno il 20% della manodopera regolare
complessivamente impiegata).
Alcune precisazioni a riguardo: deve trattarsi di violazioni
accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi. Non
rileva l’eventuale successiva sostituzione di chi ha commesso l’illecito ed è
in capo all’interessato l’autocertificazione alla DPL competente sull’inesistenza
di tali cause ostative. Inoltre, l’impedimento non sussiste se il procedimento
penale sia estinto a seguito di prescrizione o del pagamento di una somma
alternativa (c.d. oblazione).
ARTICOLO 9 – ESCLUSIONI
Per il momento e,
comunque, FINO AL 1° GENNAIO 2017, le nuove disposizioni di
richiesta/rilascio del DURC NON SI
APPLICANO:
-
in
presenza di certificazione/compensazione
dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti della PA
- comma 1, lett. a);
-
qualora
trovino applicazione le speciali disposizioni
atte a favorire i pagamenti della PA – comma
1, lett. b);
-
in
applicazione della sanatoria 2012 per la
regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari irregolarmente soggiornanti con
il pagamento da parte del datore di somme a titolo retributivo, contributivo e
fiscale – comma 1, lett. c);
-
sui lavori per la ricostruzione e la
riparazione di edifici danneggiati dal terremoto dell’Aquila e ubicati in quei
territori –
comma 1, lett. d);
-
QUALORA LA VERIFICA NON SIA POSSIBILE
PER ASSENZA DELLE NECESSARIE INFORMAZIONI NEGLI ARCHIVI INFORMATIZZATI INPS,
INAIL e delle CASSE EDILI – comma
2.
Per
tutte queste situazioni trovano applicazione le modalità previgenti.
≈ ≈ ≈
Si rimanda alla documentazione allegata per ulteriori approfondimenti.