A distanza di oltre
un anno
dalla nuova disciplina sui contratti a termine introdotta dal decreto
“Dignità”, convertito con modifiche dalla legge 96/2018(1), l’INPS detta specifiche istruzioni per la corretta GESTIONE
in Uniemens del CONTRIBUTO AGGIUNTIVO pari allo 0,5% che il datore di lavoro
deve versare per i contratti a tempo determinato – anche in regime di
somministrazione – IN PRESENZA DI CIASCUN RINNOVO con lo stesso lavoratore.
L’Istituto offre
apposite indicazioni da utilizzare a
partire dalle denunce Uniemens del corrente
mese di settembre (invio entro 31 ottobre p.v.) anche per la gestione degli ARRETRATI riconducibili ai mesi
passati (eventualmente anche in relazione lavoratori non più in organico) visto
che il contributo aggiuntivo risulta APPLICABILE
PER RINNOVI INTERVENUTI A PARTIRE DAL 14
LUGLIO 2018, quando entrò in vigore il Decreto Legge.
Ricordiamo che l’eventuale
contributo aggiuntivo dello 0,5% va conteggiato
in maniera crescente e cumulata con l’aliquota addizionale NASpI dell’1,4%,
da versare per qualsiasi contratto a tempo determinato a prescindere dal
rinnovo.
Vale a dire: primo
rinnovo 1,9%, secondo rinnovo 2,4%, terzo rinnovo 2,9%, etc., considerando – come precisato dall’INPS
in circolare – che per primo rinnovo
si deve intendere quello sottoscritto a partire dal 14 luglio 2018, anche
qualora il contratto sia stato già oggetto di rinnovo prima di quella data.
Appare altrettanto
significativo ribadire l’ESCLUSIONE
per legge dal contributo addizionale previsto in caso di rinnovo per:
-
OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO (OTD) - esclusi come noto
da tutta la disciplina prevista in generale per il contratto a termine ai sensi
dell’art. 29, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 81/2015;
-
lavoratori occupati
in attività STAGIONALI come definite
dal D.P.R. 1525/1963, per i quali
vige a monte l’esonero dalla contribuzione NASpI aggiuntiva dell’1,4% - NON invece per i
lavoratori stagionali considerati tali per esplicito intervento della contrattazione
collettiva, per i quali il contributo dello 0,5% crescente ad ogni rinnovo
andrà quindi versato, sommandolo alla contribuzione NASpI dell’1,4% già
dovuta;
-
apprendisti e lavoratori
assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti - esclusi
dall’obbligo di versamento dell’addizionale NASpI e conseguentemente
dall’aumento della stessa in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato.
Inoltre, risulta
evidente e fondamentale la distinzione
tra RINNOVO e PROROGA, fattispecie
per cui la legge NON prevede il contributo
aggiuntivo.
Per rinnovo secondo l’INPS deve intendersi
la sottoscrizione di un ulteriore contratto ad opera delle parti quando
l’iniziale contratto ha raggiunto la scadenza originariamente prevista o
successivamente prorogata.
La proroga - richiamando quanto già chiarito su questo aspetto dal Ministero del
Lavoro nella sua circolare n. 17 del 31 ottobre 2018 di commento alla legge
96/2018(2) – si sostanzia, invece, unicamente nella semplice
estensione della durata del contratto senza soluzione di continuità lasciando
inalterate tutte le condizioni, compresa la motivazione stessa – se dovuta - che
aveva originariamente dato luogo all’assunzione.
Tuttavia, proprio in merito
alla presenza di una causale (obbligatoria come noto se la durata del
contratto a termine con lo stesso lavoratore superi 12 mesi, anche per effetto
di proroghe 12 mesi), l’Istituto, a
seguito di specifica interlocuzione con il Ministero del Lavoro, distingue
tra:
-
RINNOVO, se viene modificata una causale già originariamente
apposta al contratto a termine, anche se il nuovo contratto segue il
precedente senza soluzione di continuità (si pagherà il contributo aggiuntivo
crescente);
-
PROROGA, se si va a prolungare oltre 12 mesi la durata
del contratto iniziale apponendo per la prima volta la dovuta causale,
originariamente non prevista in quanto non obbligatoria (NON si pagherà alcun
contributo aggiuntivo).
Secondo l’INPS, il
contributo aggiuntivo crescente, trattandosi sostanzialmente di un rinnovo del
contratto, andrà invece pagato se il medesimo lavoratore viene impiegato prima
con un contratto a termine e poi utilizzato a termine dalla stessa impresa
attraverso lo strumento della somministrazione.
Infine, ricordando
il meccanismo già in vigore di restituzione
della contribuzione aggiuntiva NASpI in
caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato o assunzione a tempo
indeterminato dello steso soggetto entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto a
termine, l’Istituto sottolinea come il rimborso
valga ANCHE PER l’eventuale
maggiorazione versata dello 0,5% relativamente e LIMITATAMENTE
all’ultimo rinnovo del contratto intervenuto.
A tal proposito,
dobbiamo rilevare come il rimborso della maggiorazione relativa solo all’ultimo
rinnovo e quindi per un massimo dello 0,5% pur in presenza di più rinnovi,
rappresenti una scelta arbitraria fatta da INPS, non prevista per legge e
solo parzialmente condivisibile, visto che il contributo aggiuntivo da
pagare cresce e si cumula ogni volta che un contratto è rinnovato.
Nel rinviare alla
documentazione allegata per eventuali approfondimenti, inviamo cordiali saluti.
(1)
Nostra
circolare n. 22 del 10 settembre 2018 – prot. n. 3979.
(
2)
Nostra circolare n. 27 del 6 novembre 2018 – prot. n.
4669.
A distanza di oltre
un anno
dalla nuova disciplina sui contratti a termine introdotta dal decreto
“Dignità”, convertito con modifiche dalla legge 96/2018(1), l’INPS detta specifiche istruzioni per la corretta GESTIONE
in Uniemens del CONTRIBUTO AGGIUNTIVO pari allo 0,5% che il datore di lavoro
deve versare per i contratti a tempo determinato – anche in regime di
somministrazione – IN PRESENZA DI CIASCUN RINNOVO con lo stesso lavoratore.
L’Istituto offre
apposite indicazioni da utilizzare a
partire dalle denunce Uniemens del corrente
mese di settembre (invio entro 31 ottobre p.v.) anche per la gestione degli ARRETRATI riconducibili ai mesi
passati (eventualmente anche in relazione lavoratori non più in organico) visto
che il contributo aggiuntivo risulta APPLICABILE
PER RINNOVI INTERVENUTI A PARTIRE DAL 14
LUGLIO 2018, quando entrò in vigore il Decreto Legge.
Ricordiamo che l’eventuale
contributo aggiuntivo dello 0,5% va conteggiato
in maniera crescente e cumulata con l’aliquota addizionale NASpI dell’1,4%,
da versare per qualsiasi contratto a tempo determinato a prescindere dal
rinnovo.
Vale a dire: primo
rinnovo 1,9%, secondo rinnovo 2,4%, terzo rinnovo 2,9%, etc., considerando – come precisato dall’INPS
in circolare – che per primo rinnovo
si deve intendere quello sottoscritto a partire dal 14 luglio 2018, anche
qualora il contratto sia stato già oggetto di rinnovo prima di quella data.
Appare altrettanto
significativo ribadire l’ESCLUSIONE
per legge dal contributo addizionale previsto in caso di rinnovo per:
-
OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO (OTD) - esclusi come noto
da tutta la disciplina prevista in generale per il contratto a termine ai sensi
dell’art. 29, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 81/2015;
-
lavoratori occupati
in attività STAGIONALI come definite
dal D.P.R. 1525/1963, per i quali
vige a monte l’esonero dalla contribuzione NASpI aggiuntiva dell’1,4% - NON invece per i
lavoratori stagionali considerati tali per esplicito intervento della contrattazione
collettiva, per i quali il contributo dello 0,5% crescente ad ogni rinnovo
andrà quindi versato, sommandolo alla contribuzione NASpI dell’1,4% già
dovuta;
-
apprendisti e lavoratori
assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti - esclusi
dall’obbligo di versamento dell’addizionale NASpI e conseguentemente
dall’aumento della stessa in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato.
Inoltre, risulta
evidente e fondamentale la distinzione
tra RINNOVO e PROROGA, fattispecie
per cui la legge NON prevede il contributo
aggiuntivo.
Per rinnovo secondo l’INPS deve intendersi
la sottoscrizione di un ulteriore contratto ad opera delle parti quando
l’iniziale contratto ha raggiunto la scadenza originariamente prevista o
successivamente prorogata.
La proroga - richiamando quanto già chiarito su questo aspetto dal Ministero del
Lavoro nella sua circolare n. 17 del 31 ottobre 2018 di commento alla legge
96/2018(2) – si sostanzia, invece, unicamente nella semplice
estensione della durata del contratto senza soluzione di continuità lasciando
inalterate tutte le condizioni, compresa la motivazione stessa – se dovuta - che
aveva originariamente dato luogo all’assunzione.
Tuttavia, proprio in merito
alla presenza di una causale (obbligatoria come noto se la durata del
contratto a termine con lo stesso lavoratore superi 12 mesi, anche per effetto
di proroghe 12 mesi), l’Istituto, a
seguito di specifica interlocuzione con il Ministero del Lavoro, distingue
tra:
-
RINNOVO, se viene modificata una causale già originariamente
apposta al contratto a termine, anche se il nuovo contratto segue il
precedente senza soluzione di continuità (si pagherà il contributo aggiuntivo
crescente);
-
PROROGA, se si va a prolungare oltre 12 mesi la durata
del contratto iniziale apponendo per la prima volta la dovuta causale,
originariamente non prevista in quanto non obbligatoria (NON si pagherà alcun
contributo aggiuntivo).
Secondo l’INPS, il
contributo aggiuntivo crescente, trattandosi sostanzialmente di un rinnovo del
contratto, andrà invece pagato se il medesimo lavoratore viene impiegato prima
con un contratto a termine e poi utilizzato a termine dalla stessa impresa
attraverso lo strumento della somministrazione.
Infine, ricordando
il meccanismo già in vigore di restituzione
della contribuzione aggiuntiva NASpI in
caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato o assunzione a tempo
indeterminato dello steso soggetto entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto a
termine, l’Istituto sottolinea come il rimborso
valga ANCHE PER l’eventuale
maggiorazione versata dello 0,5% relativamente e LIMITATAMENTE
all’ultimo rinnovo del contratto intervenuto.
A tal proposito,
dobbiamo rilevare come il rimborso della maggiorazione relativa solo all’ultimo
rinnovo e quindi per un massimo dello 0,5% pur in presenza di più rinnovi,
rappresenti una scelta arbitraria fatta da INPS, non prevista per legge e
solo parzialmente condivisibile, visto che il contributo aggiuntivo da
pagare cresce e si cumula ogni volta che un contratto è rinnovato.
Nel rinviare alla
documentazione allegata per eventuali approfondimenti, inviamo cordiali saluti.
(1)
Nostra
circolare n. 22 del 10 settembre 2018 – prot. n. 3979.
(2) Nostra circolare n. 27 del 6 novembre 2018 – prot. n.
4669.