Circolari

Circ.n. 26/2019

Circolare INPS n. 121 del 6 settembre 2019 Istruzioni per la gestione dell’incremento del CONTRIBUTO ADDIZIONALE NASpI dovuto nei casi di RINNOVO del contratto di lavoro subordinatoa TEMPO DETERMINATO.


A distanza di oltre un anno dalla nuova disciplina sui contratti a termine introdotta dal decreto “Dignità”, convertito con modifiche dalla legge 96/2018(1), l’INPS detta specifiche istruzioni per la corretta GESTIONE in Uniemens del CONTRIBUTO AGGIUNTIVO pari allo 0,5% che il datore di lavoro deve versare per i contratti a tempo determinato – anche in regime di somministrazione – IN PRESENZA DI CIASCUN RINNOVO con lo stesso lavoratore.

L’Istituto offre apposite indicazioni da utilizzare a partire dalle denunce Uniemens del corrente mese di settembre (invio entro 31 ottobre p.v.) anche per la gestione degli ARRETRATI riconducibili ai mesi passati (eventualmente anche in relazione lavoratori non più in organico) visto che il contributo aggiuntivo risulta APPLICABILE PER RINNOVI INTERVENUTI A PARTIRE DAL 14 LUGLIO 2018, quando entrò in vigore il Decreto Legge.

Ricordiamo che l’eventuale contributo aggiuntivo dello 0,5% va conteggiato in maniera crescente e cumulata con l’aliquota addizionale NASpI dell’1,4%, da versare per qualsiasi contratto a tempo determinato a prescindere dal rinnovo.

Vale a dire: primo rinnovo 1,9%, secondo rinnovo 2,4%, terzo rinnovo 2,9%, etc., considerando come precisato dall’INPS in circolare che per primo rinnovo si deve intendere quello sottoscritto a partire dal 14 luglio 2018, anche qualora il contratto sia stato già oggetto di rinnovo prima di quella data.

Appare altrettanto significativo ribadire l’ESCLUSIONE per legge dal contributo addizionale previsto in caso di rinnovo per:

  • OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO (OTD) - esclusi come noto da tutta la disciplina prevista in generale per il contratto a termine ai sensi dell’art. 29, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 81/2015;

  • lavoratori occupati in attività STAGIONALI come definite dal D.P.R. 1525/1963, per i quali vige a monte l’esonero dalla contribuzione NASpI aggiuntiva dell’1,4% - NON invece per i lavoratori stagionali considerati tali per esplicito intervento della contrattazione collettiva, per i quali il contributo dello 0,5% crescente ad ogni rinnovo andrà quindi versato, sommandolo alla contribuzione NASpI dell’1,4% già dovuta;

  • apprendisti e lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti - esclusi dall’obbligo di versamento dell’addizionale NASpI e conseguentemente dall’aumento della stessa in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato.

Inoltre, risulta evidente e fondamentale la distinzione tra RINNOVO e PROROGA, fattispecie per cui la legge NON prevede il contributo aggiuntivo.

Per rinnovo secondo l’INPS deve intendersi la sottoscrizione di un ulteriore contratto ad opera delle parti quando l’iniziale contratto ha raggiunto la scadenza originariamente prevista o successivamente prorogata.

La proroga - richiamando quanto già chiarito su questo aspetto dal Ministero del Lavoro nella sua circolare n. 17 del 31 ottobre 2018 di commento alla legge 96/2018(2) si sostanzia, invece, unicamente nella semplice estensione della durata del contratto senza soluzione di continuità lasciando inalterate tutte le condizioni, compresa la motivazione stessa – se dovuta - che aveva originariamente dato luogo all’assunzione.

Tuttavia, proprio in merito alla presenza di una causale (obbligatoria come noto se la durata del contratto a termine con lo stesso lavoratore superi 12 mesi, anche per effetto di proroghe 12 mesi), l’Istituto, a seguito di specifica interlocuzione con il Ministero del Lavoro, distingue tra:

  • RINNOVO, se viene modificata una causale già originariamente apposta al contratto a termine, anche se il nuovo contratto segue il precedente senza soluzione di continuità (si pagherà il contributo aggiuntivo crescente);

  • PROROGA, se si va a prolungare oltre 12 mesi la durata del contratto iniziale apponendo per la prima volta la dovuta causale, originariamente non prevista in quanto non obbligatoria (NON si pagherà alcun contributo aggiuntivo).

Secondo l’INPS, il contributo aggiuntivo crescente, trattandosi sostanzialmente di un rinnovo del contratto, andrà invece pagato se il medesimo lavoratore viene impiegato prima con un contratto a termine e poi utilizzato a termine dalla stessa impresa attraverso lo strumento della somministrazione.

Infine, ricordando il meccanismo già in vigore di restituzione della contribuzione aggiuntiva NASpI in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato o assunzione a tempo indeterminato dello steso soggetto entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto a termine, l’Istituto sottolinea come il rimborso valga ANCHE PER l’eventuale maggiorazione versata dello 0,5% relativamente e LIMITATAMENTE all’ultimo rinnovo del contratto intervenuto.

A tal proposito, dobbiamo rilevare come il rimborso della maggiorazione relativa solo all’ultimo rinnovo e quindi per un massimo dello 0,5% pur in presenza di più rinnovi, rappresenti una scelta arbitraria fatta da INPS, non prevista per legge e solo parzialmente condivisibile, visto che il contributo aggiuntivo da pagare cresce e si cumula ogni volta che un contratto è rinnovato.

Nel rinviare alla documentazione allegata per eventuali approfondimenti, inviamo cordiali saluti.










(1) Nostra circolare n. 22 del 10 settembre 2018 – prot. n. 3979.

(

2)

 

Nostra circolare n. 27 del 6 novembre 2018 – prot. n. 4669.

A distanza di oltre un anno dalla nuova disciplina sui contratti a termine introdotta dal decreto “Dignità”, convertito con modifiche dalla legge 96/2018(1), l’INPS detta specifiche istruzioni per la corretta GESTIONE in Uniemens del CONTRIBUTO AGGIUNTIVO pari allo 0,5% che il datore di lavoro deve versare per i contratti a tempo determinato – anche in regime di somministrazione – IN PRESENZA DI CIASCUN RINNOVO con lo stesso lavoratore.

L’Istituto offre apposite indicazioni da utilizzare a partire dalle denunce Uniemens del corrente mese di settembre (invio entro 31 ottobre p.v.) anche per la gestione degli ARRETRATI riconducibili ai mesi passati (eventualmente anche in relazione lavoratori non più in organico) visto che il contributo aggiuntivo risulta APPLICABILE PER RINNOVI INTERVENUTI A PARTIRE DAL 14 LUGLIO 2018, quando entrò in vigore il Decreto Legge.

Ricordiamo che l’eventuale contributo aggiuntivo dello 0,5% va conteggiato in maniera crescente e cumulata con l’aliquota addizionale NASpI dell’1,4%, da versare per qualsiasi contratto a tempo determinato a prescindere dal rinnovo.

Vale a dire: primo rinnovo 1,9%, secondo rinnovo 2,4%, terzo rinnovo 2,9%, etc., considerando come precisato dall’INPS in circolare che per primo rinnovo si deve intendere quello sottoscritto a partire dal 14 luglio 2018, anche qualora il contratto sia stato già oggetto di rinnovo prima di quella data.

Appare altrettanto significativo ribadire l’ESCLUSIONE per legge dal contributo addizionale previsto in caso di rinnovo per:

  • OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO (OTD) - esclusi come noto da tutta la disciplina prevista in generale per il contratto a termine ai sensi dell’art. 29, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 81/2015;

  • lavoratori occupati in attività STAGIONALI come definite dal D.P.R. 1525/1963, per i quali vige a monte l’esonero dalla contribuzione NASpI aggiuntiva dell’1,4% - NON invece per i lavoratori stagionali considerati tali per esplicito intervento della contrattazione collettiva, per i quali il contributo dello 0,5% crescente ad ogni rinnovo andrà quindi versato, sommandolo alla contribuzione NASpI dell’1,4% già dovuta;

  • apprendisti e lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti - esclusi dall’obbligo di versamento dell’addizionale NASpI e conseguentemente dall’aumento della stessa in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato.

Inoltre, risulta evidente e fondamentale la distinzione tra RINNOVO e PROROGA, fattispecie per cui la legge NON prevede il contributo aggiuntivo.

Per rinnovo secondo l’INPS deve intendersi la sottoscrizione di un ulteriore contratto ad opera delle parti quando l’iniziale contratto ha raggiunto la scadenza originariamente prevista o successivamente prorogata.

La proroga - richiamando quanto già chiarito su questo aspetto dal Ministero del Lavoro nella sua circolare n. 17 del 31 ottobre 2018 di commento alla legge 96/2018(2) si sostanzia, invece, unicamente nella semplice estensione della durata del contratto senza soluzione di continuità lasciando inalterate tutte le condizioni, compresa la motivazione stessa – se dovuta - che aveva originariamente dato luogo all’assunzione.

Tuttavia, proprio in merito alla presenza di una causale (obbligatoria come noto se la durata del contratto a termine con lo stesso lavoratore superi 12 mesi, anche per effetto di proroghe 12 mesi), l’Istituto, a seguito di specifica interlocuzione con il Ministero del Lavoro, distingue tra:

  • RINNOVO, se viene modificata una causale già originariamente apposta al contratto a termine, anche se il nuovo contratto segue il precedente senza soluzione di continuità (si pagherà il contributo aggiuntivo crescente);

  • PROROGA, se si va a prolungare oltre 12 mesi la durata del contratto iniziale apponendo per la prima volta la dovuta causale, originariamente non prevista in quanto non obbligatoria (NON si pagherà alcun contributo aggiuntivo).

Secondo l’INPS, il contributo aggiuntivo crescente, trattandosi sostanzialmente di un rinnovo del contratto, andrà invece pagato se il medesimo lavoratore viene impiegato prima con un contratto a termine e poi utilizzato a termine dalla stessa impresa attraverso lo strumento della somministrazione.

Infine, ricordando il meccanismo già in vigore di restituzione della contribuzione aggiuntiva NASpI in caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato o assunzione a tempo indeterminato dello steso soggetto entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto a termine, l’Istituto sottolinea come il rimborso valga ANCHE PER l’eventuale maggiorazione versata dello 0,5% relativamente e LIMITATAMENTE all’ultimo rinnovo del contratto intervenuto.

A tal proposito, dobbiamo rilevare come il rimborso della maggiorazione relativa solo all’ultimo rinnovo e quindi per un massimo dello 0,5% pur in presenza di più rinnovi, rappresenti una scelta arbitraria fatta da INPS, non prevista per legge e solo parzialmente condivisibile, visto che il contributo aggiuntivo da pagare cresce e si cumula ogni volta che un contratto è rinnovato.

Nel rinviare alla documentazione allegata per eventuali approfondimenti, inviamo cordiali saluti.










(1) Nostra circolare n. 22 del 10 settembre 2018 – prot. n. 3979.

(2) Nostra circolare n. 27 del 6 novembre 2018 – prot. n. 4669.