Circolari

Circ.n. 24/2017

Legge 21 giugno 2017, n. 96 conversione decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”.

Rinviando alla circolare del Servizio Legislativo–Legale–Fiscale per una disamina generale del provvedimento, commentiamo in questa sede le novità in materia di lavoro contenute nella cd. “MANOVRINA”, legge di conversione del decreto-legge n. 50/2017.

Ci riferiamo in particolare alla NUOVA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI (ART. 54-BIS), che, tuttavia, nonostante la legge sia in vigore dal 24 giugno u.s., per essere UTILIZZABILI dovranno attendere l’OPERATIVITA’ della PIATTAFORMA INPS disponibile sul sito www.inps.it (servizio “Prestazioni occasionali”) attraverso cui dichiarare tali rapporti.

In attesa dell’attivazione della piattaforma telematica – annunciata per oggi, lunedì 10 luglio, data da cui saranno presumibilmente praticabili le nuove prestazioni occasionali, l’INPS ha emanato apposita CIRCOLARE – n. 107 del 5 luglio 2017 qui allegata con cui si forniscono dei primi chiarimenti applicativi con diversi passaggi degni di nota tesi a chiarire alcuni dubbi che emergono dalle disposizioni di legge.

La disciplina sulle prestazioni occasionali si articola nel “LIBRETTO FAMIGLIA” e nel “CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE”, che sono messi a disposizione rispettivamente delle famiglie e soltanto dei datori di lavoro con al massimo 5 lavoratori a tempo indeterminato.

Sono esclusi alcuni settori tra cui l’edilizia, mentre per le imprese agricole esistono specifiche regole.

Occorre sottolineare come si tratti di strumenti con dei connotati ben diversi rispetto ai vecchi voucher abrogati, come noto, dal 17 marzo u.s. fatta salva la possibilità di utilizzare fino a fine anno i buoni acquistati prima di quella data(1).

Tuttavia, prima di approfondire il capitolo delle prestazioni occasionali, introdotto durante l’iter parlamentare, ci preme evidenziare ulteriori misure, seppur di minor importanza, aggiunte anch’esse durante il processo di conversione del decreto legge:

art. 53-bis: rifinanziamento del prepensionamento dei giornalisti dipendenti di imprese editoriali interessate da piani di ristrutturazione/riorganizzazione aziendale;

art. 53-ter: possibilità per le Regioni di concedere, a determinate condizioni, un ulteriore trattamento di mobilità in deroga ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, utilizzando le risorse non ancora utilizzate e stanziate a suo tempo per tali aree dal correttivo Jobs Act - D.Lgs. n. 185/2016(2);

art. 55-bis: incremento di 58 milioni per il 2017 del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, mediante una corrispondente riduzione delle risorse destinate all’ASDI, strumento su cui si registrano finanziamenti più che sufficienti a soddisfare le domande;  

art. 55-quater: precisazione sui termini di conguaglio o di richiesta di rimborso dei trattamenti di integrazione salariale in deroga corrisposti ai lavoratori (quei pochi che ancora restano), per i quali trovano applicazione le stesse regole valide in linea generale per gli ammortizzatori ordinari - entro 6 mesi, a pena di decadenza, dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o del provvedimento di concessione, qualora sia successivo.

Ricordiamo infine anche le disposizioni contenute nella versione originaria del decreto-legge in materia di DECONTRIBUZIONE dei PREMI di PRODUTTIVITA’ (art. 55), DURC (art. 54), APE SOCIALE e trattamenti pensionistici per i LAVORATORI PRECOCI (art. 53).

Queste norme sono rimaste invariate e, pertanto, si rinvia alla nostra precedente circolare di commento(3) per una disamina puntuale dei contenuti normativi che per praticità, si allega nuovamente alla presente.

 

ART. 54-BIS – DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI

In via preliminare occorre segnalare che le nuove norme risultano oltremodo complesse e articolate e, pertanto, s’invitano i soggetti che volessero utilizzare le prestazioni occasionali alla massima attenzione.

Ciò detto, esaminiamo qui di seguito nel dettaglio - seguendo indicativamente l’ordine dei commi - il nuovo quadro regolatorio delle prestazioni occasionali, rinviando ad una SCHEDA TECNICA allegata per una sintetica comparazione con le vecchie norme che disciplinavano i voucher e alla circolare esplicativa dell’INPS n. 107 del 5 luglio 2017 per ulteriori dettagli.

Il commento che segue tiene già conto, laddove necessario, delle istruzioni date dall’INPS.

In primo luogo, il legislatore definisce – comma 1 – la nozione di prestazioni occasionali sulla base di 2 parametri, uno di natura temporale, l’altro di tipo economico, intendendo per tali quelle attività che nell’arco dell’anno civile (1 gennaio-31 dicembre di ogni anno) NON superano:

a.      per ciascun prestatore 5.000 euro complessivi, riferiti alla totalità degli utilizzatori (terminologicamente viene meno il riferimento ai committenti che ricorreva per i vecchi voucher, ma la sostanza è praticamente la stessa);

b.      per ciascun utilizzatore (di tali prestazioni occasionali) 5.000 euro con riferimento alla totalità dei prestatori;

c.       per il lavoro reso da ciascun prestatore in favore dello stesso utilizzatore un massimo di 2.500 euro.

Si tratta di limiti ben più stringenti dei tetti validi per i vecchi voucher.

Come in passato per i vecchi voucher, tali somme vanno intese al netto degli oneri previdenziali e assicurativi (INPS e INAIL) e dei costi di gestione.

Sotto un altro profilo, bisogna evidenziare che con il comma 8 si detta un regime di maggior favore per i compensi versati ad alcune ben determinate categorie di prestatori, i quali, ai fini della determinazione del solo tetto imposto a ciascun utilizzatore (lett. b), saranno conteggiati non per intero ma solo per un 75% degli importi. Si tratta dei seguenti soggetti: titolari di pensione di vecchiaia/invalidità; under 25 regolarmente iscritti presso istituto scolastico/università; disoccupati disponibili a lavorare; percettori di ammortizzatori sociali, del reddito di inclusione (REI) o di altre prestazioni di sostegno al reddito.

Al prestatore (comma 2) si conferma il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia con l’iscrizione alla gestione separata INPS ed è garantita la copertura INAIL per gli infortuni e le malattie professionali.

Tutto ciò in analogia con i vecchi voucher, sebbene cambino i valori economici di riferimento (diversi peraltro nel caso le attività siano svolte per conto di una famiglia o di un’impresa).

Sempre in termini generali, il comma 3 prevede, come per i vecchi buoni, l’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza previste dal T.U. 81/2008, ma diversamente dal passato adesso al prestatore spettano gli stessi diritti previsti per un normale lavoratore subordinato dalla legge 66/2003 artt. 7-8-9 in termini di:

riposo giornaliero (in generale 11 h tra una prestazione e l’altra)

pausa (almeno 10 minuti oltre 6 h lavorative)

riposo settimanale (24 h consecutive)

Confermata l’esenzione fiscale dei compensi percepiti dal prestatore che oltre a non essere tassati non incidono sul suo stato di disoccupato, mentre invece rilevano sul determinare il reddito necessario ai fini di un eventuale rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno (comma 4).

Una significativa novità consiste nell’aver espressamente specificato (comma 5) che NON SONO AMMESSE PRESTAZIONI OCCASIONALI RESE DA SOGGETTI CON CUI L’UTILIZZATORE ABBIA IN CORSO O ABBIA AVUTO NEI 6 MESI PRECEDENTI UN (QUALSIASI) RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO O DI COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA. Ciò evidentemente al fine di evitare/limitare eventuali comportamenti elusivi.

Le disposizioni sin qui commentate si riferiscono in via generale allo svolgimento di prestazioni occasionali qualunque sia il soggetto che intende utilizzarle.

Il comma 6, invece, identifica distintamente 2 TIPOLOGIE di UTILIZZATORI delle prestazioni occasionali prevedendo 2 DIVERSI STRUMENTI, caratterizzati da regole specifiche e differenti:

*      il LIBRETTO FAMIGLIA (“LF”): per le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa;

*      il CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE (“Cpo”): praticabile dagli altri utilizzatori che non siano persone fisiche (professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni, altri enti di natura privata), purché si tratti di DATORI DI LAVORO che occupino FINO A 5 LAVORATORI SUBORDINATI A TEMPO INDETERMINATO (comma 14).

 

E’ VIETATO ricorrere al contratto di prestazione occasionale:

-       in linea generale in AGRICOLTURA, a meno che, fermo restando il limite di 5 lavoratori a tempo indeterminato, le prestazioni vengano rese dalle stesse tipologie di soggetti previste dal comma 8 - titolari di pensione di vecchiaia/invalidità under 25 regolarmente iscritti presso istituto scolastico/università disoccupati disponibili a lavorare o percettori di ammortizzatori sociali, del reddito di inclusione (REI) o di altre prestazioni di sostegno al reddito – purché non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli (si veda il par. 6.5 della circolare dedicato al settore agricolo);

-       in EDILIZIA e nei settori affini (il par. 6.2 della circolare esplicita i codici contributivi INPS delle singole attività escluse);

-       nell’ambito di APPALTI di opere e servizi (come i vecchi voucher).

Inoltre, rispetto al computo dei 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato la circolare INPS (par. 6.2) precisa che bisognerà assumere a riferimento il semestre che va dall’ottavo al terzo mese che precede lo svolgimento della prestazione.

Ad esempio, per una prestazione resa il 23 luglio, si considererà la media occupazionale riferita al semestre novembre 2016-aprile 2017, calcolata - ribadisce l’INPS - secondo le regole valide a livello generale (es. riproporzionamento dei part-time, calcolo delle ore lavorate nell’ultimo semestre per i lavoratori intermittenti a tempo indeterminato, considerazione degli apprendisti in quanto aventi un contratto per definizione a tempo indeterminato, considerazione dei periodi di sosta e di sospensione stagionale delle attività). In fase di prima applicazione il rispetto del requisito dimensionale dovrà essere autocertificato dall’utilizzatore sulla piattaforma dedicata.

In termini operativi (comma 9) entrambe le parti – utilizzatore e prestatore – devono preventivamente registrarsi sulla nuova PIATTAFORMA INFORMATICA INPS, che supporterà le operazioni di erogazione/accreditamento dei compensi (pagabili anche con F24) e di valorizzazione della posizione contributiva del lavoratore. L’utilizzatore e il prestatore potranno interagire direttamente con la piattaforma telematica o avvalersi del contact-center, scegliendo in alternativa anche di operare attraverso gli intermediari autorizzati, come ad esempio i CSA (sulle operazioni di preventiva registrazione al sito INPS rimandiamo al par. 4 della circolare).

Per il contratto di prestazione occasionale particolarmente rilevante è l’introduzione (comma 16) di una MISURA MINIMA ORARIA DEL COMPENSO PARI A 9 euro netti, non applicabile al settore agricolo per cui vale invece il compenso minimo orario previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento (a riguardo segnaliamo come la circolare INPS – par. 6.5 – faccia unicamente riferimento al CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti, mentre invece è piuttosto evidente che le cooperative agricole dovranno far riferimento al nostro CCNL rinnovato nel 2016).

Sull’utilizzatore gravano anche i contributi per la GESTIONE SEPARATA INPS pari al 33% (in linea generale 2,97 €) e i PREMI INAIL pari al 3,5% (0,32 €), nonché gli ONERI DI GESTIONE che risultano pari all’1% delle somme complessivamente versate, inclusi gli oneri contributivi e assicurativi (0,12 €) – in agricoltura il riferimento ai minimi contrattuali determina valori ovviamente diversi.

Ne deriva un valore complessivo orario del nuovo contratto di prestazione occasionale pari comunque in via generale a circa 12,41 €, laddove invece i precedenti voucher, come noto, avevano un valore complessivo inferiore, pari a 10 €, di cui solo 7,5 € di effettiva retribuzione, 1,30 € (il 13%) di contributi previdenziali, 0,70 € (il 7%) di assicurazione INAIL e 0,50 € (il 5%) di spese gestionali.

Al compenso minimo orario di 9 €, tuttavia, si aggiunge un ulteriore vincolo dato dall’IMPOSSIBILITA’ DI COMPENSARE IL PRESTATORE CON MENO DI 36 €, a prescindere dalle ore di lavoro eseguite e ovviamente, coerentemente con il valore orario minimo di 9 €, non superando le 4 ore (fatti salvi i diversi valori economici che si determinando nel settore agricolo seguendo la stessa logica).

Conseguentemente, il vero valore minimo dei nuovi buoni è di 36 €. per 4 ore di lavoro consecutive. Non è autorizzabile nessuna frazione delle 4 ore, anche se materialmente il lavoratore ne dovesse fare meno.

Il valore orario riconducibile alle nuove prestazioni occasionali fruibili dalle famiglie attraverso il “libretto famiglia” è fissato, invece, a 10 €, pari a quello dei vecchi buoni, ma significativamente inferiore rispetto al costo che dovrebbero sostenere d’ora in poi le imprese interessate (cfr. per un dettaglio scheda tecnica allegata).

In base al comma 17, almeno 60 minuti prima dell’avvio della prestazione l’utilizzatore del contratto di prestazione occasionale dovrà effettuare una comunicazione preventiva attraverso la piattaforma informatica INPS o il contact-center. Tale comunicazione, che ricalca fondamentalmente quella in uso per i vecchi voucher, ma che dovrà essere indirizzata all’INPS e non più al competente Ispettorato territoriale del lavoro, deve contenere:

-       i dati anagrafici e identificativi del prestatore;

-       il luogo di svolgimento della prestazione;

-       l’oggetto della prestazione;

-       la data e l’ora di inizio e di fine della prestazione o, per il settore agricolo, la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni consecutivi (analoga deroga valida per i vecchi buoni);

-       il compenso pattuito per la prestazione;

-       il settore d’impiego del prestatore e altre informazioni (non specificate dall’INPS) per la gestione del rapporto di lavoro.

A tali informazioni, si aggiunge una dichiarazione da parte dell’utilizzatore circa l’impiego – sempreché ricorra – di uno dei soggetti che rientra nelle specifiche casistiche di cui al comma 8, viste in precedenza, che generano un calcolo dei compensi ridotto ai fini del raggiungimento da parte del committente del tetto di 5.000 €.

All’atto della comunicazione il prestatore riceve contestualmente una relativa notifica via SMS o via mail, mentre invece (comma 18) in caso di mancato svolgimento della prestazione, l’utilizzatore, entro 3 giorni dalla data ipotizzata, dovrà revocare la dichiarazione trasmessa a suo tempo all’INPS utilizzando la medesima piattaforma (se non lo fa l’INPS paga le prestazioni e accredita contributi e premi come se la prestazione fosse stata eseguita). In presenza di una revoca da parte dell’utilizzatore, il prestatore riceverà la relativa notifica.

Tuttavia, al fine di evitare possibili abusi, su cui l’INPS vigilerà attentamente in collaborazione con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, la piattaforma informatica in corso di realizzazione consente al prestatore di confermare:

§  al termine della prestazione giornaliera il suo effettivo svolgimento, rendendo quindi impraticabile una possibile revoca da parte dell’utilizzatore non corrispondente al vero;

§  in alternativa, entro 3 giorni dalla prestazione, il suo effettivo svolgimento qualora riscontri una dichiarazione di revoca da parte dell’utilizzatore non corrispondente al vero.

Per le famiglie i dati relativi al prestatore e allo svolgimento dell’attività non andranno comunicati preventivamente, ma entro il 3 del mese successivo a quello in cui cade la prestazione.

In base al comma 19, il compenso destinato al prestatore gli verrà concretamente accreditato dall’INPS sul suo conto il giorno 15 del mese successivo a quello in cui sono state svolte le prestazioni, e contestualmente l’Istituto procederà all’accreditamento dei contributi previdenziali sulla sua posizione contributiva e a trasferire all’INAIL i premi assicurativi versati a suo nome.

Infine, sotto il profilo sanzionatorio, il comma 20 dispone:

·      la trasformazione del contratto in un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato qualora si superi il valore dei 2.500 € ricavabili da ciascun prestatore per le prestazioni rese in favore di un medesimo utilizzatore o, comunque, si superino le 280 ore nell’arco di un anno civile (limite che tuttavia, in via generale, applicandosi il compenso minimo orario pari a 9 €, determina sempre e comunque un valore complessivo annuo pari a 2.520 € e quindi superiore al primo tetto identificato) – per il settore agricolo non si ha il tetto di 280 h, ma la durata massima nell’anno civile è data dal rapporto tra 2.500 € e la retribuzione oraria definita dalla contrattazione collettiva;

·      il pagamento di una sanzione amministrativa, non diffidabile, compresa tra 500 e 2.500 €, per ogni prestazione lavorativa in cui si accerti una violazione rispetto alla mancata comunicazione preventiva da parte dell’utilizzatore o il ricorso a questo contratto da parte di un datore sopra i 5 addetti o attivo in uno dei settori vietati (es. edilizia e agricoltura, fatte salve le precise fattispecie praticabili in quest’ultimo settore).










(1) Nostra circolare n. 9 del 20 marzo 2017 – prot. n. 1404.

(2) Nostra circolare n. 39 del 10 ottobre 2016 – prot. n. 4593.

(3) Nostra circolare n. 14 del 2 maggio 2017 – prot. n. 2200.