Comunichiamo l’emanazione del provvedimento in oggetto con cui viene data prima attuazione all’art. 27 del T.U. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, come recentemente riformulato dall’art. 29, comma 19, del D.L. n. 19/2024, convertito con modificazione dalla Legge n. 56/2024.
Si tratta, come noto, dell’introduzione a partire dal 1° ottobre 2024 dello strumento della patente a punti quale sistema di qualificazione applicabile alle imprese e ai lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei e mobili di cui all’art. 89, comma 1, lettera a), del T.U. n. 81/2008.
Il decreto attuativo, previsto dalla norma primaria e definito anche alla luce di un articolato confronto con le parti sociali, declina tutta una serie di aspetti applicativi (es. modalità presentazione domanda tramite portale Ispettorato nazionale del lavoro; contenuti informativi della patente stessa; procedure per la sua sospensione nel caso degli infortuni più gravi; attribuzione, incremento e recupero dei crediti) e sarà seguito dalla predisposizione di apposite istruzioni operative a cura dello stesso INL.
Prima di esaminare puntualmente gli elementi principali del provvedimento preme ribadire che, in base a quanto già previsto dall’art. 27 in vigore del T.U. in vigore:
- dall’obbligo della patente a punti sono esclusi sia coloro che effettuano mere forniture (di beni e/o di servizi) o prestazioni di natura intellettuale, sia le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4 del decreto legislativo n. 36/2023;
- tale disciplina potrebbe in futuro essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con un DM Lavoro, sentite le parti sociali comparativamente più rappresentative;
- il dettaglio delle fattispecie che comportano la decurtazione dei crediti della patente a punti non sono oggetto del presente decreto attuativo perché già definite dalla legge n. 56/2024 e contenute in un’apposita tabella di cui all’Allegato I-bis del T.U. n. 81/2008, a cui si rimanda.
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Modalità di presentazione della domanda (articolo 1)
La patente a punti sarà rilasciata in formato digitale attraverso il portale dell’INL a fronte di una domanda, presentabile sullo stesso sito anche per il tramite di soggetti delegati e intermediari autorizzati ai sensi della legge n. 12/1979 (inclusi quindi i nostri CSA), dalla quale risulti il possesso di una serie di elementi:
- iscrizione CCIAA, DURC e DURF, per i quali si richiede un’autocertificazione ex art. 46 D.P.R. n. 445/2000;
- adempimento obblighi formativi in materia di salute e sicurezza, DVR/DUVRI e avvenuta designazione del RSPP nei casi previsti dalla normativa, per i quali si richiede diversamente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000.
Dell’avvenuto deposito della domanda, entro 5 giorni dallo stesso, le imprese obbligate sono tenuti a informare RLS e RLST.
Ricordiamo che in generale, come già previsto dall’art. 27 del T.U., nelle more del rilascio della patente sia comunque consentito lo svolgimento delle attività salva diversa comunicazione da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Disposizioni particolari, come previsto dalla legge, sono dettate per i soggetti stabiliti in altri Stati e in possesso di un documento equivalente concesso dalla competente autorità dello Stato di origine, al fine comunque di vedersi rilasciata la patente.
Come già previsto dal legislatore, in caso di dichiarazioni non veritiere rispetto al possesso dei requisiti di cui sopra accertate in via definitiva in sede di controllo successivo al rilascio, la patente è revocata e sarà possibile chiederne un nuovo rilascio solo decorsi 12 mesi dall’eventuale revoca.
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Contenuti informativi della patente (articolo 2)
Per ciascuna patente il portale riporterà tutta una serie di informazioni: dati identificativi del titolare (impresa/lavoratore autonomo), dati anagrafici del soggetto richiedente, data di rilascio e numero della stessa, punteggio attribuito al momento del rilascio, punteggio aggiornato al momento dell’interrogazione del portale, esiti di eventuali provvedimenti di sospensione della patente e di eventuali provvedimenti definitivi che hanno dato luogo alla decurtazione di crediti.
Secondo modalità che, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, saranno indicate da INL gestore del portale, accederanno a tali informazioni per espressa indicazione del decreto attuativo:
- titolari della patente (imprese/lavoratori autonomi) o loro delegati;
- pubbliche amministrazioni;
- RLS e RLST;
- organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di cui all’art. 51, comma 1bis, del T.U. n. 81/2008;
- responsabile dei lavori e coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori;
- soggetti che intendono affidare lavori o servizi a imprese o lavoratori autonomi che operano in cantieri temporanei e mobili, anche al fine di salvaguardare e garantire corretti rapporti tra le diverse realtà operanti nel mercato.
Le informazioni relative a ciascuna patente saranno conservate per il tempo di vigenza della stessa e comunque fino a un massimo di 5 anni nel caso degli esiti dei provvedimenti di sospensione o di decurtazione dei crediti.
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Eventuale provvedimento di sospensione della patente (articolo 3)
Fatta salva una sua possibile diversa valutazione adeguatamente motivata, l’Ispettorato del lavoro territorialmente competente, adotta obbligatoriamente un provvedimento cautelare di sospensione della patente se nei cantieri in questione si verificano infortuni che causano la morte di uno o più lavoratori imputabile, almeno a titolo di colpa grave, al datore di lavoro, a un soggetto suo delegato ai sensi dell’art. 16 del T.U. ovvero al dirigente di cui all’art. 2, comma 1, lettera d) del T.U. e cioè a colui che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.
La medesima sospensione può essere adottata nel caso di infortuni che comportano l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione accertabile immediatamente, sempreché imputabile ai soggetti di cui sopra almeno a titolo di colpa grave, laddove le esigenze cautelari non siano garantite dal provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale previsto dall’art. 14 del T.U. n. 81/2008 (comunque sempre praticabile dall’INL) o dal sequestro preventivo attivabile dall’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 321 c.p.p..
In generale la sospensione non può durare oltre 12 mesi e andrà determinata in funzione della gravità degli infortuni nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive, fermo restando che INL provvederà poi a verificare il ripristino delle condizioni di sicurezza presso il cantiere interessato dalla violazione.
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Attribuzione e incremento dei crediti (articoli 4, 5 e 6)
La patente è rilasciata con un punteggio base di 30 crediti cui possono essere aggiunti ulteriori crediti (max 70), fino a un massimo di 100, come di seguito specificato in tabella.
Ulteriori 30 crediti per storicità dell’impresa, di cui:
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fino un massimo di 10 crediti all’atto del rilascio della patente
(cfr. art. 5, comma 2)
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in base a data iscrizione soggetto richiedente alla CCIAA:
- 3 crediti se iscritti da 5 a 10 anni;
- 5 crediti se iscritti da 11 a 15 anni;
- 8 crediti se iscritti da 16 a 20 anni;
- 10 crediti se iscritti da oltre 20 anni;
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fino ad altri 20, uno per ogni biennio successivo al rilascio, in assenza di decurtazione di punteggio
(cfr. art. 5, comma 3)
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contestazione di violazioni sospende accumulo di tali crediti fino a decisione definitiva, a meno che titolare patente non presenti asseverazione modello di organizzazione e gestione (MOG) rilasciato da organismo paritetico;
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contestazione di violazioni a decorrere dal 1 ottobre 2024 che comportano decurtazioni di punteggio blocca accumulo di tali crediti per 3 anni a decorrere da definitività provvedimento che conferma la violazione;
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Ulteriori 40 crediti, attribuibili al momento del rilascio della patente oppure anche dopo, di cui:
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fino a un massimo di 30 per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro (cfr. art. 5, comma 4, lettera a)
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crediti aggiuntivi, variabili nella loro quantificazione come puntualmente indicati nella tabella in fondo al decreto, attribuibili in determinate fattispecie, come a titolo d’esempio: possesso certificazione SGSL conforme a determinati standard UNI; asseverazione MOG secondo determinati standard; investimenti nella formazione, in particolare verso lavoratori stranieri, ulteriori rispetto alla formazione obbligatoria prevista dalla disciplina vigente; adozione del DVR, anche nei casi in cui sarebbe possibile adottare più semplicemente le procedure standardizzate in materia di valutazione dei rischi di cui all’articolo 29 del T.U.; almeno due visite in cantiere da parte del medico competente affiancato da RLST o RLS;
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fino ad altri 10 in presenza di altre caratteristiche (cfr. art. 5, comma 4, lettera b)
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crediti aggiuntivi, variabili nella loro quantificazione come puntualmente indicati nella tabella in fondo al decreto, attribuibili in determinate fattispecie, come a titolo d’esempio: imprese che occupano fino a 15 dipendenti; imprese che occupano da 16 a 50 dipendenti; imprese che occupano più di 50 dipendenti; possesso della certificazione SOA di classifica I o II; attività di formazione sulla lingua per lavoratori stranieri; certificazione del regolamento interno delle società cooperative ai sensi dell’art. 6 della legge n. 142/2001;
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Come indicato in tabella, quale specifica richiesta avanzata dal settore cooperativo delle costruzioni ai fini di una maggiore qualificazione degli operatori, evidenziamo in particolare la possibilità per le cooperative di vedersi riconosciuto un punteggio aggiuntivo di 2 crediti all’atto del rilascio della patente, o anche successivamente, in presenza della certificazione del regolamento interno di cui all’art. 6 della legge n. 142/2001, possibilità prevista dall’art. 83 del decreto legislativo n. 276/2003 e disciplinata a livello procedurale dal DM Lavoro del 21 luglio 2004 che attribuisce tale compito a specifiche commissioni di certificazioni attive a livello territoriale e partecipate dalle centrali cooperative.
Inoltre, rispetto all’attribuzione di ulteriori punti in presenza di presupposti conseguiti dopo il rilascio della patente, tali crediti saranno attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente previo caricamento in modalità telematica della relativa documentazione probatoria.
Se il riconoscimento dei crediti ulteriori ha come presupposto una qualche certificazione dalla valenza periodica, l’eventuale perdita di efficacia determina il venir meno dello stesso e la conseguente sottrazione dei relativi crediti.
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Recupero dei crediti decurtati (articolo 7)
Qualora per effetto delle decurtazioni derivanti dalle violazioni elencate nell’Allegato I-bis del T.U. n. 81/2008 il punteggio della patente scendesse sotto 15 – quello stabilito come minimo perché un’impresa o un lavoratore autonomo possano continuare ad operare, fatto salvo il completamento delle attività in corso di esecuzione quando però i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto – sarà possibile il recupero dei crediti decurtati fino a tale soglia.
Il recupero dei crediti decurtati diventa particolarmente rilevante considerato che lo svolgimento di lavori con un punteggio nella patente inferiore a 15 comporta, oltre all’esclusione dai bandi pubblici per 6 mesi, una sanzione pari al 10% del valore dei lavori e comunque non inferiore a 6 mila euro.
La presenza di presupposti per riconoscere il ripristino di una soglia di 15 crediti sarà valutata da una Commissione territoriale composta da rappresentanti INL e INAIL, alle cui riunioni saranno invitati a partecipare rappresentanti delle ASL e RLST.
A tale fine la Commissione dovrà tener conto:
- dell’adempimento dell’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni che hanno generato la decurtazione del punteggio e dei lavoratori occupati nel cantiere o nei cantieri dove si è verificata la violazione;
- dell’eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall’art. 5, comma 4, lettera b), del decreto, vale a dire al ricorrere delle fattispecie che legittimano all’acquisizione di ulteriori crediti per un massimo di 30 come già indicate a titolo d’esempio nella tabella precedente.
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Ulteriori disposizioni (articolo 8)
Il decreto precisa che nell’ipotesi di fusione, anche per incorporazione, dell’impresa la persona giuridica risultante dal processo di fusione si vedrà accreditare il punteggio della società che godeva del maggior numero di crediti, fermo restando l’aggiornamento dei crediti derivanti dal nuovo assetto societario (es. per effetto di una maggiore dimensione di organico).
Infine, in caso di trasformazioni societarie ex art. 2500 c.c. e seguenti o nell’ipotesi di conferimento d’azienda in società da parte di un imprenditore individuale, il nuovo soggetto giuridico conserva il punteggio della patente del soggetto trasformato o conferente, fatto salvo anche in questo caso l’aggiornamento dei crediti derivanti dal nuovo assetto societario.
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Infine, ricordiamo che la legge ha previsto l’avvio entro il 2025 di un sistema di monitoraggio sul funzionamento dello strumento anche al fine di un eventuale aggiornamento di alcuni elementi della patente a punti (domanda per il rilascio, contenuti informativi, procedura di revoca, accredito di ulteriori punteggi o recupero dei crediti decurtati).