Il Ministero del Lavoro ha emanato
un’apposita circolare sul tema in oggetto e sull’entrata in vigore dal 12 marzo 2016 della nuova procedura per la
convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali dei rapporti di
lavoro.
La circolare giunge a pochi giorni dall’operatività
del nuovo sistema, introdotto come noto dal Dlgs. 151/2015 sulle
SEMPLIFICAZIONI(1) e poi più analiticamente
descritte nel decreto ministeriale del 15 dicembre 2015, già oggetto di un
nostro specifico approfondimento(2).
Nella circolare il Ministero ricapitola il
quadro normativo passando in rassegna i diversi aspetti disciplinati dal
decreto attuativo.
In termini di valore aggiunto rispetto alla nostra precedente circolare emerge:
-
l’esclusione dal nuovo sistema dei recessi durante il periodo di prova e
per i rapporti di lavoro marittimo (regolati come noto dal Codice della
Navigazione) – fattispecie escluse nel silenzio della norma;
-
l’invio automatico del
modulo ad un indirizzo di posta elettronica non necessariamente certificata
del datore di lavoro;
-
la disponibilità di
un video-tutorial e di un sezione FAQ sul sito www.lavoro.gov.it per facilitare la compilazione del modulo, nonché di un nuovo
indirizzo mail (dimissionivolontarie@lavoro.gov.it) cui recapitare eventuali quesiti sull’utilizzo del
sistema.
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RICORDIAMO
CHE:
il nuovo sistema si basa su modalità di
comunicazione esclusivamente telematiche,
grazie alle quali il lavoratore - volendo anche per il tramite di patronati,
sindacati, enti bilaterali e di soggetti già abilitati alla certificazione dei
contratti - trasmetterà il relativo modulo al datore di lavoro e alla DPL
competente.
Nel caso il lavoratore voglia revocare la sua
decisione dovrà utilizzare - entro 7 giorni - le stesse modalità telematiche,
con l’eliminazione di quel complesso e incerto meccanismo previsto dalla legge
Fornero per cui dovevano essere i datori ad invitare i lavoratori a confermare
le loro dimissioni.
Ciò detto, da un punto di vista strettamente
operativo la procedura che il lavoratore deve seguire non risulta rapida e
immediata: il lavoratore, infatti, per poter scaricare dal sito del Ministero
del Lavoro il modulo da compilare, dovrà essere in possesso sia della
registrazione al portale www.cliclavoro.gov.it sia del codice
personale PIN INPS da richiedere, se non già a disposizione, con diversi giorni
di anticipo allo stesso Istituto.
Questo doppio livello di autoidentificazione
servirà solo per comunicare in prima persona, ma NON in caso di ricorso a intermediari
abilitati - patronati, sindacati, enti
bilaterali e commissione di certificazione dei contratti ex decreto legislativo
276/03 - che entreranno nel portale Cliclavoro con la loro utenza.
A prescindere dal ricorso o meno agli
intermediari, il modulo, composto da 5 sezioni, dovrà essere compilato ON-LINE
e sarà contraddistinto da un codice identificativo e da una marca temporale che
ne certificherà la data di trasmissione. Una volta compilato il modulo, in
automatico il sistema lo invierà sia alla DPL sia al datore di lavoro
interessato.
Per quanto riguarda la REVOCA di
dimissioni/risoluzione consensuale del rapporto già comunicate si dovrà seguire
entro 7 giorni la stessa procedura trasmettendo un nuovo modulo che farà
ovviamente richiamo a quello in precedenza inviato (richiamandone il relativo
codice identificativo).
Si ricorda che, in base all’art. 26 del Dlgs.
n. 151/2015, il mancato o l’errato utilizzo della nuova procedura determinerà l’inefficacia delle dimissioni/risoluzione
consensuale, mentre l’alterazione dei moduli ministeriali comporterà il
pagamento di una sanzione da 5.000 a 30.000 euro.
La nuova procedura NON si applica, oltre che
al lavoro domestico, ai recessi durante il periodo di prova e ai lavoratori
marittimi, quando le dimissioni/risoluzione consensuale intervengano nelle cd.
sedi protette di cui all’art. 2113, 4 comma, del Codice Civile – es. sede
sindacale - o presso le commissioni di certificazione dei contratti di cui
all’art. 76 del decreto legislativo 276/03.
Non cambia nulla nemmeno per dimissioni e
risoluzioni consensuali che intercorrono nel periodo di gravidanza o durante i
primi 3 anni del bambino. In questi casi resta la procedura di convalida a cura
del servizio ispettivo della DPL competente.
(1) Nostra circolare n. 51 del 1° ottobre 2015 – prot. n.
4303.
(2) Nostra circolare n. 9
del 9 febbraio 2016 – prot. n. 970.