Circolari

Circ.n. 14/2016

Circolare Ministero Lavoro n. 12 del 4 marzo 2016 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE E DELLA RISOLUZIONE CONSENSUALEDEL RAPPORTO DI LAVORO.(Dlgs. n. 151/2015 art. 26 e DM Lavoro 15 dicembre 2015).

 

Il Ministero del Lavoro ha emanato un’apposita circolare sul tema in oggetto e sull’entrata in vigore dal 12 marzo 2016 della nuova procedura per la convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro.

La circolare giunge a pochi giorni dall’operatività del nuovo sistema, introdotto come noto dal Dlgs. 151/2015 sulle SEMPLIFICAZIONI(1) e poi più analiticamente descritte nel decreto ministeriale del 15 dicembre 2015, già oggetto di un nostro specifico approfondimento(2).

Nella circolare il Ministero ricapitola il quadro normativo passando in rassegna i diversi aspetti disciplinati dal decreto attuativo.

In termini di valore aggiunto rispetto alla nostra precedente circolare emerge:

  • l’esclusione dal nuovo sistema dei recessi durante il periodo di prova e per i rapporti di lavoro marittimo (regolati come noto dal Codice della Navigazione) – fattispecie escluse nel silenzio della norma;

  • l’invio automatico del modulo ad un indirizzo di posta elettronica non necessariamente certificata del datore di lavoro;

  • la disponibilità di un video-tutorial e di un sezione FAQ sul sito www.lavoro.gov.it per facilitare la compilazione del modulo, nonché di un nuovo indirizzo mail (dimissionivolontarie@lavoro.gov.it) cui recapitare eventuali quesiti sull’utilizzo del sistema.

     

       

RICORDIAMO CHE:

il nuovo sistema si basa su modalità di comunicazione esclusivamente telematiche, grazie alle quali il lavoratore - volendo anche per il tramite di patronati, sindacati, enti bilaterali e di soggetti già abilitati alla certificazione dei contratti - trasmetterà il relativo modulo al datore di lavoro e alla DPL competente.

Nel caso il lavoratore voglia revocare la sua decisione dovrà utilizzare - entro 7 giorni - le stesse modalità telematiche, con l’eliminazione di quel complesso e incerto meccanismo previsto dalla legge Fornero per cui dovevano essere i datori ad invitare i lavoratori a confermare le loro dimissioni. 

Ciò detto, da un punto di vista strettamente operativo la procedura che il lavoratore deve seguire non risulta rapida e immediata: il lavoratore, infatti, per poter scaricare dal sito del Ministero del Lavoro il modulo da compilare, dovrà essere in possesso sia della registrazione al portale www.cliclavoro.gov.it sia del codice personale PIN INPS da richiedere, se non già a disposizione, con diversi giorni di anticipo allo stesso Istituto. 

Questo doppio livello di autoidentificazione servirà solo per comunicare in prima persona, ma NON in caso di ricorso a intermediari abilitati -  patronati, sindacati, enti bilaterali e commissione di certificazione dei contratti ex decreto legislativo 276/03 - che entreranno nel portale Cliclavoro con la loro utenza.

A prescindere dal ricorso o meno agli intermediari, il modulo, composto da 5 sezioni, dovrà essere compilato ON-LINE e sarà contraddistinto da un codice identificativo e da una marca temporale che ne certificherà la data di trasmissione. Una volta compilato il modulo, in automatico il sistema lo invierà sia alla DPL sia al datore di lavoro interessato.

Per quanto riguarda la REVOCA di dimissioni/risoluzione consensuale del rapporto già comunicate si dovrà seguire entro 7 giorni la stessa procedura trasmettendo un nuovo modulo che farà ovviamente richiamo a quello in precedenza inviato (richiamandone il relativo codice identificativo).

Si ricorda che, in base all’art. 26 del Dlgs. n. 151/2015, il mancato o l’errato utilizzo della nuova procedura determinerà l’inefficacia delle dimissioni/risoluzione consensuale, mentre l’alterazione dei moduli ministeriali comporterà il pagamento di una sanzione da 5.000 a 30.000 euro.

La nuova procedura NON si applica, oltre che al lavoro domestico, ai recessi durante il periodo di prova e ai lavoratori marittimi, quando le dimissioni/risoluzione consensuale intervengano nelle cd. sedi protette di cui all’art. 2113, 4 comma, del Codice Civile – es. sede sindacale - o presso le commissioni di certificazione dei contratti di cui all’art. 76 del decreto legislativo 276/03.

Non cambia nulla nemmeno per dimissioni e risoluzioni consensuali che intercorrono nel periodo di gravidanza o durante i primi 3 anni del bambino. In questi casi resta la procedura di convalida a cura del servizio ispettivo della DPL competente.






(1) Nostra circolare n. 51 del 1° ottobre 2015 – prot. n. 4303.

(2) Nostra circolare n. 9 del 9 febbraio 2016 – prot. n. 970.

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