Con la Circolare in oggetto, il Ministero del Lavoro rende note le prime indicazioni applicative del Decreto di agosto (nostra circolare n. 46, 11 agosto 2014 – prot. n. 3602) che ha introdotto le nuove regole per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga.
In considerazione dell’importanza del tema e della necessità di agire tempestivamente sui livelli territoriali, si offre in questa sede un primo commento delle precisazioni fornite dal Ministero, concentrando l’attenzione sulle indicazioni che vanno ad integrare e non semplicemente a ribadire quanto già disposto dal decreto.
Inoltre, nel rimandare ad eventuali successive comunicazioni per ulteriori approfondimenti, invitiamo le strutture regionali a segnalare utilizzando il consueto canale di comunicazione e-mail (servsindacale@confcooperative.it) le criticità applicative che si potrebbero riscontrare.
Nel merito, va in primo luogo sottolineata l’indicazione del Ministero sul fatto che le disposizioni contenute nel decreto si applicano agli accordi sindacali (in sede regionale o in sede governativa) stipulati a partire dal 4 agosto 2014 (data di pubblicazione del decreto sul sito del Ministero),
Non rileva quindi la data di stipula dei c.d. Accordi Quadro regionali, rispetto ai quali il Ministero ricorda il loro compito di individuare priorità di intervento e di disciplinare le modalità di accesso, “fermo restando il rispetto dei principi stabiliti dal decreto medesimo”.
CIG IN DEROGA
1) Una delle principali novità riguarda le PROCEDURE per la presentazione delle domande, rese significativamente più complesse dal decreto che introduce un duplice invio della richiesta alla Regione (o al Ministero nel caso di imprese plurilocalizzate) e all’INPS.
In considerazione degli oneri e delle criticità gestionali che il doppio regime INPS-Regione pone in capo alle imprese e alle stesse Regioni, tanto più in assenza ancora di specifiche indicazioni da parte dell’INPS e di un adeguamento dei suoi sistemi informatici, il Ministero stabilisce che:
“si considerano validamente presentate le istanze trasmesse secondo le procedure e le modalità disciplinate da ciascuna regione e P.A. con riferimento agli accordi anteriori alla data di entrata in vigore del decreto e nelle more dell’emanazione del medesimo”.
Come da noi ipotizzato nella precedente circolare, risulta per ora sufficiente presentare la domanda soltanto alla Regione o al Ministero nel caso di imprese plurilocalizzate (utilizzando la modulistica già disponibile), visto che la circolare richiama l’applicazione di tale regola anche in questo secondo caso.
Contestualmente, in questa fase di prima applicazione, il Ministero prevede che per eventi iniziati prima dell’entrata in vigore del decreto – cioè prima del 4 agosto - il termine per la presentazione delle domande è fissato al 30 settembre p.v., vale a dire 20 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare (questo in deroga alla disposizione generale che prevede la presentazione della domanda entro 20 giorni dalla data di inizio della sospensione/riduzione, pena, in caso di tardiva presentazione, un riconoscimento del trattamento solo in un secondo momento).
2) Rispetto ai REQUISITI per poter fruire della CIG in deroga il Ministero ribadisce che il criterio generale di un’anzianità lavorativa presso l’impresa pari a 12 mesi, ridotta a 8 per il 2014, si applica comunque alle prestazioni concesse sulla base di accordi stipulati dopo il 4 agosto.
Segnaliamo che le precedenti disposizioni prevedevano che l'anzianità maturata presso precedenti datori di lavoro fosse considerata utile in caso di cessazione del rapporto per cambio di appalto. Riteniamo che questa interpretazione continui a valere, a maggior ragione nel nuovo contesto in cui il requisito è stato notevolmente aumentato.
Ciò detto, il Ministero ricorda che i trattamenti (al pari di quelli di mobilità in deroga) non possono essere concessi in favore di lavoratori per i quali ricorrono le condizioni di accesso ad analoghe prestazioni ordinarie previste dalla normativa vigente.
Il Ministero, con una dizione poco chiara ammette in via prioritaria agli interventi in deroga di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria, i lavoratori dipendenti delle imprese soggette alla disciplina CIG e alla disciplina dei Fondi di solidarietà.
Detto questo, ipotizza anche l’intervento – in alternativa – delle prestazioni ordinarie erogate dai Fondi di solidarietà di settore. In via sussidiaria introduce anche il Fondo residuale per le sospensioni e/o riduzioni dell’orario di lavoro.
Infine, però, rimanda ai Regolamenti dei Fondi la disciplina delle relative erogazioni.
Per quanto riguarda il sistema delle imprese cooperative, come già noto, il riferimento è al FONDO DI SOLIDARIETA’ RESIDUALE presso l’Inps che, allo stato, non ha né regolamento né disponibilità di cassa visto che il versamento dell’aliquota dovuta per il 2014 si concretizzerà tra ottobre e dicembre p.v.
Pertanto, non si considera pregiudicato alle imprese cooperative fuori dagli ammortizzatori ordinari l’utilizzo di quelli in deroga.
Dal punto di vista dei datori di lavoro che possono ricorrere allo strumento il Ministero ricorda che il decreto è dedicato ai soggetti riconducibili alla nozione di imprenditore di cui all’articolo 2082 del Codice Civile, MA considera come rientranti in tale ambito di applicazione anche i piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 c.c. - coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti.
Ciò perché, secondo la circolare, il piccolo imprenditore è comunque “sottoposto allo statuto generale dell’imprenditore”. Analogamente, anche se non citati dalla circolare, riteniamo che rientrino nella copertura degli ammortizzatori in deroga anche gli imprenditori agricoli.
In relazione al principio introdotto dal decreto per una fruizione della CIG in deroga solo previo utilizzo degli strumenti ordinari di flessibilità (articolo 2, comma 8), la circolare offre - come da noi auspicato - qualche informazione aggiuntiva, andando a declinarne alcuni a titolo di esempio: ferie residue e maturate, permessi, banca ore.
3) Per quanto concerne le CAUSALI di concessione del trattamento si ribadisce l’esclusione in caso di cessazione dell’attività dell’impresa o di parte della stessa.
La circolare non declina nel merito questo aspetto, tralasciando fattispecie che meriterebbero un maggiore approfondimento come l’ipotesi della chiusura di un cantiere o di un cambio appalto con l’impossibilità di trasferire il personale al nuovo appaltatore.
Certamente, il cambio appalto in quanto tale NON rientra nella fattispecie della cessazione di attività d’impresa.
Starà alle Regioni (alcune lo hanno già affrontato) definire meglio la casistica.
La circolare rimanda quindi all’applicazione, ove compatibili, delle norme, anche secondarie, in materia di CIGO/CIGS, ricordando che per il settore della pesca rilevano gli accordi definiti in sede ministeriale.
4) Sui LIMITI DI DURATA MASSIMA dei trattamenti la circolare si limita ad evitare alcune letture non corrette della norma precisando che:
· i tetti previsti sono ovviamente riferiti a periodi già fruiti e non semplicemente a quelli già concessi;
· ai fini del raggiungimento di tali tetti sono considerati tutti i diversi provvedimenti – di concessione o proroga – emanati in sede territoriale e/o governativa.
Tuttavia, resta confermata – ma su questo la circolare poteva poco, nonostante il passaggio fosse particolarmente contestato dalle Regioni – una retroattività della norma, dal 1° gennaio 2014 (e non dall’entrata in vigore del decreto come si chiedeva) per quanto concerne il calcolo dei periodi di trattamento concessi in deroga che rilevano ai fini del raggiungimento dei limiti di durata. Ciò vale anche rispetto al raggiungimento dei limiti di durata massima per la concessione della mobilità in deroga.
MOBILITA’ IN DEROGA
Sottolineiamo 3 aspetti chiave:
· particolare attenzione è data all’applicazione del principio generale per cui i lavoratori che possono, devono preventivamente fruire di prestazioni analoghe a questo strumento come ASpI e mini-ASpI: ciò, come dice espressamente il Ministero, significa che è escluso dal trattamento di mobilità in deroga anche colui che è in possesso dei requisiti contributivi per la mini-ASpI (art. 2, comma 20, della legge 92/2012);
· viene sanato il refuso contenuto del decreto – anche da noi rilevato – rispetto ai lavoratori cui può essere concessa la mobilità, cioè lavoratori provenienti da imprese ai sensi degli articoli 2082 e 2083 del Codice Civile (il riferimento corretto è all’art. 2, comma 3, del medesimo decreto, che invece richiamava il comma 5 – relativo al settore della pesca);
· nulla viene detto, invece, e nemmeno il decreto lo faceva, rispetto alla disciplina che si applica per coloro che richiedono per la prima volta un trattamento di mobilità in deroga.
* * *
LE RISORSE
Infine, nell’evidenziare come il Ministero sottolinei nella premessa della circolare la progressiva riduzione nei prossimi anni delle risorse destinate agli ammortizzatori in deroga – come noto in via di estinzione – si segnala che per il 2014 il Governo ha disposto un rifinanziamento di questa voce di spesa.
In particolare, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 212 del 12 settembre 2014) del decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014, cd. SBLOCCA ITALIA, vengono stanziati 728 MILIONI di euro (articolo 40).
Si tratta di un rifinanziamento annunciato da tempo dal Ministero (nostra circolare n. 46 dell’11 agosto 2014 – prot. n. 3602) che porta per quest’anno ad una disponibilità complessiva superiore a 1,7 MILIARDI di euro.
Bisogna sottolineare come in termini di coperture le nuove risorse, in analogia a quanto disposto per l’anno scorso, vengono reperite anche attingendo dai fondi per la formazione continua derivanti dalle quote di contributo integrativo dello 0,30%. In via prioritaria e in maniera più significativa si ricorre alle quote ricevute dall’Inps da aziende che non optano per alcun fondo (per un ammontare di 200 milioni) e in via secondaria si ricorre a quelle versate a tutti i Fondi interprofessionali - tra cui FONCOOP – per un ammontare complessivo di circa 92 milioni di euro.
Le ulteriori risorse sono garantite da un riutilizzo di fondi non pienamente utilizzati negli anni passati in materia di decontribuzione e incentivi all’occupazione dei giovani (quelli di cui all’art. 1 del D.L. 76/2014 – pacchetto Giovannini - con particolare attenzione alle risorse destinate al Mezzogiorno, mentre per il centro-nord si assiste contestualmente ad un consolidamento delle risorse del 2015 con la destinazione di ulteriori 70 milioni di euro).