In merito alla regolarizzazione di lavoratori
stranieri privi di permesso di lavoro prevista dall’art. 103 del D.L. 34/2020(1) - procedura che ha interessato soltanto settore
agricolo (pesca compresa) e lavoro di assistenza/domestico - segnaliamo l’attesa circolare INPS con le istruzioni
applicative relative al versamento del contributo forfettario in capo al datore
di lavoro per le somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale.
Ricordiamo che
il quantum(2) era stato fissato con il
DM Lavoro del 7 luglio 2020 e l’Agenzia delle Entrate, tenuta alla riscossione,
aveva già provveduto ad indicare i codici tributo da utilizzare(3).
Va ribadito altresì che, in linea con la normativa, la
medesima Agenzia provvede a destinarlo per 1/3 all’entrata del bilancio dello
Stato (a titolo fiscale), per 1/3 all’INPS (a titolo contributivo) e per 1/3
all’INPS per il successivo accreditamento al lavoratore (a titolo retributivo).
Una prima
importante indicazione data dall’INPS è rappresentata dalla possibilità - per
chi non avesse ancora proceduto - di versare tale contributo forfettario ENTRO
IL 7 GIUGNO prossimo, pagamento
imprescindibile ai fini dell’accoglimento dell’istanza di emersione.
In secondo luogo, l’INPS chiarisce la portata
temporale di quanto dovuto, precisando che il contributo forfettario va rapportato e calcolato, fatte salve
casistiche particolari legate alla riapertura dei termini di domanda
intervenuta lo scorso anno:
-
per le
istanze di emersione dei lavoratori extracomunitari a partire dalla data di
inizio del rapporto di lavoro fino alla data della domanda di emersione;
-
per le istanze di emersione dei lavoratori italiani e
comunitari,
invece, dalla data di inizio del
rapporto di lavoro fino al 18 maggio 2020 (giorno antecedente l’entrata in
vigore del D.L. 34/2020 che ha introdotto tale disciplina).
Dall’applicazione di tali finestre temporali derivano
gli adempimenti informativi e gli
obblighi contributivi previsti in via ordinaria in capo al datore di lavoro,
inclusa l’eventuale contribuzione al Fondo di Tesoreria, con riferimento ad un
qualsiasi rapporto di lavoro e che quindi decorreranno
una volta terminato l’intervallo temporale coperto come appena visto dal contributo
forfettario (cfr. paragrafi 2 e 3 della circolare).
La circolare ricorda infine la regola per cui le somme versate a titolo di contributo
forfettario non saranno comunque
restituite in caso di inammissibilità, archiviazione o rigetto della
dichiarazione di emersione ovvero di mancata presentazione della stessa.
Peraltro, con riferimento al lavoratore eventualmente
impiegato nelle more della definizione della procedura di emersione, in caso inammissibilità
o rigetto della domanda, il datore di lavoro sarà comunque tenuto, in aggiunta
alle sanzioni applicabili, al versamento della contribuzione prevista in via
ordinaria.
(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico
n. 42 del 25 maggio 2020 - prot. n. 1752.
(2) Stabilito per ciascun rapporto oggetto di
emersione e con riferimento a ciascun mese o frazione di mese nella differente
misura di 300 euro per settori agricoltura, allevamento, zootecnia, pesca,
acquacoltura e attività connesse e di 156 € per settori assistenza alla persona
e lavoro domestico. Cfr. Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 66 del
9 settembre 2021 – prot. n. 3009.
(3) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico
n. 72 del 29 settembre 2020 – prot. n. 3196.