Circolari

Circ. n.40/2021

Circolare INPS n. 79 del 28 maggio 2021 CONTRIBUTO FORFETTARIO PER EMERSIONE RAPPORTI DI LAVORO IRREGOLARI AI SENSI DELL’ARTICOLO 103 DEL DECRETO-LEGGE N. 34/2020.

In merito alla regolarizzazione di lavoratori stranieri privi di permesso di lavoro prevista dall’art. 103 del D.L. 34/2020(1) - procedura che ha interessato soltanto settore agricolo (pesca compresa) e lavoro di assistenza/domestico - segnaliamo l’attesa circolare INPS con le istruzioni applicative relative al versamento del contributo forfettario in capo al datore di lavoro per le somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale.

Ricordiamo che il quantum(2) era stato fissato con il DM Lavoro del 7 luglio 2020 e l’Agenzia delle Entrate, tenuta alla riscossione, aveva già provveduto ad indicare i codici tributo da utilizzare(3).

Va ribadito altresì che, in linea con la normativa, la medesima Agenzia provvede a destinarlo per 1/3 all’entrata del bilancio dello Stato (a titolo fiscale), per 1/3 all’INPS (a titolo contributivo) e per 1/3 all’INPS per il successivo accreditamento al lavoratore (a titolo retributivo).

Una prima importante indicazione data dall’INPS è rappresentata dalla possibilità - per chi non avesse ancora proceduto - di versare tale contributo forfettario ENTRO IL 7 GIUGNO prossimo, pagamento imprescindibile ai fini dell’accoglimento dell’istanza di emersione.

In secondo luogo, l’INPS chiarisce la portata temporale di quanto dovuto, precisando che il contributo forfettario va rapportato e calcolato, fatte salve casistiche particolari legate alla riapertura dei termini di domanda intervenuta lo scorso anno:

  • per le istanze di emersione dei lavoratori extracomunitari a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro fino alla data della domanda di emersione;

  • per le istanze di emersione dei lavoratori italiani e comunitari, invece, dalla data di inizio del rapporto di lavoro fino al 18 maggio 2020 (giorno antecedente l’entrata in vigore del D.L. 34/2020 che ha introdotto tale disciplina).

Dall’applicazione di tali finestre temporali derivano gli adempimenti informativi e gli obblighi contributivi previsti in via ordinaria in capo al datore di lavoro, inclusa l’eventuale contribuzione al Fondo di Tesoreria, con riferimento ad un qualsiasi rapporto di lavoro e che quindi decorreranno una volta terminato l’intervallo temporale coperto come appena visto dal contributo forfettario (cfr. paragrafi 2 e 3 della circolare).

La circolare ricorda infine la regola per cui le somme versate a titolo di contributo forfettario non saranno comunque restituite in caso di inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione ovvero di mancata presentazione della stessa.

Peraltro, con riferimento al lavoratore eventualmente impiegato nelle more della definizione della procedura di emersione, in caso inammissibilità o rigetto della domanda, il datore di lavoro sarà comunque tenuto, in aggiunta alle sanzioni applicabili, al versamento della contribuzione prevista in via ordinaria.










(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 42 del 25 maggio 2020 - prot. n. 1752.

(2) Stabilito per ciascun rapporto oggetto di emersione e con riferimento a ciascun mese o frazione di mese nella differente misura di 300 euro per settori agricoltura, allevamento, zootecnia, pesca, acquacoltura e attività connesse e di 156 € per settori assistenza alla persona e lavoro domestico. Cfr. Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 66 del 9 settembre 2021 – prot. n. 3009.

(3) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 72 del 29 settembre 2020 – prot. n. 3196.