Circolari

Circ. n.39/2020

L. 5 giugno 2020, n. 40 di conversione del DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali) [CONVERSIONE CD DECRETO LIQUIDITÀ] - (G.U. 06/06/2020, N. 143)

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019

(CONVERSIONE DEL CD “DECRETO LIQUIDITÀ”)

 

In G.U. 06/06/2020, n. 143, è stata pubblicata la legge 5 giugno 2020, n. 40, che ha convertito in legge il decreto legge 23/2020 (cd. “Liquidità”), illustrato nella Circolare del Servizio legislativo n. 26/2020. Come noto, il decreto introduce misure urgenti in materia di accesso al credito per imprese e professionisti; misure per garantire la continuità delle aziende; misure contabili e fiscali; sospensione di ulteriori adempimenti fiscali, procedimenti amministrativi e termini processuali; poteri speciali di intervento dello Stato in settori di mercato rilevanza strategica; disposizioni in materia di salute e di lavoro.

Nel prosieguo si illustrerà il contenuto delle principali misure di interesse per le cooperative e le imprese tutte, in ogni caso rinviando per le informazioni specifiche e gli approfondimenti alle altre comunicazioni delle federazioni, di questo e di altri servizi, nonché rammentando che allo stato sono già state diramate le seguenti comunicazioni:

-        Circolare della Segreteria Generale 10 giugno 2020, n. 1845/RC;

-        Circolare del Servizio Sindacale Giuslavoristico 9 giugno 2020, n. 46;

-        Circolare di Fedagripesca 9 giugno 2020, n. 1840/MM/aa;

-        Circolare del Servizio Ambiente ed Energia 10 giugno 2020, n. 12.

 

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1.     Misure di sostegno alla liquidità delle imprese

 

(Garanzia SACE, art. 1; Dichiarazione sostitutiva per le richieste di nuovi finanziamenti, art. 1-bis) Come noto, il decreto liquidità anzitutto dispone, al fine assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, che SACE S.p.A., conceda – fino al 31 dicembre 2020 – garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese.  Si dispone un impegno finanziario di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi destinati al supporto delle PMI, comprendendo tra queste i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti.

Possono beneficiare delle garanzie della SACE[1] le imprese di qualsiasi dimensione, ma le PMI devono aver pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di garanzia per le PMI o alle garanzie fornite da ISMEA relativamente alle imprese del settore agricolo, agroalimentare e della pesca.

La garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità di avvalersi di un preammortamento fino a 36 mesi, anziché 24 mesi come previsto dal testo originario.

Sono dettati criteri per la definizione dell’importo del prestito e della percentuale di copertura, che può essere del 70, 80 o 90 per cento a seconda delle dimensioni delle imprese[2].

A tali imprese[3], è richiesto, tra l’altro, di assumere l’impegno a non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020. Qualora le suddette imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta di finanziamento, l’impegno a non distribuire dividendi viene assunto dall’impresa per i 12 mesi successivi al momento della richiesta. L’impresa che beneficia della garanzia assume altresì l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali. Il finanziamento coperto dalla garanzia deve poi essere destinato a sostenere determinati costi: del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, nonché costi dei canoni di locazione o di affitto di ramo d’azienda[4]. Per le obbligazioni derivanti dalle predette garanzie, SACE è assistita da una garanzia dello Stato[5].

In sede di esame parlamentare, è stata introdotta una significativa semplificazione per la richiesta delle garanzie, consistente in una dichiarazione sostitutiva per le richieste di nuovi finanziamenti (art. 1-bis), resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000[6]. Tale semplificazione trova applicazione anche con riferimento delle dichiarazioni sostitutive allegate alle richieste di finanziamento garantite dal Fondo di garanzia per le PMI ai sensi dell’articolo 13.

Per l’analisi degli articoli in esame si veda anche Circolare della Segreteria generale 10 giugno 2020, n. 1845/RC.

 

(Sottoscrizione contratti e comunicazioni bancarie in modo semplificato, art. 4) Il decreto stabilisce altresì che, fino 31 luglio 2020 (vale a dire, fino al termine dello stato di emergenza), specifici contratti relativi alla prestazione di servizi bancari e finanziari si intendono validamente conclusi se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, laddove risultino rispettate alcune specifiche condizioni.

 

(Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito, art. 11) Sono sospesi i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data.

 

(Fondo Garanzia mutui prima casa, art. 12) Le ditte individuali e gli artigiani sono inseriti tra i beneficiari della disciplina transitoria del Fondo solidarietà mutui "prima casa" (cd. fondo Gasparrini) secondo le modalità agevolate previste dall’articolo 54 del decreto-legge n. 18 del 2020 (cd Cura Italia) e alle condizioni ivi previste[7]. Nel corso dell’esame parlamentare:

-        la norma è stata estesa agli imprenditori individuali e ai piccoli imprenditori, come definiti dall'articolo 2083 del codice civile (coltivatori diretti, artigiani, piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia)

-        e i benefìci del Fondo sono stati estesi alle quote di mutuo relative alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e alle relative pertinenze dei soci assegnatari. Ovviamente i soci dovranno trovarsi nelle condizioni previste dalla legge. È demandato ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 7 luglio 2020, il compito di individuare le modalità di attuazione delle disposizioni che hanno esteso i benefici del Fondo alle cooperative edilizie e, in particolare, quelle relative all'individuazione della quota di mutuo da sospendere.

Si veda anche Circolare della Segreteria Generale 10 giugno 2020, n. 1845/RC.

 

(Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie, art. 37-bis) Sono sospese fino al 30 settembre 2020 le segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia e ai sistemi di informazione creditizia, riguardanti alcune delle imprese beneficiarie delle misure agevolative di natura creditizia disciplinate dal decreto legge n. 18 del 2020 (cd Cura Italia). Si veda in proposito la Circolare della Segreteria Generale 10 giugno 2020, n. 1845/RC.

 

(Fondo di garanzia PMI, art. 13) La disposizione in esame, modificata nel corso dell’esame parlamentare, introduce, fino al 31 dicembre 2020, un potenziamento e un’estensione dell’intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, in deroga alla disciplina ordinaria[8]. Sono in particolare confermate:

-        l’intervento in garanzia del Fondo a titolo gratuito;

-        l’elevazione a 5 milioni di euro dell’importo massimo garantito per singola impresa. Grazie alle sollecitazioni, in particolare dell’Alleanza, sono ora ammesse a garanzia non solo le PMI ma anche le imprese di media dimensione (fino a 499 dipendenti)[9]. La loro esclusione infatti costituiva una irragionevole discriminazione a svantaggio delle cooperative di piccola e media dimensione ad alta intensità lavorativa;

-        l’accesso gratuito e automatico al Fondo per i nuovi finanziamenti di importo limitato concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni associazioni professionali e società tra professionisti, di agenti e subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari finanziari e assicurativi), la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19. Per tali soggetti, l’intervento del Fondo è potenziato: la copertura è del 100 per cento sia in garanzia diretta che in riassicurazione (i); l’importo di tali finanziamenti è fino a 30 mila euro, e non più 25 mila (ii); è stata estesa da 6 a 10 anni la durata dei finanziamenti garantiti e anche rideterminato il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti garantiti (iii).

-        la destinazione di una quota parte delle risorse del Fondo, fino ad un importo di 100 milioni di euro alle predette operazioni di garanzia sui finanziamenti a favore degli enti del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività di impresa e commerciale, anche se non in via prioritaria;

-        l’incremento della percentuale di copertura della garanzia diretta dall’80 al 90 per cento dell’ammontare di ciascun finanziamento con durata fino a 72 mesi, previa autorizzazione della Commissione UE e in conformità con il quadro temporaneo degli aiuti di Stato;

-        l’elevazione della copertura del Fondo in riassicurazione dal 90 al 100 per cento dell’importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, o dalle società cooperative abilitate all’esercizio del credito esclusivamente nei confronti dei propri soci ai sensi del TUB. Le percentuali di copertura del Fondo sono comunque elevate fino ai limiti massimi previsti dalla disciplina ordinaria (80 percento per garanzia diretta e 90 percento per riassicurazione), nelle more dell’autorizzazione UE;

-        per i finanziamenti garantiti di importo superiore ai 25.000 euro, la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a 24 mesi;

-        la possibilità per i Confidi – previa autorizzazione della Commissione europea – di imputare al fondo consortile, al capitale sociale, o ad apposita riserva, i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi pubblici, con esclusione di quelli derivanti dalle attribuzioni annuali di cui alla L. n. 108/1996, esistenti alla data del 31 dicembre 2019 (norma proposta da Confcooperative e dall’Alleanza);

-        previa autorizzazione della Commissione UE, la possibilità di concedere la garanzia dei confidi, a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale, sui finanziamenti erogati alle PMI per la quota non coperta dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI, ovvero di altri fondi di garanzia di natura pubblica;

Si prevede anche che le disposizioni sulle garanzie del Fondo trovino applicazione, in quanto compatibili, anche alle garanzie rilasciate da ISMEA, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del D.Lgs. n. 102/2004, in favore delle imprese agricole e della pesca, delle imprese forestali, e dell'acquacoltura e dell'ippicoltura, nonché dei consorzi di bonifica e dei birrifici artigianali[10].

 

(Fondo di prevenzione del fenomeno dell’usura, art. 13-bis) Viene destinato al Fondo di prevenzione dell’usura il 20% cento dell’attivo del Fondo di sostegno alle vittime dell’usura. La disposizione opera per l’esercizio 2020 e in relazione all’attivo di esercizio del Fondo di sostegno delle vittime risultante alla data del 30 settembre 2020.

 

(Microcredito, art. 13-ter) I Confidi sono autorizzati a detenere partecipazioni negli operatori di microcredito.

 

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2.     Misure per assicurare la continuità aziendale

 

(Differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, art. 5). È differita al 1 settembre 2021 l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Il testo della disposizione è sostanzialmente inalterato rispetto alla versione originaria contenuta nel decreto, per cui si rinvia a quanto riportato nella Circolare del Servizio legislativo 26/2020.

 

(Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale, art. 6). Sono sospesi dal 9 aprile (data di entrata in vigore del decreto legge) al 31 dicembre 2020, gli obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali in tema di perdita del capitale sociale, in relazione alle perdite verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data del 31 dicembre. È inoltre specificato che per il medesimo periodo non operino le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e la causa di scioglimento delle cooperative per perdita del capitale. Anche il testo della disposizione in esame è sostanzialmente inalterato, per cui si rinvia a quanto riportato nella Circolare del Servizio legislativo 26/2020.

 

(Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio, art. 7). Si dispone che le società possano redigere il bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, secondo il principio della continuità aziendale qualora sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso, anche se non ancora formalmente approvato, in data anteriore al 23 febbraio 2020. Anche il testo della disposizione in esame è sostanzialmente inalterato, per cui si rinvia a quanto riportato nella Circolare del Servizio legislativo 26/2020.

 

(Termine dell’assemblea generale nelle società cooperative che applicano l’art. 2540 del codice civile sulle assemblee separate, art. 7, c. 2-bis) In sede di esame parlamentare, sulla base della sollecitazione di Confcooperative e dell’Alleanza, è stata apportata una modifica al citato art. 106 del decreto-legge 18/2020, in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, volta a consentire alle società cooperative, nel cui atto costitutivo è previsto che si tengano assemblee separate dei soci ai sensi dell'art. 2540 c.c.[11], di convocare l'assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020.  La norma ha lo scopo di concedere un tempo sufficientemente ampio per la convocazione dell'assemblea generale dei soci delegati, attesa la necessità di convocare previamente le assemblee separate, in cui si eleggono i soci delegati che prenderanno parte all'assemblea generale.

 

(Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società, art. 8) Sono sospesi – dal 9 aprile 2020 al 31 dicembre 2020 – gli effetti delle disposizioni del codice civile relative ai finanziamenti effettuati dai soci nel suddetto arco temporale, consentendo che gli stessi possano essere sottratti al regime ordinario di postergazione. Anche in questo caso il testo della disposizione rimane inalterato, per cui si rinvia a quanto riportato nella Circolare del Servizio legislativo 26/2020.

 

(Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione, art. 9) Sono prorogati di 6 mesi i termini di adempimento dei concordati preventivi, degli accordi di ristrutturazione, degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore che abbiano già conseguito l’omologa da parte del tribunale al momento dell’emergenza epidemiologica. Con riguardo ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazioni ancora pendenti alla data del 23 febbraio 2020, invece, è riconosciuta al debitore la possibilità di ottenere dal Tribunale un nuovo termine per elaborare una nuova proposta ovvero di optare per la modifica unilaterale dei termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta e nell’accordo[12].

 

(Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza, art. 10) È sospesa – salva la previsione di alcune eccezioni – la procedibilità delle istanze finalizzate all’apertura del fallimento e delle procedure fondate sullo stato di insolvenza, presentate nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020[13].

 

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3.     Misure fiscali

 

(Rimborso alle imprese per mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali internazionali, art. 12-bis). È attribuito alle imprese, per l'anno 2020, un credito di imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero, ove siano state disdette in ragione dell'emergenza.

 

(Disposizioni in materia di beni di impresa, art. 12-ter) Viene prorogato il termine per la effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 10 per cento per i beni non ammortizzabili[14].

 

(Detraibilità dell'Iva sugli acquisti dei beni oggetto di erogazione liberali, art. 12-quater) Sono resi detraibili a fini IVA gli acquisti di beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura per finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell’emergenza (in particolare, per effetto delle norme in esame, tali acquisti di beni si considerano effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione e dunque detraibili dall’IVA secondo la disciplina generale di cui all’articolo 19 del D.P.R n. 633 del 1972). 

 

(Sospensione di versamenti tributari e contributivi, art. 18) Si stabilisce la sospensione dei termini dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale e all'imposta sul valore aggiunto per i mesi di aprile e maggio 2020 per gli esercenti attività di impresa, arte e professione, individuati in base ai ricavi o ai compensi conseguiti nel periodo di imposta precedente, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. Tali soggetti beneficiano inoltre per lo stesso periodo della sospensione dei termini relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria. Per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa, la sospensione si applica limitatamente alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute delle addizionali regionali e comunali, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

 

(Sospensione del versamento dei canoni per l’uso di beni immobili appartenenti allo Stato, art. 18-bis) È sospeso il pagamento dei canoni dovuti per il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 luglio 2020 per l’uso di beni immobili appartenenti allo Stato.

 

(Proroga dei certificati in materia di appalti emessi nel mese di febbraio 2020, art. 23) È prorogata al 30 giugno 2020 la validità delle certificazioni rilasciate alle imprese ai fini dell’esonero dai meccanismi e dagli adempimenti recentemente introdotti ai fini del contrasto dell’evasione delle ritenute nei contratti di appalto dall’art. 4 del d.l. 124/2019, cd “decreto fiscale” [15] (v. Circolare del Servizio legislativo 26/2020).

 

(Disposizioni in materia di imposta di registro, art. 24) Sono sospesi, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, dei termini previsti dalla legge per mantenere le agevolazioni cd “prima casa”[16].

 

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4.     Misure settoriali

 

(Inserimento di nuove attività nella lista dei settori a maggior rischio di infiltrazione mafiosa negli appalti di lavori, art. 4-bis) È ampliato l’elenco dei settori di attività considerati a maggior rischio di infiltrazione mafiosa nel settore degli appalti di lavori, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012 (e per i quali trova applicazione l’istituto del cd elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), tenuto presso le prefetture[17].

 

(Rivalutazione dei beni dei settori alberghiero e termale, art. 6-bis) A favore di imprese ed enti operanti nei settori alberghiero e termale, che non adottano i principi contabili internazionali, è prevista la possibilità di effettuare in maniera agevolata la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019[18].

 

(Proroga del Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura, art. 14-bis) In accoglimento di una proposta di Confcooperative Fedagripesca, si dispone la proroga al 31 dicembre 2021 del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019[19].

 

(Misure a favore dell’imprenditoria in agricoltura, art. 41, commi 4-bis e 4-ter) Nel corso dell’esame parlamentare sono stati aggiunti due nuovi commi all’articolo 41, recanti disposizioni in materia di sviluppo dell’imprenditoria in agricoltura, per l’illustrazione dei quali si rinvia a Circolare di Fedagripesca 9 giugno 2020, n. 1840/MM/aa.

 

(Semplificazione delle procedure di liquidazione degli aiuti alla pesca, art. 1-ter) Nel corso dell’esame parlamentare è stato inserito l’articolo 1-ter recante norme per la semplificazione delle procedure di liquidazione degli aiuti per il cd “fermo pesca”[20], sulla base di una proposta avanzata da Confcooperative Fedagripesca.

 

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[1] Concesse – beninteso – in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato.

[2] In particolare, la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre l’importo del finanziamento concesso nei limiti del:  1) 90 per cento per imprese con non più di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro; per queste imprese, di minore dimensione, è prevista anche una procedura semplificata di rilascio delle garanzie; 2) 80 per cento per imprese con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia; 3) 70 per cento per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro.

[3] Si deve inoltre trattare di imprese che al 31 dicembre 2019 non rientravano nella categoria delle imprese in difficoltà come definite dalla normativa UE, e che alla data del 29 febbraio 2020 non dovevano avere nei confronti del settore bancario esposizioni deteriorate. Ai fini della definizione di imprese in difficoltà, devono essere inclusi, nel calcolo del patrimonio, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture e appalti certificati nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

[4] Inoltre, il finanziamento deve essere altresì destinato, in misura non superiore al 20 per cento dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile a causa dell'epidemia da COVID-19.

[5] Per la copertura degli oneri derivanti dalle garanzie viene istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione iniziale pari a 1.000 milioni di euro. Per la gestione del Fondo è autorizzata l’apertura di un apposito conto di tesoreria centrale, che, secondo quanto introdotto dalla Camera, è intestato a SACE SpA.

[6] Il contenuto di tale dichiarazione viene dettagliato anche con riferimento a requisiti richiesti dalla legislazione antimafia e dalla normativa in materia di repressione dell’evasione fiscale. Ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, si fa altresì rinvio alla stipula di un apposito protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero dell’interno, il MEF e SACE S.p.A. Fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa antiriciclaggio, per la verifica degli elementi attestati dalla dichiarazione sostitutiva, il soggetto che eroga il finanziamento non è tenuto a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato.

[7] Calo del fatturato superiore al 33 per cento rispetto all’ultimo trimestre 2019, a seguito della chiusura o della restrizione della propria attività in attuazione delle misure adottate per l’emergenza coronavirus.

[8] L’articolo rafforza ulteriormente - anche alla luce della intervenuta nuova disciplina sugli aiuti di Stato (State Aid Temporary Framework della Commissione europea) - la disciplina già introdotta dall’articolo 49 del D.L. n. 18/2020, riproducendone l’impianto e parte dei contenuti, che viene, per coordinamento, abrogato.

[9] La previsione si applica, alle medesime condizioni, anche qualora almeno il 25 percento del capitale o dei diritti di voto siano detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico, oppure congiuntamente da più enti pubblici.

[10] Tra le altre misure, sono confermate:

-         l’ammissione all’intervento in garanzia di finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento del debito residuo;

-         il prolungamento automatico della garanzia nell'ipotesi di sospensione del pagamento delle rate di ammortamento o della sola quota capitale correlata all'emergenza;

-         l’eliminazione della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni di finanziamento garantite;

-         la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, acquisite dal soggetto finanziatore per operazioni di importo superiore a 500 mila euro e durata minima di 10 anni nel settore turistico alberghiero – ivi incluso il settore termale – e delle attività immobiliari;

-         l’elevazione al 50 per cento della quota della tranche garantita dal Fondo a fronte di portafogli di finanziamenti destinati ad imprese appartenenti a settori/filiere colpiti dall'epidemia;

-         la proroga di tre mesi di tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo;

-         l’accesso alla garanzia del Fondo senza l’applicazione del modello di valutazione del merito creditizio. La probabilità di inadempimento delle imprese è calcolata - ai fini della definizione delle misure di accantonamento - a titolo di coefficiente di rischio. Sono in ogni caso escluse dalla garanzia le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria;

-         il cumulo tra la garanzia del Fondo con un’ulteriore garanzia sino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso per i beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3,2 milioni di euro; la possibilità di concedere la garanzia anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020.

[11] Ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, “L'atto costitutivo delle società cooperative può prevedere lo svolgimento di assemblee separate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di soci./Lo svolgimento di assemblee separate deve essere previsto quando la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la propria attività in più province ovvero se ha più di cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche./L'atto costitutivo stabilisce il luogo, i criteri e le modalità di convocazione e di partecipazione all'assemblea generale dei soci delegati e assicura in ogni caso la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate./I delegati debbono essere soci. Alla assemblea generale possono assistere anche i soci che hanno preso parte alle assemblee separate./Le deliberazioni della assemblea generale possono essere impugnate ai sensi dell'articolo 2377 anche dai soci assenti e dissenzienti nelle assemblee separate quando, senza i voti espressi dai delegati delle assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione./Le deliberazioni delle assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate./Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società cooperative con azioni ammesse alla quotazione in mercati regolamentati”.

[12] Nei concordati in bianco e negli accordi di ristrutturazione dei debiti sono inoltre concesse ulteriori proroghe dei termini di deposito delle proposte, motivate espressamente con riferimento all’emergenza. Si prevede poi la possibilità per il debitore di rinunciare a tali procedure già avviate, sostituendole con la predisposizione di piani attestati di risanamento.

[13] La previsione soffre alcune eccezioni. Sono infatti procedibili: i ricorsi presentati dall'imprenditore in proprio, quando l'insolvenza non è conseguenza dell'epidemia COVID-19; le istanze di fallimento da chiunque formulate (cioè sia dal creditore che dal pubblico ministero) nei casi di: inammissibilità della proposta di concordato preventivo; revoca dell'ammissione al concordato nel corso della procedura; concordato respinto dal tribunale nel giudizio di omologazione. Restano procedibili, i ricorsi presentati dal pubblico ministero, contenenti la richiesta di emissione di provvedimenti cautelari e conservativi. È stato tuttavia specificato che sono sottratte alla regola dell’improcedibilità anche le istanze di fallimento presentate dal pubblico ministero quando l'insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore.

[14] In particolare, le norme in esame consentono di effettuare tale rivalutazione nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021; e precisano, per i beni immobili, il termine da cui decorre – a fini fiscali e contabili - il riconoscimento dei maggiori valori iscritti in bilancio.

[15] Per la precisione, si tratta delle certificazioni di cui all’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emesse entro il 29 febbraio 2020.

[16] Segnatamente dei termini previsti dalla nota II-bis all’art. 1, Tariffa parte I, all. al dPR 131/1986, nonché del termine previsto dall’art. 7, L. 448/1998, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa.

[17] Il decreto in esame è volto dunque a modificare l’elenco (di cui all’art. 1, comma 53) nel quale sono individuati i settori di attività maggiormente esposti a rischio di infiltrazioni mafiose, facendo confluire le attività di trasporto di materiali a discarica per conto di terzi e di trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi (lettera b) nella nuova categoria dei servizi ambientali; ed introducendo nuove attività a rischio, che riguardano i servizi funerari e cimiteriali, la ristorazione, la gestione delle mense ed il catering e l'ampia categoria dei servizi ambientali (la quale comprende le attività di raccolta, trasporto, sia nazionale che transfrontaliero, anche se svolto per conto di terzi, trattamento e smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento, bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

[18] Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio non sarà dovuta alcuna imposta sostitutiva o altra imposta. Il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'irap, a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva, con esclusione di ogni diversa utilizzazione. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'irap e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento.

[19] Di cui all'articolo 2, c. 5-decies, D.L. 225/2010 (già prorogato al 31 dicembre 2020 dall'articolo 1, comma 517, della legge n. 160 del 2019, cd legge di bilancio 2020).

[20] In particolare, si stabilisce che devono essere concluse le istruttorie per l’erogazione degli aiuti relativi al fermo pesca per gli anni 2017, 2018, e 2019 entro i seguenti termini, decorrenti entrambi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame: per gli anni 2017 e 2018, entro quindici giorni; per l’anno 2019, entro novanta giorni. Il beneficiario che risulta nella graduatoria del provvedimento adottato dal Ministero delle politiche agricole ha diritto a ricevere la liquidazione dell'aiuto ricorrendo al sistema bancario. Si dispone, poi, che, devono essere concluse, entro 60 giorni dalla presentazione delle domande, le procedure di erogazione delle indennità per le giornate di sospensione delle attività di pesca causate dall'emergenza.