Facendo seguito al nostro precedente in materia sulla disciplina per l’ingresso in Italia di lavoratori extra-comunitari come modificata dal D.L. n. 145/2024 – tuttora in fase di conversione parlamentare – comunichiamo l’avvenuta pubblicazione della circolare in oggetto con le indicazioni procedurali per l’anno 2025.
La circolare ricapitola puntualmente le novità introdotte dal legislatore sia rispetto al T.U. Immigrazione n. 286/1998 sia rispetto DPCM del 27 settembre 2023 recante la programmazione delle quote per l’ingresso di lavoratori extracomunitari stagionali e non stagionali per il triennio 2023-2025, richiamando soprattutto, oltre a numero e articolazione delle quote che sono disponibili, le tempistiche per la PRECOMPILAZIONE – praticabile già dal 1° NOVEMBRE 2024 (https://portaleservizi.dlci.interno.it/) - e l’invio delle richieste.
Anno 2025
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Precompilazione domande
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Avvio procedura invio domande
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Non stagionali provenienti da paesi cooperanti
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Dal 1° al 30 novembre 2024
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Dalle ore 9.00 del 5 febbraio 2025
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Altri non stagionali e ingressi settore assistenza familiare e socio-assistenziale
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Dal 1° al 30 novembre 2024
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Dalle ore 9.00 del 7 febbraio 2025
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Stagionali agricoli
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Dal 1° al 30 novembre 2024
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Dalle ore 9.00 del 12 febbraio 2025
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Stagionali turistico-alberghiero (primo 70% quote)
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Dal 1° al 30 novembre 2024
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Dalle ore 9.00 del 12 febbraio 2025
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Stagionali turistico-alberghiero
(secondo 30% quote)
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Dal 1° al 31 luglio 2025
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Dalle ore 9.00 del 1° ottobre 2025
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Detto ciò, evidenziamo i principali profili contenuti nella circolare di valore aggiunto rispetto al dettato normativo, con particolare attenzione ad alcuni passaggi non trattati nel nostro precedente.
- Prima dell’avvio della precompilazione sarà portata a termine la procedura di profilazione degli operatori che fanno capo alle organizzazioni datoriali. A tal proposito ricordiamo che il sistema di Confcooperative, per effetto di protocolli di intesa sottoscritti già da molti anni con Ministero dell’Interno e Ministero della solidarietà sociale, può utilizzare il canale preferenziale rappresentato appunto dai propri operatori accreditati presso gli Sportelli Unici per l’Immigrazione (SUI).
- Per l’operazione di precompilazione obbligatoria, con i termini di cui sopra, si prevede il rilascio di un codice di attivazione domanda che sarà però fornito esclusivamente al datore di lavoro e non invece, diversamente da tutte le altre successive comunicazioni previste dalla procedura, alle organizzazioni datoriali che possono presentare le domande per conto delle loro imprese (sportelli SUI). Ciò significa che le nostre strutture territoriali impegnate in questo ambito dovranno prestare attenzione a questo specifico elemento.
- Il limite massimo di 3 richieste di nulla osta per ciascun datore di lavoro, NON si applica per le domande presente dalle nostre strutture.
Confcooperative nei giorni scorsi ha nuovamente sottoscritto con il Ministero del Lavoro il Protocollo – qui allegato - previsto dall’art. 24-bis del T.U. Immigrazione che, come noto, comporta oltre a una serie di ulteriori semplificazioni procedurali, l’esonero dall’acquisizione dell’asseverazione delle istanze in termini di osservanza delle disposizioni dei CCNL e di congruità del numero di domande presentate. Ciò detto, preme comunque richiamare che in base al medesimo Protocollo le strutture dovranno verificare il rispetto di tale osservanza e congruità, ovviamente sulla base della documentazione prodotta dalle imprese e delle dichiarazioni da loro rese (che andranno accuratamente conservate).
- Come allegati alla circolare sono disponibili i format che un datore di lavoro richiedente lavoratori non stagionali deve utilizzare per verificare preventivamente presso il Centro per l’Impiego l’indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio italiano. Si ricorda che a tal proposito il nuovo decreto ha introdotto un meccanismo di silenzio-assenso di 8 giorni.
Per il resto la circolare, oltre a illustrare senza particolare valore aggiunto quanto disposto dal D.L. n. 145/2024 relativamente ai cosiddetti fuori quota - tra cui in particolare ricordiamo le richieste di conversione del permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro a tempo determinato o indeterminato – ribadisce ulteriori chiarimenti applicativi già dati in passato rispetto agli ingressi per lavoro stagionale e non.
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- Ingressi per lavoro non stagionale
Oltre a ripercorrere gli ambiti settoriali in cui sono ammessi ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale (autotrasporto merci per conto terzi, edilizia, turistico-alberghiero, meccanica, telecomunicazioni, alimentare, cantieristica navale, trasporto passeggeri con autobus, pesca, acconciatori, elettricisti e idraulici, assistenza familiare e socio-sanitaria), nella circolare rileviamo:
- alcune puntualizzazioni circa l’ingresso di lavoratori conducenti di autotrasporto merci per conto terzi e per il trasporto passeggeri con autobus, soprattutto in merito alla loro qualificazione e al possesso da parte loro di apposite patenti di guida;
- per il settore dell’assistenza familiare il necessario riferimento da indicare in sede di domanda al CCNL del lavoro domestico, fatto salvo che la retribuzione non potrà essere inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale (534,41 € mensili);
- per il settore dell’assistenza socio-sanitaria la necessità di fare riferimento in sede di domanda ai CCNL relativi al personale dipendente delle imprese delle diverse realtà operanti in quest’ambito
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- Ingressi per lavoro stagionale
Rispetto all’utilizzo di queste quote nei settori agricolo e turistico-alberghiero, nella circolare riscontriamo:
- una conferma circa la piena ammissibilità di domande per l’ingresso di operai florovivaisti e personale addetto all’allevamento di animali tenuto conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva a cui si riconduce in generale l’espressa previsione di attività di natura stagionale;
- la conferma di una riserva di quote (47 mila), con priorità in termini di istruttoria, dedicata alle domande presentate da organizzazioni datoriali del settore agricolo quali Confcooperative, associazioni per le quali vige l’impegno di sovraintendere alla conclusione del procedimento, fino all’effettiva sottoscrizione del contratto di lavoro;
- la conferma di un canale privilegiato (per un totale di 37 mila quote) dedicato parallelamente anche alle domande presentate nel settore turistico dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale, come individuate dal Ministero del Turismo.
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