Con il decreto in oggetto trova attuazione quanto previsto dall’ultima legge di bilancio(1) in termini di SGRAVI CONTRIBUTIVI riconosciuti in favore
delle COOPERATIVE SOCIALI che assumano a
tempo indeterminato nell’anno 2018 donne vittime di violenza di genere.
Come noto, l’art. 1, c. 220, della legge 205/2017
demandava ad un apposito decreto ministeriale il compito di quantificare tale riduzione, ora fissata in un esonero
contributivo per un importo massimo pari a 350,00 € su base mensile per
singola assunzione, fatta eccezione dei premi/contributi per l’assicurazione da
versare sempre e comunque all’INAIL. Ricordiamo che tale beneficio è stata introdotto quest’anno e sarà riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi nel limite di 1
milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
Ciò detto, in attesa di specifiche indicazioni da
parte dell’INPS, evidenziamo che gli sgravi saranno riconosciuti
dall’Istituto in base all’ORDINE CRONOLOGICO DI
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
Invitiamo le cooperative sociali interessate a
predisporre per tempo la richiesta soprattutto con riferimento all’apposita certificazione del percorso di
protezione rilasciata dai servizi sociali del comune di residenza o dai
centri anti-violenza o dalle case-rifugio ex lege 119/2013. Si tratta di una
certificazione che saranno tenute a
produrre proprio ai fini dell’ammissione al beneficio.
Per ulteriori dettagli e approfondimenti rimandiamo
al decreto in allegato.
(1)
Nostra
circolare n. 1 del 17 gennaio 2018.