Circolari

Circ. n.19/2018

DM Lavoro 11 maggio 2018 “Sgravi contributivi per l’assunzione delle donne vittime di violenza di genere”. (G.U. n. 147 del 27 giugno 2018).

Con il decreto in oggetto trova attuazione quanto previsto dall’ultima legge di bilancio(1) in termini di SGRAVI CONTRIBUTIVI riconosciuti in favore delle COOPERATIVE SOCIALI che assumano a tempo indeterminato nell’anno 2018 donne vittime di violenza di genere.

Come noto, l’art. 1, c. 220, della legge 205/2017 demandava ad un apposito decreto ministeriale il compito di quantificare tale riduzione, ora fissata in un esonero contributivo per un importo massimo pari a 350,00 € su base mensile per singola assunzione, fatta eccezione dei premi/contributi per l’assicurazione da versare sempre e comunque all’INAIL. Ricordiamo che tale beneficio è stata introdotto quest’anno e sarà riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

Ciò detto, in attesa di specifiche indicazioni da parte dell’INPS, evidenziamo che gli sgravi saranno riconosciuti dall’Istituto in base all’ORDINE CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

Invitiamo le cooperative sociali interessate a predisporre per tempo la richiesta soprattutto con riferimento all’apposita certificazione del percorso di protezione rilasciata dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio ex lege 119/2013. Si tratta di una certificazione che saranno tenute a produrre proprio ai fini dell’ammissione al beneficio.

Per ulteriori dettagli e approfondimenti rimandiamo al decreto in allegato.










(1) Nostra circolare n. 1 del 17 gennaio 2018.