Facendo seguito alla nostra precedente
circolare(1) relativa
all’abrogazione dei VOUCHER a
partire dal 17 marzo u.s., operata dall’art. 1 del decreto-legge 25/2017
tuttora in fase di conversione, segnaliamo alcune precisazioni dell’INPS rispetto all’utilizzo fino a fine anno dei buoni
posseduti alla data del 17 marzo 2017.
Come noto, essendo
state abrogate tutte le disposizioni relative al lavoro accessorio, ma senza
l’inserimento di alcuna disposizione per la gestione del periodo transitorio,
potevano nascere dei dubbi su quale fosse il regime da adottare. Come da noi
osservato a suo tempo, e come espressamente precisato con un comunicato del
Ministero del Lavoro apparso alcune settimane fa sul sito istituzionale, l’utilizzo dei voucher nel periodo
transitorio che va dal 17 marzo 2017 al 31 dicembre 2017 deve essere comunque effettuato
“… omissis … nel
rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle
norme oggetto di abrogazione da parte del decreto”.
Comprese, ad esempio, quelle in materia di tracciabilità
dei buoni stessi.
Si allega il messaggio in oggetto di agevole lettura e si rimane a disposizione
per ulteriori eventuali approfondimenti
(1)
Nostra
circolare n. 9 del 20 marzo 2017 – prot. n. 1404.