Circolari

Circ. n.10/2018

Aggiornamenti in tema di obbligo di fatturazione elettronica

 

Lo scorso 10 luglio, l’Agenzia delle Entrate ha avuto un incontro con l’Alleanza delle Cooperative sul tema della

 

FATTURAZIONE ELETTRONICA

 

È stato chiarito qualche dubbio e si sono cominciate a prospettare all’amministrazione specifiche questioni applicative emerse nel movimento delle imprese cooperative, perlopiù nella cooperazione agricola (in relazione all’art. 34 comma 7, DPR 633/1972, riguardante le fatture emesse per conto dei produttori agricoli soci conferenti), di autotrasporto (segnatamente sul tema delle compensazioni tra le fatture emesse per i carburanti e quelle ricevute per i trasporti), nella cooperazione sociale e di lavoro (perlopiù in tema di consorzi). Si auspica che l’Amministrazione faccia seguire puntuali indicazioni di prassi.

Con l’occasione, l’Agenzia ha anche illustrato i servizi che verranno offerti dalla medesima amministrazione (compreso quello di conservazione delle fatture) allo scopo, dichiarato, di “rendere semplice, pratico e poco oneroso il processo di fatturazione elettronica, riducendo il rischio di errori”.

Si allega la presentazione ufficiale dei funzionari dell’Agenzia (all. 1).

 

Ricordiamo che l’obbligo di fatturazione elettronica è stato introdotto dall’art. 1, c. 909, L. 205/2017 (che ha modificato l’art. 1, c. 3, D.Lgs. 127/2015) per

  • tutte le operazioni di cessione di beni e prestazione di servizi

  • effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2019

  • tra operatori residenti, stabiliti nel territorio dello Stato (oltre alle operazioni tra soggetti passivi Iva, cd B2B, sono dunque incluse anche le operazioni rese a soggetti non passivi dell’importanza, cd B2C).

    Per le operazioni da e verso l’estero (intra ed extracomunitarie) la medesima legge ha fissato l’obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture con cadenza mensile (ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento).

    In via di sperimentazione, l’art. 1, comma 917, L. 205/2017, ha anticipato alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2018 l’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina e gasolio per motori e per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica (successivamente, per le sole cessioni di carburanti per autotrazione effettuate presso gli impianti stradali di distribuzione è stato disposto il differimento al 1° gennaio 2019 ad opera del D.L. n. 79/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2018, e in vigore dal 29 giugno).

     

    In attuazione dei suddetti obblighi, l’Agenzia delle Entrate ha fra l’altro diramato:

  1. anzitutto il provvedimento direttoriale 30 aprile 2018 (all. 2) che ha definito e regolamentato, anche sotto il profilo delle specifiche tecniche(https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/comunicazioni/fatture+e+corrispettivi/fatture+e+corrispettivi+st/st+invio+di+fatturazione+elettronica?page=ivacomimp), la fatturazione elettronica tra privati, il suo contenuto informativo obbligatorio, le modalità di trasmissione al S.D.I. (cd Sistema d’interscambio) e i controlli effettuati dal medesimo, le modalità di ricezione, la determinazione delle date di emissione e la ricezione, le modalità di emissione delle note di variazione;

  2. in secondo luogo, le Circolari 8/E del 30 aprile 2018 (all. 3) e 13/E del 2 luglio 2018 (all. 4) contenenti, tra gli altri, chiarimenti interpretativi sull’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione dell’obbligo di fatturazione elettronica anticipato al 1° luglio 2018.

     

    Rispetto alle varie questioni sollevate, in tali documenti di prassi, l’Agenzia ha fra l’altro chiarito che:

  • la fatturazione elettronica anticipata al 1° luglio 2018 avrebbe trovato “applicazione per i soli rapporti (appalti e/o altri contratti) ‘diretti’ tra il soggetto titolare del contratto e la pubblica amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi”;

  • i sub-contraenti obbligati alla fatturazione elettronica dal 1° luglio sono, invece, tutti coloro (diversi dai subappaltatori) che per vincolo contrattuale svolgono un’attività o una fornitura nei confronti dell’appaltatore principale ed in quanto tali vengono comunicati alla stazione appaltante con obbligo di indicazione di CIG e CUP nei pagamenti effettuati;

  • nondimeno non potranno essere qualificati subcontraenti obbligati i soggetti consorziati, non configurando i rapporti tra consorziati e consorzio subappalti o ipotesi affini. Pertanto tra questi ed il consorzio non sussiste l’obbligo di emissione di fattura elettronica a decorrere dal 1° luglio 2018;

  • rientrano nel novero delle cessioni di benzina e gasolio per motori che devono essere documentate con fattura elettronica già dal 1° luglio 2018, anche le cessioni effettuate dalle cooperative di trasporto ai propri associati (in quanto l’impianto di erogazione è, di norma, ad uso interno e non stradale);

  • sono esclusi dall’obbligo fattura elettronica le cessioni di carburante per aeromobili ed imbarcazioni e quelle di carburante destinato ad uso agricolo (trattori agricoli e macchine agricole, ancorché circolanti per strada). L’Agenzia, però, ha precisato che anche i carburanti destinati ad uso agricolo, ancorché vadano documentati con fattura elettronica solo dal 1° gennaio 2019, dal 1° luglio 2018 debbano essere obbligatoriamente pagati con strumenti tracciati.

     

    Per gli approfondimenti del caso si rinvia a ICN-FISCALE Circolare 9 luglio 2018, n. 23, ove, peraltro, sono contenute tutta una serie di indicazioni informalmente corroborate dai funzionari dell’Agenzia nell’incontro del 10 luglio, nonché un ventaglio di questioni dubbie che saranno oggetto di prossimi chiarimenti.