Lo scorso 10 luglio, l’Agenzia delle Entrate ha avuto un incontro con
l’Alleanza delle Cooperative sul tema della
È stato chiarito
qualche dubbio e si sono cominciate a prospettare all’amministrazione
specifiche questioni applicative emerse nel movimento delle imprese
cooperative, perlopiù nella cooperazione
agricola (in relazione all’art. 34 comma 7, DPR 633/1972, riguardante
le fatture emesse per conto dei produttori agricoli soci conferenti), di autotrasporto (segnatamente sul
tema delle compensazioni tra le fatture emesse per i carburanti e quelle
ricevute per i trasporti), nella cooperazione
sociale e di lavoro
(perlopiù in tema di consorzi). Si auspica che l’Amministrazione faccia seguire
puntuali indicazioni di prassi.
Con l’occasione,
l’Agenzia ha anche illustrato i servizi che verranno offerti dalla medesima
amministrazione (compreso quello di conservazione delle fatture) allo scopo,
dichiarato, di “rendere semplice, pratico e poco oneroso il processo di
fatturazione elettronica, riducendo il rischio di errori”.
Si allega la presentazione ufficiale dei funzionari
dell’Agenzia (all. 1).
Ricordiamo che l’obbligo di fatturazione elettronica è stato introdotto
dall’art. 1, c. 909, L. 205/2017 (che ha modificato l’art. 1, c. 3, D.Lgs.
127/2015) per
-
tutte le operazioni di cessione di beni e
prestazione di servizi
-
effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2019
-
tra operatori residenti, stabiliti nel
territorio dello Stato (oltre alle operazioni tra soggetti passivi Iva, cd B2B,
sono dunque incluse anche le operazioni rese a soggetti non passivi
dell’importanza, cd B2C).
Per le operazioni da e verso l’estero (intra ed extracomunitarie) la
medesima legge ha fissato l’obbligo di trasmissione telematica dei dati delle
fatture con cadenza mensile (ultimo giorno del mese successivo a quello di
riferimento).
In via di sperimentazione, l’art. 1, comma 917, L. 205/2017, ha anticipato
alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2018 l’obbligo di fatturazione
elettronica per le cessioni di benzina e gasolio per motori e per le prestazioni
rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese
nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato
con un’amministrazione pubblica (successivamente, per le sole cessioni di
carburanti per autotrazione effettuate presso gli impianti stradali di
distribuzione è stato disposto il differimento al 1° gennaio 2019 ad opera del D.L.
n. 79/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2018, e in vigore
dal 29 giugno).
In attuazione dei suddetti obblighi, l’Agenzia delle Entrate ha fra
l’altro diramato:
-
anzitutto il provvedimento direttoriale 30 aprile
2018 (all. 2) che ha definito e
regolamentato, anche sotto il profilo delle specifiche tecniche(https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/comunicazioni/fatture+e+corrispettivi/fatture+e+corrispettivi+st/st+invio+di+fatturazione+elettronica?page=ivacomimp),
la fatturazione elettronica tra privati, il suo contenuto informativo
obbligatorio, le modalità di trasmissione al S.D.I. (cd Sistema d’interscambio)
e i controlli effettuati dal medesimo, le modalità di ricezione, la
determinazione delle date di emissione e la ricezione, le modalità di emissione
delle note di variazione;
-
in secondo luogo, le Circolari 8/E del 30 aprile
2018 (all. 3) e 13/E del 2
luglio 2018 (all. 4) contenenti,
tra gli altri, chiarimenti interpretativi sull’ambito oggettivo e soggettivo di
applicazione dell’obbligo di fatturazione elettronica anticipato al 1° luglio
2018.
Rispetto alle varie questioni sollevate, in tali documenti di prassi,
l’Agenzia ha fra l’altro chiarito che:
-
la fatturazione elettronica anticipata al 1°
luglio 2018 avrebbe trovato “applicazione per i soli rapporti (appalti e/o
altri contratti) ‘diretti’ tra il soggetto titolare del contratto e la pubblica
amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, con esclusione
degli ulteriori passaggi successivi”;
-
i sub-contraenti obbligati alla fatturazione
elettronica dal 1° luglio sono, invece, tutti coloro (diversi dai
subappaltatori) che per vincolo contrattuale svolgono un’attività o una
fornitura nei confronti dell’appaltatore principale ed in quanto tali vengono comunicati
alla stazione appaltante con obbligo di indicazione di CIG e CUP nei pagamenti
effettuati;
-
nondimeno non potranno essere qualificati
subcontraenti obbligati i soggetti consorziati, non configurando i
rapporti tra consorziati e consorzio subappalti o ipotesi affini. Pertanto tra
questi ed il consorzio non sussiste l’obbligo di emissione di fattura
elettronica a decorrere dal 1° luglio 2018;
-
rientrano nel novero delle cessioni di benzina e
gasolio per motori che devono essere documentate con fattura elettronica già dal
1° luglio 2018, anche le cessioni effettuate dalle cooperative di trasporto
ai propri associati (in quanto l’impianto di erogazione è, di norma, ad uso
interno e non stradale);
-
sono esclusi dall’obbligo fattura elettronica le
cessioni di carburante per aeromobili ed imbarcazioni e quelle di carburante
destinato ad uso agricolo (trattori agricoli e macchine agricole, ancorché
circolanti per strada). L’Agenzia, però, ha precisato che anche i carburanti
destinati ad uso agricolo, ancorché vadano documentati con fattura elettronica
solo dal 1° gennaio 2019, dal 1° luglio 2018 debbano essere obbligatoriamente
pagati con strumenti tracciati.
Per gli approfondimenti del caso si rinvia a ICN-FISCALE Circolare 9 luglio
2018, n. 23, ove, peraltro, sono contenute tutta una serie di
indicazioni informalmente corroborate dai funzionari dell’Agenzia nell’incontro
del 10 luglio, nonché un ventaglio di questioni dubbie che saranno oggetto di
prossimi chiarimenti.