Facendo seguito alle nostre precedenti circolari in materia rispetto al BONUS OCCUPAZIONE previsto dalla Legge di Stabilità, segnaliamo che l’INPS, con il nuovo messaggio in oggetto, comunica che
PER I DATORI DI LAVORO DEL SETTORE AGRICOLO SARA’ POSSIBILE INVIARE DALLE ORE 10.00 DI DOMANI 10 MARZO 2015 IL MODULO “ASSUNZIONE OTI 2015”
Si tratta di un invio telematico per cui, dal sito www.inps.it, si dovrà accedere al “Cassetto previdenziale aziende agricole” nella sezione “Comunicazione bidirezionale” – “Invio comunicazione”.
Ricordiamo che l’incentivo spetta solo per le assunzioni di OPERAI AGRICOLI e che si è ammessi all’incentivo nel limite delle risorse disponibili in base all’ORDINE CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE delle domande.
All’atto della compilazione della domanda, nella sezione “Dati lavoratore da assumere”, bisognerà indicare codice fiscale del lavoratore e la categoria “OTI”.
Una volta inserita la domanda, entro 3 giorni dal suo invio, l’INPS risponderà telematicamente confermando l’avvenuta prenotazione delle relative risorse, qualora ancora disponibili, e in caso di esito positivo verrà contestualmente indicata (nel campo “NOTE”) la data entro cui, a pena di decadenza, il datore di lavoro dovrà inserire i dati inerenti l’assunzione (data assunzione – codice Unilav).
Secondo quanto già specificato dall’INPS (messaggio n. 1144 del 13 febbraio u.s., di cui alla nostra circolare n. 6 del 17 febbraio 2015 – prot. n. 777), ciò dovrà avvenire entro 14 giorni lavorativi dalla risposta positiva dell’INPS.
A questo punto il datore di lavoro inserirà i dati richiesti e la domanda risulterà accettata. Seguirà il rilascio del relativo codice di autorizzazione (“E5”).
Naturalmente sono incentivabili anche assunzioni già effettuate prima di procedere alla presentazione della domanda, purché successive al 1° gennaio 2015.
Sebbene non specificato dalla norma, l’INPS procede ad una ripartizione dello stanziamento annuo (30 milioni di euro) in base ai 2 semestri del 2015. Ciò nella sostanza non incide in termini di risorse complessivamente a disposizione, ma determina un situazione tale per cui, a fronte dell’esaurimento delle risorse destinate al 1° semestre, un datore di lavoro che presenta correttamente la sua domanda ne potrà praticamente fruire solo successivamente. Nel messaggio si dice che le domande risulteranno ammesse, ma nel campo “NOTE” verrà specificato che l’incentivo sarà fruibile, comunque sempre per una durata di 36 mesi, a partire dal DMAG del 3° trimestre.
In questa sede vale ribadire che per assunzioni di impiegati, quadri e dirigenti effettuate da datori di lavoro agricolo trova applicazione la disciplina di incentivazione generale prevista dalla legge di stabilità 2015 (art. 1, c. 118).
Inoltre, in analogia con il bonus riconosciuto per la generalità dei lavoratori e in presenza di un generico riferimento alla categoria “OTI” contenuto nel modello – di cui purtroppo l’INPS non anticipa alcun fac-simile, non allegandolo al Messaggio in commento – si ritiene che l’incentivo spetti al datore di lavoro agricolo anche laddove si proceda alla trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto già instaurato con il medesimo operaio.
Da questo punto di vista, però, bisogna ricordare che la disciplina speciale di incentivazione sugli operai agricoli nega il bonus per l’assunzione di lavoratori che nel 2014 siano stati occupati non solo a tempo indeterminato, ma anche a tempo determinato per almeno 250 giornate.
Rinviando per ulteriori approfondimenti alla lettura del messaggio INPS e alle nostre precedenti circolari in materia, si inviano cordiali saluti.