Come ogni anno, sul sito www.lavoro.gov.it è stato pubblicato il decreto interministeriale (Lavoro-MEF) che definisce per il nuovo anno i settori e le professioni caratterizzati da un alto tasso di disparità uomo-donna in termini occupazionali (i valori sono riferiti al 2023 e il tasso si considera elevato se supera del 25% il valore medio registrato tra tutti i settori e tra tutte le professioni).
Il provvedimento va letto alla luce della riduzione contributiva (premi inclusi) prevista dalla legge 92/2012 (art. 4, commi 8-11) nella misura del 50% per le assunzioni di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da 6 mesi, effettuate in tali settori e professioni.
Il beneficio spetta, previo inoltro di apposita comunicazione a INPS, per un periodo di 18 mesi in caso di rapporto a tempo indeterminato e di 12 mesi in caso di tempo determinato (elevati a 18 in caso di trasformazione a tempo indeterminato).
Bisogna evidenziare che all’interno della legge di conversione (n. 95/2024) del D.L. Coesione n. 60/2024 per le assunzioni effettuate dal 1 settembre 2024 al 31 dicembre 2025 sia stato ripristinato di fatto l’innalzamento di tale riduzione al 100% nel limite di 650 euro mensili, fermo restando che per l’attuazione di quest’ultima misura funzionale all’incremento dell’esonero si attende ancora l’emanazione del decreto attuativo (premi INAIL da pagare e requisito aggiuntivo dell’incremento occupazionale netto).
Come detto, si tratta di un ripristino di un innalzamento dell’esonero base previsto al 50% dalla legge Fornero n. 92/2012 considerato che, anche per il triennio 2021-2023, lo sgravio contributivo è stato eccezionalmente innalzato fino al 100%, nel limite di 6.000 euro anno per il biennio 2021-2022 e di 8.000 euro annuo per il 2023, ai sensi di quanto previsto rispettivamente dalla legge di bilancio 2021 e da quella del 2023.
Detto ciò, per una disamina puntuale dei settori (ATECO) e delle professioni (CP2011) cui sono dedicati i benefici – sostanzialmente uguali a quelli dell’anno passato – rimandiamo alle tabelle contenute nel decreto evidenziando, tra i primi, la presenza:
- dell’agricoltura
- delle costruzioni
- del trasporto/magazzinaggio
- dei servizi generali della PA
Nell’ambito delle professioni, sempre a titolo d’esempio, le professioni non qualificate
- nell’agricoltura
- nella manutenzione del verde
- nella pesca
- nel commercio
- nei servizi