Con la circolare in oggetto, l’INPS fa il punto sulle
nuove disposizioni in vigore in merito alla proroga degli ammortizzatori sociali per ulteriori 6 settimane da richiedere per il periodo 16 novembre-31
gennaio 2020, con la CAUSALE “COVID-19 DL 137” ora disponibile.
Nel riassumere il portato dei diversi provvedimenti “Ristori”,
peraltro tuttora in fase di conversione in Parlamento (D.L. 137/2020(1), D.L. 149/2020(2) e D.L. 157/2020(3)) la circolare ricapitola il quadro normativo sottolineando come
possano beneficiare di queste ulteriori settimane di CIGO-FIS-CIGD solo datori di lavoro già autorizzati da
INPS per tutto il periodo di 18 settimane previste dal D.L. 104/2020 - si
può comunque fare la domanda anche in assenza di autorizzazione – o, a prescindere da tale condizione per cui
eventualmente anche per la prima volta, quei datori di lavoro operanti in
settori soggetti alle chiusure e limitazioni di attività come disciplinate
nei diversi DPCM (da ultimo quello del 3 dicembre u.s..) e riportati negli Allegati 1 e 2
al D.L. Ristori-bis (n.
149/2020).
Operativamente sono riproposte le procedure già in uso
da tempo per gli ammortizzatori COVID:
sia la regola secondo cui dalle 6 settimane andranno scalati periodi di
ammortizzatori COVID eventualmente già autorizzati qualora ricadano dopo il 15 novembre
u.s., sia il versamento CONTRIBUTO
ADDIZIONALE, da cui vengono ora
esonerati anche i datori di lavoro operanti nei settori soggetti alle
chiusure e limitazioni di attività riportati negli Allegati 1 e 2 del D.L.
149/2020.
Pertanto il
contributo addizionale, diverso come noto in funzione della perdita di
fatturato(4), non andrà versato:
-
dai datori di lavoro che abbiano subito una riduzione tra
primo semestre 2020 e primo semestre 2019 pari ad almeno il 20%;
-
da quelle aziende che abbiano avviato l’attività dopo il 1
gennaio 2019;
-
nonché, ora, anche da quei datori di lavoro di cui sopra
operanti in settori soggetti alle chiusure e limitazioni di attività.
Quest’ultima fattispecie di soggetti esentati è stata
introdotta dal legislatore solo relativamente alle nuove 6 settimane di proroga
di ammortizzatori COVID, ma l’INPS, su conforme avviso del
Ministero del Lavoro, dando un’interpretazione sistematica delle
disposizioni entrate via via in vigore, riconosce
opportunamente che i datori di lavoro operanti nei settori soggetti alle
chiusure e limitazioni di attività riportati negli Allegati 1 e 2 del D.L. 149/2020,
vanno esonerati dal versamento del contributo addizionale anche con
riferimento a settimane di ammortizzatori COVID richieste ai sensi del Decreto
104/2020 purché decorrenti DAL
16 NOVEMBRE u.s. (cfr. paragrafo
1.2 della circolare).
Rispetto ai lavoratori tutelati dai medesimi
trattamenti l’INPS ribadisce che le 6 settimane di proroga di
CIGO-FIS-CIGD riguardano, come chiarito dall’art. 12 del D.L. 149/2020, LAVORATORI ALLE DIPENDENZE DEI DATORI DI
LAVORO RICHIEDENTI AL 9 NOVEMBRE 2020.
Nella circolare si richiama anche quanto precisato
dall’art. 13 del D.L. 157/2020, vale a dire l’applicazione di tale regola anche per la fruizione delle 18
settimane di trattamenti di integrazione salariale previste dal D.L. Agosto che, quindi, sono
riconducibili analogamente ai lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020
(e non solo, come precedentemente stabilito, per lavoratori in forza nelle
stesse imprese alla data del 13 luglio u.s.).
Dato che quest’ultimo chiarimento è intervenuto in modo
tardivo, anche in questo caso su
conforme parere ministeriale, l’INPS
consente la possibilità per datori di lavoro che abbiano già presentato domande
di ammortizzatori COVID-19 a valere sul D.L. 104/2020 di integrare le istanze
già utilmente trasmesse con l’indicazione esclusiva dei nuovi lavoratori
risultanti alle loro dipendenze alla data del 9 novembre 2020 (cfr. paragrafo 1.3 della circolare).
Diversamente, per i datori di lavoro che non abbiamo
presentato ancora alcuna domanda per fruire delle 18 settimane di
ammortizzatori COVID-19 previste dal D.L. Agosto,
anche per i lavoratori in forza alla data del 9 novembre u.s. sarà possibile
inviare istanze unicamente a partire da novembre, dovendosi applicare la regola
generale di presentazione delle istanze entro la fine del mese successivo a
quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione/riduzione dell’attività
lavorativa.
Nel rimandare per ulteriori approfondimenti alla circolare
allegata e rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento fosse
necessario ci preme, infine, ricordare che con i provvedimenti Ristori non si è intervenuti relativamente
al settore agricolo per un’ulteriore proroga sul fronte della CISOA con causale
COVID.
(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico
n. 82 del 2 novembre 2020 - prot. n. 3546.
(2) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 84
del 12 novembre 2020 - prot. n. 3737.
(3)
Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 88 del 2 dicembre 2020 –
prot. n. 3892.
(4) Il contributo
è pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per
le ore non prestate durante sospensione o riduzione nel caso di imprese con una
riduzione del fatturato inferiore al 20%; al 18% della medesima retribuzione
globale nel caso di imprese che non hanno registrato riduzione del fatturato.