Circolari

Circ. n. 9/2026

LEGGE 20 APRILE 2026, N. 50 DI CONVERSIONE DEL Decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19.

Si fa seguito alle Circolari nn. 27, 31 e 44/2021, 6, 18 e 23/2022, 8 e 10/2023, 7 e 9/2024 e 8 e 10/2025 e 5/2026 del Servizio Legislativo e Legale, aventi ad oggetto, rispettivamente, i Decreti-legge nn. 77 e 152/2021, 36/2022, 13/2023, 19 e 208/2024, 45/2025 e 19/2026, sul PNRR, per comunicare che, nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile u.s., è stata pubblicata la Legge n. 50/2026 (in vigore dal 21 aprile 2026), di conversione del Decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19.

 

CONVERSIONE

DECRETO LEGGE 19 FEBBRAIO 2026, N. 19:

PNRR e POLITICHE DI COESIONE

(SEMPLIFICAZIONI PER CITTADINI E IMPRESE)

 

 

Il provvedimento, reca ulteriori misure dirette a garantire la semplificazione e l’accelerazione delle procedure, comprese quelle di spesa attuative del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi.

Sono adottate, altresì, nuove misure finalizzate all’intensificazione degli interventi diretti alla promozione del superamento del divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno, nonché volte a garantire un utilizzo efficiente ed incisivo delle risorse derivanti dalla Politica di coesione.

Esso consta di complessivi 32 articoli.

Il testo completo del decreto-legge, comprensivo delle modifiche apportate in sede di conversione, è disponibile al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-04-20&atto.codiceRedazionale=26A01962&elenco30giorni=true

 

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Di seguito l’esame di alcune delle misure introdotte rinviando, per gli approfondimenti specifici, alle comunicazioni degli altri Servizi, delle Federazioni e di ICN S.p.a. [Si veda sin d’ora la Circolare del Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 14/2026, Prot. n. 1228].

 

 

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capo i. GOVERNANCE PER IL PNRR

 

art. 1. [Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR]

La disposizione è finalizzata al potenziamento dell’attività di monitoraggio sulla realizzazione degli obiettivi finali del PNRR, promuovendone l’attuazione e il completamento definitivo, tenuto conto anche del termine finale di scadenza per eseguire i pagamenti dei contributi finanziari agli Stati membri (31 dicembre 2026), come fissato dall’articolo 24, regolamento UE (2021/241) del Parlamento e del Consiglio europeo del 12 febbraio 2021[1].

La disposizione, inoltre, interviene sugli investimenti in corso di esecuzione, finanziati con le risorse del PNRR con traguardi definitivi da realizzare entro il 30 giugno 2026. A tal fine stabilisce che, se le convenzioni o i contratti di appalto ovvero gli atti di obbligo degli interventi previsti dai citati investimenti e ancora in esecuzione, rechino una data di ultimazione anteriore a quella indicata dal PNRR, inclusi quelli il cui termine è già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge in esame, il termine per l’ultimazione dei predetti interventi, anche per l’applicazione delle penalità irrogate per il ritardato adempimento, è fissato al 30 giugno 2026, operando la sostituzione automatica delle clausole difformi (ex articolo 1339 del codice civile)[2].

 

art. 1-bis. [Rafforzamento delle funzioni della Commissione parlamentare per la semplificazione]

La disposizione interviene sulla L. n. 246/2005 e, in particolare, sull’articolo 14, comma 21, relativo alle competenze della Commissione parlamentare per la semplificazione, ampliandole[3].

 

art.2. [Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali titolari delle misure PNRR]

La disposizione in commento introduce una serie di misure finalizzate a garantire il celere raggiungimento degli obiettivi e la realizzazione degli interventi indicati nel PNRR entro i termini imposti a livello comunitario, nonché il rafforzamento delle attività di indirizzo e coordinamento dell’azione di Governo rispetto all’utilizzo dei fondi e dei programmi europei. Per tali finalità sono disposte una serie di proroghe di termini previsti dalla legislazione vigente[4].

art. 3. [Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti attuatori delle misure del PNRR]

La disposizione si colloca all’interno del Sub-investimento 2.2.1.-M1C1, del PNRR, titolatoAssistenza tecnica a livello centrale e locale”, gestito dal Dipartimento Funzione pubblica (DFP), con una dotazione finanziaria complessiva pari a  734.000.000,00 €, la cui finalità è quella di addivenire al reclutamento temporaneo di un pool di esperti in grado di offrire assistenza tecnica alle amministrazioni, specie a livello locale, per intensificare la loro capacità amministrativa per il completamento di specifici progetti PNRR[5].

La disposizione in esame, inoltre, introduce una serie di misure (come l’incremento delle dotazioni organiche al fine di mantenere ferme le migliori professionalità tecniche calamitate nel Dipartimento per la trasformazione digitale) ) finalizzate ad assicurare la continuità dei processi di trasformazione digitale intrapresi nell’ambito dei progetti attuativi del PNRR e di dotare la Presidenza del Consiglio dei ministri di una struttura appropriata idonea a permetterle il regolare svolgimento dei compiti di indirizzo, impulso e coordinamento nelle materie di cui all’articolo 5, comma 3, lettera b-bis), L. n. 400/1988[6] e di ogni altra funzione  attribuita nell’ambito della transizione digitale e dell’innovazione tecnologica.

Con una modifica introdotta in sede di conversione del decreto legge in parola, si è disposta la proroga, non oltre il 31 dicembre 2026, degli incarichi conferiti agli esperti della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri specializzata in innovazione tecnologica e transizione digitale, (ciò nelle more dello svolgimento di apposite procedure concorsuali), il cui team è stato assegnato alla struttura (ex articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 80/2021) e in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Ciò al fine di garantire continuità ed efficacia ai programmi di trasformazione digitale avviati nell'ambito dei progetti previsti dal PNRR.
Sempre al fine di garantire l’attuazione dei progetti strategici finanziati con risorse pubbliche, sia a livello nazionale, che regionale e locale, si prevede che la società Eutalia S.p.a. (società a totale partecipazione pubblica/in house del MEF) è autorizzata a prestare assistenza tecnica a vantaggio di regioni, enti locali, altri enti pubblici territoriali, società a totale partecipazione pubblica, enti pubblici non economici, agenzie, enti strumentali e altri organismi integralmente pubblici, sulla base di accordi quadro, convenzioni o altri  strumenti  di  collaborazione istituzionale[7]. 
  
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Sezione I-Disposizioni per l’attuazione degli investimenti del PNRR

 

art. 4. [Misure di semplificazione per l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR e per la realizzazione di quelli non più finanziati con risorse del medesimo]

La disposizione è diretta a favorire la tempestiva realizzazione degli interventi previsti nel PNRR (come modificato con decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, la quale ha riguardato 173 misure, cioè investimenti e riforme e una rilevante parte dei traguardi/obiettivi relativi agli ultimi tre semestri del Piano)[8] nonché la loro rendicontazione e la formalizzazione delle richieste di pagamento[9].
Pertanto, si prevede che, le amministrazioni centrali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in oggetto, debbano adottare i conseguenti provvedimenti utili a recepire le modifiche contenute nella decisione del 27 novembre 2025, già menzionata[10].
In sede di conversione è stata introdotta una particolare disciplina al fine di salvaguardare l'interesse primario al completamento delle opere pubbliche finanziate con risorse PNRR.
Conseguentemente, si prevede che l’amministrazione, (nell’ipotesi di adesione, da parte dell’impresa appaltatrice, ad uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza di tipo liquidatorio)[11] decreti la risoluzione del contratto finalizzata a garantire la conclusione dei lavori entro il termine fissato dal capitolo di finanziamento[12].
La disposizione, inoltre, reca misure finalizzate alla semplificazione degli interventi diretti a contrastare il rischio idrogeologico e il rischio alluvione (articolo 29, D.L. n. 13/2023).
Al fine di agevolare e semplificare il meccanismo del cd “superamento del dissenso” disciplinato dall’articolo 13, comma 1, D.L. n. 77/2021[13], la disposizione raffina il predetto meccanismo prevedendo che le decisioni assunte in seno al Consiglio dei ministri siano adeguate a comporre il contrasto in essere tra le amministrazioni statali in via definitiva, essendo equivalente a tutti pareri, consensi, autorizzazioni o provvedimenti necessari per il completamento del procedimento attuativo dell’intervento del PNRR. 
Si novella, altresì, l’articolo 1, comma 13, D.L. n. 19/2024, allo scopo di velocizzare il completamento degli interventi PNRR di competenza del Ministero della salute e, in particolare, gli interventi relativi agli investimenti 1.1 "Case della Comunità" e 1.3 "Ospedali di Comunità", di cui alla Missione 6, Componente 1, del PNRR e dell'investimento 1.2. "Verso un ospedale sicuro e sostenibile", di cui alla Missione 6, Componente 2, del PNRR[14]. 
Infine, la disposizione prevede che, per gli interventi non più finanziati in tutto o in parte dalle risorse PNRR, (a seguito della decisione del Consiglio europeo del 25 novembre 2025) caratterizzati, però, da un elevato livello di avanzamento, alle connesse procedure di affidamento ed ai relativi contratti, si applichi la disciplina semplificata prevista dall’articolo 12, commi 1, 2, 3, 4 e 5-ter, D.L. n. 19/2024[15].
Ciò al fine di evitare ritardi nell’attuazione degli interventi causati dal mutamento della normativa di riferimento.
Per l’attuazione dei già menzionati interventi, la disposizione conferma le assegnazioni per l’incremento dei prezzi dei materiali, a valere sul Fondo per l’avvio di opere indifferibili, di cui all’articolo 26, comma 7, primo periodo, D.L. n. 50/2022.

 
art. 4-bis. [Servizio per il miglioramento della presa in carico dei pazienti oncologici]
Al fine di assicurare un’assistenza rapida e una gestione in tempi rapidi di pazienti oncologici, la disposizione in commento prevede che le Regioni debbano attuare un servizio di telemonito­raggio e di teleconsulto nei riguardi degli stessi, qualora non sia stato già attivato secondo le modalità prescritte dalla medesima disposizione in commento, comma 2[16].
Al servizio di telemonitoraggio e teleconsulto del paziente oncologico secondo le previsioni della disposizione in esame, si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dai decreti del Ministro della salute 21 e 30 settembre 2022[17].

 
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Sezione II-Disposizioni in materia di semplificazione e di digitalizzazione delle procedure amministrative in attuazione della Missione 1,

Componente 1, del PNRR

 
art. 5. [Misure in materia di regimi amministrativi]
La disposizione, tra le altre:
  • modifica la Legge n. 241/1990 (Norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi)[18];
  • innova l’articolo 2, D.lgs. n. 222/2016, relativo ai regimi amministrativi per le attività private, con particolare riguardo ai controlli sulle dichiarazioni rese per le attività private soggette a comunicazione;[19];
  • modifica l’articolo 40, D.L. n. 77/2021 già menzionato, recante la Governance del PNRR[20];
  • novella l’articolo 23, del Codice della strada (D.lgs. n. 285/1992)[21].

 
art. 5-bis. [Misure in materia di riforma dell’amministrazione fiscale degli enti territoriali e completamento del federalismo fiscale]
In attuazione della Missione 1, Componente 1, Riforma 1.12, del PNRR (Riforma dell’amministrazione fiscale), diretta  all’incremento del gettito derivante dal recupero fiscale e all’interoperabilità delle banche di dati delle amministrazioni, la disposizione in esame permette l’istituzione, (da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con propria legge, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in oggetto e fermo restando il rispetto degli equilibri di bilancio) di un Fondo per il contrasto dell'evasione dei tributi regionali[22].

 

 

 

 
art. 6. [Misure di semplificazione in favore dei cittadini e dei consumatori]
L’articolo introduce misure di razionalizzazione/semplificazione a vantaggio dei consumatori e dei cittadini[23]. 

 
art. 7. [Misure di semplificazione per l’attuazione della riforma in materia di disabilità]
L’articolo, tra gli altri:
  • reca disposizioni relative all’attuazione della riforma in materia di disabilità, ex D.lgs. n. 62/2024, articolo 33, commi 1 e 2 (Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato[24];
  • apporta modifiche alle modalità di impiego e riparto del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità, con attribuzione all’Autorità politica delegata in materia di disabilità, della competenza a definire, con decreto, (sentita la Conferenza unificata): (i) le modalità di utilizzo del Fondo per l’attuazione delle misure di competenza statale; (ii) per le finalità inerenti al finanziamento del trasporto scolastico degli studenti con disabilità, il riparto del Fondo
 Per la finalità inerente al potenziamento dei servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità, il riparto delle risorse del Fondo è effettuato secondo le modalità fissate dalla Legge di Bilancio 2026 (articolo 1, comma 710, L. n. 199/2025);
  • introduce una serie di disposizioni riguardanti il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, relativamente alla performance della pubblica amministrazione e alla legittimazione ad agire in giudizio a tutela di interessi delle persone disabili;
  • novella la procedura per l’adozione del Programma di azione triennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità[25].

 
art. 8. [Semplificazioni in materia di obblighi amministrativi e di obblighi di pubblicazione per amministrazioni e imprese]
L’articolo, con riferimento alle misure di semplificazione e razionalizzazione degli obblighi amministrativi, semplifica la disciplina civilistica (articolo 2220 c.c.) in materia di conservazione delle scritture e dei documenti contabili[26].
L’articolo, inoltre, prevede che l’adempimento degli obblighi di trasparenza (di cui all’articolo 4-bis, D.lgs. n. 33/2013) riguardanti i dati sui pagamenti da parte dei soggetti operanti con risorse pubbliche, debba avvenire attraverso la pubblicazione di un link riconducibile al sito internet “Soldi pubblici” (se tali dati sono già presenti nel portale) sul proprio sito internet istituzionale, sezione “Amministrazione trasparente”[27]. 
I medesimi soggetti che operano con risorse pubbliche, già elencati, possono adempiere ad ulteriori obblighi di trasparenza, riportando nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito internet un collegamento/link alle banche dati centralizzate elencate nell’Allegato B, del D.lgs. n. 33/2013, già menzionato, dove sono disponibili i dati richiesti.

In sede di conversione del decreto-legge in oggetto, sono state apportate modifiche relativamente ai termini di fatturazione delle operazioni IVA, di cui all’articolo 21, comma 4, lettera a), D.P.R. n. 633/72 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e al subentrante articolo 72, comma 4, lettera a), D.lgs. n. 10/2026 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto), tenuto conto che a decorrere dal 1° gennaio 2027 il D.P.R. n. 633/72 è abrogato e sostituito dal D.lgs. n. 10/2026 già menzionato[28].


 
art. 9. [Semplificazioni in materia di opere di prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale]
Si sostituisce l’articolo 7, Allegato 1, D.lgs. n. 141/2024, semplificando il procedimento relativo alla disciplina dei divieti di edificare in prossimità della cosiddetta “linea doganale”, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica[29].

 
art. 11. [Misure urgenti in materia di interoperabilità delle banche dati pubbliche e in materia di trasparenza e controllo degli strumenti digitali]
Allo scopo di perseguire gli obiettivi dell’Investimento 1.3 e 1.4- Missione 1, Componente 1, del PNRR, di rafforzare l'interoperabilità tra le banche dati pubbliche, nonché di favorire la trasparenza ed il controllo sulle tecnologie informatiche, la disposizione in esame apporta diverse modifiche al Codice dell’amministrazione digitale (ex D.lgs. n. 82/2005)[30].

 
art. 12. [Misure urgenti in materia di microimprese]
L’articolo novella, tra gli altri, il Codice Privacy (D.lgs. n. 196/2003) dettando una disciplina dettagliata in materia di procedura di notifica delle violazioni di dati personali da parte delle microimprese[31]. 
La disposizione, inoltre, introduce la disciplina per il rilascio del cd “modulo unico” per l’invio digitale degli attestati da parte degli enti di formazione aventi ad oggetto i titoli di abilitazione/qualificazione per l’attività di installazione e di manutenzione straordinaria di impianti alimentati dalle fonti energetiche rinnovabili[32].

 
ART. 15. [Misure urgenti di semplificazione a favore dei malati cronici e delle persone affette da patologie rare]
La disposizione reca misure urgenti di semplificazione a tutela della salute dei malati cronici e delle persone affette da patologie rare[33].
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Sezione III. Disposizioni urgenti in materia di giustizia

 
ARTt. 16 e 17. [Disposizioni per l’attuazione della Riforma 1.7 «Giustizia tributaria» della Missione 1 - Componente 1 del PNRR/ Disposizioni per l’attuazione della Riforma 1.4 «Giustizia civile» della Missione 1 - Componente 1 del PNRR]
Gli articoli in commento recano, rispettivamente, disposizioni in materia di giustizia tributaria e di giustizia civile, nell’ambito delle Riforme 1.7 e 1.4 M1C1 del PNRR[34].
ART. 17-bis. [Disposizioni in materia di processo penale telematico in grado di appello]
In attesa del completamento del processo di informatizzazione degli uffici delle Corti di appello e delle Procure generali, la disposizione in commento introduce una disciplina transitoria in materia di deposito dell’atto di appello da parte del Procuratore generale presso la Corte di appello, prevedendo che, limitatamente all’atto di appello proposto dallo stesso Procuratore generale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 582, comma 1, c.p.p., testo previgente al D.lgs.  n. 150/2022[35].

 
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Sezione IV. [Disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito]

 
ART. 18. [Misure urgenti per l’attuazione della Riforma 1.1 «Riforma degli istituti tecnici e professionali», della Riforma 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico», della Riforma 2.1 «Reclutamento dei docenti» e della Riforma 2.2 «Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo» previste dalla Missione 4 - Componente 1 del PNRR]
L’articolo novella diverse disposizioni relative all’attuazione delle Riforme della Missione 4 - Componente 1, del PNRR, di cui è titolare il Ministero dell’istruzione e del merito[36].

 
ART. 19. [Misure urgenti per la prosecuzione delle attività di verifica e controllo connesse alla realizzazione degli investimenti della Missione 4 - Componente 1 del PNRR di titolarità del Ministero dell’istruzione e del merito]
L’articolo novella diverse disposizioni della legislazione vigente relative alle attività dell’Unità di missione per il PNRR del Ministero dell’istruzione e del merito-MIUR, per assicurare la conforme prosecuzione delle attività di controllo e monitoraggio degli interventi, ad essa attribuiti dalla legislazione vigente[37].
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Sezione V. [Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca]

 
ART. 20. [Misure urgenti in materia di alloggi e di residenze per studenti universitari per l’attuazione della Riforma 1.7 «Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti» della Missione 4 – Componente 1 del PNRR]
L’articolo prevede che il Commissario straordinario (nominato ai sensi dell’articolo 5, comma 2, primo periodo, del D.L. n. 19/2024), resti in carica sino al 31 dicembre 2029 (precedente termine di scadenza dell’incarico: 31 dicembre 2026) allo scopo di vigilare sulla concreta attuazione degli obiettivi di cui alla Missione 4, Componente 1, del PNRR, inerente alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari[38].

 
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Sezione VI. [Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti]

 
ART. 23-bis. [Comunicazione della conclusione dei lavori per gli interventi finanziati dal PNRR, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR e da programmi cofinanziati dall’UE]
L’articolo, che ha ad oggetto gli appalti inerenti agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR, del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR) e dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE, impone all’appaltatore l’obbligo di comunicare, senza indugio al direttore dei lavori e al responsabile unico del procedimento (RUP), la conclusione dei lavori eseguiti dal subappaltatore.
La disposizione prevede che, ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori ovvero del saldo finale conseguente all’ultimazione dei lavori oggetto di subappalto, il documento unico di regolarità contributiva del subappaltatore (DURC), di cui agli articoli 11, comma 6, 119, comma 7 e 125, commi 5 e 7, del Codice dei contratti pubblici/D.lgs. n. 36/2023)[39], va acquisito entro 10 giorni dalla conclusione dei lavori medesimi, dalla stazione appaltante secondo le modalità ordinarie, (ovvero direttamente dal subappaltatore in caso di malfunzionamento, anche limitato, del fascicolo virtuale dell’operatore economico o delle piattaforme, delle banche dati o dei sistemi di interoperabilità a esso connessi, disciplinati dall’articolo 24 del Codice dei contratti pubblici, d.lgs. 36/2023).

 
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Sezione VII. [Disposizioni urgenti in materia di investimenti]

 
ART. 25. [Disposizioni per l’attuazione dell’Investimento 9 «Misura rafforzata: Transizione 4.0» della Missione 1 - Componente 2 del PNRR, dell’Investimento 2.3 «Potenziamento ed estensione tematica dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria» della Missione 4, Componente 2 del PNRR, nonché per la realizzazione degli ulteriori investimenti di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy]
Con l’articolo in commento, sono introdotte diverse disposizioni dirette al completamento di misure e obiettivi di pertinenza del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT)[40]. 
ART. 26. [Misure urgenti in materia di mercato e di concorrenza in attuazione della Riforma 2 <<Leggi annuali sulla concorrenza>> della Missione 1- Componente 2 del PNRR]
L’articolo, in primis, novella i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell’articolo 30 del D.lgs. n. 201/2022 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica). Le disposizioni oggetto di modifica sono state introdotte dall’articolo 1, comma 1, della Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025 (L. n. 190/2025) per facilitare il raggiungimento dei traguardi del PNRR in scadenza il 31 dicembre 2025 (M1C2-13)[41].
Viene, poi, nuovamente novellata la disciplina vigente (di cui alla L. n. 193/2024/Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023) e, in particolare, l’articolo 36, in materia di accreditamenti delle strutture sanitarie o sociosanitarie e di accordi contrattuali con le medesime strutture. 
Tale disciplina, come noto, prevede (articolo 36, comma 1) il raggiungimento di un’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, da concludersi entro il 31 dicembre 2026 (e successiva alle risultanze delle attività del Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale) per la revisione delle norme riguardanti gli accreditamenti delle strutture sanitarie o sociosanitarie, pubbliche o private, rilasciati da parte delle regioni o province autonome e degli accordi contrattuali delle strutture accreditate con gli medesimi enti territoriali o con gli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale.
Il comma 1-bis, dell’articolo 36, sopra menzionato, (introdotto di recente dall’articolo 1, comma 12, Legge n. 190/2025)[42] prevedeva di diversificare, nell’ambito della revisione, (tenendo conto dell'esigenza di garantire la continuità assistenziale articolata per tipologia di paziente o assistito e relativa fragilità), attraverso diverse procedure ad evidenza pubblica, la valutazione tra l’ipotesi di rinnovo di un accordo contrattuale con una struttura privata accreditata e l’ipotesi di primo accordo contrattuale (per il singolo ente territoriale o ente o azienda del Servizio sanitario nazionale) con una struttura privata accreditata
La novella in esame, sostituisce integralmente il comma 1-bis, dell’articolo 36, appena menzionato,  tipizzando alcuni criteri per la revisione enunciata e prevedendo lo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica per la selezione dei soggetti erogatori, (ai fini della stipulazione degli accordi stessi e salvaguardando, nel rispetto del diritto dell’Unione europea, dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità, i livelli occupazionali e la continuità assistenziale) articolata per tipo di paziente o assistito e relativa fragilità e improntata a determinati parametri aventi carattere premiale.[43]

 
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Sezione VIII. [Disposizioni urgenti in materia di ambiente]

 
ART. 27. [Programmi di sovvenzione PNRR per la concessione di contributi in conto capitale in relazione a investimenti in impianti di produzione di biometano, agrivoltaici e di comunità energetiche rinnovabili e sistemi di autoconsumo collettivo di cui agli Investimenti 1.4, 1.1 e 1.2 della Missione 2 - Componente 2 del PNRR]
La disposizione introduce misure di sovvenzionamento PNRR per la elargizione di contributi a sostegno degli Investimenti 1.1 “Sviluppo di sistemi agri-voltaici”, 1.2 “Promozione delle FER per le comunità energetiche e che agiscono congiuntamente consumatori autonomi di energie rinnovabili” e 1.4 - “Sviluppo del biometano” della Missione 2 Componente 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Per la disamina dettagliata delle misure si rinvia alla Circolare del Servizio Ambiente Energia.

 
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CAPO I-DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E LA COESIONE TERRITORIALE

 
ART. 28. [Misure urgenti in materia di investimenti finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione]

L’articolo introduce una serie di disposizioni finalizzate ad assicurare una maggiore efficacia nell’utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

A tal fine si novella il D.L. n. 124/2023 (Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione)[44].


 
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CAPO I-DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

 

ART. 29. [Disposizioni in materia di Commissione di vigilanza sui Fondi pensione nonché di vigilanza sui fondi sanitari e sociosanitari integrativi e complementari del Servizio Sanitario nazionale]

L’articolo reca diverse disposizioni sui compiti e le attività della Commissione di vigilanza sui Fondi pensione (COVIP), allo scopo di adeguarne la funzionalità alla rilevata crescita del settore oggetto di vigilanza.

A tal fine si dispone: (i) la creazione, presso COVIP, di un sistema di risoluzione delle controversie stragiudiziale cui devono aderire i soggetti nei cui confronti COVIP esercita la propria attività di vigilanza ai sensi del D.lgs. n. 252/2005, per la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che tali soggetti devono rispettare quando operano nei confronti di iscritti, pensionati e beneficiari. Trattasi di un sistema di risoluzione stragiudiziale già presente presso altre Autorità come, ad esempio, in Bankitalia, (l’ABF-Arbitro Bancario e Finanziario) ovvero in IVASS, (l’AAS-Arbitro Assicurativo). Si dispone, altresì, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a 500.000, in caso di mancata aderenza a tale sistema di risoluzione stragiudiziale le cui modalità di funzionamento sono disciplinate con apposito regolamento COVIP. Tale sistema: (i) è alternativo a quello di mediazione previsto dalla normativa vigente e non pregiudica il ricorso ad altre forme di tutela previste dall’ordinamento; (ii) si dispone che il finanziamento di COVIP può essere integrato attraverso il versamento annuale da parte delle forme di previdenza complementare di una quota non superiore allo 0,1 per mille del totale delle risorse destinate alle prestazioni (in luogo dello 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati).

Preme evidenziare che, in sede di conversione del decreto-legge in commento, è stata riscritta integralmente la disciplina originariamente introdotta dall’articolo in commento, ante conversione in legge del provvedimento in esame, relativa alla vigilanza sui fondi sanitari e sociosanitari integrativi.

Infatti, era stata disegnata, in principio, una funzione di regolamentazione e di vigilanza da parte della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) sui fondi sanitari e sociosanitari integrativi, comunque denominati, anche se circoscritta ai profili organizzativi, di governo societario, amministrativi, finanziari, contabili, di trasparenza e di corretto funzionamento.

Il testo originario è stato fortemente criticato da Confcooperative Sanità e dall’Alleanza delle Cooperative, come si evince dalle critiche puntuali espresse in sede di audizione, specie con riferimento alla disciplina sulla struttura, il funzionamento e la vigilanza delle società di mutuo soccorso[45]. Il Parlamento ha tenuto conto delle perplessità avanzate ed ha sostanzialmente riscritto l’intero articolato.

In base alle novelle immesse in sede di conversione, nell’attesa della riforma organica della materia e ferme restando le attribuzioni e le attività, anche in materia di vigilanza, previste a legislazione vigente, si prevedono adesso per tali fondi “solo” obblighi di redazione e di pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale (entro 3 mesi dalla chiusura dell’esercizio con conseguente trasmissione alle amministrazioni competenti alla relativa vigilanza), dei bilanci e delle connesse relazioni, comprese quelle degli organi di controllo, i quali devono rispondere ad una serie di requisiti tipizzati dal legislatore[46].

Tali disposizioni si applicheranno dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

La disposizione chiarisce, inoltre, che il bilancio di tali fondi e la relativa documentazione costituiscono comunicazioni sociali rilevanti secondo le disposizioni penali in materia di società, di consorzi e di altri enti privati, di cui agli articoli 2621, 2621-bis, comma 1 e 2621-ter del Codice civile, titolati, rispettivamente “False comunicazioni sociali”, “Fatti di lieve entità” e “Non punibilità per particolare tenuità”.

Vale la pena evidenziare che le disposizioni appena enunciate hanno un ambito di applicazione ben delimitato dall’articolo in commento, perché sono esclusi dalla disciplina appena illustrata le imprese di assicurazione e i prodotti assicurativi vigilati ai sensi del codice delle assicurazioni private, mentre vi sono assoggettati i fondi sanitari e sociosanitari integrativi e complementari del Servizio sanitario nazionale, comunque denominati e, cioè:

  1. fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale, istituiti o adeguati ai sensi dell’articolo 9 del D.lgs. n. 502/1992;
  2. enti, casse e società di mutuo soccorso, con finalità esclusivamente assistenziale, (ex articolo 51, comma 2, lettera a, del Tuir-D.P.R.  n. 917/1986), diversi dagli enti di cui al numero 1;
  3. forme di assistenza sanitaria e sociosanitaria integrativa o complementare, comunque istituite, anche di natura contrattuale, collettiva o individuale, purché organizzate in forma stabile, dotate di autonomia gestionale e finalizzate all’erogazione di prestazioni sanitarie, sociosanitarie o di cure di lungo periodo, in favore di lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, pensionati e dei relativi familiari.

La mancata osservanza degli obblighi di redazione, di pubblicazione e di trasmissione sopra illustrati interdice l’iscrizione, il rinnovo ovvero la permanenza nell'Anagrafe dei Fondi sanitari del Ministero della salute, oltre che la fruizione delle agevolazioni, anche fiscali o di altro genere, previste dalla normativa vigente.

 

ART. 30. [Disposizioni finanziarie]

Si evidenzia che la rimodulazione del PNRR, (approvata con decisione del Consiglio UE il 27 novembre 2025), non ha variato l’importo del PNRR italiano, pari a 194,4 miliardi di € (di cui 71,8 miliardi di sovvenzioni a fondo perduto e 122,6 miliardi di prestiti da rimborsare).

La disposizione in esame regolamenta le modalità di accantonamento e conseguente destinazione degli avanzi e dei residui prodotti dai progetti PNRR a seguito del completamento dei progetti da parte delle amministrazioni centrali, che permangono nella disponibilità dei conti di tesoreria.

Sono, altresì, disciplinate le modalità per l’accertamento, decorso il termine del 30 giugno 2026, delle risorse PNRR libere da obbligazioni giuridicamente vincolanti e non più necessarie per l’attuazione degli obiettivi PNRR oggetto di rendicontazione all'Unione europea, individuando le modalità del loro reimpiego mediante apposito DPCM.

Sono disciplinati, infine, le modalità di monitoraggio, le probabili riprogrammazioni e i recuperi delle risorse PNRR utilizzate mediante strumenti finanziari gestiti da soggetti terzi indipendenti, per favorire gli investimenti privati e procrastinare la spesa oltre la scadenza del 2026.

 

ART. 31. [Clausola di salvaguardia]

L’articolo prevede che le disposizioni del decreto-legge in commento, si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con i loro statuti (adottati con legge costituzionale) e con le relative norme di attuazione.

 

 

*

 

Si coglie, infine, l’occasione per comunicare che, in data 29 aprile 2026, la Commissione europea ha comunicato la valutazione positiva al pagamento della nona e penultima rata del PNRR, pari a 12,8 miliardi di €.

Questo pagamento porterà a 166 miliardi di € il totale delle disponibilità complessivamente ricevute dall’Italia, confermando il totale raggiungimento di tutti gli obiettivi programmati. Con l’approvazione del pagamento della nona rata, legata al conseguimento di 50 obiettivi, l’Italia raggiunge il primato europeo nell’attuazione del PNRR per risorse ricevute.

 

 

[1] A tal fine si prevede che i soggetti attuatori degli interventi, debbano provvedere a mettere a disposizione, entro il decimo giorno di ciascun mese, sul sistema informatico «ReGiS» (ex articolo 1, comma 1043, Legge  n. 178/2020-L. di Bilancio 2021), il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato di ciascun intervento, congiuntamente al relativo stato di avanzamento finanziario e procedurale accertato alla fine del mese precedente, con l'attestazione sulla concreta capacità di conseguimento dell'obiettivo PNRR assegnato all'intervento ovvero, contrariamente, il risalto dell'esistenza di eventuali criticità rispetto al conseguimento, anche ai fini dell'attivazione della procedura per l'esercizio dei poteri sostituivi prevista dall'articolo 12 del  D.L. n. 77/2021.

Le amministrazioni centrali titolari e i soggetti attuatori degli interventi assolvono a tutti gli adempimenti di loro pertinenza (aventi ad oggetto la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione e i controlli), anche posteriormente al 31 dicembre 2026 e fino al completamento degli obblighi connessi con l'attuazione del PNRR per ciascuna misura e intervento, proseguendo ad avvalersi delle funzionalità del sistema informatico «ReGiS».

Conseguentemente, si prevede che la Ragioneria generale dello Stato ha cura di potenziare le opportune funzionalità del sistema informatico «ReGiS» a sostegno degli adempimenti di cui sopra anche in vista delle eventuali esigenze di monitoraggio degli altri programmi e interventi finanziati con risorse nazionali ed europee, comprese le connesse azioni di supporto tecnico specialistico.

Pertanto, la stessa può usufruire della società Sogei S.p.a. e di altre società a prevalente partecipazione pubblica, attraverso la stipula di apposite convenzioni.

[2] Qualora gli interventi siano terminati dopo la scadenza del termine fissato nelle convenzioni o nei contratti di appalto ovvero negli atti di obbligo, ma prima del 30 giugno 2026, si esclude il riconoscimento di premi di accelerazione, in deroga a quanto disposto dall’articolo 126, comma 2, del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023), che prevede, quale principio generale che, nel caso di proroga legittima del termine di conclusione dei lavori, il premio venga erogato, a far data dal termine originariamente previsto nel contratto, anche quando l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato.

[3] Ciò in considerazione delle esigenze di monitoraggio e coordinamento delle misure di semplificazione connesse all’attuazione del PNRR.

Pertanto, sono attribuite alla Commissione, oltre alle competenze a legislazione vigente (https://www.parlamento.it/585?shadow_organo=413416) anche i seguenti compiti:

  • formulazione di osservazioni e pareri/suggerimenti in materia di semplificazione normativa e di procedure amministrative;
  •  predisposizione di una relazione annuale sulla razionalizzazione normativa e amministrativa.

[4] Si segnala, tra le altre, la proroga al 31 dicembre 2026, se con scadenza anteriore a tale data, la durata di tutti gli incarichi dirigenziali di livello generale o non generale, in essere alla data di entrata in vigore del decreto in commento, conferiti in relazione alla Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (articolo 2, D.L. n. 13/2023), nonché rispetto alle unità di missione ovvero alle strutture di livello dirigenziale istituite ai sensi degli articoli 5, comma 1, e 8, comma 1, del D.L. n. 77/2021.

Analogamente, è prorogata fino al 31 dicembre 2029, la durata della Struttura di missione PNRR, delle unità di missione e delle strutture di livello dirigenziale generale, nonché del Nucleo PNRR Stato-Regioni di cui all'articolo 33 del D.L. n. 152/2021. Sempre fino al 31 dicembre 2029, è prorogata l'efficacia dei provvedimenti di comando, di collocamento fuori ruolo o applicazione di altro istituto adottati secondo i rispettivi ordinamenti e relativi al personale non dirigenziale assegnato, alla data di entrata in vigore del decreto in parola, salva comunicazione alle amministrazioni di provenienza, da formalizzare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, della richiesta di revoca di detti provvedimenti. Fino al 31 dicembre 2029, gli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale relativi agli uffici di cui sopra, nonché quelli relativi alla struttura di missione, possono essere conferiti in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001. Per le stesse finalità già evidenziate, i contratti degli esperti selezionati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, secondo l'articolo 34 D.L. n. 152/2021, possono essere prorogati, per un contingente massimo di trentanove unità, fino al 31 dicembre 2026.

La struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (articolo 8, comma 1, del 31  n. 77/2021), è prorogata (dal 31 dicembre 2026) al 31 dicembre 2029, tenuto conto della complessità delle misure PNRR attribuite al Dicastero, del volume finanziario complessivo e del prosieguo, oltre il 31 dicembre 2026, di diversi adempimenti di monitoraggio, gestione, controllo e rendicontazione che non vengono meno con la conclusione delle attività dirette al raggiungimento degli obiettivi del PNRR, ma sono differiti nel tempo. È, inoltre, prorogata la 31 dicembre 2027, la modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali nel Dipartimento per l’informazione e l’editoria e nel Dipartimento per le politiche della famiglia, ai sensi dell’articolo 19, commi 5-bis e 6, D.lgs. n. 165/2001.

La disposizione, inoltre, prevede che, allo scopo di garantire un congruo ausilio tecnico-operativo nella gestione e nella rendicontazione degli obiettivi e dei traguardi del PNRR, (considerati, soprattutto, i tempi necessari per l’indizione di nuove procedure di gara), gli accordi quadro e le convenzioni quadro (articolo 3, comma 1, lettere cccc) e dddd), del Codice dei contratti pubblici/D.lgs. n. 50/2016, ovvero articolo 3, comma 1, lettere cc) e dd) dell’Allegato I.1 al Codice di cui al D.lgs. n. 36/2023, avente ad oggetto l’affidamento di servizi specialistici di supporto alla trasformazione digitale ovvero l’affidamento di servizi applicativi in ottica cloud e l’affidamento di servizi di demand e di project management office (PMO) in favore delle pubbliche amministrazioni centrali titolari di programmi o interventi finanziati con le risorse del PNRR ovvero con altre risorse europee), che siano in itinere, anche per effetto di precedenti proroghe, alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, sono prorogati con gli stessi soggetti aggiudicatari e alle stesse condizioni, fino all’aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, in ogni caso, non oltre il termine di conclusione delle attività di rendicontazione e chiusura del PNRR.

Fermo restando il limite temporale sopra enunciato, la proroga non può eccedere, anche tenuto conto delle eventuali precedenti proroghe, il 50% del valore iniziale della convenzione o dell’accordo quadro, anche ove sia già stato raggiunto l'importo o il quantitativo massimo.

[5] In tale prospettiva, pertanto, è emersa la necessità (palesata soprattutto dagli enti locali) di proseguire nell’utilizzo delle risorse non usufruite tra quelle destinate al Sub-investimento 2.2.1 già menzionato.

Conseguentemente, si prevede che, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il MEF e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata, si provveda al riparto delle risorse di cui all’allegato A del D.P.C.M. 12  novembre 2021 (recante Riparto delle risorse per il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR) tenuto conto delle risultanze delle percentuali di utilizzo delle risorse stesse dal sistema informatico <<ReGiS>> , della percentuale di impegno delle risorse assegnate e delle richieste di risorse aggiuntive per il conferimento di ulteriori incarichi professionali, in coerenza con  gli  obiettivi della misura PNRR, da parte delle regioni e delle  province autonome di Trento e di Bolzano, trasmesse entro il 31 marzo 2026. Il medesimo decreto definisce definire le procedure finanziarie, di monitoraggio, rendicontazione e controllo, coerenti con la disciplina applicabile al PNRR.

[6] Trattasi delle funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento dell’azione di Governo nelle materie dell’innovazione tecnologica, dell’attuazione dell’agenda digitale italiana ed europea, della strategia italiana per la banda ultra larga, della digitalizzazione delle P.P.A.A. e delle imprese, nonché della trasformazione, crescita e transizione digitale del Paese, in ambito pubblico e privato, dell’accesso ai servizi di rete, della connettività, delle infrastrutture digitali materiali e immateriali e della strategia nazionale dei dati pubblici.

[7]Conseguentemente, le Amministrazioni pubbliche possono essere affiancate da competenze specialistiche nello svolgimento delle proprie attività, nella gestione dei procedimenti, nelle attività di monitoraggio e controllo dei progetti di loro pertinenza.

[8] La revisione ha coinvolto 13,5 miliardi di € di misure e ha inserito interventi a sostegno di imprese, agricoltura e filiera agroalimentare, connettività digitale, infrastrutture idriche ed economia circolare, potenziando il sostegno alle politiche attive per lo sviluppo e l'occupazione.

[9] Articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, secondo la tempistica indicata nella comunicazione della Commissione europea COM (2025) 310 final del 4 giugno 2025.

[10] Qualora sia necessario aggiornare i provvedimenti per l’innanzi adottati relativi agli importi stanziati, i cronoprogrammi e alla tipologia degli interventi, le stesse amministrazioni potranno adottare i dovuti aggiornamenti con propri provvedimenti anche in deroga alla disciplina vigente che disciplina le modalità di adozione dei provvedimenti da aggiornare, acquisendo i prescritti pareri e le intese (Conferenza unificata e Conferenza Stato-Regioni). Tali provvedimenti vanno, in ogni caso, comunicati, entro tre giorni dall’adozione, alla Struttura di missione PNRR e alla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR.

[11] Sono strumenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza di tipo liquidatorio, ai sensi del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza/D.lgs. n.14/2019-CCII: (i) la liquidazione Giudiziale (artt. 121-267 CCII); (ii) il Concordato Preventivo Liquidatorio (art. 84, comma 2, CCII); (iii) la Liquidazione Controllata del sovraindebitato (artt. 268-277 CCII).

[12] Dalla risoluzione del contratto deriva esclusivamente l'obbligo per l'impresa al pagamento delle penali da ritardo già maturate all'atto della risoluzione, anche attraverso escussione della garanzia definitiva presentata o compensazione dei crediti già maturati dall'impresa verso l'amministrazione.
Inoltre, per gli stessi fini, si dispone che l'amministrazione utilizzi i crediti maturati dall'impresa prima del deposito della domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza, per il completo soddisfacimento dei crediti retributivi, contributivi e previdenziali maturati dai lavoratori impiegati nell'esecuzione dei lavori.
Le attività residue sono lasciate nella massa attiva della procedura, secondo le norme vigenti.
A seguito della risoluzione del contratto, l’amministrazione competente provvede all'individuazione di un nuovo contraente che subentra nell'esecuzione dei lavori secondo quanto stabilito dall'articolo 124, D.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), recante la disciplina dell’esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato e che consente di ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di un previo bando, utilizzabile in casi di particolare urgenza.
Trattasi, come noto, di una procedura di affidamento di contratti pubblici eccezionale e fruibile solo in casi tassativi, con cui si legittima la stazione appaltante ad invitare solo alcuni operatori economici selezionati alla presentazione delle offerte senza una previa pubblicazione del bando di gara.
Conseguentemente, il subentro del nuovo contraente avverrà alle stesse condizioni del contratto originario ed è preclusa la possibilità di opporre all’amministrazione un eventuale contratto di cessione o affitto di azienda o ramo di azienda stipulato dall'impresa appaltatrice nei sei mesi precedenti l'attivazione della procedura concorsuale o di composizione negoziata della crisi d'impresa.

[13] [Circolare del Servizio Legislativo e Legale n. 27/2021]. Come già evidenziato all’epoca, si prevede che,  in  caso  di  dissenso, diniego, opposizione o altro atto equipollente proveniente da un organo statale che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento rientrante nel PNRR, l'Autorità politica delegata in materia di PNRR (ovvero il Ministro competente, anche su impulso della Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero dell'Ispettorato generale per il PNRR), ove un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle disposizioni vigenti, propone al Presidente  del Consiglio dei ministri, entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni.

[14] A tal fine, con la novella in esame, si assicura alle regioni una concreta velocizzazione del completamento degli interventi menzionati, mediante l’abrogazione della condizione, ab origine prevista, data dalla mancata assegnazione di risorse dal Fondo per l’avvio di opere indifferibili, di cui al D.L. n. 50/2022, consentendo, quindi, alle stesse di accedere alle provvidenze, qualora disponibili, di cui all’articolo 20, L. n. 67/1988 (risorse per l’edilizia sanitaria), per far fronte ai maggiori costi emergenti, integrando il quadro economico dei progetti inseriti nei Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) già sottoscritti.

[15] [Circolare del Servizio Legislativo e Legale n. 7/2024].

[16] In sintesi, si dispone che il servizio di telemonitoraggio e teleconsulto nei riguardi del paziente oncologico venga attivato dalle Regioni nelle province del proprio territorio in cui sia stato già finanziato un servizio di telemedicina nell'ambito del PNRR - Missione 6 «Salute», Componente 1 «Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale», intervento 1.2 «Casa come primo luogo di cura e telemedicina», sub-investimento 1.2.3 «Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici».

[17] Vale la pena rammentare che:

  •  il telemonitoraggio è un servizio di assistenza sanitaria a distanza indicato per pazienti con patologie croniche e consente il monitoraggio costante dei parametri vitali del paziente (quali ad esempio pressione arteriosa, frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno) e dei sintomi;
  •  il teleconsulto, invece, è un’attività medica che implica la collaborazione a distanza tra due o più medici per consultarsi circa le condizioni cliniche del paziente. È realizzato attraverso metodologie e strumentazioni che consentono lo scambio di dati clinici, referti, immagini e materiali audio-video, senza che il paziente sia presente.

Si evidenzia che per dare attuazione al già menzionato sub-investimento 1.2.3, Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici», con decreto del Ministro della salute 21 settembre 2022, sono state approvate le Linee guida, predisposte da AGENAS, per i servizi di telemedicina con cui sono definiti i requisiti funzionali e i livelli di servizio per la progettazione dei Servizi di Telemedicina da parte di Regioni/PP. AA.

Con il successivo decreto del Ministro della salute 30 settembre 2022, invece, sono state dettate le procedure di selezione delle opzioni di telemedicina e diffusione sul territorio nazionale, oltre ai sistemi di valutazione delle proposte di fabbisogno regionale per i servizi minimi di telemedicina e l’adozione delle Linee di indirizzo per i servizi di telemedicina.

[18] Le modifiche riguardano:
  • gli articoli 14-bis e 14-ter, intervenendo sull’istituto della “conferenza di servizi semplificata, introdotta in via transitoria e sperimentale dall’articolo 13, comma 1, D.L. n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) e più volte oggetto di proroga. Con la novella in commento sono, tra gli altri, ridotti i termini entro cui le amministrazioni componenti una conferenza decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona (caratterizzata, cioè, dall’assenza di riunione, attraverso la semplice trasmissione per via telematica, tra le amministrazioni partecipanti, delle comunicazioni, delle istanze con le relative documentazioni e delle determinazioni)  devono rendere le proprie decisioni; rafforza l’obbligo di motivazione del diniego; instituisce l’obbligo di tenere una riunione telematica di tutte le amministrazioni entro i dieci giorni dalla scadenza del termine per rendere le determinazioni; riduce i termini entro cui l’amministrazione procedente può procedere direttamente in forma simultanea; introduce l’obbligo per gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di motivare i propri pareri obbligatori o facoltativi e di esprimerli in termini di assenso o dissenso indicando, all’uopo, le misure mitigartici ai fini dell’assenso e i relativi costi, conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato;
  • l’articolo 19 della L. n. 241/1990 già menzionata, recante la disciplina della Segnalazione certificata di inizio attività-SCIA prevedendo, conformemente agli attuali orientamenti giurisprudenziali, la sanzione della decadenza dai benefici conseguenti alla presentazione della dichiarazione, per l’ipotesi di autocertificazioni false, ex articolo 75, D.P.R. n. 445/2000;
  • l’articolo 20, in materia di silenzio assenso, prevedendo che, qualora sussistano i presupposti per la formazione del silenzio assenso, questo si perfeziona anche rispetto ad una domanda non conforme alla legge, fermo restando, in ogni caso, l’esercizio del potere di annullamento in autotutela della p.a., di cui all’articolo 21-novies della medesima legge n. 241/1990. È esclusa la formazione del silenzio assenso nei soli casi di mancata ricezione della domanda dalla amministrazione competente e nel caso in cui essa sia priva degli elementi indispensabili per individuare l'oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto. Viene, inoltre, reso automatico (e non più su istanza del soggetto interessato) l’invio, entro il termine di dieci giorni dalla data di formazione del silenzio assenso, da parte dell’amministrazione della ricevuta che certifica l’accoglimento della domanda per silenzio assenso. Decorso inutilmente il termine, l’attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato, (ex articolo 47 D.P.R. n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), ovvero del progettista abilitato.
È fatta salva la previsione (articolo 10, comma 4, secondo periodo, D.L.25/2025) in base alla quale, fino al 31 dicembre 2026, sono svolte in forma semplificata le conferenze di servizi decisorie contemplate dai decreti-legge nn. 77/2021 e 13/2023 già menzionati (che recano, come noto, disposizioni per la governance e l’attuazione del PNRR e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC)) e dalle specifiche disposizioni vigenti dirette a semplificare e facilitare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR e dal PNC.

[19] A tal fine, con l’aggiunta di nuovo comma (2-bis) si prevede che per le attività private per cui è disposto il regime amministrativo della comunicazione, trovano applicazione le disposizioni in materia di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Nel caso di dichiarazione mendace ovvero di falsa attestazione dei requisiti, si determina la decadenza dai benefici derivanti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e il conseguente divieto di svolgimento dell’attività avviata sulla base della comunicazione.

[20]  L’articolo 40 sopra citato reca la disciplina per le “semplificazioni del procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e agevolazione per l'infrastrutturazione digitale degli edifici e delle unità immobiliari”.  Pertanto, con la disposizione in esame, tra gli altri, si elimina, al comma 3-bis e al comma 5, il riferimento agli scopi europei connessi con il programma Next Generation EU e ai regolamenti (UE) 2021/240 e 2021/241 e il vincolo temporale del 31 dicembre 2026.

[21] La modifica riguarda la disciplina sulla “Pubblicità sulle strade e sui veicoli”. Si prevede, al riguardo che, la collocazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, anche su suolo privato, o in vista di esse, (ad eccezione delle isole di traffico delle intersezioni canalizzate, ove è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica), è subordinata alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune ove è svolta l'attività, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 23, comma 1, sopra menzionato, dei requisiti e dei criteri previsti dal D.P.R. n. 495/1992 e dai regolamenti comunali (o dell'ente proprietario della strada). 

[22] Il Fondo è alimentato, annualmente, attraverso accantonamento di una quota, fino all'1%, dell'ammontare del gettito effettivamente riscosso, in conto competenza e in conto residui, a seguito delle attività di contrasto dell'evasione fiscale dei tributi regionali riferito all'esercizio finanziario precedente, come registrato nei rispettivi capitoli di entrata del bilancio regionale. Ai fini del computo dell'accantonamento non rileva il gettito derivante dalle attività svolte dall'Agenzia delle entrate per i tributi dalla stessa gestiti in convenzione, dall'Agenzia delle entrate-Riscossione o dai concessionari a cui le regioni affidano la riscossione, l'accertamento e il recupero, anche coattivo, delle rispettive entrate tributarie.

Il Fondo è destinato all'acquisto di attrezzature di ufficio, supporti e servizi informatici e alla loro manutenzione, all'implementazione delle banche di dati per il miglioramento della capacità di contrasto dell'evasione nonché alle spese per la partecipazione del personale a corsi di formazione specialistica e di aggiornamento, anche con riferimento al miglioramento delle competenze digitali. Con propria deliberazione, le Giunte regionali e provinciali approvano il regolamento di attuazione che stabilisce gli obiettivi e i limiti della quota di gettito accantonata nel Fondo e i criteri di attribuzione e le priorità da finanziare, demandando al dirigente preposto alla struttura competente in materia di tributi o ad altro dirigente incaricato dall'ente, la quantificazione annuale delle somme da destinare alle già menzionate finalità.

[23] In dettaglio, si prevede che i Comuni, le scuole, le università e le altre amministrazioni competenti alle concessioni di prestazioni sociali agevolate, debbano acquisire d’ufficio dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), mediante la Piattaforma digitale nazionale dati (PDND), i dati inerenti all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) utili alla concessione della prestazione sociale agevolata. Per poter fruire, quindi, di prestazioni agevolate (libri di testo, gite e mense scolastiche, tasse universitarie ecc.), le famiglie non dovranno più predisporre la richiesta sul portale INPS (ovvero tramite CAF), ma saranno le amministrazioni competenti ad acquisire i già menzionati dati, d’ufficio. Tale modalità, peraltro, garantisce un controllo sulla veridicità delle informazioni ed evita la fruizione fraudolenta di benefici da parte di chi non ha l’opportuno il titolo.
La disposizione reca misure di semplificazione anche in materia di carta d’identità elettronica per i cittadini di età pari o superiore ai 70 anni, rilasciata dopo il 30 luglio 2026, per cui si prevede che essa abbia durata illimitata (non più decennale) ed è valida anche per l’espatrio.
Novità anche per il rilascio della tessera elettorale (oltre che dal Comune) anche in formato digitale su richiesta dell’elettore, in base ai dati integrati nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR). Le caratteristiche tecniche della tessera elettorale digitale e le modalità di utilizzo digitale (anche della copia analogica) saranno stabilite con decreto/i del Ministro dell’interno, di concerto con l’Autorità delegata per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e il MEF, sentito il Garante privacy e la Conferenza unificata, da adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione in commento.
È autorizzata la spesa di 400 mila € per il 2026, di 800 mila € per il 2027 e di 400 mila € per il 2028 a beneficio del Ministero dell’interno per il potenziamento del Sistema informativo elettorale/SIEL, anche in relazione alla introduzione della tessera elettorale digitale.
Infine, la disposizione apporta novelle alla disciplina vigente in materia di ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, ex D.P.R. n. 1199/1971.

[24] Si evidenzia che il D.lgs. n. 62/2024, è uno dei decreti delegati attuativi della Legge n. 227/2021, recante Delega al Governo in materia di disabilità, che attua una delle Riforme (Riforma 1) previste dalla Missione 5 (“Inclusione e Coesione”), Componente 2 (“Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore”) del PNRR.

In dettaglio, l’articolo 7 in commento dispone:

  • l’estensione, a decorrere dal 1° marzo 2026, delle attività di sperimentazione riguardanti la nuova disciplina in materia di disabilità, (previste dall’articolo 33, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 62 del 2024 già menzionato, riguardanti le disposizioni relative alla valutazione di base e le disposizioni relative valutazione multidimensionale e al progetto di vita), a livello provinciale, ai territori indicati nell’Allegato 1, del decreto in esame. L’estensione riguarda le seguenti province: Chieti, Potenza, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Caserta, Bologna, Rimini, Piacenza, Ravenna, Pordenone, Udine, Roma, La Spezia, Savona, Bergamo, Como, Milano, Mantova, Pavia, Sondrio, Ancona, Ascoli Piceno, Campobasso, Asti, Cuneo, Torino, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Messina, Arezzo, Massa Carrara, Bolzano/Bozen, Terni, Treviso, Venezia, Verona.

Ciò in quanto, la disciplina introdotta dal D.lgs. n. 62/2024, ha previsto una fase di sperimentazione (con decorrenza 1° gennaio 2025 e della durata di 24 mesi, con conseguente estensione a tutto il territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2027), diretta all’applicazione provvisoria e a campione, secondo il principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e centro Italia e di differenziazione di dimensioni territoriali, delle disposizioni inerenti alla valutazione di base (art. 33, comma 1) e di quelle sulla valutazione multidimensionale e sul progetto di vita (articolo 33, comma 2);

  • la previsione diretta a garantire la formazione dei soggetti coinvolti nella progressiva attuazione della riforma della disabilità che dovrà essere svolta con le modalità definite dal decreto del Ministro per le disabilità 14 gennaio 2025, n. 30;
  • la modifica delle norme relative alla composizione delle unità di valutazione di base, all’avvio del procedimento per l’elaborazione del progetto di vita e alla condivisione di banche dati e informazioni per l’erogazione di prestazioni assistenziali o sanitarie alle persone con disabilità.

[25] Il programma, attuativo della legislazione nazionale e internazionale, è predisposto dall'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità e sarà adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

[26] In dettaglio dispone che, le comunicazioni inviate ai clienti e la documentazione fornita (anche in formato digitale) da parte di banche e intermediari finanziari, (ai sensi dell’articolo 119, D. Lgs. n. 385/1993/Testo unico bancario – TUB), possono essere utilizzate in sostituzione delle ricevute cartacee emesse dai terminali abilitati al pagamento con carta di credito, debito e prepagata, o altra modalità digitale. Tali comunicazioni (o documenti) possono essere utilizzate sempre che le stesse riportino le informazioni riguardanti le singole operazioni realizzate e siano conservate con le modalità di cui all’articolo 2220 del c.c.

[27] Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 2-bis, Dlgs. N. 33/2013 già menzionato, gli enti tenuti a tale obbligo di trasparenza sui propri pagamenti (rispetto alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari) sono:
  • pubbliche amministrazioni;
  • enti pubblici economici ed ordini professionali;
  • società a controllo pubblico, a meno che siano quotate in borsa;
  • associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000 €, finanziati prevalentemente da fondi pubblici per almeno due degli ultimi tre esercizi finanziari e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione sia designata da pubbliche amministrazioni;
  • società a partecipazione pubblica, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000 €, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

[28] Oltre, pertanto, alle fattispecie già contemplate dalla legislazione vigente, si apre la possibilità di emettere una sola fattura, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni (fattura differita) anche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi oggetto di fatturazione in nome e per conto delle singole imprese di un raggruppamento temporaneo (RTI) da parte della mandataria (ex articolo 65, comma 2, lettera e), D.lgs n. 36/2023).

Conseguentemente, nell’ipotesi di contratto tra diverse imprese in un raggruppamento, la mandataria può emettere una sola fattura, in nome e per conto delle altre imprese entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazioni delle operazioni. Si semplifica, quindi, la gestione fiscale e documentale dei gruppi di imprese che operano insieme su iniziative condivise, legittimando una fatturazione unitaria per tutte le imprese coinvolte con semplificazione degli adempimenti fiscali.

Si rammenta, infatti, che ai sensi dell’articolo 68, comma 8, del D.L.gs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), gli adempimenti fiscali (compresi quelli in materia di IVA) e gli oneri sociali, devono essere assolti autonomamente per ciascuna delle imprese in raggruppamento temporaneo (criterio confermato anche dall’AE con il Principio di diritto n. 17 del 17 dicembre 2018 e con la Risposta n. 47/2024).

La disposizione in esame, pertanto, introduce una deroga a tale principio generale, con snellimento delle procedure nell’alveo delle RTI.

[29] Si dispone, in sintesi, che l’installazione di costruzioni permanenti, incluse le strutture galleggianti, in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale (compresa la modifica o lo spostamento di opere preesistenti) è sottoposta alla preventiva autorizzazione rilasciata dell’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, competente per territorio. L’autorizzazione deve essere rilasciata entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dell’istanza. In caso di inosservanza del termine, da parte dell’ufficio competente, l’autorizzazione si intende rilasciata ai sensi dell’articolo 20, Legge n. 241/1990 già menzionato, trovando applicazione l’istituto del “silenzio/assenso”.

[30] Le modifiche hanno ad oggetto:

  1. il riconoscimento del diritto di ciascun cittadino di accedere alle informazioni relative ai propri strumenti digitali (CIE, SPD, PEC);
  2. l’introduzione dell’obbligo di iscrizione all’Indice dei domicili digitali delle P.P.A.A. e dei gestori di pubblici servizi anche per le società a controllo pubblico;
  3. l’introduzione del divieto per le P.P.A.A. di richiedere ai cittadini e alle imprese dati e informazioni già detenuti da un’amministrazione (c.d. once only);
  4.  l’accesso automatico delle P.P.A.A.  ai dati contenuti nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente;
  5. l’istituzione dell’Anagrafe nazionale digitale della gente di mare, contenente tutti i dati relativi alla carriera professionale, ai titoli, agli imbarchi, alle abilitazioni e alle certificazioni della gente di mare, anche ad uso del collocamento e del monitoraggio del mercato del lavoro marittimo.
[31] Si introduce un nuovo articolo (2- quaterdecies.1), al Codice privacy, con cui si disciplina la procedura di notifica nei casi di violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali da parte delle microimprese. Si prevede, in sintesi, che le imprese con meno di 5 dipendenti sono tenute ad avvalersi di una specifica procedura di notifica (che sarà disciplinata con provvedimento del Garante privacy, predisponendo l’uso di meccanismi di autovalutazione guidata e un canale di assistenza semplificata per i soggetti tenuti alla notifica) per l’adempimento dell’obbligo di comunicazione all’autorità di controllo competente delle violazioni concernenti il trattamento dei dati personali (articolo 33 del regolamento 2016/679/UE, il cui testo è disponibile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679).

[32] Caldaie, caminetti e stufe a biomassa, sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore (fonti energetiche rinnovabili/FER). La ratio sottesa alla disciplina in parola, è di assicurare l’omogeneità e l’identificazione della formazione e dell’aggiornamento professionale dei responsabili tecnici delle imprese operanti nel settore dell’installazione e manutenzione di impianti alimentati dalle FER.

[33] Allo scopo di assicurare la necessaria continuità terapeutica, per il rifornimento dei farmaci coperti da brevetto in indicazioni d'uso esclusive, (compresi i farmaci per il trattamento di malattie rare e i farmaci innovativi, forniti sul mercato da un unico operatore detentore dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), rilasciata dall’AIFA o dalla Commissione europea: https://www.aifa.gov.it/autorizzazione-dei-farmaci), si riconosce alle Regioni la facoltà di acquistare tali medicinali mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando, come consentito dall’articolo 76 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023).
Per la disamina dettagliata dei casi in cui è ammessa la procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023;036~art76

[34] In sintesi, l’articolo 16, reca misure inerenti all’affidamento di incarichi, il reclutamento di magistrati tributari e la competenza del giudice tributario monocratico di I grado, aumentando il valore delle controversie da 5.000 a 10.000 euro.

Si dispone la necessaria decorrenza del termine di 4 anni ai fini del conferimento dell’incarico di presidente di corte di giustizia tributaria; si disciplina la presidenza della commissione di concorso per l’accesso alla magistratura tributaria; si interviene sull’istituto del tirocinio dei magistrati tributari, naturalmente entrati in servizio a seguito dell’espletamento delle procedure concorsuali.

Infine, annovera, tra le finalità dirette al rafforzamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria, uno scopo aggiuntivo rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente (ex articolo 1, comma 358, L. n. 244/2007/Legge Finanziaria 2008) della destinazione delle entrate conseguenti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione perseguiti dalle Agenzie fiscali diverse dall’Agenzia del demanio e, cioè,  il  potenziamento dei servizi digitali della giustizia tributaria, compresi quelli relativi al processo tributario telematico. Le somme oggetto di riversamento nei termini appena descritti sono versate in uno specifico capitolo di entrata per essere riassegnate, con decreto del MEF, ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del MEF ascrivibile al Dipartimento delle finanze e al Dipartimento della giustizia tributaria (in luogo del Dipartimento per le politiche fiscali, come per l’innanzi previsto).

L’articolo 17, invece, interviene sulla Giustizia civile con specifico riguardo alla riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti civili e commerciali, da attuare entro il 30 giugno 2026.

In tale ottica, si introduce, tra le altre, una particolare disciplina relativamente all’istituto dell’applicazione a distanza dei magistrati per lo smaltimento dell’arretrato civile, prevedendosi la possibilità, per il magistrato applicato da remoto/a distanza (che ha concluso sia i primi cinquanta che i secondi cinquanta procedimenti a lui assegnati), di essere assegnatario, (a seguito di sua manifestazione di volontà), di ulteriori cinquanta procedimenti, da concludere sempre entro il 30 giugno 2026, dietro corresponsione di un’ulteriore indennità di disponibilità.

La disposizione in commento, inoltre, novella gli articoli 696 e 696-bis del Codice di procedura civile, in materia di accertamento tecnico preventivo e di consulenza tecnica preventiva, ai fini della composizione della lite, introducendo un meccanismo di sospensione e successiva definizione del processo.

[35] Conseguentemente, secondo la disciplina previgente, in merito alle modalità di proposizione delle impugnazioni, l’atto è presentato attraverso deposito nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Trattasi del sistema del processo penale basato sulle modalità antecedenti alla introduzione degli strumenti telematici.

[36] In sintesi:
  • in materia di mobilità del personale docente, si deferisce alla contrattazione collettiva integrativa l’individuazione di ulteriori criteri integrativi in tema di mobilità.
  • in materia di formazione, sono introdotte previsioni utili a semplificare la legislazione vigente relativamente agli accreditamenti degli enti di formazione;
  • in materia di reclutamento dei docenti, si interviene sulla graduatoria dei candidati risultati idonei nell’ambito dei concorsi per docenti indetti a decorrere dal 2020, disponendo che l’ordine dei candidati da collocare negli elenchi regionali, oltre al criterio cronologico, segua il punteggio conseguito nelle prove scritte e orali dei concorsi, senza considerare la valutazione dei titoli.
  • si interviene sulla legislazione vigente in materia di riforma degli istituti tecnici, che partirà a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027 e si sostituisce il riferimento temporale dell’anno scolastico 2023/2024 con quello dell’anno scolastico 2024/2025, come ambito temporale da considerare quale criterio per la definizione del numero massimo di classi attivabili nella scuola secondaria di secondo grado, a decorrere dall’anno scolastico in cui entrerà in vigore la riforma;
  • si interviene sull’Allegato 2-ter, dell’articolo 26-bis, comma 1, D.L. n. 144/2022, disciplinante il piano di studi dei percorsi di istruzione tecnica dello studente. Si novella il paragrafo 2 dell’Allegato, inerente all’autonomia e alla flessibilità riservate agli istituti tecnici per conformare l’orario e gli insegnamenti alle esigenze degli studenti e del territorio;
  • si novella l'articolo 11, comma 9, L.  n. 99/2022 che, nella formulazione vigente ante modifiche in commento, prevede che gli ITS Academy possono avvalersi anche di risorse conferite da soggetti pubblici e privati per lo svolgimento della loro missione. Per effetto della modifica in esame si prevede che, oltre alle risorse già enunciate sopra, gli ITS Academy possono ricorrere anche a risorse scaturenti dalla concessione in uso temporaneo dei laboratori alle imprese del settore produttivo che utilizzano le tecnologie qualificanti l’ITS Academy, corrispondenti a una delle Aree tecnologiche di riferimento.
  • sulla riforma riguardante la riorganizzazione del sistema scolastico sono previste, a vantaggio delle istituzioni scolastiche delle regioni che hanno adottato i piani di proporzionamento della rete scolastica per l’anno scolastico 2026/2027, ulteriori risorse pari a 19 milioni di € dirette  all’adozione di incarichi temporanei fino al 30 giugno 2027 di personale amministrativo, tecnico e ausiliario e un trattamento favorevole (ai fini dei criteri da utilizzare per la determinazione dell’organico di istituto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario-ATA), per cui le istituzioni scolastiche accorpate si considerano quali istituzioni autonome;
  • si differisce di un anno (a decorrere dall’anno scolastico 2027/2028, in luogo dell’anno scolastico 2025/2026) l’entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale del personale ATA (articolo 3, comma 1, D.L. n. 127/2025).
[37] Si rammenta che l’Unità di missione per l’attuazione degli interventi del PNRR, è stata istituita dal decreto interministeriale 21 settembre 2021 n. 284, attuativo dell’articolo 8, comma 1, del D.L. n. 77/2021, presso l’Ufficio di Gabinetto del MIUR, ed è dotata di autonomia e indipendenza funzionale e organizzativa.
Le novelle riguardano: (i) la proroga, fino al termine di operatività dell’Unità di missione, della possibilità della stessa di usufruire degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero competenti in materia di fondi strutturali; (ii) la proroga, fino al 2027, del vincolo di destinazione delle risorse in corso di utilizzo per la realizzazione dei progetti PNRR; (iii) la proroga, fino all’anno scolastico 2026/2027, della funzionalità delle équipe formative territoriali, di ausilio alla formazione del personale scolastico nell’ambito dell’Unità di missione per PNRR; (iv) l’estensione delle Task Force in materia di edilizia scolastica attivate in collaborazione con il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud, fino al termine di operatività dell’Unità di missione; (v) la proroga (fino all’anno scolastico 2026/2027) dell’attività del Gruppo di lavoro di supporto alle istituzioni scolastiche per l’attuazione degli obiettivi PNRR ai fini della digitalizzazione delle scuole.

[38] La disposizione, inoltre, inserisce un nuovo comma (2-ter all'articolo 1-quater della L. n. 338/2000, Semplificazioni in tema di cambi di destinazione d’uso degli immobili da destinare a residenze universitarie),  il quale  prevede che, al fine di assicurare la dotazione di alloggi e residenze per studenti attraverso  l'uso del patrimonio edilizio esistente, nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, è sempre consentito il mutamento di destinazione d'uso funzionale all'impiego di tali immobili come residenze universitarie anche in deroga alle eventuali condizioni previste dalla normativa sugli strumenti urbanistici o dalle specifiche normative regionali e statali, fermo restando il rispetto della normativa in materia di sicurezza e di requisiti igienico-sanitari.

Per effetto della novella in esame, pertanto, si dispone che per gli interventi edilizi in parola, “non è necessaria, laddove prevista dagli strumenti urbanistici, la previa approvazione di un piano attuativo o di un piano di secondo livello comunque denominato”. Gli interventi possono essere realizzati con permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28-bis del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. n. 380/2001), qualora sia necessaria la realizzazione di opere di urbanizzazione a potenziamento di quelle già esistenti, funzionali all'intervento, da cedere al comune.

[39] Le disposizioni citate  riguardano, rispettivamente: (i) le conseguenze di possibili inottemperanze contributive scaturenti dal DURC relative a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi; (ii) la responsabilità dell’appaltatore sull’osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale sono espletate le prestazioni, anche da parte dei subappaltatori; (iii) i certificati di pagamento successivi ad ogni stato di avanzamento dei lavori e al collaudo.

[40] In dettaglio, il MIMIT è legittimato a stipulare convenzioni con il GSE (Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.) e con l’Agenzia delle entrate, per l’attuazione dell’Investimento 9 «Misura rafforzata: Transizione 4.0» (M1C2) del PNRR, il cui scopo, come noto, è sostenere la trasformazione digitale delle imprese incentivando gli investimenti privati in beni e attività a sostegno della digitalizzazione. La misura si caratterizza nell’istituto del credito d'imposta (per il dettaglio della misura: https://www.mimit.gov.it/it/pnrr/progetti-pnrr/pnrr-transizione-4-0-scale-up-di-misura-m1c2-i9). Scopo delle predette convenzioni è la regolamentazione: (i) delle procedure per il rafforzamento delle attività di controllo, ivi incluse le modalità per lo scambio dei dati, delle informazioni e della documentazione; (ii)  della determinazione dei tempi per garantire il rispetto dei termini previsti dai singoli obiettivi; (iii) del numero delle attività di controllo, demandate all’Agenzia delle entrate e alla società GSE, necessarie a garantire il controllo e la rendicontazione dell’Investimento.
Si autorizza, inoltre, il già menzionato MIMIT ad usufruire, sulla base di apposite convenzioni e nel limite di 7 milioni di €, di enti in house delle amministrazioni dello Stato, di società o enti selezionati in base alle norme in materia di contratti pubblici, per l’attuazione dell’Investimento PNRR dedicato al potenziamento dei centri di trasferimento tecnologico (M4C2 Investimento 2.3). 
È autorizzata, inoltre, la spesa di 6.324.762,50 di € per l’anno 2026, per garantire la prosecuzione dei progetti Testing and Experimentation Facilities (TEF), e cioè il progetto «AgriFoodTEF - Test and Experimentation Facilities for the Agri-Food Domain e   il progetto «AI-MATTERS - AI in Manufacturing Testing and Experimentation facilities for EuRopean SMEs» i quali, a fronte della decisione del Consiglio del 17 giugno 2025, non sono più finanziati tramite le risorse del PNRR. 
Alla copertura dei connessi oneri derivanti dall’intervento in commento, si provvede attraverso una riduzione, per l’anno 2026, del Fondo istituito nello stato di previsione del MIMIT, ai sensi dell’articolo 22 del D.L. n. 17/2022.  
Inoltre, la disposizione in esame riconosce a GSE un compenso di 5 milioni di € per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, per le attività di gestione delle procedure di accesso e controllo dell’agevolazione fiscale c.d. “iper-ammortamento” (ex articolo 1, comma 427 e seguenti, L. n. 199/2025-L. di Bilancio 2026), di sviluppo della infrastruttura tecnologica messa a disposizione delle imprese per effettuare le dovute comunicazioni, nonché delle altre attività di assistenza tecnica necessarie alla gestione della misura. Si rammenta che con la misura dell’iper-ammortamento si riconosce alle imprese, ai fini delle imposte sui redditi (IRES e IRPEF) un maggior costo deducibile (a titolo di ammortamento o canone di locazione finanziaria) per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Nel corso dell’esame parlamentare per la conversione del provvedimento in oggetto, sono stati inseriti due nuovi commi (5-quater e 5-quinquies) all’articolo in esame.
In dettaglio, le nuove disposizioni attivano un regime derogatorio e transitorio per beneficiare della detrazione del 65% sugli investimenti in start-up innovative (ex articolo 29-bis del D.L. n. 179/2012). 
Pertanto, si prevede che, in deroga a quanto disposto dall’articolo 5, DM/MISE (oggi MIMIT) 28 dicembre 2020, per gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2025 e il 30 giugno 2025 nel capitale di start-up innovative aventi i requisiti per il riconoscimento in favore dell’investitore dell’incentivo di cui al già menzionato articolo 29-bis, le imprese beneficiarie possono presentare la relativa istanza (ai sensi dell’articolo 5, DM/MISE 28 dicembre 2020 già menzionato, cui è allegato il fac-simile per l’istanza-Allegato A), anche dopo l’esecuzione dell’investimento, ma entro e non oltre il 31 maggio 2026.
Al MIMIT è affidato il compito di controllare, mediante il Registro Nazionale degli Aiuti, il rispetto del limite de minimis di cui all’articolo 4, comma 1, del D.M. 28 dicembre 2020 (importo massimo di aiuti non superiore a 200.000 € nell'arco di tre esercizi finanziari per la singola start-up).
Si segnala, ad abundantiam, che il nuovo Regolamento generale de minimis (regolamento (UE) 2023/2831, applicabile dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2030) ha elevato il massimale a 300.000 € nell'arco di tre anni per l’impresa unica (vale a dire le imprese partecipanti a gruppi di imprese assoggettate a controllo o influenza dominante, che sono considerate un’unica entità/impresa unica), sostituendo per esse il precedente limite di 200.000 €.
I risultati conseguenti ai controlli del MIMIT, devono essere resi noti sia all’impresa beneficiaria che all’investitore, nonché all’Agenzia delle entrate ai sensi del comma 8 dell’articolo 5, sopra citato.
Il risultato negativo dell’accertamento è preclusivo del riconoscimento dell’incentivo.
Per tutti gli approfondimenti: https://temi.camera.it/leg19/temi/start-up-e-pmi-innovative.html

[41][Circolare della Segreteria Generale 8 gennaio 2026, Prot. 29]. Si modifica, integrandola, la disciplina vigente relativa alla verifica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di cui all’articolo 30, del già menzionato D.lgs. n. 201/2022. Tale disciplina prevede che, se dalla ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, emerga un andamento gestionale insoddisfacente, l’ente locale adotti un atto di indirizzo, allegato alla ricognizione,  contenente le doverose misure correttive, per il miglioramento della qualità del servizio, imposte dall’ente locale stesso al gestore del servizio affinché elabori, nel termine massimo di 3 mesi, un Piano per il ripristino, il miglioramento della qualità del servizio, l’efficientamento dei costi e per il ripianamento di eventuali perdite.

Spetta all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), effettuare l’attività di monitoraggio su tutti gli atti di indirizzo e sull’efficienza delle misure correttive, predisponendo annualmente una relazione al Governo e al Parlamento, sentite le altre autorità competenti (previsione inserita dalla novella in commento). Si precisa, altresì, che l’andamento gestionale è da ritenersi insoddisfacente anche al verificarsi di una sola delle condizioni elencate dalla norma vigente. Tenuto conto della disciplina applicabile in caso situazione gestionale insoddisfacente, si stabilisce che, in caso di grave inadempimento nell’attuazione del piano previsto per intraprendere le necessarie misure correttive, l’ente locale possa risolvere anticipatamente il rapporto contrattuale. Con la novella in esame si prevede che tale disposizione trovi applicazione anche in caso di mancata adozione del piano medesimo entro i termini temporali stabiliti oppure in caso di adozione di un piano insufficiente o inefficace.

[42] [Circolare della Segreteria Generale 8 gennaio 2026, Prot. 29].

[43]Come già evidenziato in sede di commento della L. n. 190/2025, fino alla conclusione dell’intesa di cui sopra, è sospesa l’efficacia di alcune disposizioni aventi ad oggetto gli accreditamenti e agli accordi contrattuali (trattasi degli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 502 del 1992). La sospensione in parola, in caso di mancato raggiungimento dell’intesa, ha efficacia fino 31 dicembre 2026. Entro tale termine, le Regioni e le Province autonome devono adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni oggetto di sospensione, la quale, però, non impedisce il rilascio (in base alla disciplina previgente rispetto alle disposizioni oggetto di sospensione) di nuovi accreditamenti ad altre strutture.

Per quanto concerne, in dettaglio, la procedura ad evidenza pubblica menzionata si statuisce che essa debba prevedere un sistema premiale che valorizzi l’erogatore dei servizi, tenuto conto:

  • della capacità di fornire sul territorio i servizi richiesti, alla capillarità dei servizi assicurati e ai volumi delle prestazioni eseguite negli anni;
  • degli investimenti realizzati per migliorare la qualità delle prestazioni e per rinnovare e aggiornare tecnologicamente gli strumenti e i dispositivi utilizzati per l’esecuzione delle prestazioni;
  • dell’adeguato rapporto tra il personale qualificato impegnato e il numero dei fruitori delle prestazioni;
  • del possesso di una capacità produttiva tale da contribuire a smaltire le liste di attesa nella branca di accreditamento;
  • per le strutture operanti sul territorio per le quali la dimensione organizzativa assuma rilievo prevalente rispetto a quella tecnologico strutturale, dell’apporto concretamente dimostrato, anche con riferimento a esperienze consolidate nella realizzazione di livelli qualitativamente elevati di assistenza e alla conoscenza approfondita delle specificità del territorio di riferimento e dei relativi servizi assistenziali, con particolare attenzione alle aree caratterizzate da bisogni complessi o da condizioni di fragilità.

[44] Con l’articolo in esame:

  • sono di riviste e riformulate le modalità con cui è possibile procedere alla modifica del cronoprogramma finanziario degli Accordi per la coesione, specificando che gli Accordi possono essere modificati solo a seguito di verifica della compatibilità con gli equilibri di finanza pubblica, nel rispetto dei limiti finanziari annuali relativi al FSC 2021-2027, previsti dall’articolo 1, commi 750 e 754, della Legge di bilancio per il 2026 (L. n. 199/2025).

È cassata, quindi, la disposizione che circoscriveva la modifica del cronoprogramma unicamente nel caso di impossibilità di rispettare il cronoprogramma per cause non imputabili ai soggetti attuatori o all’amministrazione titolare delle risorse.

Si eleva dal 10% al 20% il limite massimo delle anticipazioni di cassa che possono essere erogate nello stesso anno finanziario per ogni Accordo per la coesione, compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa;

  • sono stanziati 200 milioni di €, per il 2026, per il Fondo turismo (istituito dall’articolo 178, D.L. 34/2020/Decreto Rilancio), per progetti di valorizzazione del patrimonio turistico nazionale;
  • si amplia l’ambito territoriale di ammissibilità degli investimenti finanziabili a valere sulle risorse del Fondo di sostegno ai comuni marginali (articolo 13, comma 4, D.L. n. 60/2024-articolo 1, commi 196-200, L. n. 178/2020/L. di Bilancio 2021), comprendendovi anche gli investimenti realizzati nei territori dei comuni compresi, alla data di entrata in vigore della disposizione, nell’ambito di competenza del Consorzio industriale del Lazio e del Consorzio per lo sviluppo industriale Piceno Consind, anche se non rientranti nelle aree di cui all’articolo 3, Legge n. 646/1950. A tal fine, sono stabiliti particolari criteri di imputazione degli investimenti rispetto alla ripartizione delle risorse dettagliata dall’articolo 3 del D.P.C.M. 19 maggio 2025 (riguardante la spartizione delle risorse destinate a sostenere attività economiche in risposta ai fenomeni di deindustrializzazione: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/09/20/25A05179/SG). Gli investimenti effettuati nei già menzionati territori, non riconducibili ad alcuno degli ambiti territoriali elencati nell’articolo 3 del D.P.C.M. 19 maggio 2025, sono imputati, in base al criterio di prossimità territoriale, ai pertinenti sub-stanziamenti di cui alla lettera a), numeri da 1) a 5), e alla lettera b) del comma 1, del già menzionato articolo 3.
  • si autorizza lo stanziamento di 90 milioni di €, nella misura di 10 milioni per il 2026 e 80 milioni per il 2027, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC), ciclo di programmazione 2021-2027, per il finanziamento di interventi su infrastrutture pubbliche nei territori dei comuni intermedi, periferici e ultraperiferici rientranti nella mappatura delle aree interne (del periodo di programmazione 2021-2027), al fine di concorrere agli obiettivi di prevenzione del rischio sismico, tenuto conto della classificazione sismica dei comuni stessi. I criteri per la selezione degli interventi ammissibili, le modalità di erogazione delle risorse e di rendicontazione, sono definiti dall’avviso pubblico adottato dal Dipartimento Casa Italia e dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri (Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2026) per la selezione di interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici ed elisuperfici pubblici nonché sulle opere d'arte stradali (ponti, viadotti e gallerie) nei territori delle «Aree interne»;
  • si dispone la revoca di 27,6 milioni di € delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) stanziate per il Programma operativo complementare (POC) e il Programma Operativo Nazionale (PON), Governance e capacità istituzionale, attuativo dei fondi strutturali 2014/2020, risultanti non impegnate alla data di entrata in vigore del decreto in esame per le finalità per cui erano state assegnate. La revoca comporta la riduzione in misura corrispondente della dotazione finanziaria del citato Programma e la riassegnazione delle risorse nella disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione;
  • infine, si modifica il D.L. n. 60/2024 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione) e, in particolare, l’articolo 8, comma 4 (recante Disposizioni per l'attuazione della Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e del Fondo per una transizione giusta – JTF). Conseguentemente, si novella la disciplina  sull’uso delle risorse nazionali derivanti dalla riprogrammazione dei programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027, effettuata entro marzo 2025 per il perseguimento degli obiettivi STEP, consentendo alle Amministrazioni titolari dei programmi di poter impiegare liberamente le risorse nell’ambito del rispettivo Accordo per la coesione, grazie all’eliminazione dell’obbligo di destinarle agli obiettivi previsti dal regolamento STEP.

[46] Ai sensi del comma 4, dell’articolo in commento, i bilanci e le relazioni già menzionate, devono essere esaurienti, completi e devono fornire un quadro generale delle attività delle passività e della situazione finanziaria, compreso un programma degli investimenti rilevanti, riportando almeno i seguenti contenuti:

  • il numero degli iscritti e dei beneficiari;
  • l’ammontare complessivo dei contributi versati dagli aderenti e dai datori di lavoro o comunque delle entrate di natura contributiva;
  • l’ammontare delle prestazioni erogate, distinte per natura e tipologia;
  • il rapporto tra contributi versati e prestazioni erogate;
  • l’ammontare del patrimonio complessivo del fondo;
  • il rapporto tra il patrimonio e le prestazioni erogate;
  • i costi di gestione sostenuti nell’esercizio;
  • con particolare riferimento ai casi di gestione diretta di risorse suscettibili di investimento, se e in quale misura, nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell’esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio, siano stati presi in considerazione fattori ambientali, sociali e di governo societario.