Nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile u.s., è stata pubblicata la Legge 29 aprile 2024, n. 56 recante conversione del Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (All.)
CONVERSIONE
Decreto-Legge 2 marzo 2024, N. 19
(ULTERIORI MISURE DI ATTUAZIONE DEL PNRR)
(D.L. PNRR-BIS)
Il provvedimento reca ulteriori misure dirette a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), coerentemente con il relativo cronoprogramma, per un’ulteriore semplificazione e accelerazione delle procedure, comprese quelle di spesa strumentali all’attuazione del PNRR stesso e per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi.
Nel corso del ciclo di audizioni disposto dalla V commissione (Bilancio) della Camera, l’Alleanza delle Cooperative Italiane è stata audita in data 11 marzo 2024.
Di seguito l’esame di alcune delle misure introdotte rinviando, per gli approfondimenti specifici, alle comunicazioni degli altri Servizi (si veda sin d’ora la Circolare del Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 09/2024 -Prot. n. 1486 del 2 maggio), delle Federazioni e di ICN S.p.a. (Circolare n. 58/2024 del 1° maggio 2024).
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- misure per l’attuazione del PNRR
art. 1. [Disposizioni per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di quelli non più finanziati con le risorse del PNRR, nonché in materia di revisione del Piano nazionale per gli investimenti complementari-PNC- al PNRR]
Allo scopo di assicurare una più efficiente e coordinata utilizzazione delle risorse europee e del bilancio dello Stato, nonché di promuovere la tempestiva realizzazione degli investimenti del PNRR, (che è stato oggetto di modifica con decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023), l’articolo in esame dispone il potenziamento del Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia per un ammontare pari a 2.911 milioni di € per l’anno 2024, 3.973 milioni di € per l’anno 2025 e 2.536 milioni di € per l’anno 2026.
Per di più, per garantire la realizzazione degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della richiamata decisione del Consiglio ECOFIN, è autorizzata la spesa complessiva di 684 milioni di € per l’anno 2024, di 785 milioni di € per l’anno 2025, di 765 milioni di € per l’anno 2026, di 548,8 milioni di € per l’anno 2027, di 400 milioni di € per l’anno 2028 e di 260 milioni di € per l’anno 2029, per un totale complessivo, di 3,44 miliardi di € per il periodo 2024-2029 [3].
Viene, inoltre, disciplinato il procedimento per verificare i costi di realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC).
Pertanto, si prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, entro il 31 marzo 2024 e, successivamente, con periodicità semestrale, presentino al CIPESS (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) un’apposita informativa congiunta sui costi relativi alla realizzazione degli interventi e degli investimenti imputati al PNC, nonché sulle iniziative intraprese per il reperimento di fonti di finanziamento da destinare alla realizzazione degli interventi non più finanziati dal PNRR.
La disposizione esclude, in ogni caso, che possano essere definanziati gli interventi previsti nel PNC riguardanti (i) Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016; (ii) Transizione 4.0; (iii) Ecobonus e sismabonus fino al 110% per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici.
art. 2. [Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR]
L’articolo in commento reca una serie di disposizioni dirette a garantire il monitoraggio degli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e per promuoverne la tempestiva attuazione.
art. 3. [Misure per la prevenzione e il contrasto delle frodi nell’utilizzazione delle risorse relative al PNRR e alle politiche di coesione]
La disposizione in esame estende anche al PNRR il complesso delle funzioni che il Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell’Unione europea (COLAF) svolge nell’ambito della strategia di coordinamento antifrode a livello nazionale.
Viene, inoltre, modificato l’articolo 512-bis del c.p., in materia di “Trasferimento fraudolento di valori”, inserendo un ulteriore comma, ciò in ragione del fatto che gli investimenti pubblici connessi al PNRR costituiscono una rilevante area di profitto per la criminalità organizzata, la cui ingerenza nella filiera che partecipa all’attuazione degli interventi è assolutamente certa, tenuto conto sia della remota esperienza e sia per l’esistenza di alcuni obbiettivi fattori di rischio, tra cui:
- la natura e la tipologia dei progetti finanziati, che riguardano prevalentemente settori tradizionalmente allettanti per la criminalità, (edilizia civile e infrastrutturale/strade e autostrade, ferrovie, porti, aeroporti; trasporto rapido di massa nelle città metropolitane, ecc. e delle energie rinnovabili);
- l’ambito territoriale degli interventi che, per il 40% (pari a 60 miliardi di €), riguarda le regioni meridionali a più alta percentuale di presenza mafiosa;
- la semplificazione delle procedure amministrative al fine di accelerare le fasi di attuazione dei progetti finanziati.
Infine, la disposizione novella l’articolo 84, comma 4, lettera a), del Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011) inserendo, fra i cosiddetti «reati spia», indicativi della sussistenza di infiltrazioni criminose nell’attività di impresa che portano all'adozione dell’interdittiva antimafia prevista dallo stesso articolo 84, comma 3, anche i delitti di cui agli articoli 2, 3 e 8 del D.lgs. n. 74/2000 (reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto) e, cioè: (i) la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2); (ii) la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3); (iii) l’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 8).
art. 4 [Disposizioni in materia di Struttura di Missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri]
La disposizione provvede ad incrementare la composizione e le funzioni della Struttura di missione PNRR, istituita dall’articolo 2, D.L. n. 13/2023 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
art. 6. [Disposizioni in materia di recupero e rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata]
L’articolo prevede la nomina (con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) di un Commissario straordinario, al fine di assicurare la rapida realizzazione degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata.
Il Commissario, cui è attribuita una struttura di supporto, può avvalersi delle strutture, anche periferiche, dell’Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e delle amministrazioni centrali dello Stato, dell’Agenzia del demanio, delle amministrazioni locali e degli enti territoriali, attraverso apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La nomina del Commissario scade il 31 dicembre 2029.
art. 8. [Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori]
La disposizione, al comma 11, incrementa, di 3 milioni di € per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 le risorse del Fondo per l’attuazione degli interventi del PNRR, (articolo 10, D.L. n. 152/2021), di competenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), al fine di incentivare l’attuazione, nei termini prescritti, degli interventi.
Il comma 17, autorizza il Ministero del turismo a utilizzare società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e operanti nel settore dei servizi informatici, al fine di completare e accelerare gli investimenti e le riforme del PNRR nella titolarità il Ministero ovvero attuare le misure in cui lo stesso è coinvolto, nonché per garantire la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico, assicurando l’interoperabilità e il consolidamento delle infrastrutture.
Il comma 17-bis, introdotto in sede di conversione del decreto-legge in commento, apporta diverse modifiche alla L. n. 190/2023 recante “Disciplina della professione di guida turistica” che ha stabilito requisiti e criteri per l’esercizio della professione, uniformi su tutto il territorio nazionale.
art. 9. [Misure per il rafforzamento dell’attività di supporto in favore degli enti locali]
L’articolo prevede la costituzione, presso ciascuna prefettura-ufficio territoriale di Governo, di una cabina di coordinamento al fine di supportare gli enti locali in merito all’attuazione e al monitoraggio su base territoriale degli interventi del PNRR.
La disposizione, inoltre, autorizza la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2024 (data di cessazione dello stato di emergenza), del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) per i profughi provenienti dall’Ucraina interessata dal conflitto bellico in corso.
A tal fine prevede un incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di 26,2 milioni di € per il 2024.
art. 10. [Contributo del CNEL all’attuazione del PNRR]
Allo scopo di potenziare la collaborazione con il partenariato economico e sociale nell’attività di attuazione e monitoraggio del PNRR e il contributo nell’attuazione degli interventi previsti nel PNRR, la disposizione prevede una serie di modifiche normative dirette a implementare il ruolo e la presenza del CNEL (Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro).
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- misure di semplificazione amministrativa
art. 11. [Procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR] La disposizione fissa al 30% del contributo assegnato, la misura delle anticipazioni iniziali erogabili a vantaggio dei soggetti attuatori delle misure PNRR, ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge. Le menzionate anticipazioni devono essere erogate entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. [17]
Spetta alla Ragioneria generale dello Stato-Ispettorato generale per il PNRR- il compito di garantire la disponibilità delle anticipazioni per le Amministrazioni centrali dello Stato.
Si stabilisce, inoltre, che le amministrazioni titolari di interventi non più finanziati dalle risorse del PNRR (come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023 sopra menzionata) provvedono a recuperare le somme eventualmente già erogate e a versarle negli appositi conti di tesoreria.
Resta fermo l’obbligo per l’amministrazione centrale di attestare, ai fini della percezione dell’anticipazione, l’avvio dell’operatività dell’intervento ovvero l’avvio delle procedure preliminari alla fase di operatività.
art. 12. [Semplificazione delle procedure di affidamento già avviate per interventi in tutto o in parte definanziati dal PNRR]
L’articolo prevede che per gli interventi non più finanziati dal PNRR a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN sopra menzionata caratterizzati, però, da un elevato livello di avanzamento, alle connesse procedure di affidamento ed ai contratti i cui bandi o avvisi risultino già pubblicati alla data di entrata in vigore del decreto in commento (2 marzo 2024), nonché (qualora non sia prevista la pubblicazione di bandi o avvisi), alle procedure ed ai contratti in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte, è consentita l’applicazione della disciplina semplificata prevista dal D.L. 77/2021, dal D.L. 13/2023 e dalle ulteriori disposizioni legislative per gli interventi finanziati con le risorse del PNRR. Ciò al fine di evitare ritardi nell’attuazione degli interventi causati dal mutamento della normativa di riferimento.
Per effetto di una modifica introdotta in sede di conversione del decreto in commento, la norma precisa che le disposizioni sopra enunciate trovano applicazione non più (come da previsione originaria) esclusivamente per le procedure di affidamento di lavori ovvero di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione (appalto integrato) dei lavori e ai relativi contratti, ma anche per le procedure di affidamento di servizi e forniture.
Rispetto ai medesimi interventi non più finanziati in tutto o in parte dalle risorse PNRR, le disposizioni normative dirette a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso (vale a dire le procedure per cui è stato formalizzato l’incarico di progettazione alla data di entrata in vigore del decreto in esame-2 marzo 2024) e nel rispetto, per quanto riguarda le norme in materia di personale, dei relativi limiti temporali.
Così come continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di rafforzamento e supporto della capacità amministrativa, di reclutamento di personale e conferimento di incarichi, di semplificazioni dei procedimenti amministrativi e contabili contenute in una serie di atti legislativi, esplicitamente richiamati, nonché tutte le ulteriori disposizioni dirette a facilitare l’attuazione degli obiettivi previsti nel PNRR .
Per i medesimi interventi definanziati (con le risorse PNRR e PNC) è confermato il contributo del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili (articolo 26, D.L. n. 50/2022-Decreto Aiuti) per gli interventi già destinatari di risorse del menzionato Fondo, al fine della realizzazione in tempi rapidi di tali interventi.
Prorogato, poi, (dal 30 giugno 2024) al 31 dicembre 2024 il termine entro cui, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria, le amministrazioni procedenti utilizzano la c.d. conferenza di servizi semplificata, così come disposto d’all’articolo 13, D.L. 76/2020.
E’ ridotto, inoltre, da 30 giorni, a 15 giorni il termine entro cui, nell’ambito dello svolgimento della conferenza di servizi semplificata, l'amministrazione procedente svolge una riunione telematica con tutte le amministrazioni coinvolte, in cui prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi. .
La disposizione, altresì:
- prevede che, con esclusivo riferimento agli investimenti e agli interventi avviati a partire dal 1° febbraio 2020, finanziati, in tutto o in parte, con risorse del PNRR, le disposizioni di cui all’articolo 47 e all’articolo 50, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, (finalizzate a garantire le pari opportunità e il diritto al lavoro alle persone disabili nonché in materia di premialità per conclusione anticipata dei lavori), si applicano con riferimento alle procedure inerenti i settori speciali del Codice dei contratti pubblici (Capo I, Titolo VI, Parte II, D.lgs. n. 50/2016 e Libro III, D.lgs. n. 36/2023), esclusivamente a quelle avviate successivamente alla data di comunicazione della concessione del finanziamento .
In sintesi, la disposizione in esame, si riferisce ai soli affidamenti inerenti ai settori speciali, avviati a decorrere dal 1° febbraio 2020;
- dispone che, al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi previsti nel PNRR, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento, le amministrazioni centrali devono provvedere a adottare i provvedimenti necessari all’attuazione degli interventi previsti dal PNRR. Nel caso in cui siano necessarie modifiche, le amministrazioni devono provvedere con propri provvedimenti adottati in deroga alle disposizioni di legge da comunicare, tempestivamente, alla Struttura di missione PNRR e all’Ispettorato generale per il PNRR della Ragioneria generale dello Stato;
- proroga di 1 anno (fino al 31 dicembre 2024) la facoltà di ricorrere alla società SACE S.p.A., ex articolo 17, D.L. n. 124/2023, ai fini del rilascio delle cauzioni che le imprese forniscono per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della normativa vigente;
- semplifica i regimi amministrativi in materia di impresa artigiana, con la previsione che l’avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione delle attività di impresa artigiana non sono soggette a titoli abilitativi, segnalazione o comunicazione. Sono fatti salvi i regimi amministrativi previsti dalla normativa di settore per l’esercizio delle attività, nonché gli adempimenti previsti dalla legge n. 443 del 1985 (Legge quadro artigianato) e quelli previsti dalla normativa dell’Unione europea;
- sospende, fino al 31 marzo 2024, i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi soggetti ad autorizzazione unica inerenti alla realizzazione di progetti per attività economiche ovvero per l'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche nella zona economica speciale (ZES) per il Mezzogiorno, non ancora definiti al 1° marzo 2024 da parte dei Commissari straordinari istituiti sin dal 2017 per presiedere i Comitati di indirizzo delle ZES.
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- disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito
art. 13. [Misure di semplificazione per l’attuazione della Missione 4 Istruzione e Ricerca – Componente 1 del PNRR in materia di Riforma del sistema ITS e di sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria – ITS]
Al fine di garantire la realizzazione dei traguardi fissati nel PNRR, la disposizione reca modifiche alla legge istitutiva del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore (L. 99/2022).
art. 15. [Disposizioni in materia di istituti tecnici e professionali]
L’articolo apporta modifiche ai criteri cui il Governo deve attenersi nella riforma degli istituti tecnici, al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi fissati nel PNRR in materia di riforma degli stessi (Missione 4, Componente 1, Riforma 1.1).
Le modifiche sono dirette, pertanto, a garantire una maggiore aderenza dei curricoli degli istituti alle necessità del tessuto produttivo nazionale, rafforzando:
- le competenze generali linguistiche, storiche, matematiche e scientifiche, giuridiche ed economiche, nonché le competenze tecnico-professionali riguardanti i profili in uscita con particolare riferimento al contesto dell'innovazione digitale e allo studio dei prodotti e dei servizi connessi al made in Italy;
- la connessione al tessuto socioeconomico del territorio di riferimento, da ricercare rispetto al tessuto socioeconomico “produttivo”, favorendo non solo i laboratori e l'innovazione, ma anche “l'apporto formativo delle imprese e degli enti del territorio”;
Contestualmente, si prevede che gli studenti frequentanti i percorsi di istruzione tecnica possano richiedere, prima della conclusione del percorso di studi, la certificazione delle competenze e la corrispondenza ai livelli di cui al Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, (raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017) in modo da poter utilizzare le competenze acquisite in percorsi di lavoro esterno al ciclo di studi frequentato.
art. 15-bis. [Misure urgenti per assicurare la continuità dei servizi educativi e scolastici dell'infanzia]
Al fine di garantire la continuità dell'erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali dell'infanzia, la disposizione in commento prevede che le graduatorie comunali vigenti del personale scolastico educativo e ausiliario, (gestite direttamente dai Comuni), possono essere utilizzate fino all'anno scolastico 2026-2027, anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto dal CCNL “funzioni locali 2019-2021” (per l'immissione in servizio a tempo determinato e per l'immissione in servizio a tempo indeterminato nell'Area degli istruttori), sempre che il personale abbia maturato almeno tre anni di esercizio dell'attività professionale.
Tale deroga si applica esclusivamente ai soggetti già iscritti nelle sopra menzionate graduatorie.
Pertanto, fino al 31 dicembre 2027, in deroga ai vincoli di reclutamento vigenti, la spesa per il personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi scolastici gestiti direttamente dai comuni, non può superare quella sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, incrementata del 40%.
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- disposizioni urgenti in materia di universita’ e ricerca
art. 17. [Ulteriori misure per la semplificazione delle procedure in materia di alloggi e di residenze per studenti universitari in attuazione del PNRR]
La disposizione interviene sulla materia degli alloggi e delle residenze per studenti universitari (articolo 1-bis, L. n. 338/2000, e articolo 15, D.L. n. 13/2023) al fine di attuare gli obiettivi della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1 del PNRR, denominata “Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti” (M4C1-R 1.7-27-30), che prevede, quale target finale, al 30 giugno 2026, la creazione di 60.000 posti letto supplementari per gli studenti universitari fuorisede.
A tale scopo, interviene sulla normativa urbanistico-edilizia prevedendo alcune agevolazioni.
[Si rinvia per i dovuti approfondimenti alla Circolare di Confcooperative Habitat].
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- disposizioni urgenti in materia di digitalizzazione
art. 20. [Modifiche al Codice dell’amministrazione digitale-CAD]
La disposizione modifica l’articolo 17, comma 1-septies, del Codice dell’amministrazione digitale-CAD (D.lgs. n. 82/2005), prevedendo, da un lato, che le P.P.A.A. diverse dalle amministrazioni statali, possano avvalersi del supporto di società in house, attraverso apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai fini dell’esercizio delle funzioni del responsabile per la trasformazione digitale.
È modificato anche l’articolo 20 del sopra menzionato Codice, prevedendo, altresì, che le P.P.A.A. accreditate presso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati, possano continuare a usufruire dei sistemi di “interoperabilità” già attivi.
La Piattaforma Digitale, come noto, ha lo scopo di garantire l’interoperabilità dei dati pubblici tra le varie amministrazioni, garantendo il riutilizzo dei dati, in un’ottica di semplificazione dei procedimenti.
Infine, viene introdotta una nuova disciplina per la gestione delle deleghe ai fini dell’accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni per il caso in cui sia richiesta una identificazione informatica.
art. 20-bis. [Disposizioni urgenti per la digitalizzazione dei servizi di trasporto di merci]
La disposizione prevede che, le Autorità di sistema portuale (che attualmente sono nel numero di 16) debbano assicurare l’interoperabilità tra i sistemi Port Community System con la Piattaforma logistica digitale nazionale, coerentemente con il PNRR.
ART. 21. [Dematerializzazione digitale ed Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato]
L’articolo reca disposizioni riguardanti il coinvolgimento e il supporto tecnico-operativo dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato nei processi di dematerializzazione e digitalizzazione della documentazione delle pubbliche amministrazioni, al fine di accelerare l’attuazione degli investimenti previsti nel PNRR .
A tal fine l’Istituto può avvalersi, attraverso apposite convenzioni, di concessionari di pubblici servizi, dotati di infrastrutture digitali innovative e operative su tutto il territorio nazionale, di piattaforme tecnologiche con elevati livelli di sicurezza informatica, con esperienze pluriennali nella digitalizzazione, ricezione e gestione delle richieste e delle dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni.
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- disposizioni urgenti in materia di giustizia
ART. 25. [Disposizioni in materia di pignoramento di crediti verso terzi].
La disposizione modifica la disciplina relativa al pignoramento presso terzi di cui al c.p.c. e delle relative disposizioni di attuazione.
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- Disposizioni urgenti in materia di lavoro
Art. 29. [Modifica la disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale]
Per l’esame dell’articolo in titolo - specie per le rilevanti previsioni di cui al comma 2 per il contrasto del lavoro irregolare in materia di appalti pubblici e privati – si rinvia alla Circolare del Servizio sindacale e giuslavoristico n. 9/2024 sopra menzionata.
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- disposizioni urgenti in materia di INVESTIMENTI
ART. 33. [Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali «piccole opere»]
L’articolo in esame reca varie modifiche alla disciplina relativa agli investimenti infrastrutturali dei Comuni (c.d. piccole opere) di cui all’articolo 1, commi 29-37, L. n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) che ha finanziato, per 3 miliardi di €, investimenti per opere pubbliche comunali e disciplinato le relative procedure di assegnazione delle risorse ai Comuni stessi.
ART. 34. [Disposizioni urgenti in materia di Piani urbani integrati]
La disposizione, con una modifica all’articolo 21, comma 1, D.L. n. 152/2021, relativo all’attuazione della linea progettuale “Piani Integrati-M5C2-Investimento 2.2” del PNRR, va a rimodulare le risorse assegnate alle città metropolitane, modificando l’ammontare complessivo per il periodo 2022-2026 e riformulando l’ammontare complessivo per ogni annualità dal 2024 al 2026.
ART. 36-BIS. [Proroga dei finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012)
La disposizione novella l’articolo 3-bis, comma 4-bis, D.L. n. 95/2012 in materia di finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione, in favore delle imprese agricole e agroindustriali colpite da sisma del 2012 nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.
A tal fine è prorogata (dal 31 dicembre 2024) al 31 dicembre 2025 la possibilità di utilizzare i finanziamenti agevolati attraverso la modifica del comma 4-bis, articolo 3-bis, sopra menzionato.
ART. 37. [Attività del <<Nucleo PNRR Stato-Regioni>>]
L’articolo modifica l’articolo 33, D.L. n. 152/2021, relativo al Nucleo PNRR Stato-Regioni, istituito presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.
ART. 37-BIS. [Rafforzamento dell’attuazione delle misure PNRR di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy]
La disposizione implementa, di 1 milione di € per ciascun anno dal 2024 al 2025, la dotazione del Fondo per l’attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT), istituito nello stato di previsione della spesa dello stesso, ex articolo 11, comma 1, D.L. n. 13/2023 (l’attuale dotazione prevista è pari a € 500 mila, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025).
Conseguentemente, la dotazione rimane pari a 500 mila € per il 2023, passa a 1,5 milioni di € per ciascuno degli anni dal 2024 al 2025 e stanzia ulteriori 1,5 milioni di € per l’anno 2026.
ART. 38. [Transizione 5.0]
L’articolo istituisce la disciplina del c.d. “Piano Transizione 5.0”, al fine di implementare il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese (nell’ambito dell’Investimento 15- Transizione 5.0, M7-REPowerEU, il Piano Transizione 5.0), prevedendo un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive collocate nel territorio nazionale, con progetti innovativi idonei a conseguire una riduzione dei consumi energetici, alle condizioni ed entro limiti espressamente dettagliati.
Si rinvia, per i dovuti approfondimenti, alla Circolare del Servizio Ambiente Energia di prossima divulgazione.
ART. 39-BIS. [Disposizioni in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura]
L’articolo in commento dispone l’abrogazione dell’ultimo periodo del comma 1-bis, dell’articolo 17, D.L. n. 215/2023, contenente l’interpretazione autentica dell’articolo 12, L. n. 580/1993, recante norme sulla composizione del consiglio camerale e sulla designazione da parte delle organizzazioni delle imprese appartenenti a specifici settori, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti.
Tale norma interpretativa aveva specificato che il richiamato articolo 12 si interpreta nel senso che le organizzazioni per le procedure relative alla designazione e nomina dei componenti dei consigli delle camere di commercio sono quelle di livello provinciale ovvero pluri-provinciale, o in mancanza, rispettivamente quella di livello regionale se presente, ovvero quella nazionale, con riferimento, comunque, esclusivamente alla rappresentatività nell'ambito della circoscrizione territoriale di riferimento della Camera di commercio.
Con la disposizione in esame, il legislatore è tornato sui suoi passi disponendo l’abrogazione della norma interpretativa nei termini sopra enunciati, nonché per risolvere il contrasto interpretativo interno all’amministrazione – su richiesta dell’Alleanza delle Cooperative Italiane – con un più opportuno provvedimento amministrativo.
ART. 40. [Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni]
Allo scopo di attuare la Riforma 1.11 “Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie”, modificata in occasione della revisione del PNRR, l’articolo in commento introduce diverse disposizioni dirette ad accelerare tale processo.
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- disposizioni urgenti in materia di investimenti di competenza del ministero della salute
ART. 42. [Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale]
L’articolo introduce una serie di modifiche all’articolo 12, D.L. n. 179/2012 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) in materia di sanità digitale, potenziando le competenze dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali/Agenas, in materia di Fascicolo sanitario elettronico (FSE), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infatti, si attribuisce all’AGENAS il ruolo di Agenzia per la sanità digitale (ASD).
ART. 43. [Modalità tecnologiche per la raccolta l’elaborazione e l’analisi dei dati sanitari]
La disposizione, modificata al comma 1 nel corso dell’iter parlamentare di conversione del decreto-legge in commento, prevede che entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso, con decreto del Ministro della salute (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere del Garante Privacy) sono individuate le modalità tecnologiche idonee a garantire il rilascio e la verifica delle certificazioni sanitarie digitali, in conformità alle specifiche tecniche europee e internazionali.
Ciò allo scopo di garantire l’alimentazione del fascicolo sanitario elettronico, in attuazione degli investimenti previsti dalla Missione 6, Componente 2, Progetto 1.3 'Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione " del PNRR.
La finalità, pertanto, non è più quella di garantire l’interoperabilità delle certificazioni sanitarie digitali, (prescritte dalla normativa sovranazionale comunitaria), come originariamente previsto nel testo del decreto in commento.
ART. 44. [Modifiche al D.lgs. n. 196/2003]
La disposizione apporta modifiche al Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/03) relativamente alla disciplina del trattamento attraverso interconnessione dei dati relativi alla salute rinviando, per quanto attiene alle modalità di trattamento e alla disciplina della interconnessione, ad un decreto del Ministro della salute, da adottarsi previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.
Si stabilisce, infine, che nei casi in cui è ammesso il trattamento di dati personali relativi alla salute (per fini di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico) senza il consenso dell’interessato, il Garante per la protezione dei dati personali individua le opportune garanzie da osservare.
ART. 44-BIS. [Norme in materia di servizi consultoriali alla maternità]
Nell’ambito della Missione 6, Componente 1 (Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale) del PNRR, la disposizione prevede che le Regioni organizzano i servizi consultoriali e possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche della collaborazione di soggetti del Terzo settore che abbiano una qualificata esperienza nel campo del sostegno alla maternità.
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Si rende noto che a seguito della revisione del PNRR disposta con la Decisone del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023 sopra citata a seguito di richiesta dell’Italia, la dotazione complessiva del Piano è passata da 191,5 a 194,4 miliardi di euro (di cui 122,6 miliardi di prestiti e 71,8 miliardi di euro di sovvenzioni a fondo perduto).
L’incremento di circa 2,9 miliardi è dovuto, in sintesi, a contributi aggiuntivi a fondo perduto (2,76 miliardi) assegnati all’Italia per l’iniziativa RepowerEU (che è divenuto parte integrante del PNRR/Missione 7) e all’adeguamento della dotazione finanziaria del PNRR alla rivalutazione del PIL (140 milioni circa).
Per tutte le informazioni sul RepowerEU: https://www.mimit.gov.it/it/pnrr/repowereu
Oltre alla sopra menzionata introduzione di nuovi interventi riguardanti il RepowerEU, la revisione adottata con la Decisone del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023 ha riguardato, altresì:
- la rimodulazione finanziaria (in aumento o in diminuzione) di diversi interventi già presenti nel PNRR, a volte accompagnata anche dalla revisione degli obiettivi quantitativi (target) e delle loro scadenze;
- il definanziamento di alcune misure che sono uscite dal PNRR.
Le risorse stanziate sono destinate a sei specifici interventi, secondo gli importi finanziari annuali stabiliti e, cioè:
- Servizi digitali e esperienza dei cittadini;
- Progetto Cinecittà;
- Utilizzo dell’idrogeno in settori hard-to-abate;
- Piani urbani integrati;
- Aree Interne – Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità;
A tale scopo, articola un complesso disegno diretto a:
- promuovere il tracciamento dello stato di avanzamento degli interventi e l’aggiornamento dei relativi cronoprogrammi;
- garantire l’attivazione di meccanismi d’impulso ovvero l’esercizio di poteri sostitutivi nei confronti dei soggetti attuatori inadempienti o tardivi;
- innescare, nel caso di inadempienza accertata dalla Commissione europea, gli strumenti sanzionatori nei confronti dei soggetti attuatori responsabili, per il recupero degli importi ricevuti e, in tutto o in parte, rimasti inutilizzati.
Per il dettaglio delle funzioni attribuite al Comitato: https://www.affarieuropei.gov.it/it/dipartimento/organizzazione/comitato-per-la-lotta-contro-le-frodi-nei-confronti-dellunione-europea/. Nonostante l’attuale dispositivo di prevenzione e controllo del PNRR sia pienamente efficace e funzionante (in base a quanto disposto dall’articolo 6 del D.L. n. 77/2021, che attribuisce all’Ispettorato generale per il PNRR presso la Ragioneria generale dello Stato la tutela degli interessi finanziari dell’UE connessi all’attuazione del PNRR, ex articolo 22 del regolamento (UE) n. 2021/241), si rileva, però, la necessità di adottare, in tema di prevenzione e contrasto delle frodi e degli altri illeciti in ambito PNRR, un sistema articolato di azioni antielusive.
Salvo che il fatto costituisca reato più grave, tale articolo punisce con la reclusione da due a sei anni chiunque attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la
commissione di uno dei delitti di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (648- bis c.p.) o l’impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita che non rientri nei delitti di ricettazione o riciclaggio (art. 648-ter).
Il nuovo comma del sopra menzionato articolo 512-bis, prevede che: “La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.”
Pertanto, con l’inserimento del comma aggiuntivo all’articolo 512-bis del c.p., si prevede l’applicazione della stessa pena detentiva attualmente prevista dalla norma (reclusione da 2 a 6 anni) anche a chi attribuisce a terzi, in via fittizia, la titolarità di imprese, quote societarie, azioni ovvero cariche sociali, qualora l’imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.
Tale modifica si rende necessaria tenuto conto che la disciplina dettata dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.lgs. n. 159/2011 è stata di recente oggetto di importanti modifiche ad opera del D.L. n. 152/2021, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (c.d. « decreto Recovery »), che ha fortemente attenuato il rigido sistema delle informazioni interdittive, consentendo alle competenti autorità amministrative e giudiziarie di utilizzare strumenti che, pur continuando a contrastare le ingerenze della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici, permettano, però, la continuità delle attività imprenditoriali e l’esecuzione delle opere e dei servizi.
Ne deriva che, specie negli ambiti territoriali dove più è cronicizzata la presenza di imprese fortemente collise o compromesse con interessi mafiosi, la conoscenza dell’imminente o probabile adozione di un provvedimento antimafia in sede procedimentale potrebbe portare i soggetti economici interessati ad adottare tecniche elusive, optando per sostituzioni degli organi sociali, della rappresentanza legale della società nonché della titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, proprio con lo scopo di eludere la normativa sulla documentazione antimafia.
Circolari del Servizio Legislativo e Legale nn. 8 e 10/2023.
Istituita, fino al 31 dicembre 2026, la Struttura di missione PNRR, presso la Presidenza del Consiglio, ha le seguenti competenze, quali:
- coadiuvare lo svolgimento delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell’azione di Governo, da parte dell’Autorità politica delegata;
- fungere da interlocutore con la Commissione europea, come strumento di contatto nazionale per l’attuazione del PNRR e per la comparazione dei risultati conseguiti con gli obiettivi prefissati a livello europeo;
- verificare i livelli di attuazione del PNRR rispetto alle finalità programmate con eventuale proposizione di misure correttive;
- garantire la pubblicità e la comunicazione istituzionale sul PNRR, con la collaborazione dell’Ispettorato generale per il PNRR.
Con le modifiche in esame, si prevede:
- l’istituzione di una nuova direzione generale all’interno della Struttura, passando da quattro a cinque il numero complessivo delle direzioni generali di cui la stessa si compone;
- il trasferimento alla Struttura dei compiti delle funzioni e delle risorse umane già attribuiti all’unità di missione PNRR istituita nell’ambito del Dipartimento per le politiche di coesione e il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri che, pertanto, confluisce nella Struttura di missione per il PNRR, mentre l’unità di missione viene soppressa;
- l’attribuzione alla Struttura di poteri ispettivi e di controllo a campione, sia presso le amministrazioni titolari di misure sia presso i soggetti attuatori.
Ciò allo scopo di aumentare l'inclusione sociale, supportare la creazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani e le persone a rischio esclusione, aumentare i presidi di legalità e sicurezza del territorio e creare nuove strutture per l’ospitalità, la mediazione e l'integrazione culturale. Si tratta di interventi prima ricompresi nella Missione 5, Componente 3, Investimento 2, del PNRR “Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie”, rispetto ai quali, il Governo italiano ha chiesto, in sede di revisione del PNRR, di procedere alla sua realizzazione utilizzando risorse diverse dal PNRR, dal momento che lo stesso presentava delle criticità attuative. Ciò ha comportato, a seguito dell’interlocuzione intercorsa tra l’Italia e la Commissione europea diretta alla modifica e rimodulazione del Piano (e conclusasi con l’approvazione del Consiglio ECOFIN con decisione dell’8 dicembre 2023 sopra menzionato) l’integrale definanziamento della misura nell’ambito del PNRR e, pertanto, degli interventi in essa ricompresi.
Si rammenta che il menzionato Fondo, è stato recentemente rifinanziato con 9 milioni di euro per l'anno 2023, di 12 milioni di euro per l'anno 2024 e di 11,6 milioni di euro per l'anno 2025, ex articolo 1, comma 457, L. n. 197 del 2022-L. di Bilancio 2023).
Trattasi:
- dell'investimento 1.1. «Infrastrutture digitali» della Missione 1, componente 1 «Migrazione al PSN - PAC pilota» del PNRR;
- della Missione 1, Componente 3 «Turismo e Cultura» del PNRR (in particolare, dell’investimento 4.1. «Tourism Digital Hub»);
- dei servizi informatici connessi all'attuazione della riforma 4.1. della professione di guida turistica.
- i requisiti per l’esercizio della professione di guida turistica;
- le conoscenze linguistiche e titoli di studio funzionali all’esame di abilitazione all’esercizio della professione;
- la composizione e l’aggiornamento dell’elenco nazionale delle guide turistiche;
- le regole per l’esercizio della professione sulla base di titoli conseguiti all’estero;
- i corsi di specializzazione e aggiornamento;
- la disciplina dei divieti e delle sanzioni.
La cabina di coordinamento determina un piano di azione per l’attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR in ambito provinciale. La stessa è presieduta dal prefetto (o suo delegato) e composta dai rappresentanti degli enti locali (Regioni, Province e Comuni), dai rappresentanti delle amministrazioni centrali interessate agli interventi da attuare a livello provinciale. Alla stessa possono essere chiamati a partecipare anche i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché altri soggetti pubblici interessati. Essa esercita anche i compiti di monitoraggio previsti per gli interventi di nuova costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico e educativo, da realizzare nell'ambito del PNRR.
Si rammenta che, fin dall’inizio del conflitto bellico, l'assistenza dei cittadini ucraini è stata assicurata attraverso le strutture già previste ed esistenti per i richiedenti protezione internazionale e i rifugiati ed è stata poi integrata da forme di accoglienza diffusa, assicurate con i Comuni, gli enti del Terzo settore, i Centri di servizio per il volontariato, gli enti e le associazioni iscritte al Registro delle associazioni di stranieri o che operano stabilmente in favore di stranieri e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Per effetto della disposizione in esame, quindi, si consente la continuità dell’accoglienza dei posti già attivati e in scadenza, autorizzando la prosecuzione dei progetti SAI in essere fino al 31 dicembre 2024, data di scadenza dello stato di emergenza.
Non viene, conseguentemente, attivato nessun ulteriore posto.
A tal fine, si prevede:
- la partecipazione del Presidente del CNEL alle sedute della Cabina di regia per il PNRR, istituita dall’articolo 2, D.L. n. 77/2021;
- l’ampliamento del numero dei soggetti con cui il CNEL può stipulare convenzioni ai fini dello svolgimento di indagini necessarie a documentare i problemi sottoposti all'esame degli organi consiliari includendo, pertanto, oltre alle amministrazioni statali e gli enti pubblici, anche gli Enti del terzo settore, gli istituti, le fondazioni e le società di ricerca, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contratti pubblici;
- un incremento della dotazione organica del CNEL, ai fini del potenziamento dell’archivio nazionale dei contratti collettivi;
Tale regola ha carattere generale e troverà applicazione sia per i nuovi interventi finanziati con le risorse del Fondo Next Generation EU-Italia, (articolo 1, comma 1038, della Legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020), sia per i cosiddetti “Progetti in essere” finanziati con risorse a valere su autorizzazioni di spesa a legislazione vigente, sostituendo l’attuale percentuale dell’anticipazione che è pari al 10% del valore dell’intervento. La disposizione in commento è diretta, pertanto, a implementare lo strumento dell’anticipazione per sopperire alle esigenze di liquidità evidenziate dai soggetti attuatori al fine di garantire la tempestiva esecuzione degli interventi PNRR.
È prescritto, inoltre che, in caso di dissenso in seno alla conferenza di servizi, (ovvero non completo assenso), le amministrazioni coinvolte sono tenute ad indicare le prescrizioni e le misure necessarie a favorire l’assenso, con l’obbligo di quantificare i costi di dette prescrizioni e misure (secondo principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell’intervento risultante dal progetto originariamente presentato).
Le disposizioni in commento si applicano, senza alcuna deroga, a tutte le amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi, comprese quelle competenti in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e di tutela del patrimonio culturale.
Circolari del Servizio Legislativo e Legale nn. 37 e 31/2021.
La disposizione fa salvo, in ogni caso, quanto prescritto dall’articolo 17, L. n. 68/1999 (sull’obbligo di certificazione, da parte del legale rappresentante dell’impresa partecipante a bandi pubblici ovvero che abbia rapporti convenzionali o di concessione con la P.A., di conformità con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, pena l'esclusione) e dall’articolo 46, D.lgs. n. 198/2006/ Codice pari opportunità (sull’obbligo di redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile).
La sospensione dei termini è finalizzata ad assicurare un ordinato trasferimento alla Struttura di missione ZES delle funzioni dei Commissari straordinari cessati dall’incarico dal 1° gennaio 2024, per consentire la verifica da parte della Struttura di missione dei procedimenti amministrativi non ancora conclusi.
In particolare, si prevede che:
- il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, già previsto dalla normativa vigente, debba definire non più i «crediti riconoscibili», bensì la tabella di corrispondenza dei titoli rilasciati dagli ITS Academy con le classi di concorso;
- con riferimento ai finanziamenti principali del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore (articolo 11, L. n. 99/2022), lo stesso possa ora finanziare anche interventi «relativi alle sedi degli ITS Academy» (contrariamente all’originaria ed esclusiva finalità di dotare gli ITS Academy di nuove sedi) e volti a potenziare i laboratori e le infrastrutture tecnologicamente avanzate, comprese quelle per la formazione a distanza, utilizzati, anche in via non esclusiva, dagli ITS Academy;
- sono, inoltre, inseriti 2 nuovi commi (5-bis e 5-ter) all’articolo 14, con cui si stabilisce, in via straordinaria:
- esclusivamente fino al 2025, che il cofinanziamento regionale dei piani triennali di attività degli ITS Academy, per almeno il 30 per cento dell'ammontare delle risorse statali stanziate, non ha natura obbligatoria;
A seguito di modifica introdotta in sede di conversione del decreto in esame, si prevede l’intervento di Cassa depositi e prestiti Spa (e di società direttamente o indirettamente controllate dalla stessa) per la gestione e il controllo delle procedure amministrative relative all’attuazione e rendicontazione degli interventi proposti e finanziati.
Alla società Cassa depositi e prestiti Spa è, inoltre, affidata la gestione dei fondi statali oggetto delle procedure amministrative stesse.
Si evidenzia, infatti, che, la Missione 3, Componente 2, Riforma 2.2. è diretta a rendere interoperabili i Port Community System, ovvero gli strumenti di digitalizzazione dei movimenti di passeggeri e merci delle singole Autorità Portuali, in modo che siano compatibili tra di loro e con la Piattaforma Logistica Nazionale UIRNET. Conseguentemente, le già menzionate Autorità dovranno realizzare un sistema digitale che consenta lo scambio di dati inerenti passeggeri e merci tra amministrazioni pubbliche e con i soggetti privati che operano nei settori merci e logistica.
In dettaglio, l’articolo 3-bis sopra citato, prevede che i contributi destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma del 2012, (al fine di garantirne la continuità produttiva), possono essere concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalità del finanziamento agevolato.
Si rammenta che in sede di conversione del D.L. n. 215/2023 recante proroga di termini normativi [Circolari del Servizio Legislativo e Legale nn. 5 e 6/2024], fu introdotto il comma 1-bis, all’articolo 17 sopra citato, frutto dell’approvazione di un emendamento promosso e fortemente sostenuto dall’Alleanza delle Cooperative Italiane, con cui si è inserita la norma di interpretazione autentica dell’articolo 12 della legge n. 580 del 1993, recante le norme sulla composizione del consiglio e sulla designazione da parte delle organizzazioni delle imprese appartenenti a specifici settori, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti.
Le designazioni da parte delle menzionate organizzazioni, in base a tale norma, sarebbero dovute avvenire in rapporto proporzionale alla loro rappresentatività nell'ambito della circoscrizione territoriale della Camera di commercio interessata, sulla base degli indicatori previsti dall'articolo 10, comma 3 della stessa legge n. 580.
A tale scopo, prevede:
- una riduzione, da 45 a 30 giorni dalla notifica, del termine entro cui le stazioni appaltanti possono rifiutare le cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione. In tal modo, si intende rendere più celere la cessione dei crediti derivanti da transazioni commerciali, che diventa efficace e opponibile una volta trascorsi 30 giorni dal silenzio/inazione da parte della stazione appaltante, attuando la sopra menzionata Riforma 1.11 del PNRR, Misura M1-C1-72-quater;
- la riduzione, da 60 a 30 giorni, del termine massimo per effettuare il versamento delle risorse finanziarie all’Amministrazione pubblica destinataria, allo scopo di garantire che i trasferimenti tra pubbliche amministrazioni siano erogati in tempi tali da permettere il rispetto dei termini di pagamento previsti dalla legislazione europea e nazionale vigente;
- la comunicazione, mediante la Piattaforma dei crediti commerciali, per ogni singola pubblica amministrazione, dell’insieme dei debiti commerciali residui scaduti e non pagati, alla fine di ciascun trimestre dell’anno e la loro pubblicazione nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- una disciplina dettagliata per Ministeri e Comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, per garantire il tempestivo adempimento dei debiti commerciali, riducendone i tempi di pagamento. A tal fine, si dispone che i Ministeri che, al 31 dicembre 2023, presentano un ritardo nei tempi di pagamento debbano effettuare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, un’analisi delle cause, anche di carattere organizzativo, che non consentono il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e, al fine di valicare tale ritardo, predispongono, entro il medesimo termine, un Piano degli interventi necessari;
- che entro il 31 marzo 2024, ciascun Ministero, approvato il sopra menzionato Piano degli interventi necessari con decreto, debba trasmetterlo al Ministero dell’economia e delle finanze, il quale costituirà apposite task-force composte da rappresentanti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri interessati e della Struttura di missione PNRR operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
- l’istituzione, presso il Ministero dell’economia e delle finanze (mediante decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro 15 giorni dall’entrata in vigore del decreto in commento) del c.d. Tavolo tecnico per la verifica dei Piani di intervento predisposti dai Comuni. Al Tavolo tecnico prendono parte, senza alcuna remunerazione, rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero dell’interno, della Struttura di missione PNRR operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dell’ANCI, con funzioni di supporto all’istruttoria;
- l’estensione delle disposizioni previste per i Comuni, nei termini sopra enunciati, anche alle Province e Città metropolitane che, al 31 dicembre 2023, presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato mediante la Piattaforma dei crediti commerciali, superiore a 10 giorni.
I Servizi consultoriali (cd. Consultori familiari) istituiti dalla L. n. 405/75, sono servizi sociosanitari integrati di base, con esperienze pluridisciplinari.
Rappresentano un prioritario strumento per attuare gli interventi previsti a tutela della salute della donna, intesa in un’accezione ampia e considerata nell’intero arco globale di vita, a tutela della salute dell’età evolutiva e dell’adolescenza e delle relazioni di coppia e familiari.
Per tutti i dettagli sulla Missione 6 di competenza del Ministero della salute: https://www.agenas.gov.it/pnrr/missione-6-salute
La Casa della Comunità è la struttura sociosanitaria designata a costituire un punto di riferimento costante per la popolazione, a prescindere dal quadro clinico dell’utenza (malati cronici, persone non autosufficienti che necessitano di assistenza a lungo termine, persone affette da disabilità, disagio mentale, povertà), assicurando l’implementazione di servizi di assistenza primaria e la realizzazione di centri di erogazione dell’assistenza per una risposta multidisciplinare.
All’interno della Casa della Comunità sono presenti:
- servizi sociali e assistenziali rivolti prioritariamente alle persone anziane e fragili;
- servizi dedicati alla tutela della donna, del bambino e dei nuclei familiari (Consultori);
- punto unico di accesso alle prestazioni sanitarie per le valutazioni multidimensionali (servizi sociosanitari).