Rinviando alla Circolare del Servizio Legislativo-Legale-Fiscale per una disamina complessiva del provvedimento, in questa sede segnaliamo due importanti modifiche introdotte in sede di conversione del provvedimento in oggetto, che producono significative novità sul tema della prevenzione e del contrasto al lavoro irregolare e in materia di salute e sicurezza sul lavoro:
- ARTICOLO 29, comma 2: RIFORMULAZIONE DEL TRATTAMENTO OBBLIGATORIO SPETTANTE AI LAVORATORI IMPIEGATI NELL’AMBITO DI APPALTI E SUBAPPALTI;
- ARTICOLO 29, comma 19: RIFORMULAZIONE DELLO STRUMENTO DELLA PATENTE A PUNTI QUALE SISTEMA DI QUALIFICAZIONE CHE DALL’OTTOBRE 2024 SI APPLICHERA’ A IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI OPERANTI IN CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI.
Trattamento obbligatorio spettante a lavoratori impiegati in appalti e subappalti (art. 29, comma 2) – IN VIGORE
In sede di conversione è stata rivista la formulazione per cui nell’ambito di un appalto e subappalto di opere e servizi ai lavoratori impiegati spetterà un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto nazionale e territoriale stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto.
Rispetto alla versione originaria della norma, considerate le possibili criticità applicative palesate durante i lavori parlamentari, sono tre le sostanziali differenze:
- l’aver richiamato quale trattamento spettante non più solo quanto previsto complessivamente dalla contrattazione a livello economico, ma anche a livello normativo;
- l’aver fatto riferimento non più (erroneamente) alla contrattazione maggiormente applicata ma invece alla contrattazione leader, vale a dire quella stipulata dalle organizzazioni sindacali e datori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, in linea con altri molteplici richiami e rinvii con la stessa formulazione già presenti nel nostro ordinamento;
- l’aver precisato che in caso di attività subappaltate la contrattazione leader da prendere a riferimento non sarà necessariamente quella prevista dall’oggetto dell’appalto principale, tenuto conto che tali attività debbano in taluni casi legittimamente e più propriamente ricondursi a un diverso CCNL, purché sempre leader (es. attività di impiantistica subappaltate nell’ambito di un appalto edile per le quali troverà applicazione il CCNL della metalmeccanica e non quello dell’edilizia).
In attesa di eventuali chiarimenti interpretativi a livello amministrativo, evidenziamo che tale disposizione andrà riferita ai soli appalti privati risultando differente, seppur analoga, a quanto previsto dall’art. 11 del decreto legislativo n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici attualmente in vigore) che, di conseguenza, resta il punto di riferimento in materia di appalti pubblici. Inoltre, ricordiamo che il comma 2 sopra riportato prevede che il trattamento economico e normativo complessivo sia “non inferiore”, lasciando quindi la possibilità di una valutazione complessiva e di una compensazione tra istituti contrattuali a differenza dell’articolo 11 che prevede l’applicazione del contratto indicato nel bando con la possibilità di applicare un altro contratto soltanto se questo garantisce ai lavoratori le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.
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Patente a punti per imprese e lavoratori autonomi operanti in cantieri temporanei e mobili (art. 29, comma 19) - DAL 1° OTTOBRE 2024
Diversi sono i cambiamenti introdotti in sede di conversione del provvedimento a questo nuovo istituto che, come noto, sarà in vigore dal prossimo mese di ottobre. Nel passare in rassegna le principali caratteristiche di questo strumento, per come ora modificato, ricordiamo che lo stesso è pensato quale sistema di qualificazione delle imprese al fine principale di rafforzare il contrasto al lavoro irregolare e la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, essendo peraltro le stesse previsioni contenute nell’art. 27 del T.U. 81/2008 SICUREZZA.
Con decorrenza dal 1° ottobre 2024 vige l’obbligo di possesso della patente a punti per imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei e mobili di cui all’art. 89, comma 1, lettera a), del T.U. n. 81/2008.
Sono esclusi da tale obbligo:
- coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (nuova opportuna puntualizzazione);
- i soggetti stabiliti in altri Stati e in possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità dello Stato di origine, documento che, con riferimento agli Stati di origine non appartenenti all’Unione europea, deve, al fine in esame, essere riconosciuto secondo la disciplina italiana (nuova precisazione);
- le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4 del decreto legislativo n. 36/2023 (esclusione questa maggiormente circoscritta considerato che prima l’esonero era associato a un qualsiasi attestato di qualificazione SOA).
Rispetto all’ambito applicativo lo strumento si applica per ora ai soggetti operanti nei cantieri temporanei e mobili, ma disciplina sulla patente a punti potrà essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con un DM Lavoro, sentite le parti sociali comparativamente più rappresentative (formulazione meno garantista rispetto ad una preventiva e piena condivisione con le organizzazioni datoriali e sindacali, laddove in precedenza il riferimento era a eventuali accordi stipulati dalle stesse). Detto ciò:
- la patente a punti sarà rilasciata in formato digitale dall’Ispettorato del lavoro a fronte del possesso autocertificato da parte dell’impresa di una serie di requisiti: iscrizione CCIAA, DURC, DVR, DURF, adempimento obblighi formativi in materia di salute e sicurezza e avvenuta designazione del RSPP nei casi previsti dalla normativa (elemento quest’ultimo introdotto in sede di conversione);
- considerata la procedura di autocertificazione dei requisiti (specificata anch’essa in sede di conversione), a fronte dell’accertamento di dichiarazioni non veritiere la patente sarà revocata e sarà possibile chiedere un nuovo rilascio solo decorsi 12 mesi da tale revoca;
- sarà un prossimo DM Lavoro a dettagliare le modalità di presentazione della domanda per il rilascio della patente nonché i termini per una sua eventuale sospensione in via cautelare, fino a un massimo di 12 mesi, in presenza di infortuni da cui derivi la morte del lavoratore o un’inabilità permanente (assoluta o parziale);
- fatto salvo che nelle more del rilascio della patente sarà comunque consentito eseguire lavori, tranne in caso di diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato, il punteggio iniziale è di 30 punti;
- con un meccanismo analogo a quello della patente stradale, prevista decurtazione di punti in conseguenza di provvedimenti definitivi con cui sono state accertate violazioni della normativa prevenzionistica o della responsabilità del datore di lavoro per infortuni, intendendo per provvedimenti definitivi, come specificato in sede di conversione, sentenze passate in giudicato od ordinanze ingiunzioni divenute definitive;
- diversamente dal testo originario, in maniera molto più analitica, il dettaglio delle fattispecie che comportano la decurtazione dei crediti sono contenuti in un’apposita tabella, allegata al provvedimento e riportata di seguito, da leggersi considerando che per un singolo accertamento ispettivo, a fronte della contestazione di più violazioni, i crediti andranno scalati fino al doppio di quanto previsto per la violazione più grave:
Fattispecie
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Decurtazione di crediti
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- Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi
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5
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- Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione
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3
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- Omessi formazione e addestramento
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2
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- Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile
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3
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- Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza
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3
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- Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto
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2
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- Mancanza di protezioni verso il vuoto
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3
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- Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno
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2
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- Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
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2
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- Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
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2
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- Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)
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2
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- Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
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2
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- Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possano comportare il rischio di esposizione all’amianto
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1
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- Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28
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3
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- Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche
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3
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- Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101
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3
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- Omessa valutazione del rischio di annegamento
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2
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- Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie
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2
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- Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi
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3
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- Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177
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1
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- Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio, n. 12, convertito con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73
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1
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- Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73
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2
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- Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73
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3
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- Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23
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1
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- Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni
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5
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- Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro
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8
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- Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro
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15
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- Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto
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20
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- Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto
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10
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- per l’individuazione di crediti aggiuntivi rispetto al punteggio iniziale o il recupero dei crediti decurtati, diversamente dal testo originario che già specificava e quantificava tali ipotesi, si rinvia a un prossimo DM Lavoro;
- ferma restando la legittimità di eventuali provvedimenti di sospensione dell’attività, comunque sempre adottabili ai sensi dell’art. 14 del T.U. n. 81/2008, non sarà possibile continuare a operare con una dotazione di crediti inferiore a 15 punti, fatto salvo il completamento delle attività in corso di esecuzione, quando però i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto (clausola aggiunta in sede di conversione);
- lo svolgimento di lavori con un punteggio nella patente inferiore a 15 crediti comporta, oltre all’esclusione dai bandi pubblici per 6 mesi, una sanzione pari al 10% del valore dei lavori e comunque non inferiore a 6 mila euro (prima della conversione in legge per la sanzione era previsto anche un tetto massimo, fino a 12 mila euro, ora venuto meno, anche in considerazione del fatto che nel testo originario la sanzione non era determinata in misura percentuale rispetto all’ammontare dei lavori).
- quale ulteriore novità introdotta in sede di conversione, entro ottobre 2025 sarà avviato un sistema di monitoraggio sul funzionamento dello strumento anche al fine di un eventuale aggiornamento di alcuni elementi della patente a punti (domanda per il rilascio, contenuti informativi, procedura di revoca, accredito di ulteriori punteggi o recupero dei crediti decurtati).
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