Circ. n. 9/2022
DECRETO LEGGE 27 GENNAIO 2022, N. 4, (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico) [CD DECRETO SOSTEGNI-TER]) (GU N. 21 DEL 27 GENNAIO 2022)
Nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio u.s. è stato pubblicato il Decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 (All.).
Decreto legge 27 gennaio 2022, N. 4
(c.d. D.L. SOSTEGNI-TER)
Il nuovo decreto introduce misure a sostegno dei settori economici e lavorativi più direttamente interessati dalle restrizioni adottate per la tutela della salute, tenuto conto del perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Si compone di 33 articoli, è entrato in vigore il 27 gennaio 2022 ed è stato presentato alle Camere per la conversione in legge.
Gli interventi previsti, riguardano i seguenti ambiti prioritari: sostegno alle imprese e all’economia; Regioni ed enti territoriali; misure per il contenimento dei costi dell’energia elettrica; altre misure urgenti.
Di seguito l’esame di alcune delle misure introdotte rinviando, per gli approfondimenti specifici, alle comunicazioni e approfondimenti degli altri uffici, delle federazioni e di ICN (sono state già emanate la Circolare del Servizio Ambiente ed Energia n. 10/2022, la Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 11/2022 e la Newsletter n. 3/2022 di ICN S.p.a.).
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A. SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19
(Art. 1) Misure di sostegno per le attività chiuse
(Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse) La disposizione prevede l’ulteriore finanziamento di 20 milioni di euro, per l’anno 2022, del “Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse” . Il Fondo è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico al fine di sostenere le attività economiche le quali, a causa delle misure restrittive connesse all’emergenza epidemiologica, alla data del 27 gennaio 2022, risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione . I contributi sono concessi nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”.
(Sospensione termini per versamenti) Si prevede, inoltre, che per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione (i) aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato (ii) e le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022, sono sospesi (iii):
- i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale che essi eseguono in qualità di sostituti d’imposta nel mese di gennaio 2022;
- i termini per i versamenti relativi all’IVA, in scadenza nel mese di gennaio 2022.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2022. Non è ammesso il rimborso di quanto già versato.
(Art. 2) Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio
La disposizione prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, del “Fondo per il rilancio delle attività economiche” con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2022, allo scopo di concedere aiuti sotto forma di contributo a fondo perduto in favore di imprese che
(i) svolgono in via prevalente attività di commercio, identificate dai seguenti codici ATECO: 47.19 (Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati); 47.30 (Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati); 47.43 (Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati); tutte le attività dei gruppi 47.5 (Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati); e 47.6 (Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati); 47.71 (Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati); 47.72 (Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati); 47.75 (Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati); 47.76 (Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati); 47.77 (Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati); 47.78 (Commercio al dettaglio di altri prodotti-esclusi quelli di seconda mano-in esercizi specializzati); 47.79 (Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi); 47.82 (Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature); 47.89 (Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti) e 47.99 (Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati);
(ii) presentano un ammontare dei ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro;
(iii) hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019 (ii) .
(Art. 3). Ulteriori misure di sostegno per attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica
La dotazione del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica, di cui all’articolo 26, D.L. n. 41/2021 (Decreto Sostegni), istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze , è incrementata di 20 milioni di € per l’anno 2022, da destinare al ristoro di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici, secondo le modalità fissate con DPCM, da adottarsi entro il 26 febbraio 2022.
La disposizione in esame, inoltre, prevede per il 2022 lo stanziamento di 40 milioni di €, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per imprese che:
(i) svolgono come attività prevalente, una di quelle identificate dai seguenti codici ATECO: 96.09.05 (Organizzazione di feste e cerimonie); 56.10 (Ristoranti e attività di ristorazione mobile); 56.21 (Fornitura di pasti preparati -catering per eventi); 56.30 (Bar e altri esercizi simili senza cucina); 93.11.2 (Gestione di piscine),
(ii) e che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 40 per cento rispetto ai ricavi del 2019.
Infine, la disposizione prevede che il credito d’imposta riconosciuto ai sensi dell’articolo 48-bis, D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori, è riconosciuto per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 anche alle imprese che operano nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria, che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 2007: 47.51 (Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati); 47.71 (Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati)e 47.72 (Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati).
A tale scopo, agli iniziali 150 milioni di euro per il 2022, sono stanziati altri 100 milioni di euro.
(Art. 4, comma 1) Fondo Unico Nazionale Turismo
Il “Fondo Unico Nazionale per il Turismo di parte corrente” è incrementato di 100 milioni di € per il 2022 per sostenere gli operatori del settore e attenuare gli effetti della crisi .
(Art. 5) Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili
La disposizione estende ai canoni relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda delle imprese del settore turistico, di cui all’articolo 28, D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio), secondo le modalità e le condizioni indicate nel sopra citato articolo 28. A tal fine sono stanziati 128,1 milioni di euro per l’anno 2022. L’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea .
(Art.8) Misure urgenti di sostegno per il settore della cultura
I Fondi per le emergenze dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo, di cui all’articolo 89, comma 1, D.L. n. 18/2020 (decreto Cura Italia) sono incrementati, per l’anno 2022, di 50 milioni di euro per la parte corrente e 25 milioni di euro per gli interventi in conto capitale.
Il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, di cui all’articolo 183, comma 2, decreto legge n. 34/2020, (decreto Rilancio), istituito presso il Ministero della cultura, è incrementato di 30 milioni di euro per l’anno 2022.
La disposizione, inoltre, reca misure di sostegno per il settore delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante .
(Art.9) Disposizioni urgenti in materia di sport
Allo scopo di sostenere gli operatori sportivi colpiti dalle misure restrittive (quali la riduzione della capienza sia interna che esterna degli impianti, gli obblighi di sanificazione imposti, l’effettuazione di test antigenici per la rilevazione del virus e gli aumenti dei costi dell’energia) reintrodotte con il D.L. n. 229/2021, la disposizione reca una serie di misure di ristoro per il settore (incluse le società sportive dilettantistiche costituite in forma cooperativa).
In particolare, si prevede che:
- il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 81, D.L. n. 104/2020, si applica anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 ;
- la dotazione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge n. 73/2021, è incrementata di euro 20 milioni per l'anno 2022. Ciò, allo scopo di erogare un contributo a fondo perduto per il ristoro delle spese sanitarie per la sanificazione e prevenzione e l’effettuazione dei test di diagnosi del Covid-19, a favore degli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il recente D.L. n. 229/2021 ;
- le risorse già stanziate nel Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui all’articolo 1, comma 369, L. n. 205/2017, possono essere in parte destinate all’erogazione di contributi a fondo perduto in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle misure restrittive. Una quota, fino al 30% della dotazione complessiva del Fondo, è destinata agli enti che gestiscono impianti per attività natatoria ;
- la dotazione del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano sopra citato, è incrementata di 20 milioni di euro per l’anno 2022.
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B. REGIONI ED ENTI TERRITORIALI
(Art.11) Contributo statale alle spese sanitarie collegate all’emergenza COVID-19 sostenute dalle regioni e dalle province autonome
La disposizione incrementa di 400 milioni di euro per l’anno 2022 il Fondo per il ristoro di Regioni e Province autonome per le spese sanitarie connesse con l’emergenza epidemiologica .
(Art.12). Incremento contributo mancato incasso imposta di soggiorno
È incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2022, per i mancati incassi relativi al primo trimestre del 2022, la dotazione del Fondo per il ristoro ai Comuni per la mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e di analoghi contributi, di cui all’articolo 25, D.L. n. 41/2021 (decreto Sostegni) .
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C. ALTRE MISURE URGENTI
(Art.19, commi 1-3) Misure urgenti per la scuola, l’università e la famiglia.
La disposizione, innanzitutto, reca misure urgenti dirette a garantire il rifornimento di mascherine del tipo FFP2 agli alunni e al personale scolastico , prevedendo che sulla base di un'attestazione dell'istituzione scolastica interessata che ne comprovi l'effettiva esigenza, le farmacie e gli altri rivenditori autorizzati che abbiano aderito al Protocollo d’intesa stipulato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 229/2021, forniscono tempestivamente le suddette mascherine alle istituzioni scolastiche .
(Art.20, comma 1) Disposizioni in materia di vaccini anti SARS-CoV-2 e misure per assicurare la continuità delle prestazioni connesse alla diagnostica molecolare
La disposizione estende l’ambito di applicazione della L. n. 210/1992 (recante l’indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati) prevedendo che l’indennizzo per danni da vaccinazione obbligatorie spetti anche ai soggetti che abbiano riportato lesioni o infermità, con una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica, a causa delle vaccinazioni anti SARS-CoV-2, raccomandate attraverso campagne informative dell’autorità sanitaria italiana .
(Art.21) Misure in materia di fascicolo sanitario elettronico e governo della sanità digitale
Allo scopo di garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati nel PNRR in materia di sanità digitale, contestualmente alla necessità di assicurare l’interoperabilità del fascicolo sanitario elettronico (FSE) e l’implementazione dello stesso, sono apportate modifiche all’articolo 12, D.L. n. 179/2012 recante la relativa disciplina .
(Art.24) Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e di trasporto di persone su strada
La dotazione del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ex articolo 1, comma 816, L. n. 178/2020, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2021, è incrementata di ulteriori 80 milioni di euro per l’anno 2022 .
Pertanto, si prevede che fino al 31 marzo 2022 (data di cessazione dello stato di emergenza) le risorse saranno utilizzate per garantire l’erogazione di servizi aggiuntivi tenuto conto delle limitazioni di capienza dei mezzi pubblici.
Gli enti beneficiari delle risorse dovranno rendicontare al Ministero delle infrastrutture e al Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 15 maggio 2022, circa l’utilizzo delle risorse assegnate e dell’effettivo utilizzo dei mezzi aggiuntivi da parte degli utenti .
La disposizione, prevede, inoltre, l’istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di un nuovo Fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022, destinato a compensare (nel limite delle risorse disponibili e per un importo massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019 e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento della dotazione del fondo) i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19, dalle imprese esercenti i servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico nonché dalle imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge n. 218/2003 .
Le modalità di riparto delle risorse stanziate saranno stabilite con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame e la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(Art.27) Disposizioni urgenti di adeguamento alla normativa europea
La disposizione modifica il regime quadro per l’adozione di misure di aiuti di Stato da emergenza COVID-19 .
Pertanto, gli attuali importi degli aiuti richiamati nei commi 1, 2 e 3 dell’articolo 54 del decreto-legge n. 34/2020, sono stati innalzati a
- 2,3 milioni di euro;
- 345.000 euro per gli aiuti alle imprese operanti nel settore della pesca;
- 290.000 euro per gli aiuti alle imprese operanti nel settore della produzione primaria agricola;
- a 12 milioni di euro il massimale degli aiuti sotto forma di sostegno ai costi fissi.
Ai fini della verifica del massimale di aiuto concedibile, si stabilisce che non si tenga conto degli aiuti ricevuti e già rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti.
Infine, la disposizione abroga l’articolo 21, L. n. 238/2021 (recante attuazione della direttiva (UE) n. 2018/1910 del Consiglio del 4/12/2018, che modifica la direttiva n. 2006/112/CE per quanto riguarda la semplificazione e armonizzazione di alcune norme del sistema dell’IVA di imposizione degli scambi tra gli Stati membri) a seguito della procedura di infrazione n. 2020/0070 contro l’Italia per mancato recepimento della direttiva sopra citata. L’abrogazione si è resa necessaria a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 192/2021, con cui è stata correttamente recepita la direttiva UE n. 2018/1910, che introduce alcune soluzioni semplificate per le operazioni intracomunitarie e che ha definitivamente eliminato la procedura di infrazione n. 2020/0070, sopra citata.
(Art.28) Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche.
La disposizione interviene sul sistema della disciplina anti-frodi nell’ambito delle agevolazioni fiscali ed economiche, di cui al D.L. n. 157/2021.
In particolare, si interviene sul sistema delle cessioni delle agevolazioni previste dagli articoli 121 e 122 del D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio) riguardanti, rispettivamente, l’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali e la cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19.
In sintesi, la disposizione inibisce ai cessionari dei crediti di cui ai sopra citati articoli 121 e 122, di poter cedere a loro volta i crediti, impedendo una catena di cessioni che arriva a distrarre l’agevolazione ottenuta . Per cui, si prevede la facoltà del soggetto beneficiario o dell’autore degli interventi per cui sono riconosciute le agevolazioni, di poter cedere il credito con divieto di successive cessioni da parte dell’avente causa. Per i crediti di cui alle norme sopra richiamate anteriori al 7 febbraio 2022, si prevede che è consentita la facoltà di cessione di tali crediti ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, esclusivamente una sola volta. I contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni sopra enunciate sono nulli.
(Art. 29) Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici
La disposizione ha la finalità di accelerare ed incentivare gli investimenti pubblici, tenuto conto che l’emergenza sanitaria globale da COVID-19 ha determinato rilevanti aumenti dei prezzi di alcuni materiali da costruzione.
In sintesi, si prevede che rispetto alle procedure di affidamento di contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), i cui bandi o avvisi per la scelta del contraente siano pubblicati successivamente al 27 gennaio 2022, nonché in caso di contratti pubblici senza pubblicazione del bando o avviso, se gli inviti a presentare offerte siano eseguiti dopo il 27 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023:
- è obbligatorio inserire nei documenti di gara le clausole di revisione dei prezzi di cui all’articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice;
- per i contratti riguardanti lavori, le variazioni di prezzo dei materiali da costruzione in aumento o diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante solo se superiori al 5% rispetto al prezzo rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta. Conseguentemente, si procede a compensazione in aumento o diminuzione per il predetto 5% e comunque in misura pari all’80% dell’eccedenza.
L’Istat, entro il 27 aprile 2022, definisce il metodo di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali da costruzione. Il Ministero delle infrastrutture, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno, provvede a determinare con decreto, tenuto conto delle elaborazioni Istat, le variazioni percentuali dei prezzi dei materiali da costruzione più rilevanti per ciascun settore. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque percento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto del Ministero delle infrastrutture e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori .
Infine, si prevede l’incremento di 40 milioni di euro per il 2022 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2024, della dotazione del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all’articolo 7, comma 1, D. L. n. 76/2020, destinando tali risorse alle compensazioni sopra enunciate.
(Art. 30) Ulteriori disposizioni urgenti per la gestione dei contagi da SARS-CoV-2 a scuola
Con la disposizione in commento si introduce la possibilità di verificare la condizione sanitaria che consente la didattica in presenza nonché la riammissione in classe, dopo una sospensione delle attività educative e didattiche in presenza a causa dell'accertamento di casi di positività al COVID-19 degli alunni in autosorveglianza, senza la previa esecuzione di un test molecolare o rapido con esito negativo, attraverso l’App C19, di cui all’articolo 9, comma 10, D.L. n. 52/2021. Conseguentemente, il Ministero della salute provvederà all’aggiornamento della predetta applicazione mobile.
L’esecuzione di test antigenici rapidi, già prevista per gli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, ex articolo 5, D.L. n. 1/2022, è estesa anche agli studenti delle scuole primarie. A tale scopo è autorizzata la spesa di 19,2 milioni di euro per l'anno 2022.
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