Circolari

Circ. n. 9/2022

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE PER FIGLI A CARICO

In linea di continuità con l’anno passato, nel quale abbiamo trattato l’argomento in oggetto, segnaliamo la novità che da quest’anno riguarderà moltissime famiglie perché il nuovo strumento impatterà su tutti i lavoratori con figli a carico, nonché sui datori di lavoro dal punto di vista dell’elaborazione e del pagamento delle buste paga.
Con il decreto in oggetto, infatti, emanato in attuazione di specifica delega di legge approvata nel 2021 , si porta a compimento la decisione assunta dal Governo di introdurre un assegno unico che, sulla base di una logica universalistica, rappresenterà DAL MESE DI MARZO 2022 il sostegno economico attribuito a tutte le famiglie con figli procedendo, come annunciato, alla CONTESTUALE SOPPRESSIONE di altri istituti finora applicati a beneficio di figli e famiglie (assegni nuclei familiari/ANF, detrazioni fiscali figli a carico e bonus vari).
In questo modo, si supera anche l’assegno temporaneo per i figli minori di cui al decreto-legge n. 79/20212) , riconosciuto a partire dal luglio 2021 a determinate famiglie non beneficiarie degli ANF proprio nelle more dell’adozione del provvedimento in oggetto attuativo della delega.
Rimane temporaneamente esteso per le sole mensilità di gennaio e febbraio 2022, coerentemente con le tempistiche di avvio dell’assegno unico (per tali mensilità sono contestualmente prorogate le maggiorazioni degli ANF stabilite nello stesso decreto).
Conseguentemente, dal prossimo mese di marzo un lavoratore con figli non si vedrà più riconosciuti in busta paga dal proprio datore di lavoro né assegni familiari/ANF, laddove spettanti, né detrazioni per figli a carico sotto i 21 anni.
Le famiglie con figli devono presentare apposita domanda per avere l’assegno unico dall’INPS.
È già possibile inviarla secondo quanto previsto dal messaggio dell’Istituto n. 4748 del 31 dicembre 2021, qui allegato.
Prima di entrare sinteticamente nel merito delle disposizioni – che confermano nella sostanza sia i criteri direttivi già contenuti nella delega sia i connotati dell’assegno temporaneo sperimentato in questi mesi – suggeriamo a tutti i datori di lavoro interessati di attrezzarsi sia con una pianificazione tempestiva per gestire la nuova procedura in qualità di sostituti di imposta, sia con un’operazione di efficace informativa e sensibilizzazione dei propri dipendenti rispetto a questo cambio di regime.
In questo senso, può sicuramente essere utile la Comunicazione congiunta INPS-Agenzia delle Entrate messa a disposizione per i datori di lavoro (allegata) nonché le ulteriori informazioni messe bene in evidenza sui portali delle due amministrazioni (www.inps.it e www.agenzaentrate.gov.it).
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Ciò detto, ogni anno su presentazione di specifica domanda telematica all’INPS da parte dell’interessato anche tramite patronati3), l’assegno unico sarà riconosciuto mensilmente, per un importo variabile in funzione della condizione economica del nucleo familiare come desumibile dalla certificazione ISEE e in applicazione di una specifica scala parametrale (l’importo è erogato per ciascun figlio per un massimo di 175 € mensili – ovviamente in corrispondenza di un indicatore ISEE molto basso - e dopo un certo valore non più indispensabile presentare la certificazione perché, a prescindere, verrà erogato comunque in misura fissa il valore minimo previsto in via generale per ciascun figlio pari a 50 €/mese).
L’assegno spetta, per ogni figlio minorenne a carico (per i nuovi nati dal settimo mese di gravidanza), per ciascun figlio maggiorenne under 21 con determinate condizioni4) (che può richiederlo anche autonomamente in luogo di un genitore) e, a prescindere dall’età, per ciascun figlio disabile.
Specifiche maggiorazioni degli importi spettano in determinati casi: per un figlio disabile; per il terzo figlio; per famiglie con almeno 4 figli; in presenza di una madre under 21; in presenza di determinati livelli di ISEE laddove siano entrambi i genitori a lavorare; limitatamente ai primi 3 anni, e con un progressivo décalage, per i nuclei familiari con ISEE fino a 25 mila euro.
Sull’assegno non grava alcuna tassazione e, laddove spettante, viene erogato contestualmente al Reddito di Cittadinanza, con il quale risulta cumulabile (tranne che per sola componente di RdC altrimenti dovuta al nucleo familiare in relazione ai figli).
Infine, come anticipato, ribadiamo che l’introduzione di questo nuovo strumento comporta, anche ovviamente ai fini delle necessarie coperture di spesa, l’eliminazione non solo di una serie di bonus per la famiglia (premio nascita, bonus bebè, fondo sostegno alla natalità), ma per i lavoratori soprattutto dal 1° marzo 2022 degli assegni al nucleo familiare/ANF, delle detrazioni per figli a carico sotto i 21 anni e delle ulteriori detrazioni riconosciute per le famiglie numerose.