In data 2 febbraio, il
Ministero dell’ambiente ha ufficializzato una nota di chiarimento sulla
corretta qualifica dei rifiuti da costruzione e demolizione prodotti
nell’ambito delle attività domestiche, precisando che tali rifiuti possono essere
gestiti alla stregua dei rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 184, comma 1,
del d.lgs. 152/2006 e, pertanto, potranno continuare ad essere conferiti presso
i centri di raccolta comunali (nota in Allegato 1).
Il dubbio, con
riferimento alla qualifica di tale tipologia di rifiuti, si era posto dopo
l’approvazione del decreto
legislativo n.116 del 2020, di recepimento delle direttiva (UE) 2018/851 che,
nel definire il rifiuto urbano riporta, all’articolo 183 comma 1, lettera b-sexies), “I rifiuti urbani
non includono i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della
silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli
impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di
depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione”.
Tale definizione è
stata interpretata, in alcuni territori, in modo restrittivo, considerando,
quindi, come rifiuti speciali e non urbani tutti i rifiuti di demolizione,
quand’anche prodotti da privati nell’ambito delle attività domestiche fai da te. Come conseguenza di tale
interpretazione, alcuni centri di raccolta comunale hanno rifiutato l’accesso
di rifiuti derivanti da costruzione e demolizione quand’anche effettuati da
privati nell’ambito di attività domestiche.
Il Ministero, quindi,
con la nota che si allega, ha specificato che la disposizione che esclude i
rifiuti da demolizione e costruzione dal novero dei rifiuti urbani deve
intendersi riferita alle attività economiche finalizzate alla produzione di
beni e servizi, quindi ad attività di impresa, chiarendo in modo definitivo
che: “i rifiuti prodotti in ambito domestico e,
in piccole quantità, nelle attività “fai da te”, possono essere quindi gestiti
alla stregua dei rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 184, comma 1, del d.lgs. 152/2006, e, pertanto,
potranno continuare ad essere conferiti presso i centri di raccolta comunali,
in continuità con le disposizioni del Decreto Ministeriale 8 aprile 2008 e
s.m.i, recante “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti
in modo differenziato”.
Resta ferma la disciplina dei rifiuti speciali
prodotti da attività di impresa di costruzione e demolizione nei casi di
intervento in ambito domestico di imprese artigianali, iscritte nella categoria
2-bis dell’Albo Gestori Ambientali (produttori iniziali di rifiuti non
pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri
rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano
operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità
non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo
212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)”.
Infine, la circolare richiama
il regime semplificato per il trasporto di piccoli quantitativi di rifiuti derivanti
da attività di manutenzione, consentendo in alternativa al formulario di
trasporto, di utilizzare un Documento di Trasporto (DdT) che contenga tutte le
informazioni necessarie alla tracciabilità del materiale, in caso di controllo
nella fase di trasporto, di cui all’articolo 193 comma 7, del decreto
legislativo 152/2006 come risultante dalle modifiche introdotte dal decreto
legislativo n. 116/2020.