Circolari

Circ. n. 9/2021

Rifiuti da costruzione e demolizione prodotti da utenze domestiche – qualifica come rifiuti urbani

In data 2 febbraio, il Ministero dell’ambiente ha ufficializzato una nota di chiarimento sulla corretta qualifica dei rifiuti da costruzione e demolizione prodotti nell’ambito delle attività domestiche, precisando che tali rifiuti possono essere gestiti alla stregua dei rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 184, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e, pertanto, potranno continuare ad essere conferiti presso i centri di raccolta comunali (nota in Allegato 1).

Il dubbio, con riferimento alla qualifica di tale tipologia di rifiuti, si era posto dopo l’approvazione del decreto legislativo n.116 del 2020, di recepimento delle direttiva (UE) 2018/851 che, nel definire il rifiuto urbano riporta, all’articolo 183 comma 1, lettera b-sexies),  I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione”.

Tale definizione è stata interpretata, in alcuni territori, in modo restrittivo, considerando, quindi, come rifiuti speciali e non urbani tutti i rifiuti di demolizione, quand’anche prodotti da privati nell’ambito delle attività domestiche fai da te. Come conseguenza di tale interpretazione, alcuni centri di raccolta comunale hanno rifiutato l’accesso di rifiuti derivanti da costruzione e demolizione quand’anche effettuati da privati nell’ambito di attività domestiche.

Il Ministero, quindi, con la nota che si allega, ha specificato che la disposizione che esclude i rifiuti da demolizione e costruzione dal novero dei rifiuti urbani deve intendersi riferita alle attività economiche finalizzate alla produzione di beni e servizi, quindi ad attività di impresa, chiarendo in modo definitivo che: “i rifiuti prodotti in ambito domestico e, in piccole quantità, nelle attività “fai da te”, possono essere quindi gestiti alla stregua dei rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 184, comma 1, del d.lgs. 152/2006, e, pertanto, potranno continuare ad essere conferiti presso i centri di raccolta comunali, in continuità con le disposizioni del Decreto Ministeriale 8 aprile 2008 e s.m.i, recante “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato”.

Resta ferma la disciplina dei rifiuti speciali prodotti da attività di impresa di costruzione e demolizione nei casi di intervento in ambito domestico di imprese artigianali, iscritte nella categoria 2-bis dell’Albo Gestori Ambientali (produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)”.

Infine, la circolare richiama il regime semplificato per il trasporto di piccoli quantitativi di rifiuti derivanti da attività di manutenzione, consentendo in alternativa al formulario di trasporto, di utilizzare un Documento di Trasporto (DdT) che contenga tutte le informazioni necessarie alla tracciabilità del materiale, in caso di controllo nella fase di trasporto, di cui all’articolo 193 comma 7, del decreto legislativo 152/2006 come risultante dalle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 116/2020.