si consente alle start-up e alle PMI innovative di
inserire le informazioni necessarie nell’apposita piattaforma informatica startup.registroimprese.it,
in sede di iscrizione nella sezione speciale, aggiornandole o confermandole
almeno una volta l’anno.
Il
comma 1-terdecies, introduce una
ipotesi particolare di nullità di clausole che disciplinano i termini di pagamento a favore delle PMI.
In particolare, la norma in esame stabilisce che nelle transazioni commerciali
in cui il creditore sia una PMI, si presume sia gravemente iniqua la clausola
contrattuale che prevede termini di pagamento superiore a 60 giorni. Tale presunzione
non trova applicazione se tutte le parti contrattuali sono PMI.
Si
rinvia, per la disamina delle altre disposizioni contenute nell’articolo in
esame, alla Circolare del Servizio Sindacale n. 4 del 13 febbraio 2019
e alla Circolare
FedagriPesca 18/1/2019, Prot. n. 920.
*
Articolo 3-quater, comma 2 (Altre misure di semplificazione
burocratica per le imprese)
Tale
disposizione ha stabilito che “per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis
contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (…) la registrazione
degli aiuti individuali nel predetto sistema (…) tiene luogo degli obblighi di
pubblicazione posti a carico delle imprese beneficiarie previsti dall’articolo
1, comma 125, secondo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, a condizione
che venga dichiarata nella nota integrativa del bilancio l’esistenza di aiuti
oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro nazionale degli
aiuti di Stato”. La disposizione mirava ad introdurre una semplificazione
dell’obbligo di trasparenza previsto per le sole imprese dall’art.
1, c. 125, terzo periodo, L.
124/2017 (v. Circolare del Servizio legislativo n. 8/2019).
Tuttavia,
per ragioni incomprensibili (se non ipotizzando un marchiano errore di
scrittura dell’emendamento), la disposizione si riferisce al secondo e
non al terzo periodo del c. 125, quindi riguarderebbe (non le imprese tout
court, ma) le sole le cooperative sociali che svolgono attività a favore
degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Salvo
successivi chiarimenti ministeriali, dobbiamo quindi ritenere che per l’obbligo
di trasparenza incombente sulle imprese e da attuare con una indicazione in
nota integrativa non sia intervenuta alcun esonero, né alcuna forma di
semplificazione (v. Circolare del Servizio legislativo n. 8/2019).
Quanto alle conseguenze della modifica in esame sulle cooperative sociali che
svolgono attività a favore degli stranieri, non essendo ancora sciolti tutti i
nodi interpretativi e applicativi, si rinvia ad una prossima comunicazione di
Federsolidarietà.
*
Articolo 5 (Norme in materia di semplificazione e
accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria)
Tale
disposizione interviene sull’articolo 80, comma 5, lettera c), del codice dei
contratti pubblici, introducendo 3 nuove ipotesi di esclusione (gravi illeciti professionali [i];
tentativo di influenzare indebitamente il
processo o di ottenere informazioni riservate, fornitura, anche per negligenza,
di informazioni false o fuorvianti, omissione di informazioni dovute [ii];
significative o persistenti carenze nell’esecuzione
di un precedente contratto [iii]».
*
Articolo 6 (Disposizioni in materia di
tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti)
L’articolo in esame prevede, a partire dal 1 gennaio
2019, la soppressione definitiva del
sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) e, fino
alla entrata a regime del nuovo sistema di tracciabilità gestito direttamente
dal Ministero dell’Ambiente, (sistema introdotto dai commi da 3 a 3-sexies) l’applicazione di sistemi di
tracciabilità tradizionali (MUD, registri di carico/scarico, formulari di
trasporto.
Per
un esame più approfondito di rinvia alle comunicazioni delle federazioni
interessate.
*
Articolo 9-bis, comma 3 (Semplificazioni
in materia di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari)
Inoltre,
si interviene nuovamente – e con una certa confusione – in tema di fatturazione
delle prestazioni sanitarie.
Come
si era già chiarito in Circolare del Servizio legislativo n. 3/2019,
nonché in Circolare
ICN 3/2019, per il periodo d’imposta 2019 i soggetti tenuti all’invio
dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della
dichiarazione dei redditi precompilata, non
possono e non devono emettere
fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al
Sistema tessera sanitaria (art. 10-bis, DL 119/2018)[3].
Si avvertiva che questa disposizione avrebbe potuto determinare una evidente
complicazione per quelle imprese e cooperative che operano nel settore
sanitario e sociosanitario e che si imbattono nello svolgimento di prestazioni
che rientrano nel raggio di operatività del Sistema tessera sanitaria, per le
quali vige il citato divieto della fatturazione elettronica.
Successivamente
è intervenuta l’Agenzia delle Entrate (Risposte
alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica, FAQ pubblicate il 29
gennaio 2019, nn. 56, 57 e 58, https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Fatture+e+corrispettivi/FAQ+fe/Risposte+alle+domande+piu+frequenti+tutte/FAQ+29+gennaio+2019/Faq+pubblicate+il+29+gennaio+2019.pdf
) ribandendo che i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera
sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi
precompilata, non possono emettere fatture elettroniche, con riferimento alle
fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria (i);
le prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali dagli
operatori tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria sono escluse
dalla fatturazione elettronica, anche nel caso in cui i dati non siano poi
trasmessi al Sistema TS per effetto dell’opposizione manifestata dall’interessato
(ii);
non deve essere emessa la fattura elettronica neppure nel caso in cui una
fattura contenga sia spese sanitarie - da inviare al Sistema TS salvo
opposizione del paziente, sia altre voci di spesa non sanitarie (iii)[4].
Ora, il decreto in esame interviene nuovamente sul
medesimo tema, modificando il divieto di emissione di fatture elettroniche con
riferimento alla prestazioni sanitarie ed estendendone di fatto l’applicazione,
seppure in modo impreciso ed ancora confuso. In particolare, viene prevista l’estensione del divieto di emissione
della fattura elettronica anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei
dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture relative alle
prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche[5].
In altri termini, il divieto di fatturazione elettronica
sussiste
ed opera esclusivamente
“con
riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei
confronti delle persone fisiche”.
In
sostanza, le fatture per le prestazioni sanitarie da chiunque emesse nei
confronti delle persone fisiche devono essere solo cartacee[6].
Sembrano rientrare nell’ambito di operatività del divieto anche
le fatture emesse ed intestate a soggetti diversi dalle persone fisiche,
ma che riportino gli elementi identificativi delle persone fisiche che hanno
ricevuto la prestazione. Viceversa, le fatture emesse nei confronti di
soggetti diversi dalle persone fisiche e che non riportino i dati
indentificativi dei beneficiari della prestazione devono essere elettroniche.
Le suddette indicazioni, ovviamente, si rendono a scopo prudenziale nelle
more di un – quanto mai auspicabile – chiarimento amministrativo (e ciò in
particolare sulla nozione e i limiti
della prestazione sanitaria; sui limiti
delle prestazioni rientranti nel Sistema Tessera Sanitaria; e sul
trattamento delle fatture destinate a
soggetti diversi dalle persone fisiche ma recanti dati personali delle persone
fisiche).
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Articolo 11-sexies (Disposizioni
urgenti in materia di enti del Terzo settore)
Sono
altresì introdotte talune eccezioni alla disciplina dell’impresa sociale e
degli enti del Terzo settore a favore delle cd “ex Ipab”, vale a dire le associazioni o fondazioni di
diritto privato originate dalla trasformazione degli Istituti pubblici di
assistenza e beneficenza. In particolare: