Circolari

Circ. n. 9/2019

LEGGE 11 FEBBRAIO 2019, N. 12 conversione decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (“Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”) (G.U. n. 36 del 12 febbraio 2019)

Nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2019, è stata pubblicata la Legge 11 febbraio 2019, n. 12 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione) [ALLEGATO], di conversione del cd

 

 

Decreto semplificazione

 

 

Il provvedimento interviene su varie materie, come sanità e tutela della salute, finanza e impresa, politiche sociali e lavoro, ambiente ed energia, giustizia e sicurezza, innovazione, infrastrutture e trasporti. Diverse le novità per cittadini e le imprese tra le quali, a mero titolo esemplificativo, si segnalano:

 

Ø  la soppressione del Sistri e l’istituzione di un nuovo registro nazionale per la tracciabilità dei rifiuti gestito dal Ministero dell’Ambiente;

Ø  la soppressione dell’obbligo del Libro unico del lavoro in modalità telematica;

Ø  la reintroduzione dell’aliquota dimezzata dell’Ires (12%) per alcuni soggetti operanti nel Terzo Settore (abrogata in sede di legge di Bilancio per il 2019);

Ø  l’obbligo di indicare ogni materia prima utilizzata nelle etichette dei prodotti nazionali, sulla sicurezza alimentare;

Ø  le misure per le Pmi in difficoltà erogate dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Ø  l’ampliamento del novero dei soggetti beneficiari delle iniziative previste dal Programma nazionale triennale della pesca;

Ø  la possibilità di muoversi in provincia senza dover tornare in rimessa, per gli Ncc;

Ø  l’estensione per il 2019, anche a chi non è tenuto all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, del divieto della fatturazione elettronica con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche

 

Nel rinviare, per gli approfondimenti specifici, alle Circolare del Servizio Sindacale n. 4 del 13 febbraio 2019 ed alle altre comunicazioni delle Federazioni interessate, di seguito sono esaminate alcune disposizioni di maggiore interesse.

 

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Articolo 1, commi 1-8 (Sostegno alle PMI creditrici delle pubbliche amministrazioni)

 

L’articolo in commento istituisce, presso il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (istituito presso il Mediocredito centrale S.p.a.), una Sezione Speciale per interventi di garanzia in favore delle PMI in difficoltà nella restituzione di finanziamenti già contratti con banche o con intermediari finanziari, ma che contestualmente sono titolari di diritti di credito certificati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/01[1].

La dotazione finanziaria iniziale è pari a 50 milioni di euro a valere sulla disponibilità del Fondo. L’intervento di garanzia della Sezione speciale:

  • opera a condizioni di mercato, su finanziamenti già concessi alla PMI, da una banca o da un intermediario finanziario, classificati come inadempienze probabili;

  • presuppone la sussistenza di un credito certificato verso la Pubblica Amministrazione;

  • è subordinato alla sottoscrizione tra la banca o l’intermediario finanziario e la PMI di un piano, di durata massima non superiore a 20 anni, per il rientro del finanziamento qualificato come inadempimento probabile;

  • copre, nella misura massima dell’80%, il minore tra l’importo del finanziamento non rimborsato e l’ammontare dei crediti certificati. L’importo massimo garantito non potrà comunque essere superiore a 2,5 milioni;

  • cessa con l’avvenuto pagamento da parte della P.A. dei crediti certificati;

  • comporta un rimborso non superiore all’80 per cento della perdita registrata dalla banca o dall’intermediario;

  • è concesso a fronte del versamento da parte della banca o intermediario, di un premio che può essere posto a carico della PMI beneficiaria in misura non superiore a un quarto del suo importo.

    I crediti devono essere certificati, secondo quanto dispone l’articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 185/08. In base a tale norma, infatti, le amministrazioni pubbliche sopra richiamate, debitrici di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali devono, entro 30 giorni dall’istanza della parte interessata, certificare che il credito vantato è certo, liquido ed esigibile. Decorsi inutilmente i 30 giorni e su nuova istanza di parte, verrà nominato un Commissario ad acta con oneri a carico dell’ente pubblico debitore.

    Lo scopo di tali disposizioni, è impedire che imprese creditrici verso le pubbliche amministrazioni, siano assoggettate a procedure di recupero dei finanziamenti contratti con banche o intermediari che ne minerebbero la continuità aziendale e la sopravvivenza, essendo potenzialmente competitive e produttive qualora vedessero soddisfatti i loro crediti verso le PP.AA.

    Un successivo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, fisserà le modalità, la misura, le condizioni e i limiti per la concessione, l’escussione e la liquidazione della garanzia della Sezione Speciale, nonché i casi di revoca della stessa.

    L’efficacia del regime di aiuto istituito dalle norme in esame, è condizionata alla preventiva notificazione alla Commissione europea.

     

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    Articolo 1, commi 8-bis e 8-ter (Misure in materia di enti del Terzo Settore)

     

    È reintrodotta (almeno provvisoriamente) la riduzione alla metà dell’aliquota IRES prevista dall’art. 6, DPR 601/1973, per alcuni enti del Terzo settore.

    Più precisamente, è differita l’abrogazione della riduzione a metà dell’IRES per alcuni enti del Terzo settore, disposta dalla legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018, art. 1, comma 51). Il differimento dell’abrogazione opera sino al periodo d’imposta di prima applicazione delle ulteriori misure di favore per tali enti che dovranno essere emanate, in coordinamento con il Codice del Terzo settore (art. 1, c. 52-bis, L. 145/2018).

    Si rammenta che il sopra citato comma 51, ha soppresso l’articolo 6, del D.P.R. n. 601/73, che prevede la riduzione alla metà dell’Ires (dal 24% al 12%) dovuta dai soggetti ivi elencati[2]. Conseguentemente, attraverso la modifica in commento, la percentuale Ires applicabile a tali enti resta, per ora, quella ridotta pari al 12%.

     

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    Art. 3, commi 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies, 1-terdecies (Misure di semplificazione in materia di imprese e lavoro)

     

    Il comma 1-quinquies, modificando l’articolo 2330, comma 1, c.c., riduce, da 20 a 10 giorni, il termine entro il quale il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo della società per azioni (e, quindi, delle cooperative S.p.a.) deve depositarlo presso l’ufficio del registro delle imprese.

    I commi 1-sexies e 1-septies, innovano la disciplina sulle start-up innovative e sulle PMI innovative, semplificando gli obblighi informativi e gli adempimenti posti a loro carico, ai fini della fruizione delle agevolazioni loro riconosciute.

    In sintesi:

  • è eliminato l’obbligo per le start-up innovative e per le PMI innovative di aggiornare e pubblicare nella sezione speciale del registro delle imprese, le informazioni richieste dalla legge ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale stessa;

  • è consentito al legale rappresentante delle start-up innovative e delle PMI innovative, di attestare il mantenimento dei requisiti costitutivi non solo entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, ma anche entro 7 mesi nel caso di redazione del bilancio consolidato, ovvero quando lo richiedono particolari esigenze connesse alla struttura societaria;

  • si consente alle start-up e alle PMI innovative di inserire le informazioni necessarie nell’apposita piattaforma informatica startup.registroimprese.it, in sede di iscrizione nella sezione speciale, aggiornandole o confermandole almeno una volta l’anno.

    Il comma 1-terdecies, introduce una ipotesi particolare di nullità di clausole che disciplinano i termini di pagamento a favore delle PMI. In particolare, la norma in esame stabilisce che nelle transazioni commerciali in cui il creditore sia una PMI, si presume sia gravemente iniqua la clausola contrattuale che prevede termini di pagamento superiore a 60 giorni. Tale presunzione non trova applicazione se tutte le parti contrattuali sono PMI.

     

    Si rinvia, per la disamina delle altre disposizioni contenute nell’articolo in esame, alla Circolare del Servizio Sindacale n. 4 del 13 febbraio 2019 e alla Circolare FedagriPesca 18/1/2019, Prot. n. 920.

     

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    Articolo 3-quater, comma 2 (Altre misure di semplificazione burocratica per le imprese)

     

    Tale disposizione ha stabilito che “per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (…) la registrazione degli aiuti individuali nel predetto sistema (…) tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico delle imprese beneficiarie previsti dall’articolo 1, comma 125, secondo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, a condizione che venga dichiarata nella nota integrativa del bilancio l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato”. La disposizione mirava ad introdurre una semplificazione dell’obbligo di trasparenza previsto per le sole imprese dall’art. 1, c. 125, terzo periodo, L. 124/2017 (v. Circolare del Servizio legislativo n. 8/2019).

    Tuttavia, per ragioni incomprensibili (se non ipotizzando un marchiano errore di scrittura dell’emendamento), la disposizione si riferisce al secondo e non al terzo periodo del c. 125, quindi riguarderebbe (non le imprese tout court, ma) le sole le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

    Salvo successivi chiarimenti ministeriali, dobbiamo quindi ritenere che per l’obbligo di trasparenza incombente sulle imprese e da attuare con una indicazione in nota integrativa non sia intervenuta alcun esonero, né alcuna forma di semplificazione (v. Circolare del Servizio legislativo n. 8/2019). Quanto alle conseguenze della modifica in esame sulle cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri, non essendo ancora sciolti tutti i nodi interpretativi e applicativi, si rinvia ad una prossima comunicazione di Federsolidarietà.

     

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    Articolo 5 (Norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria)

     

    Tale disposizione interviene sull’articolo 80, comma 5, lettera c), del codice dei contratti pubblici, introducendo 3 nuove ipotesi di esclusione (gravi illeciti professionali [i]; tentativo di influenzare indebitamente il processo o di ottenere informazioni riservate, fornitura, anche per negligenza, di informazioni false o fuorvianti, omissione di informazioni dovute [ii]; significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto [iii]».

     

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    Articolo 6 (Disposizioni in materia di tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti)

     

    L’articolo in esame prevede, a partire dal 1 gennaio 2019, la soppressione definitiva del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) e, fino alla entrata a regime del nuovo sistema di tracciabilità gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente, (sistema introdotto dai commi da 3 a 3-sexies) l’applicazione di sistemi di tracciabilità tradizionali (MUD, registri di carico/scarico, formulari di trasporto.

    Per un esame più approfondito di rinvia alle comunicazioni delle federazioni interessate.

     

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    Articolo 9-bis, comma 3 (Semplificazioni in materia di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari)

     

    Inoltre, si interviene nuovamente – e con una certa confusione – in tema di fatturazione delle prestazioni sanitarie.

    Come si era già chiarito in Circolare del Servizio legislativo n. 3/2019, nonché in Circolare ICN 3/2019, per il periodo d’imposta 2019 i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono e non devono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria (art. 10-bis, DL 119/2018)[3]. Si avvertiva che questa disposizione avrebbe potuto determinare una evidente complicazione per quelle imprese e cooperative che operano nel settore sanitario e sociosanitario e che si imbattono nello svolgimento di prestazioni che rientrano nel raggio di operatività del Sistema tessera sanitaria, per le quali vige il citato divieto della fatturazione elettronica.

    Successivamente è intervenuta l’Agenzia delle Entrate (Risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica, FAQ pubblicate il 29 gennaio 2019, nn. 56, 57 e 58, https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Fatture+e+corrispettivi/FAQ+fe/Risposte+alle+domande+piu+frequenti+tutte/FAQ+29+gennaio+2019/Faq+pubblicate+il+29+gennaio+2019.pdf ) ribandendo che i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria (i); le prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali dagli operatori tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria sono escluse dalla fatturazione elettronica, anche nel caso in cui i dati non siano poi trasmessi al Sistema TS per effetto dell’opposizione manifestata dall’interessato (ii); non deve essere emessa la fattura elettronica neppure nel caso in cui una fattura contenga sia spese sanitarie - da inviare al Sistema TS salvo opposizione del paziente, sia altre voci di spesa non sanitarie (iii)[4].

    Ora, il decreto in esame interviene nuovamente sul medesimo tema, modificando il divieto di emissione di fatture elettroniche con riferimento alla prestazioni sanitarie ed estendendone di fatto l’applicazione, seppure in modo impreciso ed ancora confuso. In particolare, viene prevista l’estensione del divieto di emissione della fattura elettronica anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche[5].

    In altri termini, il divieto di fatturazione elettronica sussiste

  • per chiunque (cioè anche per i soggetti non compresi nell’elenco dei soggetti tenuti all’invio dei dati al STS);

  • ed opera esclusivamentecon riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche”.

    In sostanza, le fatture per le prestazioni sanitarie da chiunque emesse nei confronti delle persone fisiche devono essere solo cartacee[6].

    Sembrano rientrare nell’ambito di operatività del divieto anche le fatture emesse ed intestate a soggetti diversi dalle persone fisiche, ma che riportino gli elementi identificativi delle persone fisiche che hanno ricevuto la prestazione. Viceversa, le fatture emesse nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e che non riportino i dati indentificativi dei beneficiari della prestazione devono essere elettroniche.

     

    Le suddette indicazioni, ovviamente, si rendono a scopo prudenziale nelle more di un – quanto mai auspicabile – chiarimento amministrativo (e ciò in particolare sulla nozione e i limiti della prestazione sanitaria; sui limiti delle prestazioni rientranti nel Sistema Tessera Sanitaria; e sul trattamento delle fatture destinate a soggetti diversi dalle persone fisiche ma recanti dati personali delle persone fisiche).

     

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    Articolo 11-sexies (Disposizioni urgenti in materia di enti del Terzo settore)

     

    Sono altresì introdotte talune eccezioni alla disciplina dell’impresa sociale e degli enti del Terzo settore a favore delle cd “ex Ipab”, vale a dire le associazioni o fondazioni di diritto privato originate dalla trasformazione degli Istituti pubblici di assistenza e beneficenza. In particolare:

  • si modifica l’art. 4, c. 3, D.L. vo 112/2017, che riguarda la disciplina del controllo dell’impresa sociale. Si stabilisce in particolare che la norma che vieta il controllo dell’impresa sociale da parte di una società costituita da un unico socio persona fisica, dagli enti con scopo di lucro e dalle amministrazioni pubbliche della p.a. non si applica alle ex Ipab;

  • si modifica l’art. 4, c. 2, del Codice del Terzo settore, il quale prevede l’elenco degli enti che non ricadono nell’ambito di applicazione del Codice. Si prevede che, ancorché sia previsto il divieto di assunzione dello status di ente del Terzo settore per gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dalle pubbliche amministrazioni, tale regola non valga per le ex Ipab[7].










[1] Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

[2] Art. 6, D.P.R. n. 601/73 (Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche)1. L'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta alla metà nei confronti dei seguenti soggetti: a) enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza; b) istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali; c) enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione. c-bis) istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di "in house providing" e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013. 2. Per i soggetti di cui al comma 1 la riduzione compete a condizione che abbiano personalità giuridica. La riduzione non si applica agli enti iscritti nel Registro Unico nazionale del terzo settore. Ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la riduzione si applica limitatamente alle attività diverse da quelle elencate all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo”.

[3] Con decreto del MEF, di concerto con il Ministero della salute e per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti; i tipi di dati che possono essere trattati; le operazioni eseguibili; le misure per tutelare i diritti e le libertà dell’interessato.

[4] In tal caso, tuttavia, l’Agenzia avverte l’opportunità di distinguere due diverse fattispecie: “

1)                  Se dal documento di spesa è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria (a titolo esemplificativo, a seguito di un ricovero ospedaliero, la clinica fattura con voci distinte la somma pagata per prestazioni sanitarie rispetto alla somma pagata a titolo di comfort), entrambe le spese vanno comunicate distintamente al Sistema TS (salvo il caso dell’opposizione del paziente), con le seguenti modalità:

-                     l’importo che si riferisce alla spesa sanitaria va inviato e classificato secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al Sistema TS;

-                     l’importo riferito alle spese non sanitarie va comunicato con il codice AA “altre spese”.

2)                  Qualora, invece, dal documento di spesa non sia possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, l’intera spesa va trasmessa al Sistema TS (salvo il caso dell’opposizione del paziente) con la tipologia “altre spese” (codice AA).

In entrambi i casi la relativa fattura deve essere emessa in formato cartaceo” (così faq n. 58).

[5] Art. 9-bis, comma 2: «Le disposizioni di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche».

[6] All’indomani della pubblicazione del provvedimento in esame, l’Agenzia ha altresì pubblicato la faq n. 59, ribadendo che “l’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, introdotto dalla legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, ha esteso infatti il divieto di fatturazione elettronica, per l’anno 2019, anche ai soggetti che erogano prestazioni sanitarie i cui dati non devono essere inviati al Sistema TS (…). Pertanto, tali operatori sanitari (nella fattispecie, podologi, fisioterapisti, logopedisti, ndr) devono continuare ad emettere le fatture per le prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali in formato cartaceo” (così Agenzia delle Entrate, faq 26/2/2019, https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Fatture+e+corrispettivi/FAQ+fe/Risposte+alle+domande+piu+frequenti+tutte/FAQ+26+febbraio+2019/FAQ+pubblicate+il+26+febbraio+2019.pdf )

[7] Entrambi i predetti interventi normativi relativi agli istituti ex IPAB sono motivati dal fatto che la nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori degli enti ex IPAB si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, non configurandosi pertanto come mandato fiduciario con rappresentanza ed escludendo sempre qualsiasi forma di controllo da parte della stessa rappresentanza.