Circolari

Circ. n. 9/2018

DECRETO LEGGE 12 LUGLIO 2018, N. 87 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese) – cd DECRETO DIGNITÀ


È stato pubblicato sulla GU n.161 del 13-7-2018, il decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), entrato in vigore il 14 luglio 2018 (all. 1).

 

 

cd DECRETO DIGNITÀ

 

 

Il provvedimento si compone di 15 articoli ed affronta questioni riguardanti il diritto del lavoro, il diritto tributario, le agevolazioni alle imprese, la materia dei giochi e delle scommesse e il diritto sportivo. Quanto ai temi non approfonditi in questa sede, si rinvia alle altre comunicazioni di questo Dipartimento, alle comunicazioni delle Federazioni di settore e di ICN. In proposito si ricorda che sono già state diramate:

  • la Circolare del Servizio sindacale n. 20/2018, Prot. n. 3343/SV/fb;

  • la Newsletter di ICN n. 9/2018 (Speciale “Decreto Dignità”).

    Si allega inoltre

  • la Memoria dell’Alleanza delle Cooperative (all. 2) presentata al Parlamento su richiesta delle Commissioni VI (Finanze) e XI (Lavoro) della Camera dei deputati che stanno esaminando il disegno di legge di conversione del decreto in esame (AC 934).

 

* * *

 

  1. Contrasto alla delocalizzazione e salvaguardia dei livelli occupazionali

     

    Il decreto reca – fra le altre – misure per il contrasto alla delocalizzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali, le quali si articolano nei seguenti istituti:

     

    A1. Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti (art. 5): con tale misura si prevede la decadenza dai benefici (con obbligo di restituzione ad interesse maggiorato) e la contestuale irrogazione di una sanzione pecuniaria (consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l’importo dell’aiuto fruito) per quelle imprese beneficiarie di aiuti che diano luogo ad una delocalizzazione dell’attività economica agevolata. Più precisamente la decadenza dall’aiuto e la sanzione verranno disposte dalla PA competente sull’aiuto nei confronti di

  • imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale (i);

  • che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato (sotto qualsiasi forma ed a prescindere dalle modalità di fruizione, quindi anche aiuti diversi dal contributo diretto o aventi di natura tributaria) (ii);

  • sul presupposto delleffettuazione di investimenti produttivi (iii);

  • qualora lattività economica venga delocalizzata (per delocalizzazione si intende il trasferimento di attività economica o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dellaiuto o di altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dellarticolo 2359 del codice civile) (iv);

  • entro cinque anni dalla data di conclusione delliniziativa agevolata (v);

  • in Stati non appartenenti allUnione europea, né allo Spazio economico europeo (nel quale rientrano, oltre ai 28 Stati dellUE, Islanda, Liechtenstein e Norvegia) (vi).

    Per i benefici già concessi o banditi e per gli investimenti già avviati al 14.7.18 resta ferma lapplicazione della disciplina previgente (art. 1, c. 60, L. 147/2013).

    Al di fuori di questa ipotesi e fatti salvi i vincoli derivanti dalla normativa europea, le imprese beneficiarie dellaiuto di Stato sono esposte alla sola decadenza dal beneficio (con obbligo di restituzione ad interesse maggiorato) se laiuto ha avuto come presupposto leffettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati. In tal caso, ha rilevanza anche la delocalizzazione allinterno dello Stato o dellUnione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico, purché si tratti di una delocalizzazione dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dellambito territoriale del predetto sito.

     

    A.2. Recupero del beneficio delliperammortamento in caso di cessione o delocalizzazione degli investimenti (art. 7): il cd iperammortamento (vale a dire la maggiorazione del costo ai fini dell’ammortamento fiscale previsto dall’articolo 1, c. 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232) spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale. Se, peraltro, nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, si procede al recupero dell’iperammortamento (attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d’imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione degli investimenti agevolati).

    Le nuove disposizioni si applicano agli investimenti effettuati successivamente al 14 luglio 2018.

     

    A3. Tutela dell’occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti (art. 6): con tale misura si prevede la decadenza dai benefici (con obbligo di restituzione ad interesse maggiorato) per quelle imprese beneficiarie di aiuti basati sulla valutazione occupazionale e che diano luogo ad una riduzione dei livelli occupazionali senza motivo. Più precisamente, la decadenza verrà disposta nei confronti di

  • imprese italiane o estere operanti nel territorio nazionale (i);

  • che beneficiano di misure di aiuto di Stato che prevedono la valutazione dell’impatto occupazionale (ii);

  • e che, in assenza di giustificato motivo oggettivo (iii);

  • riducano di più del 10 per cento i livelli occupazionali degli addetti all’unità produttiva o all’attività interessata dal beneficio (iv);

  • nei cinque anni successivi alla data di completamento dell’investimento (v).

    La decadenza dal beneficio è disposta in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale ed è comunque totale in caso di riduzione superiore al 50 per cento.

    Tale misura si applica ai benefici concessi o banditi, nonché agli investimenti agevolati avviati successivamente al 14 luglio 2018.

     

    A4. Limite di applicazione del credito dimposta ricerca e sviluppo ai costi di acquisto da fonti esterne dei beni immateriali (art. 8): il credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo (art. 3, c. 1, d.l. 145/2013) non si applica ai costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, di competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne, derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo.

     

    * * *

     

  1. Misure in materia di semplificazione fiscale

     

    Delle misure appositamente dedicate alla semplificazione tributaria di interesse per le società si segnala lart. 11 ove è stabilito il mutamento dei termini di scadenza relativi all’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute (cd spesometro che, come noto, è un istituto prossimo alla definitiva soppressione). Ebbene, con riferimento alle comunicazioni dei dati relativi al terzo trimestre del 2018, la scadenza è posticipata al 28.2.19 (dal 30.11.2018). Per chi opta per la comunicazione semestrale i nuovi termini sono il 30 settembre per il primo semestre, e il 28 febbraio per il secondo semestre.

 

* * *

 

  1. Soppressione delle Società sportive dilettantistiche con scopo lucrativo

     

    L’articolo 13 prevede l’abrogazione dei commi 353, 354, 355, 358, 359 e 360 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativi alla disciplina delle SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE.

    Come noto, lart. 1, cc. 353 e ss., della L. 205/2017 (vedi Circolare del Servizio legislativo n. 2/2018, § 3) aveva introdotto la possibilità di esercitare le attività sportive dilettantistiche anche con scopo di lucro, prevedendo lutilizzo delle forme societarie di cui al titolo V del libro quinto del codice civile (non erano dunque ricomprese le società cooperative disciplinate al titolo VI). Come si legge nella relazione al decreto, inoltre, la suddetta innovazione ha determinato non marginali criticità, innestando strumenti e logiche imprenditoriali nellambito di un settore caratterizzato da indiscutibili peculiarità (…). Parallelamente, lentrata in vigore della riforma del «terzo settore» (...) e dellimpresa sociale (...) ha indotto ad una rimeditazione della tematica (…). A ciò va aggiunto che le norme riguardanti le società dilettantistiche lucrative sono state affiancate da disposizioni agevolative, che hanno introdotto vantaggi eccessivamente selettivi e poco coordinati con il resto del sistema (…)”.































































    Con il presente intervento si torna quindi al previgente regime, caratterizzato dal divieto di lucro soggettivo, che disciplinava tanto le associazioni sportive dilettantistiche quanto le società sportive dilettantistiche. Di conseguenza:

  • sono anche abrogate le disposizioni che avevano disciplinato lo statuto della società sportiva lucrativa (comma 354), il regime fiscale agevolato (comma 355), i rapporti giuslavoristici (comma 358), la consequenziale qualificazione dei redditi (comma 359) e la disciplina previdenziale (comma 360);

  • altre disposizioni apportano ulteriori e conseguenti modifiche di coordinamento, oltre a prevedere listituzione di un fondo per interventi in favore delle società sportive dilettantistiche, cui vengono destinati i risparmi di spesa conseguenti alla soppressione delle società sportive lucrative.

Con le abrogazioni disposte nel presente decreto, quindi, la finalità lucrativa ritorna ad essere preclusa per le società sportive dilettantistiche (v. art. 32 della Legge 28 marzo 1986, n. 157; art. 90, cc.1, 17 e 18, legge 27 dicembre 2002, n. 289). Ciò rimuove anche una clamorosa discriminazione a danno delle società cooperative. Infatti, la riforma della legge di bilancio escludeva clamorosamente le società sportive cooperative dilettantistiche dall’ambito di operatività delle agevolazioni (pur prevedendo la disciplina cooperativa una limitata distribuzione di dividendi e la possibilità di distribuire ristorni ai soci), riservandolo alle sole società di cui al titolo V del libro V del codice civile (le società cooperative sono disciplinate al titolo VI). Per tali ragioni, già in sede di esame della legge di bilancio 2018, Confcooperative aveva espresso forti critiche. Anche per questo – pur essendo consapevoli della necessità di un intervento legislativo di sostegno alle imprese che gestiscono attività sportive ed erogano servizi per lo sport – accogliamo molto favorevolmente l’abrogazione delle disposizioni della legge di bilancio 2018.

 

* * *

 

Ulteriori informazioni saranno fornite al termine dell’iter parlamentare di conversione del decreto legge in oggetto.