È stato pubblicato sulla GU n.161 del
13-7-2018, il decreto
legge 12
luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti
per la dignità dei lavoratori e delle imprese), entrato in vigore il 14 luglio 2018 (all. 1).
Il
provvedimento si compone di 15 articoli ed affronta questioni riguardanti il
diritto del lavoro, il diritto tributario, le agevolazioni alle imprese, la
materia dei giochi e delle scommesse e il diritto sportivo. Quanto ai temi non
approfonditi in questa sede, si rinvia alle altre comunicazioni di questo
Dipartimento, alle comunicazioni delle Federazioni di settore e di ICN. In
proposito si ricorda che sono già state diramate:
-
la Circolare
del Servizio sindacale n. 20/2018, Prot. n. 3343/SV/fb;
-
la Newsletter
di ICN n. 9/2018 (Speciale “Decreto Dignità”).
Si
allega inoltre
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Contrasto alla delocalizzazione e
salvaguardia dei livelli occupazionali
Il
decreto reca – fra le altre – misure per il contrasto alla delocalizzazione e
la salvaguardia dei livelli occupazionali, le quali si articolano nei seguenti
istituti:
A1. Limiti alla delocalizzazione
delle imprese beneficiarie di aiuti (art. 5): con tale misura si
prevede la decadenza dai benefici (con obbligo di restituzione ad
interesse maggiorato) e la contestuale irrogazione di una sanzione
pecuniaria (consistente nel pagamento di una somma in misura da due a
quattro volte l’importo dell’aiuto fruito) per quelle imprese beneficiarie di
aiuti che diano luogo ad una delocalizzazione
dell’attività economica agevolata. Più precisamente la decadenza dall’aiuto
e la sanzione verranno disposte dalla PA competente sull’aiuto nei confronti di
-
imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale (i);
-
che
abbiano beneficiato di un aiuto di Stato (sotto qualsiasi forma ed a
prescindere dalle modalità di fruizione, quindi anche aiuti diversi dal
contributo diretto o aventi di natura tributaria) (ii);
-
sul
presupposto dell’effettuazione di investimenti produttivi
(iii);
-
qualora l’attività economica
venga delocalizzata
(per
delocalizzazione si intende il trasferimento di attività economica o di una
sua parte
dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da
parte della medesima impresa beneficiaria dell’aiuto
o di altra impresa
con la
quale vi
sia
rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell’articolo 2359 del
codice civile) (iv);
-
entro
cinque anni dalla data di conclusione dell’iniziativa agevolata (v);
-
in Stati non
appartenenti all’Unione europea, né allo Spazio economico
europeo
(nel quale rientrano, oltre ai 28 Stati dell’UE,
Islanda, Liechtenstein e Norvegia) (vi).
Per i benefici già
concessi o banditi e per gli investimenti già avviati al 14.7.18 resta ferma l’applicazione della disciplina previgente (art. 1, c. 60, L. 147/2013).
Al
di fuori di questa ipotesi e
fatti salvi
i vincoli derivanti dalla normativa europea, le imprese
beneficiarie dell’aiuto di Stato sono
esposte alla sola decadenza dal beneficio (con obbligo di restituzione ad
interesse maggiorato) se l’aiuto ha avuto come
presupposto l’effettuazione di investimenti produttivi “specificamente localizzati”. In tal caso, ha
rilevanza anche la delocalizzazione all’interno dello Stato o dell’Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico, purché si tratti di
una delocalizzazione dal sito incentivato in favore di
unità
produttiva situata al
di fuori dell’ambito
territoriale del predetto sito.
A.2. Recupero del beneficio dell’iperammortamento
in caso di cessione o
delocalizzazione degli investimenti (art. 7): il cd
iperammortamento (vale a dire la maggiorazione del costo ai fini
dell’ammortamento fiscale previsto dall’articolo 1, c. 9, della legge 11
dicembre 2016, n. 232) spetta a
condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive
situate nel territorio nazionale. Se, peraltro, nel corso del periodo
di fruizione della maggiorazione del costo i beni agevolati vengono ceduti a
titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all’estero, anche se
appartenenti alla stessa impresa, si procede al recupero dell’iperammortamento
(attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo
d’imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione
degli investimenti agevolati).
Le
nuove disposizioni si applicano agli investimenti effettuati successivamente al
14 luglio 2018.
A3. Tutela
dell’occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti (art. 6): con tale misura si
prevede la decadenza dai benefici (con obbligo di restituzione ad
interesse maggiorato) per quelle imprese beneficiarie di aiuti basati sulla
valutazione occupazionale e che diano luogo ad una riduzione dei livelli occupazionali senza motivo. Più
precisamente, la decadenza verrà disposta nei confronti di
-
imprese italiane o estere operanti nel territorio
nazionale
(i);
-
che
beneficiano di misure di aiuto di Stato che prevedono la valutazione
dell’impatto occupazionale (ii);
-
e
che, in assenza di giustificato motivo oggettivo (iii);
-
riducano di più del 10 per cento i livelli occupazionali degli addetti
all’unità produttiva o all’attività interessata dal beneficio (iv);
-
nei
cinque anni successivi alla data di completamento dell’investimento (v).
La
decadenza dal beneficio è disposta in misura proporzionale alla riduzione del
livello occupazionale ed è comunque totale in caso di riduzione superiore al 50
per cento.
Tale
misura si applica ai benefici concessi o banditi, nonché agli investimenti agevolati
avviati successivamente al 14 luglio 2018.
A4. Limite
di applicazione del credito d’imposta ricerca e sviluppo ai costi di acquisto da fonti
esterne dei beni immateriali (art. 8): il credito d’imposta
per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo (art. 3, c. 1, d.l.
145/2013) non si applica ai costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza
d’uso, di competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione
industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a
una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne, derivanti da
operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo.
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Misure in
materia di semplificazione fiscale
Delle
misure appositamente dedicate alla semplificazione tributaria di interesse per
le società si segnala l’art. 11 ove è stabilito il mutamento
dei termini di scadenza relativi all’invio dei dati delle fatture emesse e
ricevute (cd spesometro che, come noto, è un istituto prossimo alla
definitiva soppressione). Ebbene, con
riferimento alle comunicazioni dei dati relativi al terzo trimestre del 2018,
la scadenza è posticipata al 28.2.19 (dal 30.11.2018). Per chi opta per la
comunicazione semestrale i nuovi termini sono il 30 settembre per il primo
semestre, e il 28 febbraio per il secondo semestre.
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Soppressione
delle Società sportive dilettantistiche con scopo lucrativo
L’articolo 13 prevede
l’abrogazione dei commi 353, 354, 355, 358, 359 e 360 della legge 27 dicembre
2017, n. 205, relativi alla disciplina delle SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE.
Come
noto, l’art. 1, cc. 353 e
ss., della L. 205/2017 (vedi Circolare del Servizio legislativo n. 2/2018, §
3) aveva introdotto la possibilità di esercitare le attività
sportive dilettantistiche anche con scopo di lucro, prevedendo l’utilizzo delle forme societarie di cui al
titolo V del libro quinto del codice civile (non erano dunque ricomprese le
società cooperative disciplinate al titolo VI). Come si legge nella
relazione al decreto, inoltre, “la suddetta innovazione ha determinato non marginali
criticità, innestando strumenti e logiche imprenditoriali nell’ambito di un settore caratterizzato da indiscutibili
peculiarità (…). Parallelamente, l’entrata in vigore della riforma del «terzo settore» (...)
e dell’impresa sociale (...)
ha indotto ad una rimeditazione della tematica (…). A ciò va aggiunto che le
norme riguardanti le società dilettantistiche lucrative sono state affiancate
da disposizioni agevolative, che hanno introdotto vantaggi eccessivamente
selettivi e poco coordinati con il resto del sistema (…)”.
Con il presente intervento si torna
quindi al previgente regime, caratterizzato dal divieto di lucro
soggettivo, che disciplinava tanto le associazioni sportive dilettantistiche
quanto le società sportive dilettantistiche. Di conseguenza:
-
sono anche abrogate
le disposizioni che avevano disciplinato lo statuto della società sportiva
lucrativa (comma 354), il regime fiscale agevolato (comma 355), i rapporti
giuslavoristici (comma 358), la consequenziale qualificazione dei redditi
(comma 359) e la disciplina previdenziale (comma 360);
-
altre disposizioni
apportano ulteriori e conseguenti modifiche di coordinamento, oltre a prevedere
l’istituzione di un
fondo per interventi in favore delle società sportive dilettantistiche, cui
vengono destinati i risparmi di spesa conseguenti alla soppressione delle
società sportive lucrative.
Con
le abrogazioni disposte nel presente decreto, quindi, la finalità lucrativa
ritorna ad essere preclusa per le società sportive dilettantistiche (v. art. 32
della Legge 28 marzo 1986, n. 157; art. 90, cc.1, 17 e 18, legge 27 dicembre
2002, n. 289). Ciò rimuove anche una
clamorosa discriminazione a danno delle società cooperative. Infatti,
la riforma della legge di bilancio escludeva clamorosamente le società sportive
cooperative dilettantistiche dall’ambito di operatività delle agevolazioni (pur
prevedendo la disciplina cooperativa una limitata distribuzione di dividendi e
la possibilità di distribuire ristorni ai soci), riservandolo alle sole società
di cui al titolo V del libro V del codice civile (le società cooperative sono
disciplinate al titolo VI). Per tali ragioni, già in sede di esame della legge
di bilancio 2018, Confcooperative aveva espresso forti critiche. Anche per
questo – pur essendo consapevoli della necessità di un intervento legislativo
di sostegno alle imprese che gestiscono attività sportive ed erogano servizi
per lo sport – accogliamo molto favorevolmente l’abrogazione delle disposizioni
della legge di bilancio 2018.
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Ulteriori informazioni saranno fornite al termine
dell’iter parlamentare di conversione del decreto legge in oggetto.