Come nel 2017(1), anche quest’anno
oltre al bonus occupazionale
previsto dalla legge di bilancio 2018(2) registriamo la
presenza di ulteriori incentivi
all’assunzione cumulabili, peraltro, proprio con quelli disciplinati dalla
legge n. 205/2017 (bilancio) ed indirizzati a determinate categorie di soggetti
(NEET E GIOVANI nel MEZZOGIORNO).
Per quanto concerne la legge di bilancio, ricordiamo la
messa a disposizione di un incentivo strutturale a vantaggio di tutti i datori di lavoro, compresi quelli del settore
agricolo, che assumano o abbiano assunto giovani under 30 a partire dal 1°
gennaio 2018. Solo per l’anno corrente l’incentivo è esteso alle assunzioni
di under 35. Detto bonus, fruibile anche
per l’assunzione di un nuovo giovane SOCIO-LAVORATORE, è pari ad una riduzione contributiva
del 50% praticabile per 3 anni dalla data di assunzione fino ad un massimo di 3
mila € annui da riparametrare/applicare su base mensile. Premi e contributi INAIL sono da pagare comunque non essendo
ricompresi nello sgravio.
Con la circolare n. 40 l’INPS detta le istruzioni per fruire a conguaglio dello sgravio,
indicando semplicemente i relativi codici utilizzabili nelle prossime denunce
contributive (Uniemens per la generalità dei datori di lavoro, Dmag per i
datori di lavoro agricolo). Mentre in agricoltura non si pongono problemi sulla
gestione del pregresso (la dichiarazione è infatti relativa a tutto il
primo trimestre 2018), per il sistema
Uniemens i datori di lavoro dovranno eventualmente recuperare lo sgravio
riconducibile a gennaio/febbraio 2018 unicamente nei prossimi 3 flussi -
marzo/aprile/maggio 2018.
Inoltre,
le circolari 48 e 49 l’INPS RENDE OPERATIVO L’UTILIZZO DI INCENTIVI
OCCUPAZIONALI FINANZIATI DAL FONDO SOCIALE EUROPEO per particolari categorie di
soggetti e disciplinati ad inizio anno dall’ANPAL con propri decreti, per la cui fruizione i datori di lavoro interessati dovranno
presentare specifica domanda all’INPS, che l’autorizzerà una volta
verificata la disponibilità di risorse (moduli
già disponibili su www.inps.it)
Si tratta di incentivi che
ricalcano fondamentalmente quelli già praticabili nel 2017 per cui, nella
sostanza, trovano applicazione le medesime regole di fruizione, comprese
quelle sulla compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato (regime de minimis, etc.) e sulla
cumulabilità con altre forme di incentivazione delle assunzioni.
“INCENTIVO
ASSUNZIONE GIOVANI A TEMPO INDETERMINATO”
(circolare
INPS n. 40)
L’INPS
ripassa in rassegna gli aspetti principali che caratterizzano il bonus
(pressoché identici a quelli degli ultimi anni) offrendo alcuni ulteriori
chiarimenti degni di attenzione qui di seguito richiamati.
In
primo luogo, l’INPS precisa che l’incentivo
trova applicazione per tutti i datori di lavoro, compresi quelli del settore
agricolo, e anche in assenza della natura imprenditoriale.
In
secondo luogo, per l’INPS – non era così evidente nella norma - sono incentivabili TUTTE le assunzioni a tempo
indeterminato, non soltanto quelle in cui è riscontrabile il contratto di
lavoro subordinato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 23/2015(2), dato che non può
escludersi la pattuizione tra le parti interessate, pur sempre nell’ambito di
un contratto subordinato a tempo indeterminato, di condizioni diverse rispetto
a quelle introdotte con il Jobs Act (es. di miglior favore/tutela per il
lavoratore).
Nel
ricordare come l’incentivo trovi applicazione, con le stesse regole, anche
qualora un datore di lavoro decida di trasformare a tempo indeterminato un
contratto a termine, sempre che il lavoratore sia in possesso del requisito
anagrafico (under 35 e dal 2019 under 30) alla data della conversione, l’INPS
chiarisce come NON sia incentivabile un contratto di lavoro
intermittente – ancorché a tempo indeterminato – né l’assunzione di un dirigente (lo esclude la norma).
Inoltre,
la stessa riduzione contributiva del 50% con il limite annuo di 3 mila euro
vale, ma limitatamente ad un periodo di 12 e non di 36 mesi, anche nei casi
in cui si proceda a trasformare un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, sempre che il
giovane non abbia compiuto 30 anni alla data di prosecuzione. In questo
caso il beneficio scatterà di fatto dal
13esimo mese successivo alla trasformazione, visto che nei primi 12 mesi il
datore di lavoro già gode di una contribuzione agevolata pari in via generale al
10%. Si rimanda al testo della
circolare per gli ulteriori chiarimenti offerti dall’INPS rispetto ai
casi in cui le assunzioni a tempo
indeterminato riguardino giovani che hanno conseguito il proprio titolo di
studi da non oltre 6 mesi e che hanno svolto presso il medesimo datore di
lavoro attività in regime di alternanza scuola-lavoro o periodi di
apprendistato di I° o III° livello. Ricordiamo che per queste
fattispecie, sulla falsariga dell’incentivo già previsto dalla legge di
bilancio 2017, la riduzione contributiva si trasforma in esonero contributivo
assoluto valido per 3 anni, tuttavia sempre nel limite di 3 mila euro annui e
fermi restando i requisiti di età.
In merito alle condizioni
necessarie per fruire dell’incentivo
già la legge ne ha previsto l’applicazione esclusivamente per le assunzioni di
soggetti non già occupati a tempo indeterminato presso lo stesso o altro datore
di lavoro. A riguardo non rilevano eventuali periodi di apprendistato
svolti senza che il rapporto sia proseguito a tempo indeterminato alla fine
della formazione, né un eventuale precedente rapporto di lavoro intermittente o
domestico, mentre invece si configurano comunque come rapporti ostativi al
riconoscimento del beneficio anche quelli risolti per dimissioni o per mancato
superamento del periodo di prova.
Alla luce della
difficoltà per un datore di lavoro di verificare la presenza di un precedente
rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso un’altra impresa, l’INPS ha messo a disposizione sul suo sito
un applicativo ad hoc consultabile anche dagli intermediari autorizzati
(www.inps.it => “Tutti i
servizi – Servizio di verifica esistenza rapporti a tempo indeterminato”). L’indicazione
del codice fiscale del soggetto da assumere permetterà di sapere se il
lavoratore abbia già avuto rapporti a tempo indeterminato.
Vale sottolineare
come il riscontro che si otterrà non assume alcun valore certificativo, per
cui l’INPS invita le imprese ad acquisire comunque dichiarazioni da parte dei
lavoratori interessati in ordine alla sussistenza o meno di precedenti rapporti
di lavoro a tempo indeterminato.
Contestualmente, laddove il lavoratore sia stato già assunto
con l’incentivo in questione, con lo
stesso applicativo si potrà conoscere il periodo residuo di fruizione del
bonus.
Per il bonus trova
infatti applicazione la medesima regola già praticata in passato in caso di
fruizione parziale dell’incentivo, cioè inferiore ai 3 anni previsti dalla
norma: qualora lo stesso soggetto venga assunto a tempo indeterminato da un
altro datore di lavoro, a quest’ultimo potrà essere riconosciuto,
indipendentemente dall’età anagrafica raggiunta dal lavoratore all’atto della
nuova assunzione, la parte residua dell’incentivo non fruita (portabilità).
L’incentivo è
praticabile in presenza di regolarità
contributiva e rispetto della
contrattazione collettiva (leader) nonché qualora ricorrano le ulteriori condizioni:
-
specificatamente
indicate nella legge di bilancio 2018: datori di lavoro che non abbiano
effettuato, nella stessa unità produttiva nei 6 mesi precedenti, licenziamenti
individuali economici o licenziamenti collettivi (in base alla stessa logica
l’incentivo viene revocato se nei 6 mesi successivi l’assunzione si procede a
licenziare per giustificato motivo oggettivo il medesimo lavoratore o altro
lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la
medesima qualifica del lavoratore assunto con l’incentivo);
-
rientranti tra i
principi generali di fruizione degli incentivi ribaditi dal Jobs
Act (es. in materia di diritti di precedenza).
Su quest’ultimo
punto, tuttavia, l’INPS concede una
deroga rispetto alla regola generale - art. 31, comma 1, lett. a) del
decreto legislativo 150/2015 – secondo
cui gli incentivi all’occupazione non spettano se l’assunzione costituisce
attuazione di un obbligo preesistente stabilito da norme di legge o dalla
contrattazione collettiva. Ciò perché - scrive l’INPS - il fine di
promuovere l’occupazione giovanile stabile determina una disciplina di natura
speciale che prevale di fatto su quella generale.
Si tratta di un
orientamento che ricalca quello assunto in passato per incentivi analoghi e che
in questo caso trova ulteriore puntualizzazione,
chiarendo l’Istituto come il bonus trovi ad esempio applicazione per le
assunzioni obbligatorie di lavoratori disabili ai sensi della legge 68/1999, ma
anche rispetto alle disposizioni sul cambio appalto di servizi previste da un
CCNL.
L’INPS richiama il
nostro contratto delle pulizie per cui l’impresa che subentra ad un'altra
nell’appalto è obbligata ad assumere i dipendenti della precedente impresa (cfr.
art. 4 CCNL pulizie/multiservice), ma è chiaro che sono incentivabili passaggi di lavoratori tra datori con costituzione
di un rapporto di lavoro ex novo
laddove previsti anche da altri CCNL.
Infine, ultimi
chiarimenti riguardano la compatibilità
del bonus con la fruizione di altri incentivi, per cui si rimanda alla
circolare INPS allegata (legittima, ad esempio, quella con gli incentivi
disponibili proprio ad esempio in favore delle assunzioni di lavoratori
disabili).
“INCENTIVO
OCCUPAZIONE NEET”
(circolare
INPS n. 48)
Con una dotazione pari a 100 MILIONI di euro viene prorogato
il bonus occupazionale per assunzioni a tempo indeterminato - comprese
quelle in apprendistato professionalizzante - in favore di soggetti 16-29enni iscritti al Programma Garanzia Giovani che
siano effettuate nel 2018. L’incentivo,
non più fruibile - diversamente dal passato - per rapporti a tempo
determinato e praticabile per gli apprendisti solo relativamente al periodo
formativo (non oltre), consiste in uno sgravio
contributivo (no INAIL) fino ad un massimo di 8.060 € annui, fruibile a
conguaglio dai datori di lavoro entro il 28 febbraio 2020.
“INCENTIVO
OCCUPAZIONE MEZZOGIORNO”
(circolare
INPS n. 49)
Con una dotazione iniziale pari a 200 MILIONI di euro – elevabile
se necessario fino a 500 milioni - in favore di Basilicata, Calabria, Campania,
Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna (rileva dove viene svolta la
prestazione) – sono incentivate le assunzioni/trasformazioni
a tempo indeterminato effettuate nel 2018 che riguardano soggetti disoccupati e contestualmente,
qualora si tratti di persone con almeno 35 anni, privi di un impiego
regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Anche in questo caso l’incentivo consiste in uno sgravio contributivo (no INAIL) per un
massimo di 8.060 € annui fruibile entro il 28 febbraio 2020 previa
presentazione di specifica domanda all’INPS.
Entrambi gli incentivi sono fruibili mediante conguaglio/compensazione nelle
denunce contributive, con istruzioni operative e codici specificatamente
distinti per la generalità dei datori di lavoro che utilizzano il sistema
Uniemens e per i datori di lavoro agricolo che adottano il DMAG.
Infine, per un dettaglio sul
procedimento di ammissione all’incentivo e sugli adempimenti in capo ai datori
di lavoro si rimanda al paragrafo 9 e seguenti di entrambe le circolari 48 e 49,
allegate alla presente.
(1)
Nostra
circolare n. 7 del 2 marzo 2017 – prot. n. 1168.
(2)
Nostra circolare n. 1 del 17 gennaio 2018
(2) Nostra circolare n. 8
del 9 marzo 2015 – prot. n. 967.