Circolari

Circ. n. 9/2018

INCENTIVI OCCUPAZIONE 2018 GIOVANI - NEET - MEZZOGIORNO.-- Circolare INPS n. 48 del 19 marzo 2018 Circolare INPS n. 40 del 2 marzo 2018 -Circolare INPS n. 49 del 19 marzo 2018

Come nel 2017(1), anche quest’anno oltre al bonus occupazionale previsto dalla legge di bilancio 2018(2) registriamo la presenza di ulteriori incentivi all’assunzione cumulabili, peraltro, proprio con quelli disciplinati dalla legge n. 205/2017 (bilancio) ed indirizzati a determinate categorie di soggetti (NEET E GIOVANI nel MEZZOGIORNO).

Per quanto concerne la legge di bilancio, ricordiamo la messa a disposizione di un incentivo strutturale a vantaggio di tutti i datori di lavoro, compresi quelli del settore agricolo, che assumano o abbiano assunto giovani under 30 a partire dal 1° gennaio 2018. Solo per l’anno corrente l’incentivo è esteso alle assunzioni di under 35. Detto bonus, fruibile anche per l’assunzione di un nuovo giovane SOCIO-LAVORATORE, è pari ad una riduzione contributiva del 50% praticabile per 3 anni dalla data di assunzione fino ad un massimo di 3 mila € annui da riparametrare/applicare su base mensile. Premi e contributi INAIL sono da pagare comunque non essendo ricompresi nello sgravio.

Con la circolare n. 40 l’INPS detta le istruzioni per fruire a conguaglio dello sgravio, indicando semplicemente i relativi codici utilizzabili nelle prossime denunce contributive (Uniemens per la generalità dei datori di lavoro, Dmag per i datori di lavoro agricolo). Mentre in agricoltura non si pongono problemi sulla gestione del pregresso (la dichiarazione è infatti relativa a tutto il primo trimestre 2018), per il sistema Uniemens i datori di lavoro dovranno eventualmente recuperare lo sgravio riconducibile a gennaio/febbraio 2018 unicamente nei prossimi 3 flussi - marzo/aprile/maggio 2018.

Inoltre, le circolari 48 e 49 l’INPS RENDE OPERATIVO L’UTILIZZO DI INCENTIVI OCCUPAZIONALI FINANZIATI DAL FONDO SOCIALE EUROPEO per particolari categorie di soggetti e disciplinati ad inizio anno dall’ANPAL con propri decreti, per la cui fruizione i datori di lavoro interessati dovranno presentare specifica domanda all’INPS, che l’autorizzerà una volta verificata la disponibilità di risorse (moduli già disponibili su www.inps.it)

Si tratta di incentivi che ricalcano fondamentalmente quelli già praticabili nel 2017 per cui, nella sostanza, trovano applicazione le medesime regole di fruizione, comprese quelle sulla compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato (regime de minimis, etc.) e sulla cumulabilità con altre forme di incentivazione delle assunzioni.

 

INCENTIVO ASSUNZIONE GIOVANI A TEMPO INDETERMINATO

(circolare INPS n. 40)

 

L’INPS ripassa in rassegna gli aspetti principali che caratterizzano il bonus (pressoché identici a quelli degli ultimi anni) offrendo alcuni ulteriori chiarimenti degni di attenzione qui di seguito richiamati.

In primo luogo, l’INPS precisa che l’incentivo trova applicazione per tutti i datori di lavoro, compresi quelli del settore agricolo, e anche in assenza della natura imprenditoriale.

In secondo luogo, per l’INPS – non era così evidente nella norma - sono incentivabili TUTTE le assunzioni a tempo indeterminato, non soltanto quelle in cui è riscontrabile il contratto di lavoro subordinato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 23/2015(2), dato che non può escludersi la pattuizione tra le parti interessate, pur sempre nell’ambito di un contratto subordinato a tempo indeterminato, di condizioni diverse rispetto a quelle introdotte con il Jobs Act (es. di miglior favore/tutela per il lavoratore).

Nel ricordare come l’incentivo trovi applicazione, con le stesse regole, anche qualora un datore di lavoro decida di trasformare a tempo indeterminato un contratto a termine, sempre che il lavoratore sia in possesso del requisito anagrafico (under 35 e dal 2019 under 30) alla data della conversione, l’INPS chiarisce come NON sia incentivabile un contratto di lavoro intermittente – ancorché a tempo indeterminato – né l’assunzione di un dirigente (lo esclude la norma).

Inoltre, la stessa riduzione contributiva del 50% con il limite annuo di 3 mila euro vale, ma limitatamente ad un periodo di 12 e non di 36 mesi, anche nei casi in cui si proceda a trasformare un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, sempre che il giovane non abbia compiuto 30 anni alla data di prosecuzione. In questo caso il beneficio  scatterà di fatto dal 13esimo mese successivo alla trasformazione, visto che nei primi 12 mesi il datore di lavoro già gode di una contribuzione agevolata pari in via generale al 10%. Si rimanda al testo della circolare per gli ulteriori chiarimenti offerti dall’INPS rispetto ai casi in cui le assunzioni a tempo indeterminato riguardino giovani che hanno conseguito il proprio titolo di studi da non oltre 6 mesi e che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività in regime di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato di I° o III° livello. Ricordiamo che per queste fattispecie, sulla falsariga dell’incentivo già previsto dalla legge di bilancio 2017, la riduzione contributiva si trasforma in esonero contributivo assoluto valido per 3 anni, tuttavia sempre nel limite di 3 mila euro annui e fermi restando i requisiti di età.

In merito alle condizioni necessarie per fruire dell’incentivo già la legge ne ha previsto l’applicazione esclusivamente per le assunzioni di soggetti non già occupati a tempo indeterminato presso lo stesso o altro datore di lavoro. A riguardo non rilevano eventuali periodi di apprendistato svolti senza che il rapporto sia proseguito a tempo indeterminato alla fine della formazione, né un eventuale precedente rapporto di lavoro intermittente o domestico, mentre invece si configurano comunque come rapporti ostativi al riconoscimento del beneficio anche quelli risolti per dimissioni o per mancato superamento del periodo di prova.

Alla luce della difficoltà per un datore di lavoro di verificare la presenza di un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso un’altra impresa, l’INPS ha messo a disposizione sul suo sito un applicativo ad hoc consultabile anche dagli intermediari autorizzati (www.inps.it => “Tutti i servizi – Servizio di verifica esistenza rapporti a tempo indeterminato”). L’indicazione del codice fiscale del soggetto da assumere permetterà di sapere se il lavoratore abbia già avuto rapporti a tempo indeterminato.

Vale sottolineare come il riscontro che si otterrà non assume alcun valore certificativo, per cui l’INPS invita le imprese ad acquisire comunque dichiarazioni da parte dei lavoratori interessati in ordine alla sussistenza o meno di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Contestualmente, laddove il lavoratore sia stato già assunto con l’incentivo in questione, con lo stesso applicativo si potrà conoscere il periodo residuo di fruizione del bonus.

Per il bonus trova infatti applicazione la medesima regola già praticata in passato in caso di fruizione parziale dell’incentivo, cioè inferiore ai 3 anni previsti dalla norma: qualora lo stesso soggetto venga assunto a tempo indeterminato da un altro datore di lavoro, a quest’ultimo potrà essere riconosciuto, indipendentemente dall’età anagrafica raggiunta dal lavoratore all’atto della nuova assunzione, la parte residua dell’incentivo non fruita (portabilità).

L’incentivo è praticabile in presenza di regolarità contributiva e rispetto della contrattazione collettiva (leader) nonché qualora ricorrano le ulteriori condizioni:

  • specificatamente indicate nella legge di bilancio 2018: datori di lavoro che non abbiano effettuato, nella stessa unità produttiva nei 6 mesi precedenti, licenziamenti individuali economici o licenziamenti collettivi (in base alla stessa logica l’incentivo viene revocato se nei 6 mesi successivi l’assunzione si procede a licenziare per giustificato motivo oggettivo il medesimo lavoratore o altro lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l’incentivo);

  • rientranti tra i principi generali di fruizione degli incentivi ribaditi dal Jobs Act (es. in materia di diritti di precedenza).

Su quest’ultimo punto, tuttavia, l’INPS concede una deroga rispetto alla regola generale - art. 31, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 150/2015 – secondo cui gli incentivi all’occupazione non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente stabilito da norme di legge o dalla contrattazione collettiva. Ciò perché - scrive l’INPS - il fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile determina una disciplina di natura speciale che prevale di fatto su quella generale.

Si tratta di un orientamento che ricalca quello assunto in passato per incentivi analoghi e che in questo caso trova ulteriore puntualizzazione, chiarendo l’Istituto come il bonus trovi ad esempio applicazione per le assunzioni obbligatorie di lavoratori disabili ai sensi della legge 68/1999, ma anche rispetto alle disposizioni sul cambio appalto di servizi previste da un CCNL.

L’INPS richiama il nostro contratto delle pulizie per cui l’impresa che subentra ad un'altra nell’appalto è obbligata ad assumere i dipendenti della precedente impresa (cfr. art. 4 CCNL pulizie/multiservice), ma è chiaro che sono incentivabili passaggi di lavoratori tra datori con costituzione di un rapporto di lavoro ex novo laddove previsti anche da altri CCNL.

Infine, ultimi chiarimenti riguardano la compatibilità del bonus con la fruizione di altri incentivi, per cui si rimanda alla circolare INPS allegata (legittima, ad esempio, quella con gli incentivi disponibili proprio ad esempio in favore delle assunzioni di lavoratori disabili).

 

INCENTIVO OCCUPAZIONE NEET

(circolare INPS n. 48)

Con una dotazione pari a 100 MILIONI di euro viene prorogato il bonus occupazionale per assunzioni a tempo indeterminato - comprese quelle in apprendistato professionalizzante - in favore di soggetti 16-29enni iscritti al Programma Garanzia Giovani che siano effettuate nel 2018. L’incentivo, non più fruibile - diversamente dal passato - per rapporti a tempo determinato e praticabile per gli apprendisti solo relativamente al periodo formativo (non oltre), consiste in uno sgravio contributivo (no INAIL) fino ad un massimo di 8.060 € annui, fruibile a conguaglio dai datori di lavoro entro il 28 febbraio 2020.

 

INCENTIVO OCCUPAZIONE MEZZOGIORNO

(circolare INPS n. 49)

Con una dotazione iniziale pari a 200 MILIONI di euro elevabile se necessario fino a 500 milioni -  in favore di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna (rileva dove viene svolta la prestazione) – sono incentivate le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel 2018 che riguardano soggetti disoccupati e contestualmente, qualora si tratti di persone con almeno 35 anni, privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Anche in questo caso l’incentivo consiste in uno sgravio contributivo (no INAIL) per un massimo di 8.060 € annui fruibile entro il 28 febbraio 2020 previa presentazione di specifica domanda all’INPS.

Entrambi gli incentivi sono fruibili mediante conguaglio/compensazione nelle denunce contributive, con istruzioni operative e codici specificatamente distinti per la generalità dei datori di lavoro che utilizzano il sistema Uniemens e per i datori di lavoro agricolo che adottano il DMAG.

Infine, per un dettaglio sul procedimento di ammissione all’incentivo e sugli adempimenti in capo ai datori di lavoro si rimanda al paragrafo 9 e seguenti di entrambe le circolari 48 e 49, allegate alla presente.


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Nostra circolare n. 7 del 2 marzo 2017 – prot. n. 1168.

(2) Nostra circolare n. 1 del 17 gennaio 2018

(2) Nostra circolare n. 8 del 9 marzo 2015 – prot. n. 967.