La verifica del corretto
calcolo dei ristorni
La
necessità del chiarimento in punto di ristorni deriva dalla modifica, ad opera
del D.Lgs.
18 agosto 2015, n. 139 (Riforma del bilancio), dell’art. 2425,
c.c., con la quale è stata soppressa la sezione “E” dello schema di conto
economico in cui trovavano allocazione i proventi e gli oneri straordinari.
L’eliminazione della sezione straordinaria produce un effetto diretto sul
calcolo dell’avanzo di gestione ai fini della determinazione del massimo
ristorno attribuibile ai soci cooperatori: infatti, tale avanzo deve essere
determinato con riferimento anche al saldo, se positivo, della sezione E[1].
Si
pone quindi il problema di individuare un riferimento, alternativo al saldo
positivo della ex sezione straordinaria del conto economico, al fine di
determinare l’avanzo della gestione mutualistica ristornabile ai soci,
depurandolo delle componenti economiche estranee allo scambio mutualistico tra
soci e società (ancorché classificate, secondo le nuove norme, nelle voci di
cui ai punti A) e B) del conto economico).
Il
Ministero – in assenza di una disciplina transitoria e in continuità con le
norme e la prassi dell’Autorità di vigilanza e dell’Amministrazione finanziaria[2]
- stabilisce il seguente criterio generale:
nel calcolo dell’avanzo
della gestione mutualistica non si
dovrà tener conto degli elementi di entità o incidenza eccezionali che devono
essere indicati in nota integrativa ai sensi dell’art. 2427, c. 1, n. 13, c.c.,
a condizione che non siano attinenti allo scambio mutualistico tra soci e
società, ancorché secondo le nuove norme siano classificate nelle voci di cui
ai punti A) e B) del conto economico.
Inoltre,
a titolo esemplificativo, l’Autorità di
vigilanza elenca una serie di fattispecie, raccomandando che
non dovrà essere considerato
nell’avanzo complessivo della gestione il saldo (solo se positivo) dei valori
relativi alle plusvalenze e
minusvalenze di natura straordinaria derivanti da trasferimenti d'azienda o di
rami d'azienda, alienazione di partecipazioni, immobili e beni non strumentali,
nonché al plusvalore derivante dall’acquisizione delle immobilizzazioni
materiali a titolo gratuito.
Per
la definizione analitica e compiuta delle modalità di calcolo dell’avanzo di
gestione complessivo ai fini della determinazione del massimo ristorno
attribuibile ai soci si rinvia a successive comunicazioni di questo Servizio
ovvero agli approfondimenti di ICN.
*
Verifica della raccolta del
Prestito Sociale
Sulla
raccolta del prestito sociale hanno invece inciso le nuove disposizioni
contenute in Banca d’Italia, Delibera 8 novembre 2016, n. 584
(provvedimento che ha aggiornato e integrato le “disposizioni per la raccolta
del risparmio dei soggetti diversi dalle banche”, nell’ambito del quale è
disciplinato l’istituto del prestito sociale delle cooperative)[3].
Alcune
delle novità recate dal citato provvedimento si riverberano sulle modalità di
verifica della corretta raccolta del prestito sociale in base al rapporto tra
il valore del patrimonio e il prestito sociale medesimo.