Circolari

Circ. n. 9/2017

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Si trasmette copia della Nota del 29 marzo 2017 della Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali del Ministero dello sviluppo economico (di seguito, la Direzione), con la quale, nelle more della modifica generale del verbale di revisione delle cooperative, si affrontano due importanti questioni sulle quali hanno inciso le ultime riforme, vale a dire

 

Ø  la verifica del corretto calcolo dei ristorni

Ø  la verifica della corretta applicazione della disciplina sulla raccolta del prestito sociale

 

*

 

  1. La verifica del corretto calcolo dei ristorni

     

    La necessità del chiarimento in punto di ristorni deriva dalla modifica, ad opera del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 (Riforma del bilancio), dell’art. 2425, c.c., con la quale è stata soppressa la sezione “E” dello schema di conto economico in cui trovavano allocazione i proventi e gli oneri straordinari. L’eliminazione della sezione straordinaria produce un effetto diretto sul calcolo dell’avanzo di gestione ai fini della determinazione del massimo ristorno attribuibile ai soci cooperatori: infatti, tale avanzo deve essere determinato con riferimento anche al saldo, se positivo, della sezione E[1].

    Si pone quindi il problema di individuare un riferimento, alternativo al saldo positivo della ex sezione straordinaria del conto economico, al fine di determinare l’avanzo della gestione mutualistica ristornabile ai soci, depurandolo delle componenti economiche estranee allo scambio mutualistico tra soci e società (ancorché classificate, secondo le nuove norme, nelle voci di cui ai punti A) e B) del conto economico).

    Il Ministero – in assenza di una disciplina transitoria e in continuità con le norme e la prassi dell’Autorità di vigilanza e dell’Amministrazione finanziaria[2] - stabilisce il seguente criterio generale:

    nel calcolo dell’avanzo della gestione mutualistica non si dovrà tener conto degli elementi di entità o incidenza eccezionali che devono essere indicati in nota integrativa ai sensi dell’art. 2427, c. 1, n. 13, c.c., a condizione che non siano attinenti allo scambio mutualistico tra soci e società, ancorché secondo le nuove norme siano classificate nelle voci di cui ai punti A) e B) del conto economico.

     

    Inoltre, a titolo esemplificativo, l’Autorità di vigilanza elenca una serie di fattispecie, raccomandando che

    non dovrà essere considerato nell’avanzo complessivo della gestione il saldo (solo se positivo) dei valori relativi alle plusvalenze e minusvalenze di natura straordinaria derivanti da trasferimenti d'azienda o di rami d'azienda, alienazione di partecipazioni, immobili e beni non strumentali, nonché al plusvalore derivante dall’acquisizione delle immobilizzazioni materiali a titolo gratuito.

     

    Per la definizione analitica e compiuta delle modalità di calcolo dell’avanzo di gestione complessivo ai fini della determinazione del massimo ristorno attribuibile ai soci si rinvia a successive comunicazioni di questo Servizio ovvero agli approfondimenti di ICN.

     

    *

     

  2. Verifica della raccolta del Prestito Sociale

     

    Sulla raccolta del prestito sociale hanno invece inciso le nuove disposizioni contenute in Banca d’Italia, Delibera 8 novembre 2016, n. 584 (provvedimento che ha aggiornato e integrato le “disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche”, nell’ambito del quale è disciplinato l’istituto del prestito sociale delle cooperative)[3].

    Alcune delle novità recate dal citato provvedimento si riverberano sulle modalità di verifica della corretta raccolta del prestito sociale in base al rapporto tra il valore del patrimonio e il prestito sociale medesimo.

  1. La prima modifica riguarda l’eliminazione della possibilità di computare nel patrimonio un ammontare pari al 50 per cento della differenza tra il valore degli immobili strumentali ai fini dell’imposta locale sugli immobili e il valore di carico in bilancio degli stessi. In virtù di questa eliminazione si determina l’irrilevanza dei riferimenti a tale peculiare modalità di calcolo contenuti nel verbale di revisione[4].

  2. La seconda modifica concerne invece l’individuazione – ai fini del calcolo del valore del patrimonio da assumere a riferimento per la raccolta del prestito sociale – del valore del patrimonio risultante dal bilancio consolidato, qualora la società sia soggetta all’obbligo del bilancio consolidato. Sul punto, il Ministero precisa che il consolidamento dovrà essere effettuato anche dalle società che, pur avendo in astratto l’obbligo di redigere il bilancio consolidato, rientrano in una delle ipotesi di esonero previste dalla legge: in tal caso, il consolidamento dovrà considerare il valore del patrimonio individuale rettificato degli effetti derivanti da operazioni con società controllate che sarebbero state elise se fosse stato redatto il bilancio consolidato. Tali rettifiche devono essere illustrate in un prospetto incluso nella nota integrativa del bilancio[5].

     

    *










[1] Nella scheda di controllo per la verifica dei ristorni del verbale di revisione l’avanzo di gestione complessivo deve essere depurato del saldo, se positivo, della Sezione E del C.E.

[2] Il Ministero, per corroborare la propria posizione, valorizza le norme di coordinamento della riforma del bilancio con la disciplina tributaria da ultimo introdotte con l’art. 13-bis, decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, in cui il riferimento alla parte E contenuto in alcune norme fiscali (tra le quali la disciplina degli interessi passivi di cui all’art. 96, Tuir, ove la sezione E è rilevante ai fini della determinazione del risultato operativo lordo e la disciplina sulla determinazione della base imponibile ai fini IRAP, art. 5, D.L.vo 446/1997) è stato sostituito dal solo riferimento alle componenti positive e negative derivanti da operazioni di trasferimento di azienda.

 

[3] V. Circolare del Servizio legislativo 2/2017.

[4] Ai fini della compilazione della scheda di controllo (punto 31 dello schema di verbale), dovranno essere ignorati i punti a), b), c), ed e).

[5] Di conseguenza, ai fini della compilazione della relativa scheda di controllo nel verbale di revisione, il punto d) dovrà esprimere il valore del patrimonio secondo le nuove, riportate indicazioni.