Circolari

Circ. n. 9/2016

SENATO - COMMISSIONE FINANZE – RISPOSTA ALL’INTERROGAZIONE N. 3-02820 [Nuovo regime Iva del 5 per cento delle cooperative sociali - Questioni di diritto transitorio]

Si comunica che, in data 19 maggio 2016, innanzi alla VI Commissione del Senato, il Governo ha dato risposta all’interrogazione n. 3-02820, in tema di

 

nuovo regime Iva del 5 per cento delle cooperative sociali [questioni di diritto transitorio]

 

reperibile al seguente indirizzo: http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=974495 .

 

Sull’inquadramento generale del nuovo regime e sui primi chiarimenti si rinvia alla ns. Circolare del Dipartimento politico sindacale n. 1/2016, § 2, ove già si precisava che il nuovo regime ad aliquota ridotta IVA del 5 per cento dovesse trovare “alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente” al 31/12/2015. Pertanto, le prestazioni effettuate e fatturate dal 1° gennaio 2016, ma inerenti a contratti stipulati, rinnovati o prorogati prima del 31 dicembre 2015, dovranno seguire le regole IVA vigenti fino al 31/12/2015: per tale tipologia di prestazioni, di conseguenza, varrà la regola dell’imponibilità ad aliquota ridotta del 4 per cento con possibilità di scelta dell’alternativo regime di esenzione.

 

Nella risposta in esame, il Governo ha ora fornito i seguenti chiarimenti:

  • fino a quando sarà efficace un contratto stipulato entro il 31/12/2015, le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991 e loro consorzi continueranno ad applicare l’aliquota IVA del 4 per cento o il regime di esenzione, in base all’opzione già effettuata ai sensi della normativa allora vigente;

  • ai fini dell’individuazione, sotto il profilo temporale, della disciplina applicabile, deve farsi riferimento alla data della stipula, del rinnovo o della proroga dei contratti in argomento, che avvengono, generalmente, a conclusione delle procedure di affidamento esperite e a seguito dell’adozione delle relative delibere da parte dell’ente concedente;

  • tra i contratti, che dovranno essere assoggettati al nuovo regime IVA (imponibilità al 5 per cento) se stipulati, rinnovati o prorogati a decorrere dal 1° gennaio 2016, sono compresi anche quelli aventi come controparte contrattuale direttamente i soggetti privati, che, in qualità di utenti o familiari degli stessi, provvedono alla integrale corresponsione delle rette;

  • in talune fattispecie (aventi ad oggetto, ad es., la gestione di una casa di riposo o di un asilo nido), ove sussistono contestualmente due livelli di contrattazione (uno, di ordine più generale, stipulato con l’ente committente entro il 31 dicembre 2015, e l’altro, specifico, stipulato con l’utente o i suoi familiari successivamente a tale data), il vecchio regime IVA (4 per cento o esenzione) troverà applicazione fino alla scadenza della convenzione o concessione principale stipulata con l’ente committente, trattandosi comunque di un’unica prestazione, sia nell’ipotesi in cui il pagamento del corrispettivo contrattualmente stabilito sia posto interamente a carico dell’ente committente, sia laddove sia prevista una compartecipazione alla spesa da parte dell’ente committente e degli utenti o delle loro famiglie;

  • ai fini della disciplina transitoria, non dovrà farsi riferimento, in via generale, alla data dell’ “accreditamento” dell’impresa cooperativa, atteso che detto accreditamento non ha le caratteristiche per essere giuridicamente qualificato come contratto o convenzione.