Si comunica che, in data 19 maggio 2016,
innanzi alla VI Commissione del Senato, il Governo ha dato risposta
all’interrogazione n. 3-02820, in tema di
nuovo regime Iva
del 5 per cento delle cooperative sociali [questioni di diritto transitorio]
reperibile al
seguente indirizzo: http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=974495 .
Sull’inquadramento
generale del nuovo regime e sui primi chiarimenti si rinvia alla ns. Circolare
del Dipartimento politico sindacale n. 1/2016, § 2, ove già si
precisava che il
nuovo regime ad aliquota ridotta IVA del 5 per cento dovesse trovare “alle operazioni effettuate sulla base di
contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente” al 31/12/2015.
Pertanto, le prestazioni effettuate e fatturate dal 1° gennaio 2016, ma
inerenti a contratti stipulati, rinnovati o prorogati prima del 31 dicembre
2015, dovranno seguire le regole IVA vigenti fino al 31/12/2015: per tale
tipologia di prestazioni, di conseguenza, varrà la regola dell’imponibilità ad
aliquota ridotta del 4 per cento con possibilità di scelta dell’alternativo
regime di esenzione.
Nella risposta
in esame, il Governo ha ora fornito i seguenti chiarimenti:
-
fino a quando sarà efficace
un contratto stipulato entro il 31/12/2015, le cooperative sociali di cui alla
legge n. 381/1991 e loro consorzi continueranno ad applicare l’aliquota IVA
del 4 per cento o il regime di esenzione, in base all’opzione già
effettuata ai sensi della normativa allora vigente;
-
ai fini dell’individuazione,
sotto il profilo temporale, della disciplina applicabile, deve farsi
riferimento alla data della stipula, del rinnovo o della proroga dei contratti
in argomento, che avvengono, generalmente,
a conclusione delle procedure di affidamento esperite e a seguito dell’adozione
delle relative delibere da parte dell’ente concedente;
-
tra i contratti, che
dovranno essere assoggettati al nuovo regime IVA (imponibilità al 5 per cento)
se stipulati, rinnovati o prorogati a decorrere dal 1° gennaio 2016, sono
compresi anche quelli aventi come controparte contrattuale direttamente i
soggetti privati, che, in qualità di utenti o familiari degli stessi,
provvedono alla integrale corresponsione delle rette;
-
in talune fattispecie (aventi ad oggetto, ad es., la gestione di una casa
di riposo o di un asilo nido), ove sussistono
contestualmente due livelli di
contrattazione (uno, di ordine più generale, stipulato con l’ente
committente entro il 31 dicembre 2015, e l’altro, specifico, stipulato con
l’utente o i suoi familiari successivamente a tale data), il vecchio regime
IVA (4 per cento o esenzione) troverà applicazione fino alla scadenza della
convenzione o concessione principale stipulata con l’ente committente,
trattandosi comunque di un’unica prestazione, sia nell’ipotesi in cui il
pagamento del corrispettivo contrattualmente stabilito sia posto interamente a
carico dell’ente committente, sia laddove sia prevista una compartecipazione
alla spesa da parte dell’ente committente e degli utenti o delle loro famiglie;
-
ai fini della disciplina
transitoria, non dovrà farsi riferimento, in via generale, alla data dell’ “accreditamento”
dell’impresa cooperativa, atteso che detto accreditamento non ha le
caratteristiche per essere giuridicamente qualificato come contratto o
convenzione.