Circolari

CIRC. N. 9/2016

Decreto Ministero Lavoro del 15 dicembre 2015 Modalità di comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, in attuazione dell’art. 26 del decreto legislativo n. 151/2015. (G.U. n. 7 dell’11 gennaio 2016).

Segnaliamo l’avvicinarsi dell’entrata IN VIGORE, DAL 12 MARZO 2016, della nuova procedura in materia di convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro.

Ricordiamo infatti che, in applicazione del Dlgs. 151/2015 sulle SEMPLIFICAZIONI(1), è stato emanato l’atteso decreto con le nuove disposizioni, applicabili passati 60 giorni dalla loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Come noto, le nuove norme sostituiscono quelle in vigore fino ad oggi introdotte dalla legge 92/2012, che prevedevano un meccanismo di convalida presso le DPL, i Centri per l’Impiego o le sedi individuate dalla contrattazione collettiva o, in alternativa, attraverso una dichiarazione del lavoratore in calce alla comunicazione obbligatoria di cessazione.

La nuova procedura si basa su MODALITA’ DI COMUNICAZIONE ESCLUSIVAMENTE TELEMATICHE, grazie alle quali il lavoratore - volendo anche per il tramite di patronati, sindacati, enti bilaterali e di soggetti già abilitati alla certificazione dei contratti - trasmetterà il relativo modulo al datore di lavoro e alla DPL competente.

Nel caso il lavoratore voglia revocare la sua decisione dovrà utilizzare entro 7 giorni le stesse modalità telematiche, con l’eliminazione di quel complesso e incerto meccanismo previsto dalla legge Fornero per cui dovevano essere i datori ad invitare i lavoratori a confermare le loro dimissioni. 

Ciò detto, da un punto di vista strettamente operativo la procedura che il lavoratore deve seguire non risulta rapida e immediata (sintetizzata nell’Allegato B al decreto).

Il lavoratore, infatti, per poter scaricare dal sito del Ministero del Lavoro il modulo da compilare, dovrà essere in possesso sia della registrazione al portale www.cliclavoro.gov.it sia del codice personale PIN INPS da richiedere, se non già a disposizione, con diversi giorni di anticipo allo stesso Istituto.  

Questo doppio livello di autoidentificazione servirà solo per comunicare in prima persona, ma NON in caso di ricorso a intermediari abilitati -  patronati, sindacati, enti bilaterali e commissione di certificazione dei contratti ex decreto legislativo 276/03 - che entreranno nel portale Cliclavoro con la loro utenza.

A prescindere dal ricorso o meno agli intermediari, il modulo, composto da 5 sezioni, dovrà essere compilato ON-LINE e sarà contraddistinto da un codice identificativo e da una marca temporale che ne certificherà la data di trasmissione. Una volta compilato il modulo, in automatico il sistema invierà via PEC sia alla DPL sia al datore di lavoro interessato.

Per quanto riguarda la REVOCA di dimissioni/risoluzione consensuale del rapporto già comunicate si dovrà seguire entro 7 giorni la stessa procedura trasmettendo un nuovo modulo che farà ovviamente richiamo a quello in precedenza inviato (richiamandone il relativo codice identificativo).

Si ricorda che in base all’art. 26 del decreto legislativo 151/2015 il mancato o l’errato utilizzo della nuova procedura determinerà l’inefficacia delle dimissioni/risoluzione consensuale, mentre l’alterazione dei moduli ministeriali comporterà il pagamento di una sanzione da 5.000 a 30.000 euro.

La nuova procedura NON si applica, oltre che al lavoro domestico, quando le dimissioni/risoluzione consensuale intervengano nelle cd. sedi protette di cui all’art. 2113, 4 comma, del Codice Civile – es. sede sindacale - o presso le commissioni di certificazione dei contratti di cui all’art. 76 del decreto legislativo 276/03.

Infine, nel rimandare al testo del decreto e ai suoi allegati per ulteriori approfondimenti, si sottolinea che nulla cambia invece per dimissioni e risoluzioni consensuali che intercorrono nel periodo di gravidanza o durante i primi 3 anni del bambino. In questi casi resta la procedura di convalida a cura del servizio ispettivo della DPL competente.


































































(1) Nostra Circolare n. 51 del 1° ottobre 2015, prot. 4303.