Segnaliamo l’avvicinarsi dell’entrata IN VIGORE, DAL 12 MARZO 2016, della nuova procedura in materia di convalida
delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro.
Ricordiamo infatti che, in applicazione del Dlgs.
151/2015 sulle SEMPLIFICAZIONI(1), è
stato emanato l’atteso decreto con le nuove disposizioni, applicabili
passati 60 giorni dalla loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Come noto, le nuove norme sostituiscono quelle in vigore fino ad oggi introdotte
dalla legge 92/2012, che prevedevano un meccanismo di convalida presso le
DPL, i Centri per l’Impiego o le sedi individuate dalla contrattazione
collettiva o, in alternativa, attraverso una dichiarazione del lavoratore in
calce alla comunicazione obbligatoria di cessazione.
La nuova
procedura si basa su MODALITA’ DI
COMUNICAZIONE ESCLUSIVAMENTE TELEMATICHE, grazie alle quali il lavoratore
- volendo anche per il tramite di patronati, sindacati, enti bilaterali
e di soggetti già abilitati alla certificazione dei contratti - trasmetterà il relativo modulo al datore
di lavoro e alla DPL competente.
Nel
caso il lavoratore voglia revocare la sua decisione dovrà utilizzare entro 7
giorni le stesse modalità telematiche, con l’eliminazione di quel complesso e
incerto meccanismo previsto dalla legge Fornero per cui dovevano essere i
datori ad invitare i lavoratori a confermare le loro dimissioni.
Ciò detto, da un punto di vista strettamente
operativo la procedura che il lavoratore
deve seguire non risulta rapida e immediata (sintetizzata nell’Allegato B al decreto).
Il lavoratore, infatti, per poter scaricare
dal sito del Ministero del Lavoro il modulo da compilare, dovrà essere in possesso sia della registrazione al
portale www.cliclavoro.gov.it sia del codice personale PIN INPS da richiedere, se non già a
disposizione, con diversi giorni di anticipo allo stesso Istituto.
Questo doppio
livello di autoidentificazione servirà solo per comunicare in prima persona,
ma NON in caso di ricorso a intermediari
abilitati - patronati, sindacati,
enti bilaterali e commissione di certificazione dei contratti ex decreto
legislativo 276/03 - che entreranno nel portale Cliclavoro con la loro
utenza.
A prescindere dal ricorso o meno agli
intermediari,
il modulo, composto da 5 sezioni, dovrà essere compilato ON-LINE e sarà contraddistinto
da un codice identificativo e da una marca temporale che ne certificherà la
data di trasmissione. Una volta compilato il modulo, in automatico il
sistema invierà via PEC sia alla DPL sia al datore di lavoro interessato.
Per quanto riguarda la REVOCA di dimissioni/risoluzione consensuale del rapporto già
comunicate si dovrà seguire entro 7
giorni la stessa procedura trasmettendo un nuovo modulo che farà ovviamente
richiamo a quello in precedenza inviato (richiamandone il relativo
codice identificativo).
Si ricorda che in base all’art. 26 del
decreto legislativo 151/2015 il mancato o l’errato utilizzo della nuova
procedura determinerà l’inefficacia
delle dimissioni/risoluzione consensuale, mentre l’alterazione dei moduli
ministeriali comporterà il pagamento di una sanzione da 5.000 a 30.000 euro.
La nuova
procedura NON si applica, oltre che al lavoro domestico, quando le dimissioni/risoluzione
consensuale intervengano nelle cd. sedi protette di cui all’art.
2113, 4 comma, del Codice Civile – es. sede sindacale - o presso le commissioni di certificazione dei contratti di cui
all’art. 76 del decreto legislativo 276/03.
Infine, nel rimandare al testo del decreto e
ai suoi allegati per ulteriori approfondimenti, si sottolinea che nulla
cambia invece per dimissioni e risoluzioni consensuali che intercorrono nel
periodo di gravidanza o durante i primi 3 anni del bambino. In questi casi
resta la procedura di convalida a cura del servizio ispettivo della DPL
competente.
(1) Nostra Circolare
n. 51 del 1° ottobre 2015, prot. 4303.