A distanza di mesi dall’entrata in vigore delle norme,
l’INPS emana finalmente le istruzioni
operative per la fruizione da parte
dei datori di lavoro dell’esonero contributivo in presenza di nuove assunzioni
effettuate tra il 15 agosto e il 31 dicembre 2020.
Si ricorderà
che con il D.L. Agosto(1), ad esclusione
del settore agricolo, è stato introdotto un regime di decontribuzione così
articolato:
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art. 6: esonero
contributivo valido per
6 mesi
(premi INAIL da pagare), nel limite massimo annuo di 8.060 € da riparametrare e
calcolare su base mensile per
nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori che non risultino aver
avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti con la stessa
impresa;
-
art.
6: stesso
esonero di cui sopra riconosciuto anche
per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale
effettuate nel settore turistico e negli stabilimenti balneari ovviamente in
relazione alla durata dei contratti stipulati e comunque fino ad un massimo di
3 mesi.
Per tali benefici tutti
i datori di lavoro interessati possono già presentare domanda all’INPS
utilizzando il modulo on-line “DL104-ES” disponibile sul sito dell’Istituto
nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”.
Una volta autorizzato, la fruizione del beneficio è a conguaglio attraverso idonea compilazione dei flussi di Uniemens a
partire da quello di competenza di novembre 2020, con recupero degli eventuali arretrati per i mesi già trascorsi da
comunicare sempre attraverso i flussi Uniemens di competenza del mese di novembre/dicembre
2020 o gennaio 2021. Nel merito la circolare chiarisce tutti gli aspetti
applicativi di cui tener presente come di seguito sintetizzati.
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DATORI DI LAVORO CHE POSSONO ACCEDERE
AL BENEFICIO
Ad esclusione come detto del settore agricolo, vi
rientrano tutti i datori di lavoro privati, ANCHE NON IMPRENDITORI, per cui come per la gran parte degli
incentivi occupazionali e laddove ricorrano le condizioni, ne possono
beneficiare anche le Organizzazioni datoriali
come Confcooperative.
RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI
L’esonero di cui all’art. 6 riguarda tutti i rapporti
di lavoro a tempo indeterminato - sia nuove assunzioni che trasformazioni
di precedenti rapporti a termine - compresi contratti part-time (per i quali si
opererà come di prassi un riproporzionamento del medesimo incentivo) e a scopo
di somministrazione.
Benché non vi fosse alcun dubbio, l’INPS precisa che la misura è ovviamente riconosciuta
per i rapporti di lavoro ritenuti legittimi anche se gli stessi sono instaurati
tra una cooperativa e un socio-lavoratore ai sensi della legge 142/2001.
Sono invece esclusi
i contratti di apprendistato (di qualsiasi tipologia), tutti i
contratti intermittenti nonché di lavoro domestico.
Come previsto dal legislatore, l’esonero per 6 mesi di
cui all’art. 6 sarà applicabile ex novo anche qualora si procedesse nella
finestra temporale 15 agosto-31 dicembre 2020 alla trasformazione a tempo
indeterminato di un rapporto di lavoro a tempo determinato nel settore del
turismo e degli stabilimenti balneari già oggetto di esonero ai sensi
dell’articolo 7.
MISURA DELL’ESONERO
L’esonero riguarda
unicamente contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con
esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo
massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base
mensile per un massimo di 6 mensilità a partire dalla data di
assunzione/trasformazione a tempo indeterminato e, per i rapporti a tempo
determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e
degli stabilimenti termali, per la durata del rapporto, fino a massimo 3
mensilità.
La soglia massima di esonero della contribuzione
datoriale riferita al periodo di paga mensile è
pertanto pari a 671,66 € (€
8.060,00/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del
mese, detta soglia andrà riproporzionata assumendo a riferimento la misura
di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero
contributivo.
L’incentivo, peraltro cumulabile con altri esoneri
o riduzioni di aliquote contributive, sarà fruibile nel limite richiamato sempreché ci sia ovviamente capienza
rispetto alla contribuzione dovuta che può essere sgravata, dalla quale
come ricorda INPS, sono escluse e quindi
da versare specifiche voci quali ad esempio la contribuzione per il FIS e il
contributo dello 0,30% per i fondi interprofessionali (FONCOOP).
ULTERIORI REGOLE E REQUISITI
Ulteriori condizioni da osservare, come chiarito da
INPS, riguardano:
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regolarità contributiva;
-
assenza di violazioni e ottemperamento degli obblighi di
legge;
-
rispetto della contrattazione collettiva leader;
-
applicazione dei principi generali in materia di incentivi
all’occupazione, in merito ai quali tuttavia l’INPS chiarisce che comunque,
l’esonero in questione è praticabile anche laddove i datori di lavoro fossero
interessate da sospensioni di lavoro legate all’emergenza epidemiologica, vale
a dire stessero fruendo di ammortizzatori COVID-19, per cui ricorre la
fattispecie di evento oggettivamente non evitabile (c.d. EONE);
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compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti
di Stato seppur solo con riferimento al beneficio previsto ai sensi dell’art. 7
per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale
effettuate nel settore turistico e negli stabilimenti balneari perché solo in
tal caso l’esonero si configura come misura selettiva per la quale è prevista
l’autorizzazione da parte della Commissione Europea.
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Nel rimandare per ulteriori dettagli alla circolare in
oggetto, si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento fosse
necessario.
(1) Circolari Servizio Sindacale Giuslavoristico
n. 64 del 17 agosto 2020 – prot. n. 2712.