Facendo seguito ai nostri precedenti approfondimenti sul tema segnaliamo che nell’ambito del decreto-legge in oggetto, coerentemente con l’estensione dello stato di emergenza per tutto il primo trimestre 2022, si proroga nuovamente FINO AL 31 MARZO 2022 (in luogo del 31 dicembre p.v.) la possibilità per i datori di lavoro privati di ricorrere in tutto il territorio nazionale al LAVORO AGILE IN FORMA SEMPLIFICATA e, quindi, in assenza degli accordi individuali previsti dalla legge.
Si tratta di una disciplina, come detto, straordinaria legata allo stato di emergenza e che, se mai emergessero dubbi, supera ad oggi in termini pratico-operativo anche quanto definito dalle Parti Sociali nel recente Protocollo Nazionale sul lavoro agile, sottoscritto in un’ottica di accompagnamento della normativa ordinaria vigente(1).
In particolare, ad essere posticipata fino a tale data è la validità delle disposizioni in materia di lavoro agile di cui all’art. 90, cc. 3 e 4 del D.L. 34/2020 (punto 16 dell’Allegato A al decreto, come richiamato dall’art. 16).
Come già abbiamo avuto modo di commentare in occasione di precedenti proroghe(2), l'attivazione del lavoro agile dovrà sempre avvenire con una comunicazione al lavoratore e l'invio della documentazione attraverso il portale del Ministero del lavoro per le relative comunicazioni obbligatorie.
Ai fini delle disposizioni sulla sicurezza sul lavoro è possibile inviare ai lavoratori una informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell’art. 22, comma 1, legge 81/2017 secondo il fac-simile predisposto da tempo dall’INAIL e disponibile sul suo sito.
Inoltre, ricordiamo che questa misura va tenuta distinta dalle disposizioni riguardanti determinate categorie di soggetti quali lavoratori FRAGILI per i quali l’art. 17 del Decreto legge in commento proroga anch’esso fino al 28 febbraio 2022 lo svolgimento di norma dell’attività lavorativa in smart working, laddove compatibile con la mansione del lavoratore.
In realtà, nel prorogare questa disposizione il legislatore prevede l’emanazione entro 30 giorni di un prossimo decreto (Salute-Lavoro-PA) finalizzato a individuare le “patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità” e quindi, in sostanza, a ridefinire la categoria dei lavoratori fragili cui si applica questo specifico istituto.
Sempre l’art. 17, nel limite dei circa 30 milioni già stanziati, proroga fino al 31 marzo 2022 i CONGEDI PARENTALI già previsti per i genitori lavoratori conviventi con figli under 14 che abbiano contratto il virus, o siano in stato di quarantena o per i quali sia stata sospesa l’attività didattica in presenza - tali permessi, applicabili nel caso di figli disabili a prescindere dalla loro età ed estesi da ultimo fino al 31 dicembre p.v. con il D.L. n. 146/2021(3) sono, come noto, da richiedere all’INPS e retribuiti al 50%.
Da un altro punto di vista, anche qui in maniera del tutto coerente e organica con l’intero impianto di contrasto alla pandemia, con l’art. 8 vengono prorogate fino al 31 marzo 2022 tutte le disposizioni relative all’impiego del GREEN PASS – la cui validità a decorrere dal 1° febbraio 2022 viene peraltro ridotta ai sensi dell’art. 3 da 9 a 6 mesi - incluso ovviamente il possesso delle certificazioni verdi Covid-19 in ambito lavorativo.
Tutto ciò ferme restando le disposizioni relative agli OBBLIGHI VACCINALI previste dal D.L. 44/2021 (art. 4, 4-bis e 4-ter) per determinate categorie di lavoratori, per le quali, come abbiamo avuto modo di evidenziare recentemente è stato eliminato totalmente il riferimento temporale.
Infine, sempre connesso al protrarsi dello stato di emergenza, e richiamato nell’Allegato A (punto 15) a cui rimanda l’art. 16, è contestualmente prorogato al 31 marzo 2022 l’obbligo di SORVEGALIANZA SANITARIA STRAORDINARIA che da tempo ricade sui datori di lavoro con riferimento a lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio e per il quale le imprese possono incaricare (anche se non obbligate) il proprio medico competente o ricorrere alternativamente ai medici del lavoro messi a disposizione da INAIL.
Rinviando al provvedimento allegato per ulteriori dettagli, si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento necessario.
(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 84 del 7 dicembre 2021 - prot. n. 4649
(2) Da ultimo, Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 48 del 22 giugno 2021 - prot. n. 2629
(3) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 69 del 22 ottobre 2021 – prot. n. 3990.