Circolari

Circ. n. 9 - 2025

Decreto sostegno fonti rinnovabili (cd FER X)

Il 28 febbraio 2025 è entrato in vigore il Decreto FER X cd Transitorio, a seguito della pubblicazione dello stesso sul sito del MASE in data 27 febbraio.

Questo decreto rappresenta un passaggio fondamentale per il settore delle energie rinnovabili in Italia, stabilendo nuove regole e incentivi per favorire l’installazione e lo sviluppo di impianti a fonti rinnovabili.

Il D.M. 457/2024 – Sostegno alle fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato – è uno strumento previsto dalla Direttiva RED II e dalla norma italiana di recepimento (D.Lgs. 199/2021) e definisce importanti semplificazioni nei meccanismi di incentivazione dell’energia.

Il provvedimento è stato ribattezzato “Transitorio” perché introduce un regime di sostegno per le fonti rinnovabili da 9,7 miliardi di euro individuando i contingenti totali disponibili – pari a 23,65 GW totali – per il solo 2025.

Il decreto, quindi, ha la finalità di sostenere la produzione di energia elettrica di impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato, attraverso la definizione di un meccanismo di supporto che ne promuova efficacia, efficienza e sostenibilità in misura adeguata al perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, stabilendo modalità e condizioni in base alle quali possono accedere al meccanismo di supporto le seguenti tipologie di impianto:

a) impianti solari fotovoltaici;

b) impianti eolici;

c) impianti idroelettrici;

d) impianti di trattamento di gas residuati dai processi di depurazione.

Il decreto cessa di applicarsi il 31 dicembre 2025 ovvero, per gli impianti di potenza inferiore o uguale al MW, fermo restando quanto previsto all’articolo 15, comma 2, decorsi sessanta giorni dalla data in cui è raggiunto un contingente di potenza pari a 3 GW, qualora tale data risulti anteriore rispetto al termine del 31 dicembre 2025. A tali fini, il GSE comunica tempestivamente al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica il raggiungimento della data tenendo conto delle comunicazioni di avvio lavori di cui.

Per gli impianti fino ad 1 MW è previsto, quindi, un contingente di 3 GW, mentre per gli impianti sopra al MW saranno incentivati (tramite partecipazione a procedure competitive) contingenti, per un complessivo di 14,65 GW di potenza, entro i seguenti limiti:

  • fotovoltaico: 10 GW;
  • eolico: 4 GW;
  • idroelettrico: 0,63 GW;
  • gas residui derivanti dai processi di depurazione: 0,2 GW.

 

MODALITÀ E REQUISITI GENERALI PER L’ACCESO AL MECCANISMO DI SUPPORTO (rif. art.3)

L’articolo 3 del Decreto FER-X disciplina le modalità ed i requisiti generali per l’accesso al meccanismo di supporto per gli impianti da fonti rinnovabili, creando una distinzione in base alla tipologia degli impianti:

  1. accesso diretto per gli impianti fino ad 1 MW, con la condizione del rispetto del principio DNSH - “Non arrecare un danno significativo all’ambiente”- e l’avvio dei lavori successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

Tali impianti acquisiscono il diritto di accedere al meccanismo a valle di presentazione della comunicazione di avvio lavori secondo le modalità disciplinate nelle regole operative garantendo preliminarmente il rispetto dei seguenti requisiti:

  • possesso di titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto ivi inclusi i titoli concessori, ove previsti;
  • preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva e registrazione dell'impianto sul sistema GAUDI di Terna validata dal gestore di rete;
  • conformità ai requisiti prestazionali e alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale necessari anche per rispettare il principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) nonché ai requisiti indicati all’Allegato 3, del decreto e declinati nelle regole operative;
  1. accesso tramite aste (2 all’anno) per gli impianti sopra il MW, nei limiti dei contingenti di potenza disponibili, gli impianti a fonti rinnovabili per i quali è garantito il rispetto dei seguenti requisiti:
    • possesso di titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto ivi inclusi i titoli concessori, ove previsti
    • preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva e registrazione dell’impianto sul sistema GAUDI di Terna validata dal gestore di rete;
    • conformità ai requisiti prestazionali e alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale necessari anche per rispettare il principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) nonché ai requisiti indicati all’Allegato 3, del decreto e declinati nelle regole operative;
    • l’obbligo di partecipazione al Mercato per il Servizio di Dispacciamento;
    •  possesso di almeno uno dei requisiti indicati nel decreto volti a dimostrare la solidità finanziaria dei soggetti responsabili:

Non è consentito, l’accesso al meccanismo di supporto agli impianti di potenza superiore a 1 MW per i quali siano stati avviati i lavori di realizzazione prima di aver presentato istanza di partecipazione alle procedure competitive di cui all’articolo 7 del decreto.

I soggetti che hanno avuto accesso al meccanismo di supporto possono rinunciarvi prima del termine del periodo di diritto. In tal caso, sono tenuti al pagamento di un corrispettivo nei confronti del GSE determinato in maniera proporzionale e crescente in funzione della potenza complessiva dell’impianto e decrescente in funzione del periodo residuo di contrattualizzazione, secondo le modalità definite nelle regole operative.

 

PREZZI DI AGGIUDICAZIONE PER IMPIANTI IN ACCESSO DIRETTO (rif. art.4)

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, l’ARERA provvede a definire i prezzi di aggiudicazione per gli impianti di potenza inferiore o uguale a 1 MW che accedono direttamente al meccanismo di supporto sulla base di alcuni criteri:

  • prezzi di aggiudicazione  proporzionati all’onerosità dell’intervento per garantirne un’equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio sulla base dei dati elaborati dal GSE in esito alle attività di monitoraggio;
  • prezzi di aggiudicazione che possono essere differenziati per tecnologia e per taglia di impianto;

Il valore dei prezzi di aggiudicazione può essere aggiornato annualmente tenendo conto delle analisi di monitoraggio svolte dal GSE.

Ai prezzi di aggiudicazione sono applicati, ove previsto, i correttivi di cui all’Allegato 1, che definisce anche i prezzi di esercizio e i costi di investimento, come di seguito dettagliati.

Prezzi di esercizio, determinazione dei prezzi di aggiudicazione e dei costi specifici di investimento degli impianti

1. Prezzi di esercizio Fonte rinnovabile

Taglie di potenza

MW

Prezzo di esercizio

€/MWh

Prezzo di esercizio superiore €/MWh

Prezzo di

esercizio inferiore

€/MWh

Fotovoltaica

> 1

80

95

65

Eolica

> 1

85

95

70

Idraulica

> 1

90

105

80

Gas residuati dai processi di depurazione

> 1

85

100

75

Correzioni del prezzo di aggiudicazione

Al fine di tener conto dei diversi livelli di costo e delle esternalità positive connesse, per impianti fotovoltaici in sostituzione di eternit o amianto, il prezzo di aggiudicazione è corretto nella misura di + 27 €/MWh, per impianti realizzati su specchi d’acqua il prezzo di aggiudicazione è corretto nella misura di + 5 €/MWh.

Per la tecnologia fotovoltaica il prezzo di aggiudicazione è corretto per tener conto dei diversi livelli di insolazione, sulla base della seguente tabella:

 Zona geografica

Fattore di correzione

Regioni del Centro (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo)

+ 4 €/MWh

Regioni del Nord (Emilia-Romagna, Friuli- Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto)

 

+ 10 €/MWh

 

Costi specifici di investimento Fonte rinnovabile

Costo specifico di investimento

€/kW

Fotovoltaica

900

Eolica

1.420

Idraulica

3.160

Gas residuati dai processi di depurazione

3.500

 

Al termine di ogni asta, il GSE pubblicherà una graduatoria dei progetti selezionati sulla base del ribasso offerto rispetto al prezzo di esercizio con coefficienti per ciascuna zona di mercato (elaboratori successivamente da Terna e GSE).

Per gli impianti con potenza inferiore a 200 kW, il GSE provvede direttamente al ritiro e alla vendita dell’energia elettrica, erogando sulla produzione netta immessa in rete il prezzo di aggiudicazione in forma di tariffa omnicomprensiva.

Per gli impianti con potenza superiore o uguale a 200 kW, l’energia elettrica risultante viene valorizzata sul mercato dal produttore. Il GSE calcola la differenza tra il prezzo di aggiudicazione e il maggior valore tra zero e il prezzo di riferimento del Mercato del Giorno Prima. Se la differenza è positiva, il GSE eroga il corrispettivo relativo alla differenza sulla produzione netta immessa in rete, nel caso contrario lo richiede al soggetto titolare.

Le tariffe sono rimodulate per interventi di riattivazione di impianti dismessi, integrale ricostruzione e potenziamento di impianti esistenti.

Per gli impianti oggetto di rifacimento, così come definiti all’Allegato 4 al decreto, al prezzo di aggiudicazione si applicano coefficienti di gradazione.

 

PROCEDURE COMPETITIVE PER L’ACCESSO AL MECCANISMO DI SUPPORTO (rif. art.5)

L’accesso al meccanismo per gli impianti rinnovabili di potenza superiore a 1 MW avverrà attraverso la partecipazione a procedure pubbliche bandite dal GSE. Tali procedure verranno svolte in modalità telematica nel rispetto di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo le modalità non discriminatorie.

Per la partecipazione dei progetti alle procedure competitive i soggetti richiedenti sono tenuti al versamento di una cauzione provvisoria pari al 10% del costo di investimento previsto per l’impianto che partecipa all’asta.

Per la partecipazione alle procedure competitive dovranno essere inviati al GSE i progetti per l’accesso al meccanismo di supporto con la  documentazione elencata nell’articolo 5 del decreto.

 

CRITERI DI PRIORITÀ PER LE ASTE

Nel caso in cui le istanze di partecipazione comportino il superamento del contingente per singola procedura, il GSE adotterà i seguenti criteri di priorità:

  • rimozione integrale della copertura in eternit o amianto per i soli impianti fotovoltaici;
  • impianti realizzati in determinate aree definite dall’art. 20 del D.Lgs. 199/2021;
  • presenza di un sistema di accumulo dell’energia a servizio dell’impianto;
  • sottoscrizione di contratti di approvvigionamento di energia di lungo termine per la durata di almeno 10 anni.

 

TEMPI MASSIMI PER LA REALIZZAZIONE

Gli impianti ammessi al meccanismo dal GSE dovranno entrare in esercizio nei seguenti tempi massimi riportati nella seguente tabella:

Tipologia di impianto

Categorie di intervento

Mesi

Eolico

Nuovi impianti

34

solare fotovoltaico

nuovi impianti

21

idroelettrico

nuovi impianti

54

gas residuati dai processi di depurazione

nuovi impianti

54

eolico

rifacimenti

19

idroelettrico

rifacimenti

39

gas residuati dai processi di depurazione

rifacimenti

27

per impianti nella titolarità della PA i termini sono incrementati di 6 mesi;

per impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto il termine è elevato a 26 mesi;

per impianti idroelettrici con lavori geologici in galleria finalizzati a migliorare l’impatto ambientale e per impianti a bacino di potenza superiore a 10 MW il termine è elevato a 48 mesi.

 

Il mancato rispetto dei termini comporta l’applicazione di una decurtazione del prezzo di aggiudicazione dello 0,2% per ogni mese di ritardo per i primi nove mesi e dello 0,5% per i successivi sei mesi, nel limite massimo di 15 mesi.

Inoltre, nel caso in cui non sia rispettato l’ulteriore termine, il GSE dichiara la decadenza dalla graduatoria ed escute la cauzione definitiva. Tuttavia, qualora l’impianto venga successivamente riammesso a meccanismi di supporto, applica a tale impianto una riduzione del 5% del prezzo di aggiudicazione.

 

CONDIZIONI DI CUMULABILITÀ (rif. art.14)

L’accesso al meccanismo di supporto è cumulabile esclusivamente con una delle seguenti misure:

  • unicamente per impianti di nuova costruzione, contributi in conto capitale non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento;
  • fondi di garanzia e fondi di rotazione;
  • agevolazioni fiscali nella forma di credito di imposta o di detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature.

Nei casi indicati, il prezzo di aggiudicazione è rimodulato secondo le modalità indicate nell’Allegato 1.

L’accesso al meccanismo di supporto di cui al decreto è alternativo al meccanismo dello scambio sul posto e al ritiro dedicato di cui all’art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003.

REGOLE OPERATIVE GSE (rif. art.12)

Il decreto prevede che entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sono approvate, su proposta del GSE, le regole operative per l’accesso al meccanismo di supporto.

Infine, il GSE svolgerà attività di monitoraggio, dando evidenza degli effetti derivanti dall’attuazione del decreto e analizzerà i dati dei costi di produzione delle differenti fonti di ogni singolo impianto installato e i dati verranno trasmessi annualmente al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

 

Per qualsiasi chiarimento o informazione e per l’invio delle osservazioni è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni (ambiente@confcooperative.it), Capo Servizio Ambiente ed Energia.