Con decreto del direttore del Dipartimento energia del Ministero dell’ambiente del 23 febbraio 2024, n. 22 (in GU 7 marzo 2024), sono state approvate le regole operative predisposte dal GSE per l’accesso al servizio di autoconsumo diffuso (in allegato).
Nell’allegare il testo del provvedimento e delle slides sintetiche predisposte dal GSE, si indicano di seguito i principali elementi di interesse (ulteriore documentazione e la modulistica di riferimento è reperibile sul sito del GSE alla pagina: https://www.gse.it/servizi-per-te/autoconsumo/gruppi-di-autoconsumatori-e-comunita-di-energia-rinnovabile/documenti).
Con le linee guida operative il quadro di riferimento per l’avvio delle comunità energetiche disciplinate dal decreto legislativo 199 del 2021 è completo.
Per l’8 aprile 2024 è prevista l'apertura dei portali del GSE per presentare le domande di ammissione agli incentivi.
Si riportano di seguito gli elementi essenziali delle nuove regole.
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INDICE
1. STRUTTURA DELLE REGOLE OPERATIVE 2
2. INQUADRAMENTO GENERALE 3
3. DEFINIZIONI 4
4. CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO 6
5. CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE (MISURA PNRR) 9
6. PASSAGGIO DAL VECCHIO AL NUOVO REGIME 11
7. APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DNSH 12
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- STRUTTURA DELLE REGOLE OPERATIVE
Le regole operative risultano composte da 3 parti, 5 allegati e 5 elementi in appendice, così ripartiti:
- PARTE I - INQUADRAMENTO GENERALE
- PARTE II – CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO
- capitolo 1: requisiti delle configurazioni
- Sezione 1 - Requisiti comuni per tutte le configurazioni
- Sezione 2 - Requisiti delle configurazioni che accedono alla tariffa incentivante e al contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata
- Sezione 3 - Requisiti delle configurazioni che accedono al solo contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata
- capitolo 2: procedura per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso
- Domanda di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso
- Accesso alla tariffa incentivante e/o al contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata
- Verifiche e controlli
- capitolo 3: modalità di raccordo per la transizione del meccanismo di cui all’art 42-bis del d.l. 162/2019 al meccanismo di cui al decreto cacer
PARTE III – CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE (MISURA PNRR)
- capitolo 1: i requisiti
- capitolo 2: procedura per l’accesso al contributo in conto capitale
- Domanda di accesso al contributo in conto capitale
- Verifiche, controlli e revoca del contributo in conto capitale
ALLEGATI
- allegato 1: schema di avviso contributo in conto capitale
- allegato 2: modelli per l’accesso al servizio di autoconsumo diffuso e al contributo pnrr
- Istanza di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso
- Istanza di accesso al contributo previsto dalla Missione 2, componente 2 (M2C2), investimento 1.2, del PNRR
- Istanza di verifica preliminare per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso
- Liberatoria del cliente finale / cliente attivo non facente parte del Gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente / Gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente ai fini dell’utilizzo dei propri dati di misura dell’energia elettrica prelevata
- Dichiarazione del titolare effettivo per l’accesso al contributo previsto dalla Missione 2, componente 2 (M2C2), investimento 1.2, del PNRR
- Dichiarazione dell’eventuale esposizione politica per l’accesso al contributo previsto dalla Missione 2, componente 2 (M2C2), investimento 1.2, del PNRR
- Dichiarazione sostitutiva dell’officina specializzata relativa all’attività di rigenerazione
- Dichiarazione sostitutiva del Soggetto Referente relativa all’utilizzo di componenti rigenerati
- allegato 3: elenco documenti da allegare
- allegato 4: modelli per la richiesta di anticipazione
- allegato 5: schema di contratto relativo al servizio di autoconsumo diffuso
APPENDICE
- appendice a. definizioni
- appendice b. tariffa premio
- appendice c. principio dnsh e tagging climatico
- appendice d. impianti a biogas e biomasse – requisiti, prodotti e sottoprodotti ammessi e valori di riduzione delle emissioni
- appendice e. spese ammissibili del contributo in conto capitale e massimali previsti
- INQUADRAMENTO GENERALE
Le Regole Operative sono state redatte in attuazione del DM 7 dicembre 2023, (cd Decreto “CACER”) e della delibera ARERA 727/2022/R/eel (cd “TIAD”).
In particolare, il DM citato disciplina:
- incentivazione dell’energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile (con un contingente fissato di potenza di 5 GW fino al 31 dicembre 2027).
- concessione dei contributi PNRR, previsti fino al 40% dei costi ammissibili per lo sviluppo delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo collettivo nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (fino al 30 giugno 2026 per una potenza complessiva pari almeno a 2 GW, nel limite di 2.200.000.000 di euro).
Il Servizio per l’autoconsumo diffuso è il servizio, erogato dal GSE per le configurazioni di autoconsumo diffuso finalizzato alla determinazione e valorizzazione dell’energia elettrica condivisa (autoconsumata e incentivata).
La delibera ARERA 727/2022 (cd.TIAD) definisce sette differenti tipi di configurazioni possibili per l'autoconsumo diffuso:
- i gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente
- i gruppi di clienti attivi che agiscono collettivamente
- le comunità energetiche rinnovabili (CER)
- le comunità energetiche dei cittadini (CEC)
- l'autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza" che utilizza la rete di distribuzione
- il cliente attivo “a distanza" che utilizza la rete di distribuzione
- l'autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza" con linea diretta
Le tipologie di configurazione che accedono alla tariffa incentivante sono:
- autoconsumatore a distanza
- gruppo di autoconsumatori
- CER
Le tipologie di configurazione ammesse ai benefici della misura PNRR sono:
- gruppo di autoconsumatori
- CER
- DEFINIZIONI
Le definizioni di riferimento risultano riportate nell’Appendice del documento.
Con riferimento alla qualifica che possono assumere i diversi soggetti (si indicano le principali) distinguiamo:
- comunità di energia rinnovabile o comunità energetica rinnovabile soggetto giuridico che:
- si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri situati nelle vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;
- i cui azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale e/o industriale principale. Come già chiarito nel DM 7 dicembre 2023, non possono essere soci della CER Grandi imprese, PA centrali, Imprese con codice ATECO prevalente 35.11.00 e 35.14.00. Questi soggetti possono svolgere ruolo di produttore «terzo»;
- il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari
- produttore di energia elettrica o produttore è una persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell’impianto di produzione. E’ intestatario dell’officina elettrica di produzione e delle autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto di produzione;
- referente: referente il soggetto, persona fisica o giuridica, a cui viene demandata la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, responsabile del trattamento dei dati e controparte del contratto con il GSE per l’ottenimento dei benefici previsti dal servizio.
Al Referente saranno inviate le comunicazioni relative al procedimento di ammissione al servizio per l’autoconsumo diffuso e saranno, inoltre, intestate le fatture attive emesse dal GSE relativamente ai costi amministrativi spettanti allo stesso GSE. Il Referente è il soggetto deputato a emettere fattura nei confronti del GSE relativamente agli importi spettanti. Il Referente deve aver ricevuto apposito mandato per svolgere tale ruolo.
Nella CER il ruolo di Referente può essere svolto dalla medesima comunità, nella persona fisica che, per statuto o atto costitutivo, ne ha la rappresentanza legale.
In alternativa, il ruolo di Referente può essere svolto:
• da un produttore, membro della CER
• da un cliente finale, membro della CER;
• da un produttore “terzo” di un impianto/UP la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352.
In questi casi, il soggetto che, per statuto o atto costitutivo, ha la rappresentanza legale della comunità energetica rinnovabile conferisce al Referente apposito mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento.
- autoconsumatore di energia rinnovabile: cliente finale che produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta;
- autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione: autoconsumatore di energia rinnovabile che può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo dei quali sia titolare;
- cliente attivo è un cliente finale ovvero un gruppo di clienti finali ubicati in un edificio o condominio che agiscono collettivamente, che, all’interno dei propri locali, svolgono almeno una delle seguenti funzioni: produzione di energia elettrica per il proprio consumo, accumulo o vendita di energia elettrica autoprodotta, partecipazione a meccanismi di efficienza energetica o di flessibilità, eventualmente per mezzo di un soggetto aggregatore. Tali attività non possono in ogni caso costituire l’attività commerciale o professionale principale di tali clienti;
- cliente attivo “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione è il cliente attivo che utilizza la rete di distribuzione per condividere l’energia elettrica prodotta e accumulata con uno o più impianti di produzione ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale il cliente attivo opera e consumarla nei punti di prelievo dei quali è titolare. Gli edifici o siti su cui sorgono gli impianti di produzione e le unità di consumo devono essere nella piena disponibilità del cliente attivo. La titolarità e la gestione, compresi l’installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione degli eventuali impianti di produzione e di stoccaggio la cui produzione rileva ai fini della condivisione dell’energia elettrica operata dal cliente attivo, può essere in capo a un soggetto terzo, purché quest’ultimo sia soggetto alle istruzioni del cliente attivo;
- cliente finale: persona fisica o giuridica che non esercita l’attività di distribuzione di energia elettrica e che preleva l’energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete. Il cliente finale è il titolare del punto di connessione dell’unità di consumo;
- gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente è un gruppo di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e che si trovano nello stesso condominio o edificio;
- gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente è un gruppo di clienti attivi che regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato, individuando un soggetto responsabile. La titolarità e la gestione, compresi l’installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione degli eventuali impianti di produzione e di stoccaggio, ubicati nell’edificio o condominio nonché in siti diversi nella piena disponibilità dei clienti attivi medesimi, la cui produzione rileva ai fini della condivisione dell’energia elettrica operata dai clienti attivi, può essere in capo a un soggetto terzo;
Con riferimento all’energia ed alle relative modalità di incentivazione si possono distinguere:
- energia elettrica condivisa (EAC) è, in ogni ora e per l’insieme dei punti di connessione ubicati nella stessa zona di mercato che rilevano ai fini di una configurazione per l’autoconsumo diffuso, il minimo tra l’energia elettrica immessa ai fini della condivisione e l’energia elettrica prelevata ai fini della condivisione;
- energia elettrica autoconsumata (EACV): per ogni ora, l’energia elettrica condivisa afferente ai soli punti di connessione ubicati nella porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria
- energia elettrica oggetto di incentivazione (EACI) è l’energia elettrica incentivata ai sensi e secondo le disposizioni del decreto ministeriale 7 dicembre 2023 ovvero del decreto ministeriale 16 settembre 2020. Qualora vi siano più impianti di produzione o unità di produzione per i quali è diverso il periodo temporale durante il quale sono erogati gli incentivi di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 2023 ovvero gli incentivi di cui al decreto ministeriale 16 settembre 2020, l’energia elettrica oggetto di incentivazione è calcolata a partire dalle immissioni degli impianti di produzione/unità di produzione entrati prima in esercizio. L’energia elettrica oggetto di incentivazione è, in tal modo, suddivisa per impianto di produzione/unità di produzione: essa è denominata energia elettrica oggetto di incentivazione per impianto di produzione/unità di produzione;
- CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO
I contributi economici spettanti alle configurazioni ammesse al servizio per l'autoconsumo diffuso sono riconosciuti in relazione a ciascun impianto di produzione la cui energia elettrica rilevi per la configurazione, per la durata di 20 anni.
I contributi spettanti alle configurazioni ammesse possono essere di tre tipologie:
- valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata, mediante la restituzione delle componenti tariffarie previste dalla Delibera 727/2022/R/eel dell'ARERA
- incentivazione (tariffa premio) dell'energia elettrica condivisa ai sensi del Decreto CER
- corrispettivo per il ritiro dell'energia elettrica immessa in rete (RID) da parte del GSE, ove richiesto.
Pertanto, il corrispettivo di valorizzazione si applica all'energia elettrica autoconsumata (energia elettrica condivisa afferente ai punti di connessione ubicati nell'area sottesa alla medesima cabina primaria, definita come il valore minimo, su base oraria, tra l'energia elettrica immessa in rete dagli impianti di produzione e l'energia elettrica prelevata dai consumatori della configurazione), mentre la tariffa premio si applica all'energia elettrica incentivata (energia autoconsumata riferita agli impianti che rispettano i requisiti di ammissione agli incentivi).
L'incentivazione avviene attraverso:
- l'erogazione in corso d'anno di un acconto mensile, determinato sulla base di una stima dell'energia elettrica condivisa incentivabile e della tariffa premio spettante (acconto);
- il riconoscimento, sempre su base mensile e a partire dall'anno successivo a quello di riferimento, del contributo economico di incentivazione effettivamente spettante sulla base delle misure di energia trasmesse in corso d'anno al GSE dai gestori di rete (conguaglio).
Per accedere ai contributi è necessario presentare una richiesta al GSE tramite l'applicazione SPC (Sistemi di produzione e consumo), che sarà disponibile accedendo all'area clienti del GSE.
Per accedere agli incentivi gli impianti a fonti rinnovabili devono rispettare i seguenti requisiti:
- appartenere a configurazioni di CER, Gruppi di autoconsumatori o di autoconsumatore a distanza
- essere sottesi alla stessa cabina primaria di riferimento
- essere stati realizzati tramite intervento di nuova costruzione o di potenziamento di impianti esistenti
- avere potenza massima di 1MW
- essere entrati in esercizio a partire dal 16 dicembre 2021, per le sole CER, dopo la regolare costituzione della Comunità
- non essere finalizzati alla realizzazione di progetti relativi all'idrogeno che comportino emissioni di gas a effetto serra superiori a 3 tonnellate di CO2 equivalente per tonnellata di H2
- rispettare i requisiti previsti dal principio DNSH (Do No Significant Harm), come meglio specificati nelle Regole
- nel caso di impianti alimentati a biogas o biomassa rispettare i criteri definiti nelle Regole
- essere realizzati esclusivamente con componenti di nuova costruzione se fotovoltaici, mentre per gli impianti diversi dai fotovoltaici è previsto l'uso anche di componenti rigenerati
Gli impianti di produzione devono essere connessi sotto la medesima cabina primaria a cui si riferisce la configurazione.
La tariffa premio si compone di una parte fissa più una parte variabile.
La parte fissa è stabilita in funzione della taglia dell'impianto, la parte variabile varia in funzione del prezzo di mercato dell'energia (pz). La tariffa premio aumenta, quindi, al diminuire della potenza degli impianti e al diminuire del prezzo di mercato dell'energia.
Con riferimento agli impianti fotovoltaici, è prevista inoltre una maggiorazione tariffaria per gli impianti fotovoltaici ubicati nelle Regioni del Centro e Nord Italia.
Di seguito la tabella riepilogativa prevista dall'Allegato 1 del DM 7 dicembre 2023 (cd decreto Cacer):
Potenza nominale kW
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Tariffa fissa definita in base alla potenza dell'impianto
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Tariffa variabile in funzione del Prezzo Zonale
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Tariffa massima fonti non fotovoltaiche
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Tariffa massima totale impianti FTV
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Sud
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Centro
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Nord
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P≤200
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80 €/MWh (+ comp. geografica per FTV)
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0 ÷ 40 €/MWh
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120 €
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120 €
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124 €
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130 €
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200<P≤600
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70 €/MWh (+ comp. geografica per FTV)
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0 ÷ 40 €/MWh
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110 €
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110 €
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114 €
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120 €
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P>600
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60 €/MWh (+ comp. geografica per FTV)
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0 ÷ 40 €/MWh
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100 €
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100 €
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104 €
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110 €
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È possibile cumulare la tariffa premio con contributi in conto capitale nella misura massima del 40%. In tal caso la tariffa premio sarà ridotta con un fattore proporzionale al contributo già ricevuto.
Il Decreto prevede che le CACER assicurino, mediante esplicita previsione statutaria, pattuizione privatistica, o, nel caso di autoconsumo individuale, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia dell'energia oggetto di incentivazione (pari al 55% o al 45% nel caso di contributo in conto capitale), sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.
La verifica del superamento del valore soglia è effettuata dal GSE su base annuale.
Di seguito la tabella che descrive il contributo di valorizzazione:
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GRUPPI DI AUTOCONSUMATORI E GRUPPI DI CLIENTI ATTIVI
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CER, CEC AUTOCONSUMATORE A DISTANZA, CLIENTE ATTIVO A DISTANZA
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CONTRIBUTO DI VALORIZZAZIONE
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Tariffa di trasmissione in BT (10,57 €/MWh per il 2024)
+
valore massimo componente variabile distribuzione BT-AU (0,65 €/MWh per il 2024)
+
perdite di rete (varia a seconda del livello di tensione e del prezzo zonale di mercato)
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Tariffa di trasmissione in BT (10,57 €/MWh per il 2024)
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In caso di impianti di potenza superiore a 1 MW sarà riconosciuto solamente il contributo di valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata.
La tariffa incentivante è cumulabile con:
- il contributo PNRR. In tal caso la tariffa viene decurtata secondo quanto previsto dalle Regole in ragione dell'entità del contributo ottenuto
- altri contributi in conto capitale di intensità non superiore al 40%. In tal caso la tariffa viene decurtata secondo quanto previsto dalle Regole in ragione dell'entità del contributo ottenuto
- altre forme di sostegno pubblico che costituiscono un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale, purché l'equivalente sovvenzione per kW non superi il 40% del costo di investimento di riferimento massimo espresso in €/kW In tal caso la tariffa viene decurtata secondo quanto previsto dalle Regole in ragione dell'entità del contributo ottenuto
- i contributi erogati a copertura dei soli costi sostenuti per gli studi di prefattibilità e le spese necessarie per attività preliminari allo sviluppo dei progetti, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni, senza decurtazione
- le detrazioni fiscali con aliquote ordinarie (articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), senza decurtazione
- altre forme di sostegno pubblico diverse dal conto capitale che non costituiscono un regime di aiuto di Stato, senza decurtazione
La tariffa incentivante non è cumulabile con:
- altre forme di incentivo in conto esercizio
- Superbonus (articolo 119, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e ss.mm.ii.)
- contributi in conto capitale in misura maggiore del 40% dei costi di investimento ammissibili
- altre forme di sostegno pubblico che costituiscono un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale in misura maggiore del 40% dei costi di investimento ammissibili
Inoltre, i contributi spettanti all'energia elettrica condivisa nell'ambito delle configurazioni ammesse, sono alternativi al meccanismo dello Scambio sul Posto.
La tariffa premio non spetta sull'energia elettrica autoconsumata ascrivibile alla quota di potenza realizzata ai fini del soddisfacimento dell'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici previsto al comma 4, art. 11 del D.Lgs 28/2011 (c.d. Potenza d'obbligo).
La decurtazione non si applica all’energia elettrica condivisa da punti di prelievo nella titolarità di enti territoriali e autorità locali, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale.
- CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE (MISURA PNRR)
La Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo) del PNRR ha messo a disposizione 2,2 miliardi di euro fino al 30 giugno 2026 per la realizzazione di una potenza complessiva pari almeno a 2 GW, ed una produzione indicativa di almeno 2.500 GWh/anno.
Il beneficio è erogato:
- come contributo in conto capitale
- per impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e inseriti in configurazioni
- di Comunità energetiche rinnovabili (CER)
- di Gruppo di autoconsumatori
La misura prevede l'erogazione di un contributo a fondo perduto fino a un massimo del 40% delle spese ammissibili.
L'invio della richiesta potrà essere effettuato dal soggetto beneficiario tramite sportello dedicato dell’apertura del quale sarà data apposita comunicazione dal GSE. Lo sportello sarà chiuso improrogabilmente il 31 marzo 2025, fatto salvo il preventivo esaurimento delle risorse disponibili di cui verrà fornita evidenza tramiti appositi contatori e data notizia tramite pubblicazione sul sito del GSE.
L'impianto di produzione alimentato da fonti rinnovabili, per la cui realizzazione è richiesto il contributo in conto capitale, deve:
- essere di nuova costruzione o un potenziamento di impianto esistente
- avere una potenza non superiore a 1 MW
- essere ubicato in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (a tal fine si farà riferimento ai dati Istat sui Comuni, aggiornati alla data di invio della richiesta)
- avere data di avvio dei lavori successiva alla data di presentazione della domanda di contributo
- disporre del titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto ove previsto
- disporre del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, ove previsto
- essere ubicato nell'area sottesa alla medesima cabina primaria a cui fa riferimento la configurazione di CER o di Gruppi di autoconsumatori di cui l'impianto farà parte
- entrare in esercizio entro diciotto mesi dalla data di ammissione al contributo e comunque non oltre il 30 giugno 2026
- rispettare i requisiti sugli impianti di produzione ivi inclusi i requisiti previsti dal principio DNSH (Do No Significant Harm) e dal tagging climatico
- essere inserito, una volta realizzato, in una configurazione di Comunità energetiche rinnovabili (CER) o di Gruppo di autoconsumatori per la quale risulti attivo il contratto per l'erogazione della tariffa incentivante.
La richiesta di accesso al contributo deve essere presentata, esclusivamente per via telematica, entro il 31 marzo 2025 (fatto salvo il preventivo esaurimento delle risorse disponibili) attraverso il portale “SPC-Sistemi di Produzione e Consumo", disponibile nell'area clienti.
L'invio della richiesta deve essere effettuato dal soggetto beneficiario, soggetto dotato di autonomia patrimoniale, che sostiene l'investimento per la realizzazione o per il potenziamento dell'impianto:
- nel caso di una CER, il soggetto beneficiario è la medesima CER o un produttore o cliente finale socio/membro della CER;
- nel caso di un Gruppo di autoconsumatori, il soggetto beneficiario è il legale rappresentante dell'edificio o condominio o un produttore/cliente finale che fa parte del gruppo.
Prima dell'invio della richiesta di accesso al contributo PNRR, le CER ed i Gruppi di autoconsumatori nelle cui configurazioni verranno inseriti, una volta realizzati, gli impianti o potenziamenti per i quali si richiede l'accesso al contributo, dovranno essere già stati costituiti.
Il GSE conclude l'istruttoria entro 90 giorni dalla richiesta, al netto dei tempi imputabili al Soggetto beneficiario o ad altri soggetti interpellati dal GSE.
Il GSE trasferisce al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica le risultanze delle istruttorie condotte e il Ministero, svolte le attività di controllo di propria competenza, emana il decreto di concessione che viene inviato alla Corte dei Conti per la registrazione. A valle della registrazione del decreto di concessione da parte della Corte dei Conti, al fine di perfezionare l'ammissione al finanziamento e sancire l'avvio del progetto, il Soggetto beneficiario dichiara di accettare tutti i termini e le condizioni connesse alla realizzazione del progetto attraverso la sottoscrizione dell'atto d'obbligo.
Sono ammissibili le seguenti voci di spesa, nel limite del costo di investimento massimo di riferimento indicato nel Decreto CACER:
- realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (a titolo di esempio: componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica, etc.)
- fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo
- acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio
- opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento
- connessione alla rete elettrica nazionale
- studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni
- progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell'opera
- direzioni lavori, sicurezza
- collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all'attuazione del progetto
Gli studi di prefattibilità ed i collaudi tecnici sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell'importo ammesso a finanziamento.
Inoltre, le spese devono essere sostenute successivamente all'avvio dei lavori, pena la loro inammissibilità.
Il contributo PNRR è cumulabile con:
- altri contributi in conto capitale diversi da quelli sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione Europea, di intensità non superiore al 40%
- i contributi erogati a copertura dei soli costi sostenuti per gli studi di prefattibilità e le spese necessarie per attività preliminari allo sviluppo dei progetti, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni
- la tariffa incentivante ai sensi del Decreto CACER decurtata, secondo quanto previsto dalle Regole, in ragione dell'intensità del contributo ricevuto
Il contributo PNRR non è cumulabile con:
- incentivi in conto esercizio diversi dalla tariffa incentivante ai sensi del Decreto CACER
- Superbonus (articolo 119, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e ss.mm.ii.
- detrazioni fiscali con aliquote ordinarie (articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
- altri contributi in conto capitale sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione Europea
- altre forme di sostegno pubbliche che costituiscono un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale
- PASSAGGIO DAL VECCHIO AL NUOVO REGIME
La disciplina transitoria (decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 16 settembre 2020) cessa di applicarsi decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto di approvazione delle Regole Operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e il contributo in conto capitale (entrata in vigore: 24 febbraio 2024).
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del Decreto di approvazione delle Regole Operative, è possibile presentare una richiesta di accesso al servizio di incentivazione e valorizzazione dell'energia condivisa (disciplina transitoria) per le configurazioni con impianti entrati in esercizio prima dell'entrata in vigore del Decreto CER (prima del 24 gennaio 2024) e realizzate nel rispetto delle condizioni previste dalle Regole Tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, aggiornate in data 4 aprile 2022.
Il soggetto Referente di una configurazione già qualificata può richiedere l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso alle condizioni e nel rispetto dei requisiti di cui alle presenti Regole Operative al fine di inserire nuovi impianti/UP nella configurazione già qualificata, presentando una nuova richiesta indicando tutti gli impianti di produzione/UP e le utenze in prelievo della nuova configurazione, ivi compresi quelli inclusi nella configurazione già qualificata con il vecchio meccanismo (Regole Tecniche versione 4 aprile 2022) che si vogliono far rientrare nella nuova configurazione.
Gli eventuali punti di connessione presenti nella configurazione già qualificata e non inseriti nella nuova continueranno a essere gestiti alle condizioni previste dal TIAD, a condizione che la configurazione rimanente sia costituita da almeno un impianto/UP e due clienti finali. In caso contrario verrà risolto il contratto in essere.
In caso di esito positivo della richiesta il nuovo contratto con il GSE sarà stipulato secondo i termini definiti nelle presenti Regole Operative, il periodo di erogazione degli incentivi per gli impianti/UP provenienti dalla configurazione qualificata ai sensi del DM 16 settembre 2020 verrà decurtato di quello già goduto e la tariffa incentivante sarà mantenuta pari a quella inizialmente riconosciuta.
Nel caso di Comunità energetiche rinnovabili tali impianti/UP non verranno comunque considerati ai fini del computo della soglia massima del 30% di potenza prevista per gli impianti esistenti.
- APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DNSH
Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 2021/241) stabilisce che tutte le misure finanziate dai singoli Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali” (Do No Significant Harm - DNSH); tale vincolo si è tradotto in una valutazione di conformità delle misure del PNRR al DNSH, con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili (articolo 17 del Regolamento UE 2020/852).
Il principio DNSH ha lo scopo di valutare se un investimento possa o meno arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali individuati nell’accordo di Parigi (Green Deal europeo), ossia:
1) alla mitigazione dei cambiamenti climatici;
2) all'adattamento ai cambiamenti climatici;
3) all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine;
4) all'economia circolare;
5) alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento;
6) alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi.
La “Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH”, adottata con la circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 della Ragioneria Generale dello Stato, poi aggiornata con la Circolare n. 33 del 13 ottobre 2022, si compone sinteticamente di:
- una mappatura delle misure del PNRR, che ha la funzione di associare ad ogni misura le attività economiche che verranno svolte per la realizzazione degli interventi;
- schede di autovalutazione dell’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici per ciascun investimento, contenenti l’autovalutazione che le amministrazioni hanno condiviso con la Commissione Europea per dimostrare il rispetto del principio di DNSH
- schede tecniche relative a ciascun settore di intervento, la cui funzione è quella di fornire, alle Amministrazioni titolari delle misure PNRR e ai soggetti attuatori, una sintesi delle informazioni operative e normative che identificano i requisiti tassonomici, ossia i vincoli DNSH, e nelle quali sono riportati i riferimenti normativi, i vincoli DNSH e i possibili elementi di verifica;
- appendice riassuntiva della Metodologia per lo svolgimento dell’analisi dei rischi climatici;
- check-list di verifica e controllo per ciascun settore di intervento, che riassumono in modo molto sintetico i principali elementi di verifica richiesti nella corrispondente scheda tecnica.
Secondo quanto previsto dalla mappatura contenuta nella Guida Operativa, le schede tecniche (e le relative check-list) delle attività associabili agli interventi incentivabili nell’ambito dell’autoconsumo diffuso sono:
- 5 - interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici;
- 12 - produzione di elettricità da pannelli solari;
- 13 - produzione di elettricità da energia eolica;
- 14 - produzione di elettricità da combustibili da biomassa solida e biogas.
- 32 - produzione di energia elettrica mediante tecnologie dell'energia oceanica;
- 33 - produzione di energia a partire dall'energia idroelettrica.
- verifica del rispetto dei requisiti DNSH va effettuata sia nella fase di richiesta di accesso al contributo in conto capitale PNRR o di verifica preliminare per l’accesso al servizio di autoconsumo diffuso (fase ex ante) sia nella fase successiva alla realizzazione degli impianti, nell’ambito della richiesta di saldo del contributo conto capitale/accesso alla tariffa incentivante e al contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata (fase ex post).
- requisiti dovranno essere rispettati per tutta la vita utile degli impianti.