Alla luce delle novità normative progressivamente introdotte in materia di Green Pass comunichiamo l’emanazione dell’atteso DPCM con cui, in attuazione del D.L. n. 172/2021, vengono modificate e integrate le modalità di verifica della Certificazione verde Covid-19, apportando variazioni al precedente DPCM del 17 giugno già ripetutamente corretto negli ultimi mesi, da ultimo con DPCM del 12 ottobre 2021(1).
Ma soprattutto, alla luce del rinvio che il legislatore, nell’estendere l’obbligo vaccinale ad altre categorie di lavoratori, ha recentemente operato in termini generali proprio verso tale DPCM, il provvedimento contiene anche importanti indicazioni pratico-operative circa le modalità di verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale, ovviamente relativamente a quelle categorie di soggetti per i quali vige ai sensi degli articoli 4, 4-bis e 4-ter del decreto-legge n. 44/2021(2).
Contestualmente, in linea con quanto disposto dal nuovo DPCM sul controllo dell’obbligo vaccinale, con il messaggio in oggetto l’INPS ha comunicato l’aggiornamento della procedura “Greenpass50+” introdotta mesi fa quale opzione per le imprese per un più rapido processo di verifica quotidiana e automatizzata del Green Pass(3), dando la possibilità ai datori di lavoro anche fino a 50 dipendenti di utilizzare la nuova funzione “Rispetto Obbligo Vaccinale” per verificare tale adempimento (limitatamente però alle fattispecie di obbligo di cui agli art. 4-bis e 4-ter).
Ciò detto, sui profili maggiormente importanti e innovati toccati dal nuovo DPCM, in primo luogo è stata opportunamente prevista anche l’ipotesi di revoca del Green Pass in caso di sopravvenuta positività del soggetto o di comportamenti fraudolenti accertati.
In secondo luogo, nel caso in cui il lavoratore decida liberamente di consegnare al datore di lavoro copia della propria certificazione verde Covid-19 - fattispecie come noto prevista dall’art. 9-septies, comma 5, del decreto legge n. 52/2021(4) - secondo il DPCM, il datore di lavoro effettua la verifica sulla “perdurante” validità del Green Pass del lavoratore effettivamente in servizio secondo le modalità già in uso.
Si tratta di un passaggio che, a nostro avviso, suscita qualche perplessità e forse meriterebbe un ulteriore chiarimento, tenuto conto che l’intento del legislatore nell’introdurre quella disposizione è stato dichiaratamente quello di fluidificare e semplificare le attività di verifica nei luoghi di lavoro, esonerando di fatto dal controllo quel lavoratore per tutta la durata di validità del Green Pass. Mentre la formulazione oggi utilizzata potrebbe far presupporre che il datore di lavoro debba comunque verificare periodicamente, se non quotidianamente il certificato ancorché consegnato, a prescinderne dalla relativa durata o validità.
Per l’OBBLIGO VACCINALE disciplinato come noto dal D.L. 44/2021, il provvedimento distingue e declina:
§ le modalità applicabili per la verifica dell’adempimento vaccinale previsto dall’art. 4, vale a dire per soggetti esercenti le professioni sanitarie per i quali come noto sono gli Ordini professionali a effettuare tali controlli attraverso una verifica automatizzata resa possibile da interoperabilità applicativa di banche dati e sistemi informativi più analiticamente descritta nell’allegato M del DPCM (confermato, senza alcun particolare elemento aggiuntivo, che Ordini professionali comunicano eventuale mancato adempimento obbligo e conseguente sospensione da esercizio della professione anche a datori di lavoro;
§ le modalità applicabili per art. 4-bis e art. 4-ter, vale a dire per soggetti impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie nonché in ambito educativo-scolastico-formativo, nel comparto difesa/sicurezza/soccorso pubblico/polizia locale, nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie ex art. 8-ter D.lgs. 502/1992 e negli istituti penitenziari sempreché alle dirette dipendenze del DAP e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, distinguendo per questi soggetti tra:
- lavoratori subordinati (vedi specifico box su messaggio INPS);
- lavoratori non subordinati (per i quali resta sostanzialmente fermo, ovviamente limitatamente ai lavoratori soggetti all’obbligo, la necessità di esibire documentazione cartacea o digitale rilasciata dai soggetti autorizzati alla somministrazione del vaccino).
§ le modalità applicabili esclusivamente per il personale delle scuole statali (ambito su cui rimandiamo al testo del DPCM e in particolare al suo allegato G).
Messaggio INPS n. 4529 del 18 dicembre 2021
Nuova funzionalità “Rispetto Obbligo Vaccinale” dentro servizio “Greenpass50+”
Come anticipato, in relazione esclusivamente al controllo dell’obbligo vaccinale riferibile ai lavoratori subordinati rientranti nella disciplina degli artt. 4-bis e 4-ter del D.L. 44, l’Istituto ha rilasciato una nuova funzionalità che consente ai datori di lavoro – anche quelli che non superano la soglia dei 50 dipendenti – di verificare il rispetto dell’obbligo vaccinale.
Con l’aggiunta di questa nuova funzione il servizio potrà pertanto essere utilizzato per la verifica del semplice Green Pass, per la verifica dell’adempimento vaccinale o per la verifica di entrambi i profili, tenuto conto che un datore di lavoro potrebbe avere la necessità di dover distinguere nell’ambito della sua popolazione lavorativa.
La nuova funzione opera in maniera sostanzialmente analoga - in modalità asincrona - rispetto a quella già in vigore per la verifica del Green Pass e determina il rilascio al datore di lavoro di una comunicazione di esito variato solo qualora dai sistemi informativi dovesse risultare una modifica in merito allo stato vaccinale di un lavoratore (a monte i datori di lavoro dovranno indicare sia i soggetti verificatori delegati e sia il personale per il quale si vuole verificare il rispetto dell’obbligo vaccinale).
Per accedere a questa funzione i datori di lavoro interessati dovranno procedere ad un nuovo accreditamento – anche nell’ipotesi in cui già utilizzino il servizio GreenPass50+.
Infine, INPS, nel ribadire come la verifica del Green Pass possa riguardare unicamente il personale in servizio (non lavoratori assenti né in lavoro agile), precisa che la verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale può essere richiesta ed effettuata a prescindere dalla presenza o meno del personale sul luogo di lavoro.
* * *
Nel rimanere a disposizione per qualsiasi chiarimento, rinviamo per ulteriori approfondimenti alla documentazione allegata (oltre al messaggio INPS, alleghiamo sia il testo del DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sia quello caricato sul sito www.salute.gov.it comprensivo degli allegati).
(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 68 del 14 ottobre 2021 – prot. n. 3931.
(2) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 83 del 2 dicembre 2021 – prot. n. 3931.
(3) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 71 del 22 ottobre 2021 – prot. n. 3992.
(4)Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 81 del 22 novembre 2021 – prot. n. 4365.