Rinviando alla Circolare del Servizio Legislativo –
Legale – Fiscale per una disamina generale del provvedimento, segnaliamo che in
sede di conversione al D.L. 125/2020(1) è stata opportunamente prorogata la possibilità per i datori di lavoro privati di
ricorrere in tutto il territorio nazionale al LAVORO AGILE IN FORMA SEMPLIFICATA FINO AL 31 GENNAIO 2021 E COMUNQUE SINO AL TERMINE DELLO STATO DI
EMERGENZA (in luogo del 31 dicembre 2020 precedentemente previsto).
La formulazione
adottata comporta che, d’ora in poi, qualsiasi
estensione temporale dello stato di emergenza porterà con sé anche la proroga
di questa misura nell’ottica di favorire la libera scelta del datore di
lavoro di ricorrere a questa modalità di svolgimento delle prestazioni dei
lavoratori laddove vi fossero le condizioni e si ritenesse opportuno.
Sul piano strettamente normativo la modifica è
introdotta con l’art. 1, comma 3, lettera b), alinea 6-bis che va a richiamare
l’articolo 90, commi 3 e 4, del D.L. Rilancio(2).
Come noto, tale disposizione prevede la possibilità
per i datori di lavoro privati di utilizzare la modalità di lavoro agile,
disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, per ogni rapporto di lavoro subordinato,
nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali
previsti dalla legge.
Ricordiamo che l'attivazione del lavoro agile dovrà
sempre avvenire con una comunicazione al lavoratore e l'invio della
documentazione attraverso il portale del Ministero del lavoro per le relative
comunicazioni obbligatorie. Ai fini delle disposizioni sulla sicurezza sul
lavoro è possibile inviare ai lavoratori una informativa sulla salute e
sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell’art. 22, comma 1, legge 81/2017
secondo il fac-simile predisposto da tempo daLL’INAIL e disponibile sul suo
sito.
Infine, evidenziamo come la proroga di questa misura vada tenuta distinta da
disposizioni riguardanti lo svolgimento
delle prestazioni sempre in modalità di lavoro agile, laddove ovviamente
compatibili, per determinate categorie di soggetti quali lavoratori genitori di figli under 16 in
quarantena o lavoratori fragili.
Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento
fosse necessario.
(1) Circolare
Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 75 dell’8 ottobre 2020 - prot. n. 3327.
(2) Circolare Servizio Sindacale
Giuslavoristico n.42 del 25 maggio 2020 – prot. n. 1752.