Rinviando alla circolare del Servizio Legislativo –
Legale – Fiscale per un’analisi complessiva del provvedimento, commentiamo le
misure già in vigore di nostro
specifico interesse contenute nel cosiddetto “DECRETO RISTORI-QUATER”,
integrative rispetto a quelle previste con i precedenti provvedimenti Ristori(1) e riassumibili in alcune puntualizzazioni o
proroghe/estensioni di misure già introdotte in chiave anti-COVID:
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Articolo 2 SOSPENSIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E
ASSISTENZIALI IN SCADENZA NEL MESE DI DICEMBRE (pagamenti differiti al 16 marzo 2021):
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per tutte le imprese con fatturato fino a 50 milioni di euro nel
2019 e con un calo di fatturato del 33% nel mese di novembre 2020 rispetto a
novembre 2019;
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per tutte le imprese avviate dopo il 30 novembre 2019;
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per tutte le attività economiche sospese in tutto il territorio
nazionale a seguito del DPCM del 3 novembre u.s.;
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per le attività/servizi di ristorazione ricadenti in zone
arancioni e rosse;
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per soggetti che operano nei settori ATECO individuati nell’Allegato
2 del D.L. 149/2020 (Ristori-bis) o che
esercitino attività alberghiere, tour operator e agenzie di viaggi purché
ricadano in tutti i casi in zone rosse;
NB: per la distinzione in zone gialle, arancioni e rosse rileva la
fotografia presente alla data del 26 novembre 2020.
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Articolo 9 INDENNITA’ COVID. In linea di
continuità con precedenti provvedimenti - da ultimo D.L. Ristori n. 137/2020 - e sostanzialmente con l’utilizzo degli stessi
requisiti e meccanismi già in uso (semmai marginalmente riformulati in chiave
maggiormente estensiva), vengono prorogate con una nuova una tantum
di 1.000 euro alcune indennità COVID valide nei mesi scorsi che saranno di
fatto erogate in automatico per coloro che già ne fruivano e riconosciute ex
novo a fronte della presentazione di apposita domanda per nuovi soggetti
richiedenti. Ne beneficiano:
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lavoratori stagionali del
settore turismo/termale, anche somministrati nonché dipendenti a tempo
determinato con contratti di breve durata in questi settori;
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lavoratori stagionali di
altri settori;
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lavoratori intermittenti;
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titolari di
contratti autonomi occasionali privi di partita IVA;
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venditori incaricati alle
vendite a domicilio;
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lavoratori iscritti al
Fondo Pensione dello Spettacolo, per i quali peraltro si segnala al comma 7 un’importante precisazione, valida in assoluto sin
dall’erogazione delle prime indennità nei loro confronti attraverso il D.L.
18/2020 (“Cura Italia”), secondo cui
la condizione ostativa di non aver un contratto di lavoro dipendente in corso
alla data di entrata in vigore dei provvedimenti per poter beneficiare delle
somme spettanti si riferisce unicamente ai contratti di lavoro subordinato a
tempo indeterminato.
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Articoli 11 INDENNITA’
PER LAVORATORI SPORTIVI. E’ prorogata
anche per il mese di dicembre l’indennità
di 800 € come sostegno al reddito in
favore dei lavoratori sportivi
con rapporto di collaborazione, che abbiano cessato, ridotto o sospeso
la loro attività, impiegati presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il
Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le federazioni sportive associate, le
discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal
CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche.
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Articolo 13 AMMORTIZZATORI COVID. Seppur manchi poco alla fine dell’anno, viene chiarito che possono beneficiare delle 18 settimane di trattamenti di integrazione
salariale previste dal D.L. Agosto
anche i lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020. Nel ricordare
che in tale provvedimento mancasse un riferimento puntuale circa la platea di lavoratori
destinatari di tali trattamenti e come l’INPS con propria circolare - n. 115
del 30 settembre 2020(2) - avesse nelle more precisato, su espressa indicazione
ministeriale, che dovevano essere interessati unicamente i lavoratori in forza
alla data del 13 luglio u.s., segnaliamo che in questo modo si produce un
allineamento con quanto precisato nel D.L.
Ristori-bis rispetto alla fruizione delle altre 6 settimane di
ammortizzatori-COVID fruibili entro il 31 gennaio 2021 sempre con riferimento a
lavoratori in forza alla data del 9 novembre u.s..
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Nel rimandare per ulteriori approfondimenti al
provvedimento allegato, si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento
fosse necessario.
(1) Da ultimo Circolare Servizio Sindacale
Giuslavoristico n. 84 del 12 novembre 2020 - prot. n. 3737.
(2) Circolare Servizio
Sindacale Giuslavoristico n. 74 del 7 ottobre 2020 - prot. n. 3313.