Circolari

Circ. n. 88/2020

Decreto-Legge n. 157 del 30 novembre 2020 “Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”.(G.U. n. 297 del 30 novembre 2020)

Rinviando alla circolare del Servizio Legislativo – Legale – Fiscale per un’analisi complessiva del provvedimento, commentiamo le misure già in vigore di nostro specifico interesse contenute nel cosiddetto “DECRETO RISTORI-QUATER”, integrative rispetto a quelle previste con i precedenti provvedimenti Ristori(1) e riassumibili in alcune puntualizzazioni o proroghe/estensioni di misure già introdotte in chiave anti-COVID:

  1. Articolo 2 SOSPENSIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI IN SCADENZA NEL MESE DI DICEMBRE (pagamenti differiti al 16 marzo 2021):

        • per tutte le imprese con fatturato fino a 50 milioni di euro nel 2019 e con un calo di fatturato del 33% nel mese di novembre 2020 rispetto a novembre 2019;

        • per tutte le imprese avviate dopo il 30 novembre 2019;

        • per tutte le attività economiche sospese in tutto il territorio nazionale a seguito del DPCM del 3 novembre u.s.;

        • per le attività/servizi di ristorazione ricadenti in zone arancioni e rosse;

        • per soggetti che operano nei settori ATECO individuati nell’Allegato 2 del D.L. 149/2020 (Ristori-bis) o che esercitino attività alberghiere, tour operator e agenzie di viaggi purché ricadano in tutti i casi in zone rosse;

          NB: per la distinzione in zone gialle, arancioni e rosse rileva la fotografia presente alla data del 26 novembre 2020.

  1. Articolo 9 INDENNITA’ COVID. In linea di continuità con precedenti provvedimenti - da ultimo D.L. Ristori n. 137/2020 - e sostanzialmente con l’utilizzo degli stessi requisiti e meccanismi già in uso (semmai marginalmente riformulati in chiave maggiormente estensiva), vengono prorogate con una nuova una tantum di 1.000 euro alcune indennità COVID valide nei mesi scorsi che saranno di fatto erogate in automatico per coloro che già ne fruivano e riconosciute ex novo a fronte della presentazione di apposita domanda per nuovi soggetti richiedenti. Ne beneficiano:

  • lavoratori stagionali del settore turismo/termale, anche somministrati nonché dipendenti a tempo determinato con contratti di breve durata in questi settori;

  • lavoratori stagionali di altri settori;

  • lavoratori intermittenti;

  • titolari di contratti autonomi occasionali privi di partita IVA;

  • venditori incaricati alle vendite a domicilio;

  • lavoratori iscritti al Fondo Pensione dello Spettacolo, per i quali peraltro si segnala al comma 7 un’importante precisazione, valida in assoluto sin dall’erogazione delle prime indennità nei loro confronti attraverso il D.L. 18/2020 (“Cura Italia”), secondo cui la condizione ostativa di non aver un contratto di lavoro dipendente in corso alla data di entrata in vigore dei provvedimenti per poter beneficiare delle somme spettanti si riferisce unicamente ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

  1. Articoli 11 INDENNITA’ PER LAVORATORI SPORTIVI. E’ prorogata anche per il mese di dicembre l’indennità di 800 € come sostegno al reddito in favore dei lavoratori sportivi con rapporto di collaborazione, che abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività, impiegati presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le federazioni sportive associate, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche.

  2. Articolo 13 AMMORTIZZATORI COVID. Seppur manchi poco alla fine dell’anno, viene chiarito che possono beneficiare delle 18 settimane di trattamenti di integrazione salariale previste dal D.L. Agosto anche i lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020. Nel ricordare che in tale provvedimento mancasse un riferimento puntuale circa la platea di lavoratori destinatari di tali trattamenti e come l’INPS con propria circolare - n. 115 del 30 settembre 2020(2) - avesse nelle more precisato, su espressa indicazione ministeriale, che dovevano essere interessati unicamente i lavoratori in forza alla data del 13 luglio u.s., segnaliamo che in questo modo si produce un allineamento con quanto precisato nel D.L. Ristori-bis rispetto alla fruizione delle altre 6 settimane di ammortizzatori-COVID fruibili entro il 31 gennaio 2021 sempre con riferimento a lavoratori in forza alla data del 9 novembre u.s..

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Nel rimandare per ulteriori approfondimenti al provvedimento allegato, si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento fosse necessario.




(1) Da ultimo Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 84 del 12 novembre 2020 - prot. n. 3737.

(2) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 74 del 7 ottobre 2020 - prot. n. 3313.

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