Facendo seguito ai nostri precedenti in materia(1), segnaliamo la
pubblicazione sul sito ANPAL di alcuni primi chiarimenti sotto forma di FAQ in
relazione all’Avviso pubblico sul Fondo Nuove Competenze (FNC) di cui all’art.
88 del decreto Rilancio.
Come peraltro già annunciato nel medesimo Avviso e
ferma restando la possibilità per tutti i datori di lavoro di inviare via PEC (fondonuovecompetenze@pec.anpal.gov.it) eventuali nuove richieste di delucidazioni, l’ANPAL fornisce alcune importanti precisazioni che, da un lato, servono a rispondere ad
alcuni dubbi applicativi, ma dall’altro, alimentano ulteriori interrogativi,
considerato anche il fatto che spesso le indicazioni date attraverso semplici FAQ
risultano per certi aspetti smentire perfino le norme (art. 88 D.L. 34/2020
e Decreto Interministeriale del 9 ottobre 2020).
Ciò detto, analizzando questo primo documento con 56 FAQ, a cui presumibilmente ne
faranno seguito altre, ci concentreremo
sugli aspetti a nostro avviso prioritari nonché su alcune criticità applicative
che noi stessi avevamo avuto modo di evidenziare dalla lettura dell’Avviso e
rispetto alle quali troviamo alcune parziali risposte.
Per una migliore comprensione di tali chiarimenti, ci
preme solo ricordare che il Fondo, previo invio di apposita domanda
all’ANPAL, riconosce un contributo a beneficio dei datori di lavoro che abbiano
sottoscritto accordi di secondo livello
con i sindacati finalizzati ad una rimodulazione dell’orario di lavoro con destinazione
di parte del medesimo orario a percorsi formativi, garantendo la copertura del
costo del lavoro - contributi previdenziali e assistenziali inclusi - per tali ore
di formazione (fino a massimo di 250 per ogni lavoratore).
Nel merito, rispetto
alle precisazioni più significative, segnaliamo:
-
fermo restando ad oggi il vincolo di sottoscrivere l’accordo
di secondo livello entro quest’anno e prescindendo in questo modo - seppur
favorevolmente - dal contenuto in direzione opposta delle disposizioni, la possibilità di avviare le attività
formative anche dopo il 31 dicembre 2020 con una durata delle stesse, in
presenza di comprovate ragioni, anche oltre il termine (non perentorio) di 90
giorni dalla data di approvazione della domanda (oltre 120 gg. nel caso di
domanda cumulativa veicolata da un Fondo Interprofessionale - cfr. FAQ n. 41 e 43;
-
l’impossibilità, diversamente da quanto avevamo
immaginato e pur in assenza di uno specifico divieto diretto o indiretto nelle
norme e nell’Avviso, di presentare legittimamente una domanda in relazione
a percorsi formativi già realizzati o comunque iniziati, visto che l’attività formativa deve essere avviata necessariamente
dopo l’approvazione da parte dell’ANPAL della richiesta di contributo – cfr.
FAQ n. 40;
-
la possibilità di presentare la domanda in forma congiunta da parte di datori di lavoro che risultino
aggregati attraverso un contratto di rete - cfr. FAQ n.7;
-
come da noi auspicato, la possibilità per un qualsiasi datore di lavoro, anche non imprenditore,
di erogare direttamente la formazione,
sempreché previsto dall’accordo di secondo livello, visto che la scelta di questa modalità va soltanto
negoziata nell’accordo, non rilevando altre fonti rispetto alla dimostrazione
del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità
formativa – cfr.
FAQ n.6 e 34;
-
l’impossibilità di
accedere al Fondo per gli stessi lavoratori e per lo stesso periodo in cui si
stia fruendo di ammortizzatori sociali e trattamenti di sostegno al reddito,
sebbene anche in questo caso manchi uno specifico divieto diretto o indiretto
nelle norme e nell’Avviso: non sarebbe ovviamente precluso l’utilizzo in
successione dei due strumenti (FNC e forme di integrazione salariale) così come
la loro coesistenza nell’impresa con platee di destinatari diversi – cfr. FAQ n. 10;
-
sempreché i progetti formativi siano finalizzati allo
sviluppo di competenze legate alle mutate esigenze organizzative e produttive
dell’impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione - motivo per cui non è possibile prevedere ad esempio
attività obbligatorie in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al
T.U. 81/2008 come previste dall’Accordo Stato-Regioni – e fatta salva la
garanzia di raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti, è però ammessa sia la formazione a
distanza (FAD), modalità anzi da preferire nell’attuale contesto
emergenziale, sia seppur a determinate
condizioni e in maniera marginale la formazione on the job – cfr. FAQ n. 23, 36 e 45;
-
come previsto dal Decreto Interministeriale e dall’Avviso
Pubblico, l’acquisizione da parte dell’ANPAL di un parere sul progetto formativo a cura delle Regioni/P.A. territorialmente
competenti, che si esprimeranno “tenendo
conto anche della programmazione regionale in materia di formazione continua”
(formulazione che rimane piuttosto vaga e indefinita), senza alcun chiarimento ancora sul carattere vincolante o meno di tale
parere per l’approvazione finale della domanda – cfr. FAQ n. 38;
-
infine, relativamente al valore che dovrà essere preso in
considerazione per la quantificazione degli oneri complessivi da indicare in
sede di domanda e risultando forse necessarie comunque ulteriori
specificazioni rispetto al calcolo di tali somme, ammissibilità a finanziamento del solo costo del lavoro diretto
costituito da retribuzione e contributi previdenziali e assistenziali, con
esclusione quindi di voci indirette e differite come ratei di mensilità
aggiuntive (13esima e 14esima) e TFR–
cfr. FAQ n. 53.
*
* *
Nel rimandare per ulteriori approfondimenti alla
documentazione allegata e al sito www.anpal.gov.it, rimaniamo a disposizione per eventuali dettagli.
(1) Da ultimo Circolare Servizio Sindacale
Giuslavoristico n. 83 del 6 novembre 2020 – prot. n. 3631