Facendo seguito ai nostri precedenti commenti(1) sulle istruzioni INPS
relative alla sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e
assistenziali come disciplinati ai sensi del D.L. Ristori (art. 13) e del D.L.
Ristori-bis (art. 11), segnaliamo che l’Istituto ha emanato un nuovo messaggio
a rettifica di precedenti istruzioni.
Quindi,
diversamente da quanto indicato nella circolare INPS n. 129 del 13 novembre
u.s., LA SOSPENSIONE DEI CONTRIBUTI DOVUTI A NOVEMBRE DI COMPETENZA
DEL MESE DI OTTOBRE (PREMI INAIL DA PAGARE) SI APPLICA ANCHE ALLE ZONE
DELL’AREA ROSSA CAMPANIA E TOSCANA, INDIVIDUATE DALL’ORDINANZA DEL MINISTERO
DELLA SALUTE DEL 13 NOVEMBRE 2020.
Ciò perché tale ordinanza risulta emanata prima della
scadenza di pagamento del 16 novembre.
A questo punto, stante il meccanismo di
riammissione al beneficio per le realtà operanti in questi territori
intervenuto ormai dopo la scadenza di pagamento, i datori di
lavoro interessati potranno fruire di un credito in compensazione previa
presentazione in via telematica di apposita richiesta (“Dichiarazione compensazione”).
Ulteriori variazioni nella “colorazione” delle regioni
intervenute dopo il 16 novembre 2020 (questa in sostanza la data spartiacque
considerata dall’INPS) non generanno al contrario alcun effetto per
l’individuazione dei datori di lavoro che possono beneficiare della misura.
Secondo l’Istituto, i datori di lavoro ricadenti in
altre regioni rosse individuate nel mese di novembre (a questo punto diverse da
Lombardia, Piemonte, Calabria, Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano,
Campania e Toscana) potranno beneficiare unicamente della sospensione del
versamento delle rate non ancora scadute relative a rateazioni dei debiti in
fase amministrativa concesse dall’INPS.
Nel rimandare per ulteriori dettagli al messaggio in
oggetto, si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento fosse
necessario.
(1) Circolari Servizio Sindacale Giuslavoristico
n. 85 del 16 novembre 2020 – prot. n. 3744 - e n. 84 del 12 novembre 2020 - prot. n. 3737.